Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualita' di eguale importo a decorrere dal 1968.
E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualita' di eguale importo a decorrere dal 1968.