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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG.N.. 3063/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3063 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace
Tra
- , c.f. , rapp.to e difeso dall' avv.to Riccardo Parte_1 C.F._1
Senatore e con lo stesso elettivamente domiciliato in Cava Dei Tirreni alla via Biblioteca
Avallone, n. 103, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Barbuti ed elettivamente domiciliato in Cava Dei Tirreni alla via Vittorio Veneto,
n. 51, giusta procura in atti;
appellato
pag. 2/10 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 15.07.2020 la parte appellante conveniva in giudizio chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “ Voglia l'adito Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice del gravame, in via preliminare e sin dalla prima udienza, disporre ex art. 351 c.p.c., la sospensione della esecutività/esecuzione della gravata decisione;
nel merito, anche previa rinnovazione della c.t.u. medico legale disposta in primo grado, in condivisione delle su esposte argomentazioni in fatto e in diritto, accogliere il presente gravame e, in totale riforma della decisione impugnata, dichiarare l'inesistenza del nesso di causalità tra i fatti avvenuti nel 2006 e le lesioni personali patite dall'appellato e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dal sig. , condannando il medesimo al pagamento delle spese CP_1
e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario”.
L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 680/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Cava Dei Tirreni, nella causa iscritta al N. 2472/17 RG, depositata in data 25.05.2020.
In data 16.11.2020 si costituiva in giudizio deducendo, in sintesi, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità del proposto gravame per carenza dei requisiti dell'art. 342 c.p.c.; infondatezza dell'istanza di sospensione della esecutivita' della sentenza impugnata ex art 351 c.p.c. – mancanza dei presupposti di cui all' art 283 c.p.c.; nel merito l'infondatezza dell'appello.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello notificato per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) sempre in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata perché priva dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c. e manifestamente infondata;
3) nel merito, previo rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ex adverso avanzata, in quanto superflua, rigettare lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore antistatario”.
pag. 3/10 La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Con tale atto di citazione deduceva quanto segue: Controparte_1
- che in data 01.06.2006 presentava ai CC di Cava dei Tirreni denuncia-querela nei confronti di per i reati di cui agli artt. 81cpv, 594 e 612 co.2; che a seguito Parte_1 della conclusione delle indagini veniva disposta la citazione a giudizio di;
Parte_1 che, pertanto, si instaurava innanzi al Tribunale di Salerno – sez. Distaccata di Cava Dei
Tirreni il procedimento penale N. 32.2011 RG conclusosi con sentenza n. 59/13 con cui l'imputato veniva condannato alla pena di € 300,00 oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore del costituitosi parte civile;
che CP_1 [...]
proponeva appello avverso la predetta sentenza ( proc. Penale 387/14 Reg. App) Pt_1 che si concludeva con la sentenza 991/15 con cui l'autorità giudiziaria dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati confermando ai fini civili la responsabilità per i retai a lui ascritti;
che, successivamente, con racc. a.r. 150535345141 del
05.07.2016 invitava a sottoscrivere una convenzione di Controparte_1 Parte_1 negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a seguito della vicenda penale del
2006; che la predetta richiesta rimaneva inevasa.
Dinanzi al giudice di prime cure si costituiva che contestava la domanda Parte_1 attorea per come formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito con sentenza n. 680/20, depositata in data 25.05.2020 il Giudice di Pace di Cava
Dei Tirreni, in accoglimento della domanda proposta da , condannava Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 3.476,00 all'attualità oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in € 1.700,00 di cui € 500,00 per ctu, € 1.200,00 per compenso oltre rimborso forfettario iva e cpa con attribuzione”.
pag. 4/10 I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati:
Arbitraria, erronea, ed omessa interpretazione delle risultanze probatorie. Il Giudice di prime cure, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali riportandosi, inoltre, alle conclusioni del consulente tecnico basate su dichiarazioni riferite dal periziando, oltre che su documentazione medica redatta dieci anni dopo il verificarsi dell'evento lesivo.
Instaurato il contraddittorio la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 10 aprile 2025.
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto per quanto di seguito esposto.
Non risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
L'art. 185, comma 2, c.p., dispone che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".
