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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/08/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/8228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da nato/a il 14/03/1975 a MONTEVARCHI (AR), rapp.to avv.to Parte_1 C.F._1 DI PORTO ANDREA C.F._2
ATTORI
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA C/O AMBASCIATA TEDESCA Pt_2 P.IVA_1
CONVENUTA
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e la ( c.f. ) , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Presidente del Consiglio pro tempore, ed rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici pure sono legalmente domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 (fax: 055/472555; posta certificata: Email_1
CONVENUTO ED INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi sopra descritti, da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità; per l'effetto, condannare la Controparte_3
e il al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali
[...] Controparte_1 subiti dagli attori e meglio descritti negli scritti difensivi, a cui si rimanda, da liquidarsi nella misura ivi indicata, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 (prima rilevazione ISTAT) e rivalutata annualmente sino al soddisfo, e specificatamente:
Scheda 1 (cfr. Scheda 1_Tabelle Milano - doc. S1.D.1.1):
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 84.915,5 (pari a 1/2 del diritto Parte_3 risarcitorio di ), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre Parte_4
Pagina 1 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
• Scheda 2 (cfr. Scheda 2_Tabelle Milano - docc. S2.D.1.1-S2.D.4.1):
- in favore di iure proprio, nella misura di € 117.162,00 (pari al danno dalla stessa CP_4 direttamente subito per aver perso il nonno), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nella misura di € 103.967,41 (di cui: € 12.710,75, pari a 1/24 del diritto risarcitorio di € 91.256,66, pari a 1/3 del diritto risarcitorio di Parte_5 Pt_6
, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali sulla
[...] somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 103.967,41 (di cui: € 12.710,75, pari a CP_5
1/24 del diritto risarcitorio di € 91.256,66, pari a 1/3 del diritto Parte_5 risarcitorio di , o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre Parte_6 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 102.923,70 (di cui: € 6.355,37, pari a Parte_1 1/48 del diritto risarcitorio di € 45.628,33, pari a 1/6 del diritto Parte_5 risarcitorio di € 50.940,00, pari a 1/2 del diritto risarcitorio di , o nella Parte_6 Persona_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nell'interesse della comunione ereditaria di cui fa parte l'attrice insieme alla madre e coerede nella misura di ulteriori Persona_2
€ 102.923,70 (di cui: € 6.355,37, pari a 1/48 del diritto risarcitorio di € Parte_5
45.628,33, pari a 1/6 del diritto risarcitorio di € 50.940,00, pari a 1/2 del diritto Parte_6 risarcitorio di , o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre Persona_1 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
• Scheda 3 (cfr. Scheda 3_Tabelle Milano - doc. S3.D.1.1):
- in favore di : iure proprio, nella misura di € 391.103,00 (pari al danno dalla stessa Parte_7 direttamente subito per aver perso il padre), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
• Scheda 4 (cfr. Scheda 4_Tabelle Milano - docc. S4.D.1.1-S4.D.3.1):
- in favore di : iure proprio, nella misura di € 144.330,00 (pari al danno dalla stessa Parte_8 direttamente subito per aver perso lo zio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nella misura di € 68.769,00 (pari alla quota di 1/2 del danno di
[...]
), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali Parte_9 sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di : iure proprio, nella misura di € 144.330,00 (pari al danno dalla Parte_10 stessa direttamente subito per aver perso lo zio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nella misura di € 68.769,00 (pari alla quota di 1/2 del danno di
[...]
), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali Parte_9 sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
• Scheda 5 (cfr. Scheda 5_Tabelle Milano - docc. S5 .D.2.1): CP_6
- in favore di iure proprio, nella misura di € 391.103,00 (pari al danno Parte_11 dalla stessa direttamente subito per aver perso il padre), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nella misura di € 130.367,66 (pari alla quota di 1/3 del diritto risarcitorio di spettante all'attrice), o nella diversa maggiore o minore somma Parte_12
Pagina 2 ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nell'interesse della comunione ereditaria di cui fa parte l'attrice, nella ulteriore misura di € 260.735,33 (pari ai restanti 2/3 del diritto risarcitorio di Parte_12 spettanti ai coeredi dell'attrice, e , o nella diversa maggiore o minore
[...] PT Persona_3 somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
• Scheda 6 (cfr. Scheda 6_Tabelle Milano – doc. S6.D.1.1):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 130.367,66 (pari alla quota di 1/3 Parte_14 del diritto risarcitorio di alla stessa direttamente spettante), o nella diversa maggiore Parte_15
o minore somma ritenuta di giustizia;
iure hereditatis, nell'interesse della comunione ereditaria di cui fa parte l'attrice, nella ulteriore misura di € 260.735,33 (pari ai restanti 2/3 del diritto risarcitorio di spettanti ai coeredi dell'attrice, e , o nella diversa Parte_15 PT Persona_4 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
• Tutte le somme sopra indicate devono ulteriormente essere maggiorate di una percentuale del 25% in ragione della particolare drammaticità degli accadimenti (cfr. Trib. Bologna, 1° giugno 2022, n. 1516).
• con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO INTERVENIENTE
a) preliminarmente, ordinare alle Sigg. e Parte_1 Parte_11 [...] di integrate il contraddittorio nei confronti dei coeredi;
Parte_14
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e la CP_3 Controparte_3 sua estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
c) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite;
e) vinte le spese.
- Convenuto ed Interveniente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Gli attori deducono quanto segue:
(18.4.1925 – 30.6.1944) fu trucidato nell'eccidio di Valpromaro del 30 giugno Controparte_7 1944 (Scheda 1 – cfr. docc. S1.A.
1-S1.A.9 allegati alle seconda memoria integrativa). (26.7.1878 – 4.7.1944) e (23.10.1886 – 4.7.1944) furono Persona_5 Persona_6 tra le vittime della nota Strage di Cavriglia del 4 luglio 1944 (Schede 2 e 6 – cfr. docc. S2. .A.6 Ema_2
e S6.A.
1-S6.A.6 allegati alle seconda memoria integrativa).
3- (11.6.1906 – 16.8.1944) venne barbaramente ucciso il 16 agosto 1944 a Persona_7 CH (Scheda 3 – cfr. docc. S3.A.
1-S3.A.9 allegati alle seconda memoria integrativa).
4- (15.12.1920 – 5/6.6.1945) venne rastrellato a Camaiore e deportato dai Persona_8 soldati tedeschi nel lager di Itzehoe (vicino Amburgo), dove fu sommariamente ucciso nel capannone dove alloggiava, dopo quasi un anno di internamento (Scheda 4 – cfr. docc. S4.A.
1-S4.A.10 allegati alle seconda memoria integrativa).
Pagina 3 5- (12.1.1920 – 4.9.1944) venne rastrellato tra il 1° settembre 1944 presso la Certosa Persona_9 di Farneta e poi barbaramente ucciso in località Pioppetti il successivo 4 settembre (Scheda 5 – cfr. docc. S5.A.
1-S5.A.8 allegati alle seconda memoria integrativa). Gli episodi in cui hanno perso la vitta i suddetti civili integrano efferati crimini di guerra e contro l'umanità commessi dall'esercito del III Reich e risultano, tutti, analiticamente provati dai documenti prodotti in giudizio.
* * * SCHEDA 1 ATTRICE: (iure hereditatis) Parte_3
1.1. LA LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE. L'attrice ha documentato:
- che , vittima dell'eccidio di Valpromaro, era il fratello germano di , Persona_10 Parte_4 con cui conviveva all'epoca del crimine (cfr. Scheda 1, § B, seconda memoria integrativa);
- di essere figlia di e che, pertanto, il diritto risarcitorio di quest'ultimo per aver Parte_4 perso il fratello, dopo la sua morte, si è trasmesso, iure hereditatis, a lei e alla sorella , per 1/2 Pt_16 ciascuna (cfr. Scheda 1, § C, seconda memoria integrativa).
