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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 805 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. JENNY Parte_1 C.F._1
LOPRESTI, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATIA Controparte_1 C.F._2
SALVALAGGIO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata e reclamante incidentale
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
21/03/2024 nel procedimento di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“1) In riforma parziale della sentenza n. 684/2024 del 21.03.2024 del Tribunale di Treviso,
Prima Sezione Civile, composto dalle dott. Daniela Ronzani, dott. Susanna Menegazzi, dott.
Cristina Bandiera, accertarsi che la RA ha propri mezzi economici e/o che Controparte_1
è in grado di procurarseli, e, per l'effetto, dichiararsi che alla stessa non vada riconosciuta
alcuna somma a titolo di assegno di divorzio. Con vittoria di onorari, spese di studio,
anticipazioni di entrambe i gradi del giudizio. In via istruttoria: A) Si insiste che l'adita Corte
d'Appello voglia disporre, se del caso, le indagini di Polizia Tributaria, che devono essere estese
anche a terzi soggetti che si ritiene detengano o siano intestatari di beni o attività direttamente o
indirettamente riconducibili alla RA;
B) Si insiste che l'adita Corte Controparte_1
d'Appello voglia ordinare, ex art. 213, c.p.c., all' di Treviso di fornire l'informazione CP_2
scritta sull'ammontare dei contributi previdenziali regolarmente versati a favore di _1
, nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Serenissima Repubblica n.
[...]
2 - int. 6 (C.F.: ), con specifica indicazione degli anni di effettiva C.F._2
contribuzione ed dell'anno a decorrere dal quale in base alla normativa vigente la RA
può chiedere l'erogazione della pensione;
C) Si insiste che l'adita Corte Controparte_1
d'Appello voglia ordinare, ex art. 213, c.p.c., all' di Treviso di fornire informazione scritta CP_2
2 circa la domanda di invalidità proposta dalla RA , nata a [...] il Controparte_1
03.08.1965 e residente a [...], nonché se la stessa è
stata accolta o meno e per quale ragione”.
Per parte reclamata e reclamante incidentale:
“Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta. 1) Rigettarsi l'appello del SI. Parte_1
siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. 2) In
[...]
riforma dell'impugnata sentenza, disporsi che il SI. contribuisca al Parte_1
mantenimento della SI.ra versando alla stessa l'assegno divorzile di € 700,00 Controparte_1
al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dal 2025. Con spese,
competenze ed onorari di lite interamente rifusi”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021, adiva il Tribunale di Parte_1
Treviso, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo che in data 23
maggio 1987 aveva contratto matrimonio con da cui era nata la figlia Controparte_1 [...]
(2 ottobre 1989), attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che Per_1
con decreto del 21 febbraio 2013 il Tribunale di Treviso aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente a quest'ultimo, l'assegnazione dei rispettivi autoveicoli al coniuge intestatario, il mantenimento diretto della figlia da parte di entrambi i genitori sino al raggiungimento della sua piena autosufficienza economica e l'obbligo del marito di corrispondere un assegno mensile di mantenimento alla moglie di euro 700,00, di cui nel processo instaurato chiedeva l'elisione.
3 2. Con comparsa del 9 settembre 2021, si costituiva in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento per sé di un assegno divorzile per sé di 900,00 euro mensili, evidenziando l'incolpevole mancanza di redditi da lavoro, le sue compromesse condizioni di salute, la lunga durata del matrimonio e l'accudimento della figlia e contestando puntualmente le avverse allegazioni in punto di svolgimento da parte della medesima di lavoro irregolare.
3. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente,
disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie ad euro 350,00 mensili,
ritenendo che i costi sostenuti dalla resistente fossero del tutto incompatibili con le entrate dichiarate dalla medesima.
4. Si svolgeva la fase istruttoria mediante l'espletamento delle prove orali.
5. Con memoria del 12 ottobre 2023, modificava le proprie conclusioni, Controparte_1
chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 700,00 mensili.
6. Con la sentenza n. 684/2024 il Tribunale di Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e stabiliva, considerata l'inadeguatezza dei redditi della resistente e la disparità di risorse economiche complessive degli ex coniugi, tenuto comunque della capacità lavorativa della predetta, stante lo stile di vita attivo, incompatibile con una reale problematica di salute, il diritto della alla percezione di un assegno divorzile di euro _1
350,00 da parte dell'ex marito, in virtù della sola funzione assistenziale dell'emolumento,
compensando interamente le spese di lite.
Il giudizio di appello
7. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
4 d'impugnazione.
7.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava la mancanza di motivazione e l'erroneità ed illogicità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione solo sulla base della documentazione prodotta dal , senza effettuare indagini o Pt_1
acquisizioni sui conti corrente, carte di credito, prepagate, titoli e fondi d'investimento della e della figlia e senza disporre una CTU patrimoniale, al fine di _1 Persona_1
provare la reale situazione economico-patrimoniale dell'ex moglie e verificare l'effettiva disparità di risorse esistente tra le parti.
7.2. Con il secondo motivo il reclamante censurava la mancanza di motivazione ed erroneità
della sentenza impugnata, per aver il Tribunale erroneamente valutato la produzione documentale delle parti con violazione ex art. 116 cpc e, soprattutto, per essersi limitato a considerare, da una parte, la pensione e la proprietà del ricorrente e, dall'altra, i costi fissi e la precarietà lavorativa della senza tenere conto dell'elevato tenore di vita della stessa. _1
8. Con comparsa del 19 luglio 2024, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione avversaria e domandando, in via di appello incidentale, l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 700,00 mensili, formulando sul punto i seguenti motivi di appello incidentale.
8.1. Con il primo motivo la reclamante incidentale censurava la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'assegno anche per motivi perequativo compensativi, per essersi occupata della figlia ed aver rinunciato alla sua occupazione dal 2006 al 2012 e per aver dato al marito un apporto economico per la ristrutturazione della ex casa coniugale di proprietà del medesimo.
5 8.2. Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale le aveva riconosciuto una capacità lavorativa adeguata a reperire dei lavori, pur non stabili e occasionali,
senza tenere conto delle sue condizioni di salute, che le impedivano di svolgere sia lavori di pulizia per molte ore, sia lavori di assistenza ad anziani, che di per sé erano gravosi da un punto di vista fisico e incompatibili con la sa patologia. Evidenziava, sul punto, che le attività predette si differenziavano sia per tipologia che per impegno dalla frequentazione che lei aveva avuto con la RA (ora trasferita in RSA), che era avvenuta solo per compagnia e per poche ore. Pt_2
9. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per le sue conclusioni.
