Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3638/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3638/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
25/06/1973 Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi – ; Parte_1 Controparte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa paritaria presso Persona_1 ciascun genitore;
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5) Disporre che ognuno dei coniugi abbia con sé il figlio secondo i seguenti tempi e modalità, meglio specificati nel piano genitoriale, subordinati comunque alle esigenze ed alle richieste del figlio, in modo da contenere il più possibile al figlio i disagi conseguenti alla separazione:
- durante la settimana, in considerazione degli orari scolastici di e degli impegni lavorativi dei genitori, il Per_1 figlio starà con la madre dalla domenica sera al lunedì mattina, quando la stessa lo accompagnerà a scuola;
dal martedì sera al mercoledì sera;
dal giovedì sera al venerdì mattina;
starà invece col padre dal lunedì all'uscita da scuola al martedì sera;
dal mercoledì sera al giovedì sera;
nel fine settimana, il minore starà con l'uno o l'atro genitore, secondo la regola dell'alternanza, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina.
- Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, il minore trascorrerà lo stesso tempo con ogni genitore;
nei giorni di Natale e Capodanno il minore starà con l'uno o l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza;
- Nel periodo delle vacanze pasquali, trascorrerà lo stesso tempo con ogni genitore ed i giorni di Pasqua e Per_1
Lunedì dell'Angelo seguiranno la reg rnanza;
- Il minore trascorrerà i giorni di festività scolastiche, i ponti, le festività da calendario, il compleanno, con l'uno l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza;
- Nel periodo delle vacanze scolastiche, ciascun genitore potrà portare il figlio in vacanza, o comunque tenerlo con sé, per un mese (luglio o agosto), concordando il periodo entro il mese di maggio di ogni anno;
6) Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento ordinario del figlio minore in maniera diretta, Per_1 quando avrà il figlio con sé;
7) Disporre che le spese straordinarie in favore del figlio minore siano suddivise fra i coniugi in ragione di metà ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino;
8) L'assegno unico, attualmente accreditato sul conto corrente del Sig. sarà diviso fra i coniugi in ragione di Pt_1 metà ciascuno;
quanto all'indennità di accompagnamento la stessa ve izzata dai genitori per le necessità di salute del minore;
9) Dare atto della reciproca rinuncia dei coniugi a richiedere un contributo nel mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) Nell'ambito dei rapporti patrimoniali fra i coniugi e senza spirito di liberalità, la RA si impegna CP_1 ed obbliga a trasferire, senza corrispettivo, la sua quota di proprietà indivisa pari al 50%, della casa coniugale, sita Cod in Trecate, identificata al catasto fabbricati con FG 41, MAP , SUB 7 al Sig. il quale accetta, con Pt_1 rogito notarile entro 120 giorni dal provvedimento di omologa della separazione;
la RA si impegna a CP_1 rilasciare l'abitazione coniugale entro 6 mesi dalla data del rogito notarile;
11) Il Sig. si impegna ed obbliga a manlevare la RA dall'obbligazione del pagamento, in favore Pt_1 CP_1 dell'Istituto rio mutuante, del 50% dei ratei mutuo a ca medesima;
se tuttavia l'Istituto mutuante non ritenesse di estromettere la RA dall'obbligazione del pagamento della quota di mutuo, il CP_1 trasferimento dell'immobile verrà posticipato ando non sarà possibile manlevare la RA da tale CP_1 obbligazione;
Fino a quella data la RA continuerà ad abitare nella casa coniugale e corrisponderà il 50% della rata CP_1 di mutuo, concorrendo inoltre al pagamento di tutte le spese connesse alla gestione familiare, in misura pari al 50%;
12) Nell'ipotesi in cui uno o entrambi i coniugi intraprendano una nuova relazione con terze persone, si impegnano ed obbligano, nel superiore interesse del figlio minore, ad estromettere tali persone da qualsiasi diritto sui beni immobili di cui attualmente siano proprietari, fatto salvo il caso di comprovato stato di necessità che dovesse rendere necessario il trasferimento a titolo oneroso di detti beni immobili;
i coniugi si impegnano altresì a non effettuare donazioni di denaro o altri beni mobili anche registrati in favore di terze persone, in modo da garantire una sicurezza economica del figlio Per_1
13) Le dono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore.”
Pag. 2 Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
5/ ei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2014. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio 23/06/2015) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1 in data 13.01.1978 e , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7 marzo 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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