Ebbene, questo Giudice ritiene che una corretta interpretazione della norma imponga che il danno non possa essere ritenuto in re ipsa, ma occorra provarlo, facendo applicazione delle regole civilistiche, anche a mezzo di presunzioni semplici;
infatti, la teoria del danno- evento è stata da tempo superata, sicché il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, non si identifica con la lesione dell'"interesse tutelato dall'ordinamento", bensì con le conseguenze di tale lesione (così Cass. n. 16133 del 2014). Si tratta di una prospettiva che muove dalla constatazione che l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costituti dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. È stato rilevato che la prospettiva citata è giustificata dal postulato secondo cui al risarcimento del danno non può assegnarsi una funzione punitiva, sicché la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova.
In altre parole, poiché l'art. 2059 c.c. non costituisce una fattispecie autonoma di illecito diversa da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ai fini del risarcimento del danno non pag. 5/10 patrimoniale - anche in caso di lesione di diritti costituzionali inviolabili - occorre pur sempre accertare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: condotta illecita, danno ingiusto, nesso causale.
Sulla base di questo assunto, quindi, non potrebbe configurarsi la risarcibilità di un danno conseguente alla lesione di un proprio interesse costituzionalmente tutelato, senza che venga allegato e provato (anche per presunzioni) il concreto pregiudizio subito, nonché il collegamento eziologico tra il fatto e il danno lamentato.
Preme osservare, inoltre, che tali considerazioni non risultano in alcun modo smentite dalla previsione di una possibile liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale. A tal proposito, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato come "la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile"
(Cass. n. 349/2016).
In definitiva, nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un fatto di reato, il danno subito dalla vittima non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Alla luce di tali premesse, occorre verificare se abbia Controparte_1 effettivamente subito un danno in ragione della condotta “ingiuriosa e minacciosa” posta in essere da , previo accertamento della sussistenza di tutti gli elementi Parte_1 costitutivi dell'illecito aquiliano: il fatto illecito, il danno conseguenza, il nesso di causalità.
Ebbene, non paiono sussistere dubbi in ordine alla sussistenza del primo dei citati elementi costitutivi.
pag. 6/10 Tuttavia, come si è già ampiamente evidenziato, la lesione in sé del bene costituzionalmente protetto non dà luogo automaticamente al risarcimento in favore della vittima, poiché sono suscettibili di risarcimento le sole conseguenze della lesione, e non la lesione in quanto tale.
Posti questi principi di ordine generale occorre esaminare la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale.
A parere del Tribunale inidonee a sostenere la domanda risarcitoria proposta in primo grado sono le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado.
In particolare il teste , all'udienza del 06.11.2018 dichiarava : “Sono il nipote di Testimone_1
Ricordo che nel maggio 2006 mio zio riferì che vi era stato un ennesimo litigio con un Controparte_1 vicino di casa e lui era preoccupato perché era stato minacciato di morte. Poiché era preoccupato per la famiglia perché in quel periodo lavorava fuori casa, mi chiedeva di andare a controllare presso la sua abitazione per vedere se era tutto a posto. Quando mi vedevo con mio zio lo vedevo agitato e preoccupato perché non riusciva a dormire a causa del pensiero del vicino di casa. Successivamente al maggio 2006 mi risulta che il si sia sottoposto a visite specialistiche alle quali lo accompagnava mia madre CP_1
, infermiera professionale. Mi risulta che a mio zio furono prescritti dei farmaci per Parte_2 calmare l'ansia e l'insonnia ..… Sono a conoscenza del fatto che mio zio ha ricevuto proposte di lavoro fuori regione che ha rifiutato perché si sarebbe allontanato dalla famiglia. Mio zio mi riferì che in questi anni dal
2006 ci sono stati altri battibecchi verbali con il vicino”.
Successivamente all'udienza del 15.01.2019 il teste affermava: Parte_2
“Sono la sorella di infermiera professionale;
Sono a conoscenza del fatto che mio Controparte_1 fratello a seguito di alcune minacce da parte del vicino ha subito ripercussioni psicologiche e fisiche CP_1 con stato di depressione, frequenti mal di testa, alterazioni del sonno, con stato perenne di agitazione.