10. Con memoria del 26 luglio 2024 sollevava eccezione di inammissibilità Parte_1
dell'impugnazione incidentale, in ragione della mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata nella procura speciale conferita al difensore dalla e deduceva la _1
circostanza nuova, sopravvenuta rispetto al primo grado, del trasferimento di residenza della reclamata nella casa di proprietà della figlia , sita in via Fontane n. 176 a LO (TV). Per_1
11. Con ordinanza del 1 ottobre 2024, il Collegio, al fine di verificare la situazione economico-patrimoniale completa e aggiornata delle parti, sulla quale vi era contestazione e per la quale erano anche state riproposte istanze istruttorie non accolte, ordinava alle stesse la produzione degli estratti di conto corrente bancario dalla data del 1 Gennaio 2021 a quella del 30
Settembre 2024, delle dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2021 (per redditi 2020) sino all'ultima depositata (per redditi 2023) e di ogni altra documentazione patrimoniale rilevante e sopravvenuta rispetto a quella depositata in primo grado, fissando udienza per l'esame.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza al 27 gennaio
2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
6 Esame dei motivi di impugnazione
13. Così ricostruite le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, principale e incidentale.
14. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata dal reclamante, in quanto la procura speciale rilasciata dalla reclamata al suo difensore risulta pienamente valida, essendo depositata unitamente alla comparsa con appello incidentale,
non occorrendo, per la validità della stessa, alcuno specifico riferimento alla sentenza contro la quale l'impugnazione incidentale si rivolge né al potere di proporre appello incidentale (Cass.
Civ. n. 19510/2010). Né sussistono dubbi rispetto al giudizio cui la procura afferisce, essendo stato espressamente specificato il numero di ruolo del giudizio di appello per il quale è stata conferita.
15. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente, sono infondati. Posto che l'art. 116 cpc riserva al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, occorre esaminare le istanze riproposte dal . Pt_1
In particolare, si osserva che il reclamante ha censurato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie relative all'acquisizione degli estratti conto, delle carte di credito e prepagate della e della figlia , lo svolgimento di indagini tributarie su beni e attività _1 Persona_1
riconducibili alla reclamata e l'espletamento di una CTU patrimoniale, volte ad individuare la complessiva capacità economico-patrimoniale dell'ex moglie.
Ebbene, relativamente all'acquisizione degli estratti di conto corrente e carte di credito, questa
7 Corte ha già provveduto con la richiesta di integrazione documentale e di aggiornamento della situazione dei conti corrente e delle dichiarazioni dei redditi con l'ordinanza di data 1° ottobre
2024, con successivo ottemperamento da parte della reclamata (e del reclamante), per cui la questione sotto tale profilo risulta superata.
Quanto, invece, alla richiesta di indagini da parte della polizia tributaria e di una Ctu
patrimoniale, si ritiene che le prove documentali depositate dalla nel corso del _1
giudizio di primo grado e acquisite in giudizio (tra le quali, le certificazioni di disoccupazione di cui ai docc. da 6 a 9; l'iscrizione alle liste di collocamento per il lavoro di cui ai docc. da 10 a 16;
il riconoscimento del reddito di cittadinanza di cui al doc. n. 23; i certificati medici di cui ai docc. da 28 a 34; il decreto di nomina della reclamata come ADS della madre con diritto alla percezione di un compenso di euro 300,00 mensili di cui ai docc. da 25 a 27; lo svolgimento di lavori saltuari con retribuzione minima di cui ai docc. da 14 a 16 ed il contratto di locazione per l'immobile ove viveva di cui al doc. n. 17) siano idonei ed abbiano ampiamente dimostrato la situazione di precarietà economica della reclamata, che chiaramente non godeva e non gode di adeguati redditi propri. Sicché la chiesta CTU è, da un lato, superflua e, dall'altro, risulta avere carattere meramente esplorativo, essendo volta a ricercare prove delle quali non è stata fornita adeguata prova dal richiedente (cfr Cass. Civ. n. 26048/2023).
Alcuna rilevanza, infatti, può essere riconosciuta alla relazione investigativa depositata dal
, al fine di dimostrare lo svolgimento di lavori “in nero” da parte dell'ex moglie, in Pt_1
quanto nell'elaborato risultava solamente riportata la presenza dell'auto della RA presso l'ufficio “Confcooperative”, presso la RSA “Albergo Salce”, presso il negozio “L'angolo” e presso due abitazioni private in un arco temporale limitato e senza alcuna dimostrazione effettiva
8 rispetto all'attività che il reclamante ho sostenuto venissero svolte dalla stessa svolta in tali circostanze (cfr. docc. n. 8). Ancor più si osserva che le prove documentali depositate dalla reclamata smentiscono pienamente lo svolgimento di un'attività lavorativa presso la
“Confcooperative”, attestando, invece, la frequenza di alcuni corsi di formazione da parte della reclamata (cfr. doc. n. 2). Allo stesso modo, le risultanze istruttorie emerse dalle prove orali hanno confutato le ricostruzioni che il voleva far emergere dalla relazione investigativa Pt_1
depositata, chiarendo che le visite della presso la struttura per anziani “Albergo _1
Salce”, presso la residenza del signor , presso la casa della RA Persona_2 Pt_3
e al negozio “L'angolo” non configuravano alcuna forma di lavoro irregolare da parte della
[...]