1.2. LA QUANTIFICAZIONE DEL DIRITTO RISARCITORIO. Il danno subito da è stato quantificato, secondo le vigenti Tabelle di Milano, come Parte_4 segue:
- età della vittima primaria: nascita 18.4.1925, 19 anni (20 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 19.2.1924, 20 anni (20 punti);
- convivenza: stessa abitazione in Viareggio, via Zanardelli n. 91 (20 punti);
- altri familiari del nucleo primario: i genitori, e (12 punti); Per_11 Persona_12
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto di fratellanza (30 punti). TOTALE: 102 punti, pari a euro 169.831,001 1 Importo corrispondente al tetto massimo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per tale tipo di danno. (valore punto euro 1.698,00).
1.3. LA RICHIESTA RISARCITORIA.
chiede la somma di euro 84.915,50, pari alla sola quota a lei spettante, iure hereditatis, Parte_3 di 1/2 del diritto risarcitorio di per aver perso il rapporto parentale con il fratello Parte_4
. Persona_10
* * * SCHEDA 2 ATTORI: , e (iure hereditatis) CP_4 CP_5 Parte_1
2.1. LA LEGITTIMAZIONE DEGLI ATTORI. Gli attori hanno documentato:
- che a causa dell'uccisione di nella Strage di Cavriglia, I) Persona_13 Parte_5 perse il marito con lei convivente, II) erse il padre e III) odierno attore Parte_6 Persona_1 figlio di , ha perso il nonno paterno e IV) odierna attrice figlia di , Pt_6 CP_4 Pt_6 perse il nonno paterno (cfr. Scheda 2, § B, seconda memoria integrativa);
- che il diritto risarcitorio di per aver perso il marito (sub I) si è trasmesso, Parte_5 iure hereditatis, ai suoi otto figli, tra cui nella misura di 1/8 ciascuno (cfr. Scheda 2, § C, Parte_6 I, seconda memoria integrativa);
- che il diritto risarcitorio di er aver perso il padre (sub II), nonché la quota di 1/8 del Parte_6 diritto risarcitorio di per aver perso il marito (sub I), si sono trasmessi, iure Parte_5 hereditatis, ai tre figli , (entrambi odierni attori) e nella misura di 1/3 CP_4 CP_5 Persona_1 ciascuno (cfr. Scheda 2, §§ C, I.1 e II, seconda memoria integrativa);
- che alla morte di il suo diritto risarcitorio per aver perso il nonno (sub III), nonché la Persona_1 quota a lui spettante dei diritti risarcitori di (sub I) e di sub Parte_5 Parte_6 II), si sono trasmessi, iure hereditatis, alla moglie e alla sua unica figlia e odierna Persona_2
Pagina 4 attrice nella misura di 1/2 ciascuna (cfr. Scheda 2, §§ C, I.2, II.1 e III, seconda memoria Parte_1 integrativa);
- che il diritto risarcitorio di per aver perso il nonno (sub IV) è domandato iure proprio CP_4 dall'attrice.
2.2. LA QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI RISARCITORI. Tutti i danni richiesti sono stati quantificati, secondo le vigenti Tabelle di Milano, come segue.
2.2.1. Il danno d per aver perso il marito: Parte_5
- età della vittima primaria: nascita 26.7.1878, 66 anni (16 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 9.9.1880, 64 anni (16 punti);
- convivenza: Cavriglia, via Vittorio Veneto n. 18 (16 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto coniugale (30 punti). TOTALE: 78 punti, pari a euro 305.058,00 (valore punto euro 3.911,00).
2.2.2. Il danno di er aver perso il padre: Parte_6
- età della vittima primaria: nascita 26.7.1878, 66 anni (16 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 13.12.1914, 29 anni (24 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto padre – figlio (30 punti); TOTALE: 70 punti, pari a euro 273.770,00 (valore punto euro 3.911,00).
2.2.3. Il danno di per aver perso il nonno: Persona_1
- età della vittima primaria: nascita 26.7.1878, 66 anni (10 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 17.1.1942, 2 anni (20 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto nonno – nipote (30 punti); TOTALE: 60 punti, pari a euro 101.880,00 (valore punto euro 1.698,20).
2.2.4. Il danno di per aver perso il nonno: CP_4
- età della vittima primaria: nascita 26.7.1878, 66 anni (10 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 27.10.1943, 1 anno (20 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto nonno – nipote (30 punti); TOTALE: 60 punti, pari a euro 101.880,00 (valore punto euro 1.698,20).
