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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 18/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 30862 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BURAGLIA CINZIA, giusta delega in Parte_1
calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
SIRICA RAFFAELE, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTA NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle liti CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 13/08/2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 0972024907536721 notificata dall' Controparte_1
in data 06.08.2024 relativa a contributi dovuti alla gestione IVS per gli anni dal
[...]
2011, 2015 e 2016, lamentando: la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento
1 per difetto di allegazione dell'avviso di addebito presupposto e mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento, o comunque l'irritualità della notifica ove perfezionatasi per compiuta giacenza e/o per consegna al custode dello stabile e/o per consegna al portiere e/o effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e/o effettuata in luogo diverso dalla residenza;
la decadenza dalla pretesa creditoria ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e l'intervenuta prescrizione;
l'infondatezza della pretesa creditoria attesa la carenza del presupposto di iscrizione negli elenchi della gestione commercianti ovvero la cancellazione della società. Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_3 affinché, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, sia accertata la nullità, inesistenza ed inefficacia degli avvisi di addebito presupposti e per l'effetto sia annullato l'atto di intimazione di pagamento ed affinché sia accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione del credito supposto o decadenza dall'azione con conseguente annullamento degli avvisi di addebito in contestazione. Si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla legittimità della iscrizione al ruolo e al merito della pretesa, spettando essa al solo ente impositore, ed altresì
l'inammissibilità del ricorso stante la rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Ha poi contestato le avverse allegazioni deducendo: la sussistenza di idonea motivazione dell'intimazione di pagamento, non essendo affatto prescritta l'allegazione degli atti presupposti già conosciuti dalla parte;
l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione allegando, in specie, la sussistenza di validi atti interruttivi notificati il
15.4.2022 ed il 16.8.2024, richiamando altresì la disciplina in materia di sospensione legale dei termini di prescrizione di ci all'art. 68 DL 18/2020. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Si è costituito in giudizio l' deducendo l'avvenuta rituale notifica a mezzo PEC CP_2 degli avvisi di addebito presupposti (come pure di un avviso bonario del 17.11.2016 che ha interrotto la prescrizione in relazione ai contributi in scadenza al 9.7.2012), evidenziando, in proposito, l'idoneità probatoria della ricevuta di avvenuta consegna in formato .xml, affermando, quindi, l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99 e conseguente incontestabilità del credito portato dagli avvisi di addebito per fatti estintivi o impeditivi antecedenti alla notifica. Ha inoltre dedotto:
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, atteso il superamento della procedura di iscrizione a ruolo a seguito della introduzione dell'avviso di addebito;
il difetto di legittimazione passiva in ordine alla fase esecutiva e alla adozione di atti interruttivi della prescrizione, di competenza del Concessionario, invocandone in ogni caso la sospensione ai sensi dell'art. 37 e 68 DL 18/2020, come pure in merito alla carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, evidenziando, in ogni caso, il rispetto delle previsioni contenute nel modello di intimazione adottato il 28.6.1999 in attuazione dell'art. 50 d.P.R
602/1973 e la pretestuosità della contestazione inerente alle modalità di calcolo di interessi e
2 oneri di riscossione. Ha pertanto concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso, domandando in subordine la condanna al pagamento degli importi comunque dovuti, con vittoria di spese. Depositate note autorizzate, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Prendendo le mosse dalle eccezioni di decadenza e di inammissibilità sollevate dai convenuti, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr.
Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Occorre poi anche rammentare che anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito
3 eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto. Si veda in tal senso, inter alios, l'Ordinanza della S.C. n. 24506 del 30/11/2016 ove si legge: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell' opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata” (cfr. nello stesso senso (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto
2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, ritenute nient'affatto deficitarie a fronte dell'obbiettivo di deflazionare il contenzioso originato dall'impugnazione degli estratti di ruolo, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nella sentenza da ultimo citata (26283/2022) hanno anche chiarito che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022,
n.26283).
Infine, quanto al tema della legittimazione a contraddire, va rilevato che le Sezioni
Unite della S.C. di Cassazione hanno recentemente chiarito in tema di riscossione dei crediti previdenziali che “ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt.
4 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188. (cfr.
Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514, cfr. anche la più recente, Cassazione civile sez. lav., 18/11/2022, n.34030, la quale ha ribadito che “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva,
l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione, trattandosi di un tipo di azione di accertamento negativo del credito, tendente a recuperare l'azione, altrimenti tardiva, finalizzata a far valere la prescrizione dei contributi previdenziali, (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), che ha efficacia estintiva e non meramente preclusiva, ed è sottratta alla disponibilità delle parti;
la mancata notifica di cartelle di pagamento di credito previdenziale ha una valenza neutra, in quanto può dipendere dall'inerzia del concessionario o dalla mancata o tardata trasmissione degli atti all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario le quali, in ogni caso non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione della estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra esattore e ente impositore;
tale fattispecie, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo).
3. Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che nel caso che ci occupa la parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento e agli atti presupposti sia per motivi formali-procedurali (omessa notifica degli atti presupposti, decadenza dalla potestà impositiva e carenza di motivazione dell'intimazione) sia per intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli atti presupposti e infondatezza nel merito della pretesa impositiva per insussistenza dei requisiti di iscrizione alla gestione commercianti. L'opposizione è stata spiegata entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e quindi è ammissibile sia come opposizione agli atti esecutivi che all'esecuzione in relazione, rispettivamente, a vizi formali propri dell'intimazione e a fatti estintivi o impeditivi successivi alla notifica degli avvisi. Quanto ai vizi procedurali e di merito inerenti agli atti presupposti, l'opposizione può valere in sede recuperatoria solo previa verifica della omessa o invalida notifica degli atti presupposti.
4. Il concessionario della riscossione risulta legittimato passivamente soltanto in relazione all'opposizione all'intimazione per vizi formali e procedurali, sussistendo invece la legittimazione del solo ente impositore in riferimento all'opposizione per vizi di merito.
5 5. Prendendo le mosse dalla doglianza inerente all'omessa notifica degli avvisi (che rileva, come visto, sia quale autonomo vizio procedurale che sulla prescrizione dei crediti), la stessa appare, alla luce della documentazione prodotta dall' , infondata. CP_2
In particolare:
1. l'Avviso di addebito n. 397-2016-00248668-38000 relativo a contributi I.V.S: 3^-
4^rata fissi anno 2015 è stato notificato a mezzo PEC il 13/11/2016;
2. l'avviso di addebito n. 397-2017-00166675-54000, relativo a contributi I.V.S.: 1^-
2^-3^4^ rata fissi anno 2016, risulta notificato a mezzo PEC il 16/10/2017;
3. l'avviso di addebito n. 397-2017-00181962-89000, relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale anno2011 risulta notificato il
18/10/2017.
5.1. Ebbene, tutti e tre gli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento impugnata risultano regolarmente notificati a mezzo PEC alla casella di posta elettronica estratta da un pubblico elenco, con procedura notificatoria regolarmente perfezionatasi con la produzione della ricevuta di avvenuta consegna.
5.2. Non vale ad inficiare la regolarità della procedura il fatto, dedotto dalla convenuta nelle note autorizzate, che la notifica sia avvenuta (per il secondo e terzo avviso) successivamente alla cancellazione dell'impresa gestita dall'opponente dal registro delle imprese nell'aprile 2017.
Sul punto, infatti, va rimarcato che l'impresa cui si riferisce il recupero contributivo è stata gestita in forma individuale, con conseguente validità della notifica eseguita all'indirizzo PEC della persona fisica, che, per consolidata giurisprudenza, si identifica con la ditta individuale “in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale” (cfr. Cass. n. 3052/2006; arg. anche ex Cass. sentenza n. 35962 del 22/11/2021).
Ai fini della validità della notifica, una volta accertati – mediante la produzione della
Ricevuta di avvenuta consegna - l'esistenza ed il regolare funzionamento, all'epoca della notifica, dell'indirizzo PEC riferibile all'opponente, appare del tutto irrilevante che la ditta gestita fosse stata medio tempore cancellata dal registro delle imprese.
5.3. Nel caso di specie l'esistenza e attivazione della casella di posta elettronica certificata dell'odierna opponente risulta comprovata dalle tre ricevute di avvenuta consegna depositate dall' unitamente alla memoria difensiva, rammentandosi in proposito che, ai CP_2 sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, recante il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
6 La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come da tempo chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
5.4. Quanto poi alla circostanza che in riferimento all'avviso di addebito n. 397-2016- 00248668-38000 la è stata prodotta dall' in formato XML, occorre evidenziare Pt_2 CP_2 che, all'esito della produzione, tempestiva e rituale, del detto documento, nessuna specifica contestazione è stata avanzata dall'opponente in riferimento alla conformità dei dati riportati alla notifica effettivamente eseguita, come pure alla riconducibilità della detta ricevuta alla PEC di invio dell'avviso di addebito n. 397-2016-00248668-38000, non avendo l'opponente mai neppure lamentato di aver ricevuto, nella data riportata del 13.11.2016, un avviso o un atto diverso da quello prodotto dall' , limitandosi a contestare genericamente l'idoneità CP_2 probatoria del documento informatico prodotto.
Pertanto, in assenza di tempestivo e specifico disconoscimento circa la detta RDAC, il documento prodotto in formato XML deve ritenersi idoneo a fornire prova della consegna dell'avviso.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata (inter alios) la Corte di Appello di Roma in fattispecie analoghe.