RA (cfr. verbale d'udienza del 18 aprile 2023, ove, il teste , sentito sui Testimone_1
capitoli di prova n. 11, 12 e 13, volti a verificare l'esecuzione da parte dello stesso di pedinamenti della su incarico dell'ex marito, per accertare lo svolgimento del lavoro _1
di assistenza alla RA da parte della reclamata ogni giorno escluso il fine Parte_3
settimana, affermava: “E' vero, io ho fatto alcuni pedinamenti in questo arco temporale […] ma
nel periodo di osservazione l'ho vista recarsi in detto luogo la mattina del 09/12/2021 per
entrare nel portone alle ore 9.15 ed uscire alle 10.26. Poi il 18/01/2022 l'ho vista entrare nello
stesso luogo alle ore 9.35 ed uscire alle ore 11.45. Nello stesso giorno l'ho vista entrare nello
stesso luogo alle ore 16.20 ed uscire alle 17.15. In data 19/01/2022 l'ho vista entrare aprendo il
portone con le chiavi nello stesso luogo alle ore 9.30 ed uscire alle ore 11.35. In data
20/01/2022 l'ho vista entrare nello stesso luogo alle ore 9.30 ed uscire alle 10.20. In questo caso
aveva trovato il portone aperto. In data 21/01/2022 l'ho vista entrare alle 10.30 aprendo il
portone con le chiavi ed uscire alle 11.45. Il pomeriggio del 21/01/2022 l'ho vista solo entrare
9 alle ore 15.55 non l'ho vista uscire perché ho terminato il servizio alle ore 15.55”, quindi confermando delle visite saltuarie e comunque non rappresentative di un rapporto di lavoro,
anche per la breve durata; la teste , coordinatrice della Residenza per Anziani Testimone_2
“Albergo Salce” a Treviso, alle domande di cui ai capitoli di prova n. 11 e 12, volti a verificare che presso la struttura fosse ricoverata la madre della e che, nei momenti in cui la _1
reclamata ivi si recava, si limitasse a fare visita alla madre e non a svolgere attività lavorativa,
rispondeva: “É vero. A.d.r. L'organizzazione per il Covid prevede una registrazione precisa
degli accessi alla struttura e alle camere per cui è prevista la possibilità di recarsi nelle camere
degli ospiti solo da parte dei familiari. La presenza di altre persone deve essere motivata”; il teste relativamente ai capitoli di prova n. 8 e 9, volti a verificare che la Persona_2
si recasse presso la sua abitazione al solo scopo di effettuare ricerche di lavoro o _1
corsi on line sul pc messo a disposizione per amicizia, rispondeva: “É vero. A.d.r. Non so quali
corsi frequentasse on line né le ricerche svolte dalla stessa. A.d.r. Il mio rapporto di amicizia
con la sig.ra è iniziato diversi anni fa” e, infine, , sentito sul _1 Controparte_3
capitolo n. 10): “Vero che la SI.ra si recava e si reca tutt'ora presso il Controparte_1
negozio al “L'Angolo”, sito a Treviso, in Via Monfenera n°27/B per acquistare la biancheria ed
i vestiti per sua madre, per amicizia di vecchia data e perché ottiene dal rappresentate i vestiti di
campionario, che non possono essere venduti, ma che usualmente sono della taglia giusta per la
RA?”, rispondeva: “É vero”).
In ragione di ciò, ritenuto che le spese personali della valorizzate dal reclamante _1
come prove dello svolgimento di attività lavorativa non regolare da parte della stessa, rientrino nei normali esborsi legati al sostentamento quotidiano e non siano dimostrative di un tenore di
10 vita lussuoso o incompatibile con le sue risorse, non può che condividersi la decisione del
Tribunale di non svolgere ulteriori accertamenti istruttori anche in relazione a risorse della figlia,
, in quanto in parte esplorativi e in parte superflui, così come inconferenti risultano gli Pt_1
ordini di esibizione ulteriormente richiesti in relazione alle sostanze della figlia , non Per_1
convivente con la madre.
Per ciò che riguarda il riconoscimento dell'assegno divorzile, va osservato che il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede che la concessione dell'emolumento sia subordinata ad una: “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
dell'avente diritto” (Cass. Civ. n. 3852/2021), stabilendo, dunque, che i presupposti per la concessione del contributo siano, da una parte, la disparità economica e reddituale degli ex coniugi (il presupposto) e la situazione di necessità della persona richiedente (profilo assistenziale dell'assegno) e ancora, dall'altra, il contributo familiare dato, parametrato alla durata del matrimonio e all'età (profilo perequativo-compensativo dell'assegno), al fine di riconoscere il ruolo della parte economicamente più debole che ha limitato o sacrificato la propria vita lavorativa e le proprie aspettative reddituali e previdenziali per la conduzione della vita familiare.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della reclamata alla percezione di un assegno divorzile a carico dell'ex marito sotto il profilo assistenziale, valorizzando la mancanza di adeguati redditi della la difficoltà nel procurarseli per assenza di un lavoro e la _1
11 disparità economica esistente tra le parti.
Infatti, esaminando la documentazione prodotta in primo grado e integrata poi in sede di appello dalle parti, è possibile evincere che, da un lato, il , oltre ad essere proprietario dell'ex Pt_1
casa familiare, di un'autovettura Citroen C3 e intestatario di un conto corrente bancario con saldo positivo (cfr. docc. n. 3, 4, 18, 15 e 16, ove risulta un saldo di conto corrente di euro
24.590,00 alla data del 31 dicembre 2023 e di euro 12.100,86 alla data del 30 settembre 2024),
maturava, negli anni 2021-2023, un reddito medio netto mensile di circa 1.826,00 euro, già al netto dell'assegno divorzile versato, senza risultare gravato da particolari spese fisse (cfr. docc.
da 10 a 12, ove risultano, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 1.886,00 nel
2021, di euro 1.743,66 nel 2022 e di euro 1.849,42 nel 2023, tutti già al netto dell'assegno divorzile versato), mentre, dall'altro, che la è proprietaria di un'autovettura Fiat _1
Panda, intestataria di un conto-corrente bancario con saldo minimo (cfr. docc. n. 35, 59, 7 e 8,
ove, nel dettaglio, risulta un saldo di euro 819,77 alla data del 31 dicembre 2023 e di euro
1.612,70 alla data del 30 settembre 2024) e ha percepito, negli anni 2021-2023, un'entrata media netta mensile di euro 438,22, (cfr. docc. n. da 10 a 12, ove risulta, rispettivamente un'entrata medio netta mensile di euro 641,66 nel 2021, euro 350,00 nel 2022 ed euro 350,00 nel 2023,
corrispondenti al quantum dell'assegno versatole dal marito e docc. n. 19 e 17) risultando gravata, inizialmente, dal costo mensile della rata del prestito personale di euro 194,34 mensili e di quella dell'affitto di euro 530,00 e, attualmente, da quella del nuovo prestito personale di euro
299,17 (cfr. docc. 7 e 8), avendo la stessa estinto il precedente finanziamento e disdetto il contratto di locazione per andare a vivere presso la casa di proprietà della figlia sita in via
Fontane n. 176 a LO (cfr. pag. 11 e ss. della comparsa conclusionale di parte reclamata).