2.3. LE RICHIESTE RISARCITORIE. chiede la somma di euro 205.847,40, pari alla somma tra 1/24 del danno di CP_4 [...] per aver perso il marito (sub I) + 1/3 del danno di er aver perso Parte_5 Parte_6 il padre (sub II) + il danno subito per aver perso il nonno (sub IV);
chiede la somma di euro 103.967,41, pari alla somma tra 1/24 del danno di CP_5 [...] per aver perso il marito (sub I) + 1/3 del danno di er aver perso Parte_5 Parte_6 il padre (sub II);
chiede la somma di euro 205.847,40, pari alla somma tra 1/24 del danno di Parte_1 [...] per aver perso il marito (sub I) + 1/3 del danno di er aver perso Parte_5 Parte_6 il padre (sub II) + l'integrale diritto risarcitorio di per aver perso il nonno (sub III – si Persona_1 ricorda che ha agito nell'interesse della comunione ereditaria di cui è parte, per ottenere Parte_1 anche la quota dei sopra menzionati diritti risarcitori spettante alla madre . Persona_2
SCHEDA 3 ATTRICE: Parte_7
(iure proprio) 3.1. LA LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE. L'attrice ha documentato che , vittima dell'episodio di CH, era suo padre e Persona_7 conviveva con lei all'epoca del crimine (cfr. Scheda 3, § B, seconda memoria integrativa).
3.2. LA QUANTIFICAZIONE DEL DIRITTO RISARCITORIO. Il danno subito dall'odierna attrice iure proprio per aver perso il padre è stato quantificato, secondo le vigenti Tabelle di Milano, come segue:
Pagina 5 - età della vittima primaria: nascita 11.6.1906, 38 anni (22 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 20.10.1936, 7 anni (28 punti);
- convivenza: stessa abitazione in San Giuliano Terme (16 punti);
- altri familiari del nucleo primario: la madre (14 punti); Persona_14
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto padre - figlia (30 punti). TOTALE: 110 punti, pari a euro 391.103,002
2 Importo corrispondente al tetto massimo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per tale tipo di danno. (valore punto euro 3.911,00).
3.3. LA RICHIESTA RISARCITORIA.
chiede la somma di euro 391.103,00, pari al danno subito iure proprio per la Parte_7 perdita del padre.
SCHEDA 4 ATTORI: e (iure proprio e iure hereditatis) Parte_8 Parte_10
4.1. LA LEGITTIMAZIONE DEGLI ATTORI. Gli attori hanno documentato:
- che, a causa dell'uccisione di nel lager di Itzehoe, I) perse il Persona_8 Parte_9 fratello, II) , odierna attrice figlia di , perse lo zio e III) Parte_8 Pt_9 Parte_10
, figlio di , perse lo zio (cfr. Scheda 4, § B, seconda memoria integrativa);
[...] Pt_9
- che il diritto risarcitorio di per aver perso il fratello (sub I) si è a loro trasmesso, Parte_9 iure hereditatis, nella misura di 1/2 ciascuno (cfr. Scheda 4, § C, I, seconda memoria integrativa);
- che i diritti risarcitori di e per aver perso lo zio (sub II e III) sono Pt_8 Parte_10 domandati iure proprio dagli attori.
4.2. LA QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI RISARCITORI. Tutti i danni richiesti sono stati quantificati, secondo le vigenti Tabelle di Milano, come segue.
4.2.1. Il danno d per aver perso il fratello: Parte_9
- età della vittima primaria: nascita 15.12.1920, 24 anni (18 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 10.3.1908, 37 anni (16 punti);
- abitazione nello stesso comune: Viareggio, a un solo km di distanza (8 punti);
- altri familiari del nucleo primario: tre, la moglie e i figli e (9 Per_15 Pt_8 Parte_10 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto di fratellanza (30 punti). TOTALE: 81 punti, pari a euro 137.538,00 (valore punto euro 1.698,00).