In particolare, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le condivisibili argomentazioni spese nella sentenza n. 290 del 12/04/2023: “il giudice di prime cure, nel dare atto della notifica dei sudditi avvisi di addebito a mezzo pec, la riteneva sufficientemente provata rilevando che “E' vero che con riferimento agli avvisi di addebiti dal n. 9 al 13 per come sopra indicato (salvo quello di cui al n. 12 di cui si è già accertata la nullità), l' ha prodotto il messaggio di conferma in formato .xml che, pur riportando CP_2 la data di consegna e l'oggetto del messaggio, consistente in “avviso di addebito”, non riporta tuttavia il numero dell'avviso di addebito notificato. E' tuttavia altrettanto vero che
a fronte della prova dell'avvenuta notifica di un avviso di addebito, parte ricorrente si è limitata ad eccepire l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall , CP_4 senza invece dedurre che l'avviso di addebito notificato nella data indicata nel messaggio di consegna fosse altro rispetto a quello per cui è causa”.
Trattasi di motivazione con cui l'appellante sostanzialmente non si confronta
(limitandosi a ribadire l'inidoneità, sotto il profilo probatorio, dei files in formato .xml prodotti dall' in quanto di videoscrittura) e che, in ogni caso, risultano meritevoli di CP_2 conferma, alla luce degli argomenti di prova contraria a carico dell'appellante, desumibili ex art. 116, comma 2 c.p.c., in ragione della genericità della contestazione effettuata.
L'odierna appellante, a fronte, di una documentazione (files in formato .xml rappresentativi di ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, prodotti quale parte dell'all. 1 della comparsa di costituzione di primo grado dell' sicuramente CP_2 rappresentativa, alle date indicate come di notifica nell'avviso di intimazione impugnato,
7 della notifica a mezzo pec di un avviso di addebito ad un indirizzo di posta elettronica incontestatamente riconducibile alla società appellante (omissis), non fornisce infatti, nemmeno nella presente fase di impugnazione, allegazioni specifiche in ordine all'essere stato notificato presso tale indirizzo di posta elettronica atti diversi da quelli rappresentati nella documentazione predetta, con conseguente inidoneità delle argomentazioni dell'appellata ad inficiare le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto di tale profilo di contestazione.” (nello stesso senso, v. anche Corte appello Roma sez. I, 06/06/2022, n.1683, Tribunale Genova sez. lav., 16/01/2024, n.763; Tribunale Torino sez. V, 15/03/2017, n.564, la quale richiama l'insegnamento della S.C. di Cassazione di cui alla sentenza n. 10630/2015, ai sensi del quale, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso
o un plico privo di contenuto; v. Corte appello Roma sez. I, 03/07/2023, n.2666; CP_5
Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 10/06/2021, n.1263; Tribunale Roma, 20/09/2022,
n.7353).
6. Accertata la rituale notifica dei tre avvisi di addebito presupposti, infondata è la censura procedurale inerente all'omessa notifica degli atti presupposti;
nondimeno, inammissibile è l'opposizione in funzione recuperatoria e, quindi, non possono trovare ingresso in questa sede le doglianze, sia formali/procedurali che di merito, spiegate nei confronti dell'iscrizione a ruolo e l'esistenza del credito, ivi inclusa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi.
7. Quanto poi alla prescrizione maturata successivamente, la stessa è infondata in riferimento a tutti i crediti, tenuto conto dell'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento (relativa a tutti e tre gli avvisi di addebito presupposti) prodotta dall'
[...]
, notificata a mezzo di messo notificatore in data 15.4.2022, e Controparte_1 considerata altresì la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale.
Ed, invero, prendendo in considerazione la più risalente delle notifiche eseguite (quella del 13.11.2016 relativa all'avviso di addebito n. 397-2016-00248668-38000), si rileva che tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'atto interruttivo (15.4.2022), è intercorso un termine che, al netto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, risulta infra-quinquennale.
Trova infatti applicazione, nel caso di specie, la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale, al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
8 all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al
23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 + 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.).
Nel caso di specie, quindi, risalendo la notifica dell'avviso al 13.11.2016, con ipotetico compimento del quinquennio prescrizionale alla data del 13.11.2021, il termine di prescrizione dei contributi ha subìto una sospensione della durata di 311 gg., tale che la scadenza del quinquennio è slittata al 20.9.2022, con conseguente interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento del 15.4.2022.
Nessuno dei crediti vantati dall' con gli avvisi di addebito presupposti risulta, CP_2 dunque, prescritto in epoca successiva alla notifica degli avvisi.
8. Infine, non merita accoglimento neppure la censura di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, non essendo imposta da alcuna norma la produzione degli atti presupposti in allegato all'intimazione, ove regolarmente notificati, ed essendo l'intimazione conforme al modello predisposto sulla base delle prescrizioni normative, contenendo, peraltro, il dettaglio dei crediti rilevabili dagli stessi atti presupposti.
9. L'opposizione spiegata va dunque integralmente rigettata.
10. Le spese di lite, tenuto conto della particolare complessità della materia e della esistenza di precedenti di merito di segno contrario in ordine ad alcuni dei profili scrutinati di cui si è dato conto, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 13/08/2024, così provvede:
9 1. - Dichiara inammissibile l'opposizione in funzione recuperatoria di vizi formali, procedurali e di merito avverso gli atti presupposti;
2. - dichiara il difetto di legittimazione dell' in Controparte_1 relazione alle censure di merito;
3. - rigetta nel resto l'opposizione;
4. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice
10