12 Pertanto, anche tenendo conto che la medesima riceve la somma di euro 300,00 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di ADS della madre ed euro 600,00 dal lavoro di Parte_4
commessa part-time a tempo determinato che svolge dal mese di febbraio 2024 (cfr. docc. da 25
a 27 e pag. 11-12 comparsa conclusionale di parte reclamata), sottratte le spese fisse precedentemente esposte, è possibile calcolare una disponibilità media mensile della reclamata per sé e per le spese della casa ove attualmente vive (ritenendo verosimile che concorra al pagamento almeno di una parte delle spese per l'abitazione di proprietà della figlia) di euro
600,83. Va comunque tenuto conto che il lavoro svolto è a tempo determinato e che quindi,
nonostante l'impegno della tali emolumenti non sono connotati da certezza. _1
Di conseguenza, occorre tenere in debita considerazione il fatto che la stessa non gode di una situazione lavorativa stabile e che non risulta dotata di piena capacità lavorativa, in quanto le problematiche di salute dimostrate in primo grado, da cui è possibile evincere che la _1
soffre di fibromialgia e di altre problematiche muscolo-scheletriche (cfr. docc. da 28 a 34), pur non rendendola invalida, le compromettono lo svolgimento delle più comuni attività quotidiane,
rendendola “inabile (…) nello svolgere lavori pesanti o che comportino sovraccarico articolare
e/o prolungato ortostatismo”, come attestato dal dott. (cfr. doc. n. 28). Pt_5
Alcuna rilevanza, invece, può essere attribuita allo stile di vita “attivo” attribuito alla _1
in quanto il fatto che la medesima si muova in auto per svolgere alcune commissioni, per andare a far visita alla madre o ad alcuni amici, non determina il venir meno della sua malattia o la dimostrazione di una piena capacità lavorativa, in quanto, come descritto anche dai medici, la difficoltà della reclamata è quella di dover stare in piedi per molte ore senza poter camminare o quello di sollevare pesi, capacità notoriamente richieste nei lavori più facilmente reperibili sul
13 mercato, quali quello di addetta alle pulizie e di badante per anziani.
Stante quanto sin qui esposto, ferma la condizione di inadeguatezza reddituale della reclamata,
considerati nel senso già evidenziato i fatti sopravvenuti e la persistente disparità economico-
patrimoniale complessiva delle parti, non può che ritenersi provato il presupposto assistenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla non riscontrandosi alcun errore di _1
valutazione, in tal senso, da parte del Tribunale.
16. È fondato in parte, invece, l'appello incidentale relativamente al quantum dell'assegno divorzile. I motivi di reclamo si incentrano sul mancato riconoscimento di una componente di assegno perequativo compensativo e sulla limitatezza di quello riconosciuto a titolo assistenziale.
Giova premettere che, secondo il costante orientamento di legittimità, il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato ad una valutazione, da parte del Giudice, fondata su due parametri equivalenti, rappresentati, da un lato, dal criterio assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli e,
dall'altro, da quello perequativo-compensativo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo dato dal coniuge che ha sacrificato, in tutto o in parte, la propria carriera lavorativa per quella domestica, in relazione anche della durata del matrimonio (Cass. Civ. Sez. Un. n. 18287/18).
Applicando tale principio al caso di specie, risulta evidente che, come precedentemente argomentato, godendo il di un patrimonio più consistente e di una condizione Pt_1
reddituale stabile rispetto alla che alterna periodi di disoccupazione a periodi di _1
svolgimento di lavori saltuari con redditi esigui (cfr., per il reclamante, docc. n. 3 e 4, attestanti la proprietà della casa familiare e dell'autovettura Citroen C3, docc. n. 15 e 16, ove risulta un saldo medio di conto corrente, nel periodo 2023-2024, di euro 18.345,43 e docc. da 10 a 12,
14 attestanti un reddito medio netto mensile di euro 1.826,20 negli anni 2021-2023, già al netto dell'assegno divorzile;
mentre, per la reclamata, docc. n. 35, 59, attestanti la proprietà di un'autovettura Fiat Panda;
docc. 7 e 8, ove, risulta un saldo medio, nel periodo, 2023-2024, di euro 1.216,23 e docc. da 10 a 12, attestanti un'entrata corrispondente all'assegno divorzile, oltre al doc. n. 8, in cui emerge la rata mensile di euro 299,17 per un prestito personale e al doc. n. 27,
che attesta la percezione della somma mensile di euro 300,00 a titolo di indennità per il ruolo di
ADS della madre), tra le parti sussiste un'ampia disparità di risorse economico-patrimoniali complessive e, soprattutto, una condizione di inadeguatezza reddituale dell'ex moglie, ragione per cui, tenuto anche conto della ridotta capacità lavorativa della stessa (cfr. docc. da 28 a 34),
certamente sussiste il diritto della alla percezione di un assegno divorzile sotto il _1
profilo della funzione assistenziale dell'emolumento che, anche in ragione del reperimento di lavori saltuari, può essere quantificato in 450,00 mensili, con decorrenza dall'udienza presidenziale di primo grado.
Per quanto attiene, invece, il profilo perequativo-compensativo, occorre rilevare quanto segue.
La reclamante incidentale sostiene di aver diritto al riconoscimento di una componente ulteriore dell'assegno anche in relazione al predetto parametro per essersi dedicata in via esclusiva e comunque prevalente rispetto al alla gestione della vita domestica e alla crescita della Pt_1
figlia , rinunciando alla propria carriera professionale, in accordo con l'ex marito. Tuttavia, Per_1
le allegazioni del primo grado sono state piuttosto scarne sul punto e l'onere della prova del contributo fornito e delle aspettative lavorative sacrificate grava sul richiedente, (ex multis, Cass.
Civ. n. 22920/2022). Per poter riconoscere il diritto alla percezione dell'assegno divorzile dal punto di vista perequativo compensativo il Giudice deve accertare il nesso di causa tra lo
15 squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e la perdita di effettive occasioni professionali del coniuge più debole, sacrificate a favore delle esigenze familiari e, pur potendo avvalersi di presunzioni o di non contestazioni o anche ritenendo la sussistenza, per l'assetto familiare, di un accordo implicito delle parti, tali mezzi di prova necessitano di puntuali e analitiche allegazioni, che, nel caso di specie, sono mancate negli atti introduttivi del primo grado. Pertanto, non risulta rideterminabile in aumento, sotto il profilo perequativo-
compensativo, l'assegno divorzile.
Ad ogni buon conto, ritenendo che la situazione reddituale della oltre che _1
inadeguata, sia anche difficilmente reversibile, in ragione delle documentate problematiche di salute che, anche se non sufficienti per il riconoscimento di una forma di invalidità certificata,
comportano delle serie difficoltà per la stessa, che non può stare in piedi per molte ore, portare pesi e affaticarsi particolarmente, non potendo dunque svolgere le tipologie di lavoro più comuni o comunque dovendo accontentarsi di poche ore lavorative (cfr. docc. da 28 a 34, da cui si evince che la stessa soffre di fibromialgia e altre problematiche muscolo-scheletriche), si reputa congruo e aderente alla situazione accertata in giudizio, considerata anche l'età, la capienza patrimoniale dell'ex marito ed il fatto che la somma dell'emolumento a favore del coniuge è
onere prededucibile in sede fiscale, abbattendo l'imponibile (per cui la reale incidenza dello stesso sulle risorse dell'obbligato è concretamente inferiore alla somma determinata dal
Giudice), aumentare il quantum dell'assegno ad euro 450,00 mensili.
17. Pertanto, deve rigettarsi l'impugnazione principale e accogliere parzialmente quella incidentale, stabilendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il diritto della _1
alla percezione di un assegno divorzile di euro 450,00 da parte dell'ex marito.