Preciso che mio fratello lo ho accompagnato io personalmente, in quanto lavoro in ambito ospedaliero, presso un neurologo dopo alcuni mesi dal fatto;
ricordo che in considerazione del rapporto amicale con lo specialista all'inizio venivano eseguite le visite ma non rilasciata certificazione. Se non ricordo male il primo certificato
è stato rilasciato qualche anno dopo. Preciso che nel corso delle visite specialistiche vennero prescritte a mio fratello dei medicinali tra cui la “LIRICA” per i mal di testa nonché antidepressivi. L'ultima CP_1 visita, per quanto in mia conoscenza, è stata effettuata qualche mese fa. Oggi mio fratello è ancora in cura antidepressivi ed alcuni tranquillanti per conciliare il sonno …. Preciso che sono a conoscenza diretta della sua agitazione perché quando ci troviamo insieme e gli arriva una telefonata sul cellulare da parte della
pag. 7/10 moglie o dei figli lui risponde sempre in modo ansioso chiedendo se è successo qualcosa. Preciso che in un paio di occasioni successive al 2006, trovandomi presso l'abitazione di mio fratello ho sentito il vicino minacciare ed ingiuriare mio fratello ….. Tale stato di agitazione sta avendo ripercussioni negative in ambito familiare, sul rapporto con la moglie ed i figli di mio fratello;
preciso che anche in ambito lavorativo vi sono state ripercussioni per mio fratello il quale ha ricevuto proposte lavorative fuori regione che ha rifiutato per paura di lasciare sola la sua famiglia”.
Alla luce di quanto sopra non risulta condivisibile quanto statuito dal primo giudicante.
Le dichiarazioni testè riportate appaiono generiche e riferibili a situazioni occasionali peraltro non sempre oggetto di percezione diretta da parte dei dichiaranti.
Quanto alla mancanza totale di riscontri oggettivi è sufficiente evidenziare che non risultano esibiti certificati medici attestanti la patologia lamentata dal dal 2006 CP_1 al 2016 né prescrizioni di medicinali per curare la stessa (es. la Lirica).
Nulla viene dedotto e provato, inoltre, in relazione alla presunta modifica delle condizioni lavorative in senso peggiorativo che avrebbero interessato il CP_1
Anche l'elaborato peritale redatto in primo grado non risulta condivisibile.
In merito all'accertamento del nesso eziologico non può sottacersi che il ctu, sulla base solamente di due certificati medici del 2016 ( referto di neuropsichiatria del 28.07.2016 e referto di medicina generale del 16.12.2016 ) sia giunto alla apodittica conclusione che la sindrome depressiva sia ascrivibile alla aggressione verbale avvenuta nel 2006.
Tale conclusione appare illogica, contraddittoria e incoerente con l'anamnesi fatta dal ctu (
“ (…) Negli anni avrebbe effettuato trattamento farmacologico con Lexotan e Lyrica;
di tutto il percorso sanitario ( visite e prescrizioni farmacologiche) non viene esibita documentazione fino a Luglio 2016 in quanto sarebbe stato seguito in maniera ufficiosa dalla sorella infermiera, ; il primo Parte_2 referto medico ufficiale è del 2016 ( certificato dott. + certificato del dott. ; non viene CP_2 Per_1 specificato il trattamento farmacologico pregresso o in essere e non vengono richiesti esami diagnostici”)
Questo Giudicante allora non può che disattendere le conclusioni cui è pervenuto il ctu.
A parere di chi scrive manca la prova in ordine al nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno invocato dall'originaria parte attrice, in quanto non è stato dimostrato in alcun pag. 8/10 modo che i sintomi riferiti nella relazione siano direttamente riconducibili alla condotta dell'odierno appellante.
Preme rammentare, del resto, come in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incomba in capo alla parte che assume essere danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva" (Cass. n. 191/1996; Cass. n.
17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013); ebbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto.
Né può addivenirsi - nella specie - ad un risarcimento mediante il ricorso a presunzioni semplici: al riguardo, si osserva che l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna.
Alla stregua di tali criteri, non è possibile affermare presuntivamente che la condotta posta in essere dal abbia provocato un danno nella sfera giuridica del Pt_1 CP_1
Per tali motivi deve essere accolto l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado. Stante
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello, parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Pone definitivamente a carico le spese di CTU liquidate in primo Parte_3 grado.