4.2.2. Il danno d per aver perso lo zio: Parte_8
- età della vittima primaria: nascita 15.12.1920, 24 anni (18 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 1.9.1936, 8 anni (20 punti);
- abitazione nello stesso comune: Viareggio, a un solo km di distanza (8 punti);
- altri familiari del nucleo primario: tre, i genitori e e il fratello Parte_9 Per_15
(9 punti); Pt_10
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto zio - nipote (30 punti). TOTALE: 85 punti, pari a euro 144.330,00 (valore punto euro 1.698,00).
4.2.3. Il danno d per aver perso lo zio: Parte_10
- età della vittima primaria: nascita 15.12.1920, 24 anni (18 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 17.1.1941, 4 anni (20 punti);
- abitazione nello stesso comune: Viareggio, a un solo km di distanza (8 punti);
- altri familiari del nucleo primario: tre, i genitori e e la sorella Parte_9 Per_15 Pt_8
(9 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto zio - nipote (30 punti). TOTALE: 85 punti, pari a euro 144.330,00 (valore punto euro 1.698,00).
4.3. LE RICHIESTE RISARCITORIE.
Pagina 6 chiede la somma di euro 213.099,00, pari alla somma tra 1/2 del danno di Parte_8
per aver perso il fratello (sub I) + il danno subito iure proprio per aver perso lo Parte_9 zio (sub II); chiede la somma di euro 213.099,00, pari alla somma tra 1/2 del Parte_10 danno di per aver perso il fratello (sub I) + il danno subito iure proprio per aver Parte_9 perso lo zio (sub III). SCHEDA 5 ATTRICE: (iure proprio e iure hereditatis) Pt_11 Parte_11
5.1. LA LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE. L'attrice sostiene di aver documentato:
- che, a causa dell'uccisione di nell'episodio di Pioppetti, I) la stessa perse il padre e II) Persona_9 perse il marito, con cui entrambe convivevano (cfr. Scheda 5, § B, seconda Persona_16 memoria integrativa); - che il diritto risarcitorio di per aver perso il marito (sub Persona_16 II) si è trasmesso, iure hereditatis, a lei e ai suoi fratelli unilaterali e nella misura PT Persona_17 di 1/3 ciascuno (cfr. Scheda 5, § C, II, seconda memoria integrativa); - che il diritto risarcitorio di per aver perso il padre (sub I) è domandato iure proprio dall'attrice. Parte_11
5.2. LA QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI RISARCITORI. Tutti i danni richiesti sono stati quantificati, secondo le vigenti Tabelle di Milano, come segue.
5.2.1. Il danno d per aver perso il padre: Parte_11
- età della vittima primaria: nascita 12.1.1920, 24 anni (24 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 14.4.1944, 1 anno (28 punti);
- convivenza: Capannori, località Badia di Cantignano, Villa Pera n. 32 (16 punti);
- altri familiari del nucleo primario: la madre (14 punti); Persona_16
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto padre - figlia (30 punti). TOTALE: 112 punti, pari a euro 391.103,003 3 Importo corrispondente al tetto massimo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per tale tipo di danno. (valore punto euro 3.911,00).
5.2.2. Il danno d per aver perso il marito: Persona_16
- età della vittima primaria: nascita 12.1.1920, 24 anni (24 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 26.3.1922, 20 anni (26 punti);
- convivenza: Capannori, località Badia di Cantignano, Villa Pera n. 32 (16 punti);
- altri familiari del nucleo primario: la figlia (14 punti); Parte_11
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto coniugale (30 punti). TOTALE: 110 punti, pari a euro 391.103,004
4 Importo corrispondente al tetto massimo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per tale tipo di danno. (valore punto euro 3.911,00).