16 18. In ragione della riforma della sentenza vanno rideterminate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con valutazione dell'esito complessivo del giudizio. Tenuto conto che il ha chiesto l'elisione dell'assegno e che il riconoscimento dell'assegno in misura Pt_1
inferiore a quanto richiesto non determina reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, essendo controversa solo la questione dell'assegno divorzile, con riduzione per l'appello della fase istruttoria e decisionale in ragione dell'attività effettivamente espletata e del rito camerale, con distrazione a favore dell'Erario, nella somma intera, applicandosi la dimidiazione solo all'istanza di liquidazione (cfr
Cass. Civ. n. 22017/2018; conf. Cass. Civ. n. 11590/2019), essendo la ammessa al _1
patrocinio a spese dello Stato fin dal primo grado (delibera del 22 marzo 2021).
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 va, poi, dato atto che il reclamante
è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello incidentale, disponendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
17 -l'obbligo di di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1
mensile di euro 450,00 a a titolo di assegno divorzile, con decorrenza Controparte_1
dalla data dell'udienza presidenziale in primo grado, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite di di Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il primo grado in euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge, con distrazione a favore dell'Erario, essendo la parte reclamata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4) Da atto che sussistono i presupposti per disporre il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, a carico del reclamante , in ragione del rigetto del suo gravame. Parte_1
5) Dispone d'ufficio che, in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.
Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi in esso menzionati.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 805 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. JENNY Parte_1 C.F._1
LOPRESTI, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATIA Controparte_1 C.F._2
SALVALAGGIO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata e reclamante incidentale
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
21/03/2024 nel procedimento di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“1) In riforma parziale della sentenza n. 684/2024 del 21.03.2024 del Tribunale di Treviso,
Prima Sezione Civile, composto dalle dott. Daniela Ronzani, dott. Susanna Menegazzi, dott.
Cristina Bandiera, accertarsi che la RA ha propri mezzi economici e/o che Controparte_1
è in grado di procurarseli, e, per l'effetto, dichiararsi che alla stessa non vada riconosciuta
alcuna somma a titolo di assegno di divorzio. Con vittoria di onorari, spese di studio,
anticipazioni di entrambe i gradi del giudizio. In via istruttoria: A) Si insiste che l'adita Corte
d'Appello voglia disporre, se del caso, le indagini di Polizia Tributaria, che devono essere estese
anche a terzi soggetti che si ritiene detengano o siano intestatari di beni o attività direttamente o
indirettamente riconducibili alla RA;
B) Si insiste che l'adita Corte Controparte_1
d'Appello voglia ordinare, ex art. 213, c.p.c., all' di Treviso di fornire l'informazione CP_2
scritta sull'ammontare dei contributi previdenziali regolarmente versati a favore di _1
, nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Serenissima Repubblica n.
[...]
2 - int. 6 (C.F.: ), con specifica indicazione degli anni di effettiva C.F._2
contribuzione ed dell'anno a decorrere dal quale in base alla normativa vigente la RA
può chiedere l'erogazione della pensione;
C) Si insiste che l'adita Corte Controparte_1
d'Appello voglia ordinare, ex art. 213, c.p.c., all' di Treviso di fornire informazione scritta CP_2
2 circa la domanda di invalidità proposta dalla RA , nata a [...] il Controparte_1
03.08.1965 e residente a [...], nonché se la stessa è
stata accolta o meno e per quale ragione”.
Per parte reclamata e reclamante incidentale:
“Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta. 1) Rigettarsi l'appello del SI. Parte_1
siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. 2) In
[...]
riforma dell'impugnata sentenza, disporsi che il SI. contribuisca al Parte_1
mantenimento della SI.ra versando alla stessa l'assegno divorzile di € 700,00 Controparte_1
al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dal 2025. Con spese,
competenze ed onorari di lite interamente rifusi”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021, adiva il Tribunale di Parte_1
Treviso, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo che in data 23
maggio 1987 aveva contratto matrimonio con da cui era nata la figlia Controparte_1 [...]
(2 ottobre 1989), attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che Per_1
con decreto del 21 febbraio 2013 il Tribunale di Treviso aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente a quest'ultimo, l'assegnazione dei rispettivi autoveicoli al coniuge intestatario, il mantenimento diretto della figlia da parte di entrambi i genitori sino al raggiungimento della sua piena autosufficienza economica e l'obbligo del marito di corrispondere un assegno mensile di mantenimento alla moglie di euro 700,00, di cui nel processo instaurato chiedeva l'elisione.
3 2. Con comparsa del 9 settembre 2021, si costituiva in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento per sé di un assegno divorzile per sé di 900,00 euro mensili, evidenziando l'incolpevole mancanza di redditi da lavoro, le sue compromesse condizioni di salute, la lunga durata del matrimonio e l'accudimento della figlia e contestando puntualmente le avverse allegazioni in punto di svolgimento da parte della medesima di lavoro irregolare.
3. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente,
disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie ad euro 350,00 mensili,
ritenendo che i costi sostenuti dalla resistente fossero del tutto incompatibili con le entrate dichiarate dalla medesima.
4. Si svolgeva la fase istruttoria mediante l'espletamento delle prove orali.
5. Con memoria del 12 ottobre 2023, modificava le proprie conclusioni, Controparte_1
chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 700,00 mensili.
6. Con la sentenza n. 684/2024 il Tribunale di Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e stabiliva, considerata l'inadeguatezza dei redditi della resistente e la disparità di risorse economiche complessive degli ex coniugi, tenuto comunque della capacità lavorativa della predetta, stante lo stile di vita attivo, incompatibile con una reale problematica di salute, il diritto della alla percezione di un assegno divorzile di euro _1
350,00 da parte dell'ex marito, in virtù della sola funzione assistenziale dell'emolumento,
compensando interamente le spese di lite.
Il giudizio di appello
7. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
4 d'impugnazione.
7.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava la mancanza di motivazione e l'erroneità ed illogicità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione solo sulla base della documentazione prodotta dal , senza effettuare indagini o Pt_1
acquisizioni sui conti corrente, carte di credito, prepagate, titoli e fondi d'investimento della e della figlia e senza disporre una CTU patrimoniale, al fine di _1 Persona_1
provare la reale situazione economico-patrimoniale dell'ex moglie e verificare l'effettiva disparità di risorse esistente tra le parti.
7.2. Con il secondo motivo il reclamante censurava la mancanza di motivazione ed erroneità
della sentenza impugnata, per aver il Tribunale erroneamente valutato la produzione documentale delle parti con violazione ex art. 116 cpc e, soprattutto, per essersi limitato a considerare, da una parte, la pensione e la proprietà del ricorrente e, dall'altra, i costi fissi e la precarietà lavorativa della senza tenere conto dell'elevato tenore di vita della stessa. _1
8. Con comparsa del 19 luglio 2024, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione avversaria e domandando, in via di appello incidentale, l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 700,00 mensili, formulando sul punto i seguenti motivi di appello incidentale.