Assorbita ogni altra questione pag. 9/10 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 3063.2020 RG, avverso la sentenza n. 680/20 del giudice di pace di Cava dei Tirreni, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da ed, in riforma della sentenza n. 680/2020 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni, dichiara infondata la domanda proposta da nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo Controparte_1 grado in favore della parte appellante , che liquida in complessivi € 1.205,00 per compensi ed € 152,00 per spese oltre rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA se dovute per legge con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
- Condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di secondo Controparte_1 grado in favore della parte appellante , che liquida in € 2.552,00 per compensi ed € 174,00 per spese oltre rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA se dovute per legge con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate in primo Controparte_1 grado
Nocera Inferiore 10.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pag. 10/10
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG.N.. 3063/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3063 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace
Tra
- , c.f. , rapp.to e difeso dall' avv.to Riccardo Parte_1 C.F._1
Senatore e con lo stesso elettivamente domiciliato in Cava Dei Tirreni alla via Biblioteca
Avallone, n. 103, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Barbuti ed elettivamente domiciliato in Cava Dei Tirreni alla via Vittorio Veneto,
n. 51, giusta procura in atti;
appellato
pag. 2/10 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 15.07.2020 la parte appellante conveniva in giudizio chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “ Voglia l'adito Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice del gravame, in via preliminare e sin dalla prima udienza, disporre ex art. 351 c.p.c., la sospensione della esecutività/esecuzione della gravata decisione;
nel merito, anche previa rinnovazione della c.t.u. medico legale disposta in primo grado, in condivisione delle su esposte argomentazioni in fatto e in diritto, accogliere il presente gravame e, in totale riforma della decisione impugnata, dichiarare l'inesistenza del nesso di causalità tra i fatti avvenuti nel 2006 e le lesioni personali patite dall'appellato e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dal sig. , condannando il medesimo al pagamento delle spese CP_1
e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario”.
L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 680/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Cava Dei Tirreni, nella causa iscritta al N. 2472/17 RG, depositata in data 25.05.2020.
In data 16.11.2020 si costituiva in giudizio deducendo, in sintesi, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità del proposto gravame per carenza dei requisiti dell'art. 342 c.p.c.; infondatezza dell'istanza di sospensione della esecutivita' della sentenza impugnata ex art 351 c.p.c. – mancanza dei presupposti di cui all' art 283 c.p.c.; nel merito l'infondatezza dell'appello.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello notificato per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) sempre in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata perché priva dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c. e manifestamente infondata;
3) nel merito, previo rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ex adverso avanzata, in quanto superflua, rigettare lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore antistatario”.
pag. 3/10 La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Con tale atto di citazione deduceva quanto segue: Controparte_1
- che in data 01.06.2006 presentava ai CC di Cava dei Tirreni denuncia-querela nei confronti di per i reati di cui agli artt. 81cpv, 594 e 612 co.2; che a seguito Parte_1 della conclusione delle indagini veniva disposta la citazione a giudizio di;
Parte_1 che, pertanto, si instaurava innanzi al Tribunale di Salerno – sez. Distaccata di Cava Dei
Tirreni il procedimento penale N. 32.2011 RG conclusosi con sentenza n. 59/13 con cui l'imputato veniva condannato alla pena di € 300,00 oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore del costituitosi parte civile;
che CP_1 [...]
proponeva appello avverso la predetta sentenza ( proc. Penale 387/14 Reg. App) Pt_1 che si concludeva con la sentenza 991/15 con cui l'autorità giudiziaria dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati confermando ai fini civili la responsabilità per i retai a lui ascritti;
che, successivamente, con racc. a.r. 150535345141 del
05.07.2016 invitava a sottoscrivere una convenzione di Controparte_1 Parte_1 negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a seguito della vicenda penale del
2006; che la predetta richiesta rimaneva inevasa.
Dinanzi al giudice di prime cure si costituiva che contestava la domanda Parte_1 attorea per come formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito con sentenza n. 680/20, depositata in data 25.05.2020 il Giudice di Pace di Cava
Dei Tirreni, in accoglimento della domanda proposta da , condannava Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 3.476,00 all'attualità oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in € 1.700,00 di cui € 500,00 per ctu, € 1.200,00 per compenso oltre rimborso forfettario iva e cpa con attribuzione”.
pag. 4/10 I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati:
Arbitraria, erronea, ed omessa interpretazione delle risultanze probatorie. Il Giudice di prime cure, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali riportandosi, inoltre, alle conclusioni del consulente tecnico basate su dichiarazioni riferite dal periziando, oltre che su documentazione medica redatta dieci anni dopo il verificarsi dell'evento lesivo.
Instaurato il contraddittorio la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 10 aprile 2025.
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto per quanto di seguito esposto.
Non risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
L'art. 185, comma 2, c.p., dispone che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".