5.3. LE RICHIESTE RISARCITORIE. chiede la somma di euro Parte_11 782.206,00, pari alla somma tra il danno subito iure proprio per aver perso il padre (sub I) + l'integrale danno di per aver perso il marito (sub II – si ricorda che Persona_16 [...] ha agito nell'interesse della comunione ereditaria di cui è parte, per ottenere Parte_11 anche la quota del diritto risarcitorio di spettante ai fratelli unilaterali e Persona_16 PT
. Persona_17
SCHEDA 6 ATTICE: (iure hereditatis) Parte_14
6.1. LA LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE. L'attrice ha documentato:
- che vittima della Strage di Cavriglia, era il padre di con cui Persona_6 Parte_15 conviveva all'epoca del crimine (cfr. Scheda 6, § B, seconda memoria integrativa);
- di essere figlia di e che, pertanto, il diritto risarcitorio di quest'ultimo per aver perso Parte_15 il padre, dopo la sua morte, si è trasmesso, iure hereditatis, a lei e ai suoi due fratelli e PT per 1/3 ciascuno (cfr. Scheda 6, § C, seconda memoria integrativa). Persona_4
6.2. LA QUANTIFICAZIONE DEL DIRITTO RISARCITORIO.
Pagina 7 Il danno subito per aver perso il padre è stato quantificato, secondo le vigenti Parte_15
Tabelle di Milano, come segue:
- età della vittima primaria: nascita 23.10.1886, 58 anni (18 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 29.11.1922, 21 anni (24 punti);
- convivenza: Cavriglia, via Casella II n. 114 (16 punti);
- altri familiari del nucleo primario: la madre (14 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto padre - figlio (30 punti). TOTALE: 102 punti, pari a euro 391.103,005
5 Importo corrispondente al tetto massimo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per tale tipo di danno. (valore punto euro 3.911,00).
6.3. LA RICHIESTA RISARCITORIA. chiede la somma di euro 391.103,00, pari di per aver perso il Parte_14 Parte_15 padre (si ricorda che ha agito nell'interesse della comunione ereditaria di cui è Parte_14 parte, per ottenere anche la quota del diritto risarcitorio di spettante ai fratelli Parte_15
e . PT Persona_4
*** Si è costituito il e la Controparte_8 Controparte_9 mediante l'avvocatura di Stato eccependo il difetto di legittimazione passiva dello stato tedesco sulla base di accordi internazionali tra cui quello di Bonn stilati poco dopo la fine della seconda guerra mondiale e con i quali l'Italia avrebbe ricevuto una consistente somma proprio a tacitazione dei crediti derivanti dal comportamento dei tedeschi in Italia. Ha poi eccepito la prescrizione dei crediti e la inammissibilità degli stessi, la compensatio lucri cum damno e l'estinzione dei diritti dei congiunti delle vittime primarie qui richiesti iure hereditario. La causa è stata istruita documentalmente e viene ora a sentenza concessi i termini per conclusioni e note conclusionali.
MOTIVAZIONE Deve preliminarmente ammettersi che recentemente la Corte di Cassazione ha sancito una regola della competenza per territorio su cause di questo tipo sancendo: vd. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025 “Per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione dei predetti ristori risarcitori”. Tuttavia, questo pronunciamento viene qui superato dal fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio non risulta espressa dalle parti e qui inoltre non ci si trova in presenza di un vero risarcimento ma di indennizzi da parte di un Fondo istituito ad hoc in seno al , la cui ratio legis è quella di agevolazione delle CP_1 vittime per accesso al Fondo.
Quanto alla legittimazione passiva davanti al giudice italiano dello stato tedesco per i crimini contro l'umanità commessi dal terzo Reich in Italia, quali sono stati storicamente quelli dedotti in questo giudizio essa deve ritenersi sussistente, e ciò in base al principio di continuità statuale per cui di tali crimini deve rispondere il popolo che aveva espresso quel tipo di governo autore dei crimini, anche se attualmente si tratta di un governo diverso e democratico. Questo principio è suggellato dalla sentenza cass. 5094/2004 che sancisce per questi particolari illeciti, il principio di deroga alla immunità giurisdizionale dello stato estero. Ciò in quanto, si dice, tali crimini contro l'umanità non possono considerarsi espressivi di un agire istituzionale dello Stato, che possa dunque giustificare l'immunità giurisdizionale dello stato tedesco rispetto al Giudice dello Stato in cui furono compiuti. La giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare tale deroga all'immunità giurisdizionale della rispetto ai giudici italiani, e d'altra CP_3 parte le recenti pronunzie della Corte Costituzionale affrontano un problema diverso che è non già quello
Pagina 8 dell'accertamento e della condanna della ma quello successivo dell'eseguibilità della sentenza CP_3 italiana di condanna, attraverso l'esecuzione su beni dello stato tedesco presenti qui in Italia. La seconda eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero e Presidenza italiano non può essere accolta perché tali crimini sono da considerarsi del tutto imprescrittibili sia per espressa previsione contenuta in varie pronunzie della Corte di Cassazione sia per le pronunce delle stesse corti internazionali. In ogni caso recentemente la Cassazione si è pronunziata sull'argomento proprio riguardo alla corte d'appello di Firenze così stabilendo: Sez. 3 - , Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/04/2021 “Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. In ogni caso il Fondo è stato istituito nel 2022 proprio per fatti del 1945 e dunque la prescrizione è stata evidentemente bypassata ed esclusa dalla stessa legge istitutiva del Fondo.