8.1. Con il primo motivo la reclamante incidentale censurava la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'assegno anche per motivi perequativo compensativi, per essersi occupata della figlia ed aver rinunciato alla sua occupazione dal 2006 al 2012 e per aver dato al marito un apporto economico per la ristrutturazione della ex casa coniugale di proprietà del medesimo.
5 8.2. Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale le aveva riconosciuto una capacità lavorativa adeguata a reperire dei lavori, pur non stabili e occasionali,
senza tenere conto delle sue condizioni di salute, che le impedivano di svolgere sia lavori di pulizia per molte ore, sia lavori di assistenza ad anziani, che di per sé erano gravosi da un punto di vista fisico e incompatibili con la sa patologia. Evidenziava, sul punto, che le attività predette si differenziavano sia per tipologia che per impegno dalla frequentazione che lei aveva avuto con la RA (ora trasferita in RSA), che era avvenuta solo per compagnia e per poche ore. Pt_2
9. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per le sue conclusioni.
10. Con memoria del 26 luglio 2024 sollevava eccezione di inammissibilità Parte_1
dell'impugnazione incidentale, in ragione della mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata nella procura speciale conferita al difensore dalla e deduceva la _1
circostanza nuova, sopravvenuta rispetto al primo grado, del trasferimento di residenza della reclamata nella casa di proprietà della figlia , sita in via Fontane n. 176 a LO (TV). Per_1
11. Con ordinanza del 1 ottobre 2024, il Collegio, al fine di verificare la situazione economico-patrimoniale completa e aggiornata delle parti, sulla quale vi era contestazione e per la quale erano anche state riproposte istanze istruttorie non accolte, ordinava alle stesse la produzione degli estratti di conto corrente bancario dalla data del 1 Gennaio 2021 a quella del 30
Settembre 2024, delle dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2021 (per redditi 2020) sino all'ultima depositata (per redditi 2023) e di ogni altra documentazione patrimoniale rilevante e sopravvenuta rispetto a quella depositata in primo grado, fissando udienza per l'esame.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza al 27 gennaio
2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
6 Esame dei motivi di impugnazione
13. Così ricostruite le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, principale e incidentale.
14. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata dal reclamante, in quanto la procura speciale rilasciata dalla reclamata al suo difensore risulta pienamente valida, essendo depositata unitamente alla comparsa con appello incidentale,
non occorrendo, per la validità della stessa, alcuno specifico riferimento alla sentenza contro la quale l'impugnazione incidentale si rivolge né al potere di proporre appello incidentale (Cass.
Civ. n. 19510/2010). Né sussistono dubbi rispetto al giudizio cui la procura afferisce, essendo stato espressamente specificato il numero di ruolo del giudizio di appello per il quale è stata conferita.
15. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente, sono infondati. Posto che l'art. 116 cpc riserva al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, occorre esaminare le istanze riproposte dal . Pt_1
In particolare, si osserva che il reclamante ha censurato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie relative all'acquisizione degli estratti conto, delle carte di credito e prepagate della e della figlia , lo svolgimento di indagini tributarie su beni e attività _1 Persona_1
riconducibili alla reclamata e l'espletamento di una CTU patrimoniale, volte ad individuare la complessiva capacità economico-patrimoniale dell'ex moglie.
Ebbene, relativamente all'acquisizione degli estratti di conto corrente e carte di credito, questa
7 Corte ha già provveduto con la richiesta di integrazione documentale e di aggiornamento della situazione dei conti corrente e delle dichiarazioni dei redditi con l'ordinanza di data 1° ottobre
2024, con successivo ottemperamento da parte della reclamata (e del reclamante), per cui la questione sotto tale profilo risulta superata.
Quanto, invece, alla richiesta di indagini da parte della polizia tributaria e di una Ctu
patrimoniale, si ritiene che le prove documentali depositate dalla nel corso del _1
giudizio di primo grado e acquisite in giudizio (tra le quali, le certificazioni di disoccupazione di cui ai docc. da 6 a 9; l'iscrizione alle liste di collocamento per il lavoro di cui ai docc. da 10 a 16;
il riconoscimento del reddito di cittadinanza di cui al doc. n. 23; i certificati medici di cui ai docc. da 28 a 34; il decreto di nomina della reclamata come ADS della madre con diritto alla percezione di un compenso di euro 300,00 mensili di cui ai docc. da 25 a 27; lo svolgimento di lavori saltuari con retribuzione minima di cui ai docc. da 14 a 16 ed il contratto di locazione per l'immobile ove viveva di cui al doc. n. 17) siano idonei ed abbiano ampiamente dimostrato la situazione di precarietà economica della reclamata, che chiaramente non godeva e non gode di adeguati redditi propri. Sicché la chiesta CTU è, da un lato, superflua e, dall'altro, risulta avere carattere meramente esplorativo, essendo volta a ricercare prove delle quali non è stata fornita adeguata prova dal richiedente (cfr Cass. Civ. n. 26048/2023).
Alcuna rilevanza, infatti, può essere riconosciuta alla relazione investigativa depositata dal
, al fine di dimostrare lo svolgimento di lavori “in nero” da parte dell'ex moglie, in Pt_1
quanto nell'elaborato risultava solamente riportata la presenza dell'auto della RA presso l'ufficio “Confcooperative”, presso la RSA “Albergo Salce”, presso il negozio “L'angolo” e presso due abitazioni private in un arco temporale limitato e senza alcuna dimostrazione effettiva
8 rispetto all'attività che il reclamante ho sostenuto venissero svolte dalla stessa svolta in tali circostanze (cfr. docc. n. 8). Ancor più si osserva che le prove documentali depositate dalla reclamata smentiscono pienamente lo svolgimento di un'attività lavorativa presso la
“Confcooperative”, attestando, invece, la frequenza di alcuni corsi di formazione da parte della reclamata (cfr. doc. n. 2). Allo stesso modo, le risultanze istruttorie emerse dalle prove orali hanno confutato le ricostruzioni che il voleva far emergere dalla relazione investigativa Pt_1
depositata, chiarendo che le visite della presso la struttura per anziani “Albergo _1
Salce”, presso la residenza del signor , presso la casa della RA Persona_2 Pt_3
e al negozio “L'angolo” non configuravano alcuna forma di lavoro irregolare da parte della
[...]