Ebbene, questo Giudice ritiene che una corretta interpretazione della norma imponga che il danno non possa essere ritenuto in re ipsa, ma occorra provarlo, facendo applicazione delle regole civilistiche, anche a mezzo di presunzioni semplici;
infatti, la teoria del danno- evento è stata da tempo superata, sicché il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, non si identifica con la lesione dell'"interesse tutelato dall'ordinamento", bensì con le conseguenze di tale lesione (così Cass. n. 16133 del 2014). Si tratta di una prospettiva che muove dalla constatazione che l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costituti dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. È stato rilevato che la prospettiva citata è giustificata dal postulato secondo cui al risarcimento del danno non può assegnarsi una funzione punitiva, sicché la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova.
In altre parole, poiché l'art. 2059 c.c. non costituisce una fattispecie autonoma di illecito diversa da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ai fini del risarcimento del danno non pag. 5/10 patrimoniale - anche in caso di lesione di diritti costituzionali inviolabili - occorre pur sempre accertare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: condotta illecita, danno ingiusto, nesso causale.
Sulla base di questo assunto, quindi, non potrebbe configurarsi la risarcibilità di un danno conseguente alla lesione di un proprio interesse costituzionalmente tutelato, senza che venga allegato e provato (anche per presunzioni) il concreto pregiudizio subito, nonché il collegamento eziologico tra il fatto e il danno lamentato.
Preme osservare, inoltre, che tali considerazioni non risultano in alcun modo smentite dalla previsione di una possibile liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale. A tal proposito, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato come "la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile"
(Cass. n. 349/2016).
In definitiva, nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un fatto di reato, il danno subito dalla vittima non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Alla luce di tali premesse, occorre verificare se abbia Controparte_1 effettivamente subito un danno in ragione della condotta “ingiuriosa e minacciosa” posta in essere da , previo accertamento della sussistenza di tutti gli elementi Parte_1 costitutivi dell'illecito aquiliano: il fatto illecito, il danno conseguenza, il nesso di causalità.
Ebbene, non paiono sussistere dubbi in ordine alla sussistenza del primo dei citati elementi costitutivi.
pag. 6/10 Tuttavia, come si è già ampiamente evidenziato, la lesione in sé del bene costituzionalmente protetto non dà luogo automaticamente al risarcimento in favore della vittima, poiché sono suscettibili di risarcimento le sole conseguenze della lesione, e non la lesione in quanto tale.
Posti questi principi di ordine generale occorre esaminare la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale.
A parere del Tribunale inidonee a sostenere la domanda risarcitoria proposta in primo grado sono le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado.
In particolare il teste , all'udienza del 06.11.2018 dichiarava : “Sono il nipote di Testimone_1
Ricordo che nel maggio 2006 mio zio riferì che vi era stato un ennesimo litigio con un Controparte_1 vicino di casa e lui era preoccupato perché era stato minacciato di morte. Poiché era preoccupato per la famiglia perché in quel periodo lavorava fuori casa, mi chiedeva di andare a controllare presso la sua abitazione per vedere se era tutto a posto. Quando mi vedevo con mio zio lo vedevo agitato e preoccupato perché non riusciva a dormire a causa del pensiero del vicino di casa. Successivamente al maggio 2006 mi risulta che il si sia sottoposto a visite specialistiche alle quali lo accompagnava mia madre CP_1
, infermiera professionale. Mi risulta che a mio zio furono prescritti dei farmaci per Parte_2 calmare l'ansia e l'insonnia ..… Sono a conoscenza del fatto che mio zio ha ricevuto proposte di lavoro fuori regione che ha rifiutato perché si sarebbe allontanato dalla famiglia. Mio zio mi riferì che in questi anni dal
2006 ci sono stati altri battibecchi verbali con il vicino”.
Successivamente all'udienza del 15.01.2019 il teste affermava: Parte_2
“Sono la sorella di infermiera professionale;
Sono a conoscenza del fatto che mio Controparte_1 fratello a seguito di alcune minacce da parte del vicino ha subito ripercussioni psicologiche e fisiche CP_1 con stato di depressione, frequenti mal di testa, alterazioni del sonno, con stato perenne di agitazione.