Sul merito delle singole posizioni esaminati gli atti si osserva: scheda 1 La domanda di di vedersi riconoscere l'indennità pari ad euro 84.915,50 a carico del Parte_3 Per_ Fondo indennizzi delle vittime del terzo risulta inaccoglibile, trattandosi di domanda iure hereditatis da essa formulata quale “convivente” di , a sua volta fratello della vittima primaria Parte_4
. In assenza di specifica previsione normativa si ritiene che il Fondo non possa essere Persona_10 chiamato ad attribuire un indennizzo alla richiedente, sulla base della convivenza con un soggetto che mai aveva esercitato in vita il diritto di cui era titolare. Scheda 2 idem gli attori , e agiscono tutti iure hereditatis quali eredi di CP_4 CP_5 Parte_1 soggetti che erano parenti stretti della vittima primaria, parenti che tuttavia, pur potendo richiedere i risarcimenti, specie dopo la sentenza della corte cost. n…. non lo avevano fatto;
si ritiene dunque che il diritto di azione e lo stesso credito sostanziale non si sia trasmesso iure hereditatis agli odierni richiedenti.
Scheda n. 3 Appare, invece, accoglibile la domanda di formulata iure proprio, in quanto ha Parte_7 provato che , vittima dell'episodio di CH, era suo padre e conviveva con lei Persona_7 all'epoca del crimine. Sulla quantificazione del danno si tiene conto dell'età di sette anni della richiedente al momento dell'eccidio e dell'età del padre di 38 anni, nonché della eseistenza di alro congiunto (la madre della richiedente)e si liquida la somma di euro 350 mila calcolo formulata dalla stessa col sistema a punti del tribunale di Milano
- età della vittima primaria: nascita 11.6.1906, 38 anni (22 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 20.10.1936, 7 anni (28 punti);
- convivenza: stessa abitazione in San Giuliano Terme (16 punti);
- altri familiari del nucleo primario: la madre (14 punti); Persona_14
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto padre - figlia (20 punti). TOTALE: 110 punti, pari a euro 355.000,00 (valore a punto 3.911,00).
Scheda 4: richiedenti e nipoti della vittima primaria;
non si accoglie la Parte_8 Parte_10 domanda iure hereditario per i crediti del fratello della vittima primaria e loro padre, perché non è stato richiesto quando era in vita mentre si riconoscer il credito diretto quali nipoti dello zio trucidato dai nazisti, tenuto conto che orbitavano nello stesso comune e a piccola distanza da lui per cui si presume
Pagina 9 che esistesse una effettiva e stabile frequentazione tra i due fratelli e loro figli. Si accorda il credito diretto iure proprio con i calcoli proposti dai richiedenti:
Il danno d per aver perso lo zio: Parte_8
- età della vittima primaria: nascita 15.12.1920, 24 anni (18 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 1.9.1936, 8 anni (20 punti);
- abitazione nello stesso comune: Viareggio, a un solo km di distanza (8 punti);
- altri familiari del nucleo primario: tre, i genitori e e il fratello Parte_9 Per_15
(9 punti); Pt_10
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto zio - nipote (30 punti). TOTALE: 85 punti, pari a euro 144.330,00 (valore punto euro 1.698,00). Il danno d per aver perso lo zio: Parte_10
- età della vittima primaria: nascita 15.12.1920, 24 anni (18 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 17.1.1941, 4 anni (20 punti);
- abitazione nello stesso comune: Viareggio, a un solo km di distanza (8 punti);
- altri familiari del nucleo primario: tre, i genitori e e la sorella Parte_9 Per_15 Pt_8
(9 punti);
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto zio - nipote (30 punti). TOTALE: 85 punti, pari a euro 144.330,00 (valore punto euro 1.698,00).