RA (cfr. verbale d'udienza del 18 aprile 2023, ove, il teste , sentito sui Testimone_1
capitoli di prova n. 11, 12 e 13, volti a verificare l'esecuzione da parte dello stesso di pedinamenti della su incarico dell'ex marito, per accertare lo svolgimento del lavoro _1
di assistenza alla RA da parte della reclamata ogni giorno escluso il fine Parte_3
settimana, affermava: “E' vero, io ho fatto alcuni pedinamenti in questo arco temporale […] ma
nel periodo di osservazione l'ho vista recarsi in detto luogo la mattina del 09/12/2021 per
entrare nel portone alle ore 9.15 ed uscire alle 10.26. Poi il 18/01/2022 l'ho vista entrare nello
stesso luogo alle ore 9.35 ed uscire alle ore 11.45. Nello stesso giorno l'ho vista entrare nello
stesso luogo alle ore 16.20 ed uscire alle 17.15. In data 19/01/2022 l'ho vista entrare aprendo il
portone con le chiavi nello stesso luogo alle ore 9.30 ed uscire alle ore 11.35. In data
20/01/2022 l'ho vista entrare nello stesso luogo alle ore 9.30 ed uscire alle 10.20. In questo caso
aveva trovato il portone aperto. In data 21/01/2022 l'ho vista entrare alle 10.30 aprendo il
portone con le chiavi ed uscire alle 11.45. Il pomeriggio del 21/01/2022 l'ho vista solo entrare
9 alle ore 15.55 non l'ho vista uscire perché ho terminato il servizio alle ore 15.55”, quindi confermando delle visite saltuarie e comunque non rappresentative di un rapporto di lavoro,
anche per la breve durata; la teste , coordinatrice della Residenza per Anziani Testimone_2
“Albergo Salce” a Treviso, alle domande di cui ai capitoli di prova n. 11 e 12, volti a verificare che presso la struttura fosse ricoverata la madre della e che, nei momenti in cui la _1
reclamata ivi si recava, si limitasse a fare visita alla madre e non a svolgere attività lavorativa,
rispondeva: “É vero. A.d.r. L'organizzazione per il Covid prevede una registrazione precisa
degli accessi alla struttura e alle camere per cui è prevista la possibilità di recarsi nelle camere
degli ospiti solo da parte dei familiari. La presenza di altre persone deve essere motivata”; il teste relativamente ai capitoli di prova n. 8 e 9, volti a verificare che la Persona_2
si recasse presso la sua abitazione al solo scopo di effettuare ricerche di lavoro o _1
corsi on line sul pc messo a disposizione per amicizia, rispondeva: “É vero. A.d.r. Non so quali
corsi frequentasse on line né le ricerche svolte dalla stessa. A.d.r. Il mio rapporto di amicizia
con la sig.ra è iniziato diversi anni fa” e, infine, , sentito sul _1 Controparte_3
capitolo n. 10): “Vero che la SI.ra si recava e si reca tutt'ora presso il Controparte_1
negozio al “L'Angolo”, sito a Treviso, in Via Monfenera n°27/B per acquistare la biancheria ed
i vestiti per sua madre, per amicizia di vecchia data e perché ottiene dal rappresentate i vestiti di
campionario, che non possono essere venduti, ma che usualmente sono della taglia giusta per la
RA?”, rispondeva: “É vero”).
In ragione di ciò, ritenuto che le spese personali della valorizzate dal reclamante _1
come prove dello svolgimento di attività lavorativa non regolare da parte della stessa, rientrino nei normali esborsi legati al sostentamento quotidiano e non siano dimostrative di un tenore di
10 vita lussuoso o incompatibile con le sue risorse, non può che condividersi la decisione del
Tribunale di non svolgere ulteriori accertamenti istruttori anche in relazione a risorse della figlia,
, in quanto in parte esplorativi e in parte superflui, così come inconferenti risultano gli Pt_1
ordini di esibizione ulteriormente richiesti in relazione alle sostanze della figlia , non Per_1
convivente con la madre.
Per ciò che riguarda il riconoscimento dell'assegno divorzile, va osservato che il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede che la concessione dell'emolumento sia subordinata ad una: “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
dell'avente diritto” (Cass. Civ. n. 3852/2021), stabilendo, dunque, che i presupposti per la concessione del contributo siano, da una parte, la disparità economica e reddituale degli ex coniugi (il presupposto) e la situazione di necessità della persona richiedente (profilo assistenziale dell'assegno) e ancora, dall'altra, il contributo familiare dato, parametrato alla durata del matrimonio e all'età (profilo perequativo-compensativo dell'assegno), al fine di riconoscere il ruolo della parte economicamente più debole che ha limitato o sacrificato la propria vita lavorativa e le proprie aspettative reddituali e previdenziali per la conduzione della vita familiare.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della reclamata alla percezione di un assegno divorzile a carico dell'ex marito sotto il profilo assistenziale, valorizzando la mancanza di adeguati redditi della la difficoltà nel procurarseli per assenza di un lavoro e la _1
11 disparità economica esistente tra le parti.
Infatti, esaminando la documentazione prodotta in primo grado e integrata poi in sede di appello dalle parti, è possibile evincere che, da un lato, il , oltre ad essere proprietario dell'ex Pt_1
casa familiare, di un'autovettura Citroen C3 e intestatario di un conto corrente bancario con saldo positivo (cfr. docc. n. 3, 4, 18, 15 e 16, ove risulta un saldo di conto corrente di euro
24.590,00 alla data del 31 dicembre 2023 e di euro 12.100,86 alla data del 30 settembre 2024),
maturava, negli anni 2021-2023, un reddito medio netto mensile di circa 1.826,00 euro, già al netto dell'assegno divorzile versato, senza risultare gravato da particolari spese fisse (cfr. docc.
da 10 a 12, ove risultano, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 1.886,00 nel
2021, di euro 1.743,66 nel 2022 e di euro 1.849,42 nel 2023, tutti già al netto dell'assegno divorzile versato), mentre, dall'altro, che la è proprietaria di un'autovettura Fiat _1
Panda, intestataria di un conto-corrente bancario con saldo minimo (cfr. docc. n. 35, 59, 7 e 8,
ove, nel dettaglio, risulta un saldo di euro 819,77 alla data del 31 dicembre 2023 e di euro
1.612,70 alla data del 30 settembre 2024) e ha percepito, negli anni 2021-2023, un'entrata media netta mensile di euro 438,22, (cfr. docc. n. da 10 a 12, ove risulta, rispettivamente un'entrata medio netta mensile di euro 641,66 nel 2021, euro 350,00 nel 2022 ed euro 350,00 nel 2023,
corrispondenti al quantum dell'assegno versatole dal marito e docc. n. 19 e 17) risultando gravata, inizialmente, dal costo mensile della rata del prestito personale di euro 194,34 mensili e di quella dell'affitto di euro 530,00 e, attualmente, da quella del nuovo prestito personale di euro
299,17 (cfr. docc. 7 e 8), avendo la stessa estinto il precedente finanziamento e disdetto il contratto di locazione per andare a vivere presso la casa di proprietà della figlia sita in via
Fontane n. 176 a LO (cfr. pag. 11 e ss. della comparsa conclusionale di parte reclamata).
