Articolo 12 della Legge 9 marzo 2022, n. 23
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 aprile 2022
Art. 12. Formazione professionale 1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale. Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'art. 6.
Entrata in vigore il 7 aprile 2022