Scheda n. 5 1. ATTRICE: (richieste iure proprio e iure hereditatis) Parte_11 per le stesse considerazioni ut supra non si accoglie la domanda fondata sulla successione materna e si accoglie la domanda ure proprio e dunque si accorda l'indennizzo di euro 319.993,36 riducendo da 30 a 10 i punti richiesti per la qualità e intensità della relazione affettiva non potendo riconoscersi una somma identica a quella di cui alla scheda uno riferita ad una bambina di 7 anni, che ha una maggiore consapevolezza nella perdita del rapporto parentale. Da notare che seppure l'attrice aveva solo un anno, secondo la psicologia dell'età evolutiva deve ritenersi che vi sia stato un intenso danno morale per la perdita del padre in quella delicata età.
- età della vittima primaria: nascita 12.1.1920, 24 anni (24 punti);
- età della vittima secondaria: nascita 14.4.1944, 1 anno (28 punti);
- convivenza: Capannori, località Badia di Cantignano, Villa Pera n. 32 (16 punti);
- altri familiari del nucleo primario: la madre (14 punti); Persona_16
- qualità e intensità della relazione affettiva: rapporto padre - figlia (10 punti). TOTALE: 92 punti, pari a euro 319.993,19 3 Importo corrispondente al tetto massimo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per tale tipo di danno. (valore punto euro 3.911,00).
Scheda n. 6 ATTICE: (iure hereditatis) Parte_14
L'attrice deduce
- che vittima della Strage di Cavriglia, era il padre di con cui Persona_6 Parte_15 conviveva all'epoca del crimine (cfr. Scheda 6, § B, seconda memoria integrativa);
- di essere figlia di e che, pertanto, il diritto risarcitorio di quest'ultimo per aver perso Parte_15 il padre, dopo la sua morte, si è trasmesso, iure hereditatis, a lei e ai suoi due fratelli e PT per 1/3 ciascuno (cfr. Scheda 6, § C, seconda memoria integrativa). Persona_4
Non si riconosce questo danno iure successorio in quanto riferito al padre della richiedente, figlio della vittima primaria, che mai è stato esercitato in vita dal diretto titolare. Le spese seguono la soccombenza tenuto conto del valore della domanda accolta e della istruttoria solo scritta.
P.Q.M.
Pagina 10 Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
- Accerta la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per i crimini contro l'umanità di cui è causa e per l'effetto condanna i convenuti in solido, con addebito a carico del Fondo istituito presso il , per ristoro delle Vittime del Terzo Reich al fine della Controparte_1 rifusione dei seguenti indennizzi: 1) Euro 355.000,00 in favore di per eccidio di CH in cui perse la vita Parte_7 suo padre (11.6.1906 – 16.8.1944) in data 16 agosto 1944 a CH;
Persona_7
2) Euro 144.330,00 ciascuno, in favore di e per eccidio Parte_8 Parte_10 dello zio (15.12.1920 – 5/6.6.1945) deportato nel lager di Itzehoe (vicino Persona_8
Amburgo), ucciso nel capannone dove alloggiava, dopo quasi un anno di internamento;
3) Euro 319.993,19 in favore di (iure proprio per morte del padre Parte_11
(12.1.1920 – 4.9.1944) che venne rastrellato tra il 1° settembre 1944 presso la Persona_9
Certosa di Farneta e poi ucciso in località Pioppetti il 4 settembre.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna i convenuti in solido e per l'effetto il a mezzo del Controparte_1
Fondo istituito presso il a rifondere le spese sostenute dalle parti vittoriose liquidandole CP_1 cumulativamente in euro 22.467,00 oltre spese vive e accessori di legge.
Firenze, il 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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