Preciso che mio fratello lo ho accompagnato io personalmente, in quanto lavoro in ambito ospedaliero, presso un neurologo dopo alcuni mesi dal fatto;
ricordo che in considerazione del rapporto amicale con lo specialista all'inizio venivano eseguite le visite ma non rilasciata certificazione. Se non ricordo male il primo certificato
è stato rilasciato qualche anno dopo. Preciso che nel corso delle visite specialistiche vennero prescritte a mio fratello dei medicinali tra cui la “LIRICA” per i mal di testa nonché antidepressivi. L'ultima CP_1 visita, per quanto in mia conoscenza, è stata effettuata qualche mese fa. Oggi mio fratello è ancora in cura antidepressivi ed alcuni tranquillanti per conciliare il sonno …. Preciso che sono a conoscenza diretta della sua agitazione perché quando ci troviamo insieme e gli arriva una telefonata sul cellulare da parte della
pag. 7/10 moglie o dei figli lui risponde sempre in modo ansioso chiedendo se è successo qualcosa. Preciso che in un paio di occasioni successive al 2006, trovandomi presso l'abitazione di mio fratello ho sentito il vicino minacciare ed ingiuriare mio fratello ….. Tale stato di agitazione sta avendo ripercussioni negative in ambito familiare, sul rapporto con la moglie ed i figli di mio fratello;
preciso che anche in ambito lavorativo vi sono state ripercussioni per mio fratello il quale ha ricevuto proposte lavorative fuori regione che ha rifiutato per paura di lasciare sola la sua famiglia”.
Alla luce di quanto sopra non risulta condivisibile quanto statuito dal primo giudicante.
Le dichiarazioni testè riportate appaiono generiche e riferibili a situazioni occasionali peraltro non sempre oggetto di percezione diretta da parte dei dichiaranti.
Quanto alla mancanza totale di riscontri oggettivi è sufficiente evidenziare che non risultano esibiti certificati medici attestanti la patologia lamentata dal dal 2006 CP_1 al 2016 né prescrizioni di medicinali per curare la stessa (es. la Lirica).
Nulla viene dedotto e provato, inoltre, in relazione alla presunta modifica delle condizioni lavorative in senso peggiorativo che avrebbero interessato il CP_1
Anche l'elaborato peritale redatto in primo grado non risulta condivisibile.
In merito all'accertamento del nesso eziologico non può sottacersi che il ctu, sulla base solamente di due certificati medici del 2016 ( referto di neuropsichiatria del 28.07.2016 e referto di medicina generale del 16.12.2016 ) sia giunto alla apodittica conclusione che la sindrome depressiva sia ascrivibile alla aggressione verbale avvenuta nel 2006.
Tale conclusione appare illogica, contraddittoria e incoerente con l'anamnesi fatta dal ctu (
“ (…) Negli anni avrebbe effettuato trattamento farmacologico con Lexotan e Lyrica;
di tutto il percorso sanitario ( visite e prescrizioni farmacologiche) non viene esibita documentazione fino a Luglio 2016 in quanto sarebbe stato seguito in maniera ufficiosa dalla sorella infermiera, ; il primo Parte_2 referto medico ufficiale è del 2016 ( certificato dott. + certificato del dott. ; non viene CP_2 Per_1 specificato il trattamento farmacologico pregresso o in essere e non vengono richiesti esami diagnostici”)
Questo Giudicante allora non può che disattendere le conclusioni cui è pervenuto il ctu.
A parere di chi scrive manca la prova in ordine al nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno invocato dall'originaria parte attrice, in quanto non è stato dimostrato in alcun pag. 8/10 modo che i sintomi riferiti nella relazione siano direttamente riconducibili alla condotta dell'odierno appellante.
Preme rammentare, del resto, come in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incomba in capo alla parte che assume essere danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva" (Cass. n. 191/1996; Cass. n.
17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013); ebbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto.
Né può addivenirsi - nella specie - ad un risarcimento mediante il ricorso a presunzioni semplici: al riguardo, si osserva che l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna.
Alla stregua di tali criteri, non è possibile affermare presuntivamente che la condotta posta in essere dal abbia provocato un danno nella sfera giuridica del Pt_1 CP_1
Per tali motivi deve essere accolto l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado. Stante
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello, parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Pone definitivamente a carico le spese di CTU liquidate in primo Parte_3 grado.
Assorbita ogni altra questione pag. 9/10 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 3063.2020 RG, avverso la sentenza n. 680/20 del giudice di pace di Cava dei Tirreni, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da ed, in riforma della sentenza n. 680/2020 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni, dichiara infondata la domanda proposta da nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo Controparte_1 grado in favore della parte appellante , che liquida in complessivi € 1.205,00 per compensi ed € 152,00 per spese oltre rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA se dovute per legge con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
- Condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di secondo Controparte_1 grado in favore della parte appellante , che liquida in € 2.552,00 per compensi ed € 174,00 per spese oltre rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA se dovute per legge con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate in primo Controparte_1 grado
Nocera Inferiore 10.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pag. 10/10