12 Pertanto, anche tenendo conto che la medesima riceve la somma di euro 300,00 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di ADS della madre ed euro 600,00 dal lavoro di Parte_4
commessa part-time a tempo determinato che svolge dal mese di febbraio 2024 (cfr. docc. da 25
a 27 e pag. 11-12 comparsa conclusionale di parte reclamata), sottratte le spese fisse precedentemente esposte, è possibile calcolare una disponibilità media mensile della reclamata per sé e per le spese della casa ove attualmente vive (ritenendo verosimile che concorra al pagamento almeno di una parte delle spese per l'abitazione di proprietà della figlia) di euro
600,83. Va comunque tenuto conto che il lavoro svolto è a tempo determinato e che quindi,
nonostante l'impegno della tali emolumenti non sono connotati da certezza. _1
Di conseguenza, occorre tenere in debita considerazione il fatto che la stessa non gode di una situazione lavorativa stabile e che non risulta dotata di piena capacità lavorativa, in quanto le problematiche di salute dimostrate in primo grado, da cui è possibile evincere che la _1
soffre di fibromialgia e di altre problematiche muscolo-scheletriche (cfr. docc. da 28 a 34), pur non rendendola invalida, le compromettono lo svolgimento delle più comuni attività quotidiane,
rendendola “inabile (…) nello svolgere lavori pesanti o che comportino sovraccarico articolare
e/o prolungato ortostatismo”, come attestato dal dott. (cfr. doc. n. 28). Pt_5
Alcuna rilevanza, invece, può essere attribuita allo stile di vita “attivo” attribuito alla _1
in quanto il fatto che la medesima si muova in auto per svolgere alcune commissioni, per andare a far visita alla madre o ad alcuni amici, non determina il venir meno della sua malattia o la dimostrazione di una piena capacità lavorativa, in quanto, come descritto anche dai medici, la difficoltà della reclamata è quella di dover stare in piedi per molte ore senza poter camminare o quello di sollevare pesi, capacità notoriamente richieste nei lavori più facilmente reperibili sul
13 mercato, quali quello di addetta alle pulizie e di badante per anziani.
Stante quanto sin qui esposto, ferma la condizione di inadeguatezza reddituale della reclamata,
considerati nel senso già evidenziato i fatti sopravvenuti e la persistente disparità economico-
patrimoniale complessiva delle parti, non può che ritenersi provato il presupposto assistenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla non riscontrandosi alcun errore di _1
valutazione, in tal senso, da parte del Tribunale.
16. È fondato in parte, invece, l'appello incidentale relativamente al quantum dell'assegno divorzile. I motivi di reclamo si incentrano sul mancato riconoscimento di una componente di assegno perequativo compensativo e sulla limitatezza di quello riconosciuto a titolo assistenziale.
Giova premettere che, secondo il costante orientamento di legittimità, il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato ad una valutazione, da parte del Giudice, fondata su due parametri equivalenti, rappresentati, da un lato, dal criterio assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli e,
dall'altro, da quello perequativo-compensativo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo dato dal coniuge che ha sacrificato, in tutto o in parte, la propria carriera lavorativa per quella domestica, in relazione anche della durata del matrimonio (Cass. Civ. Sez. Un. n. 18287/18).
Applicando tale principio al caso di specie, risulta evidente che, come precedentemente argomentato, godendo il di un patrimonio più consistente e di una condizione Pt_1
reddituale stabile rispetto alla che alterna periodi di disoccupazione a periodi di _1
svolgimento di lavori saltuari con redditi esigui (cfr., per il reclamante, docc. n. 3 e 4, attestanti la proprietà della casa familiare e dell'autovettura Citroen C3, docc. n. 15 e 16, ove risulta un saldo medio di conto corrente, nel periodo 2023-2024, di euro 18.345,43 e docc. da 10 a 12,
14 attestanti un reddito medio netto mensile di euro 1.826,20 negli anni 2021-2023, già al netto dell'assegno divorzile;
mentre, per la reclamata, docc. n. 35, 59, attestanti la proprietà di un'autovettura Fiat Panda;
docc. 7 e 8, ove, risulta un saldo medio, nel periodo, 2023-2024, di euro 1.216,23 e docc. da 10 a 12, attestanti un'entrata corrispondente all'assegno divorzile, oltre al doc. n. 8, in cui emerge la rata mensile di euro 299,17 per un prestito personale e al doc. n. 27,
che attesta la percezione della somma mensile di euro 300,00 a titolo di indennità per il ruolo di
ADS della madre), tra le parti sussiste un'ampia disparità di risorse economico-patrimoniali complessive e, soprattutto, una condizione di inadeguatezza reddituale dell'ex moglie, ragione per cui, tenuto anche conto della ridotta capacità lavorativa della stessa (cfr. docc. da 28 a 34),
certamente sussiste il diritto della alla percezione di un assegno divorzile sotto il _1
profilo della funzione assistenziale dell'emolumento che, anche in ragione del reperimento di lavori saltuari, può essere quantificato in 450,00 mensili, con decorrenza dall'udienza presidenziale di primo grado.
Per quanto attiene, invece, il profilo perequativo-compensativo, occorre rilevare quanto segue.
La reclamante incidentale sostiene di aver diritto al riconoscimento di una componente ulteriore dell'assegno anche in relazione al predetto parametro per essersi dedicata in via esclusiva e comunque prevalente rispetto al alla gestione della vita domestica e alla crescita della Pt_1
figlia , rinunciando alla propria carriera professionale, in accordo con l'ex marito. Tuttavia, Per_1
le allegazioni del primo grado sono state piuttosto scarne sul punto e l'onere della prova del contributo fornito e delle aspettative lavorative sacrificate grava sul richiedente, (ex multis, Cass.
Civ. n. 22920/2022). Per poter riconoscere il diritto alla percezione dell'assegno divorzile dal punto di vista perequativo compensativo il Giudice deve accertare il nesso di causa tra lo
15 squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e la perdita di effettive occasioni professionali del coniuge più debole, sacrificate a favore delle esigenze familiari e, pur potendo avvalersi di presunzioni o di non contestazioni o anche ritenendo la sussistenza, per l'assetto familiare, di un accordo implicito delle parti, tali mezzi di prova necessitano di puntuali e analitiche allegazioni, che, nel caso di specie, sono mancate negli atti introduttivi del primo grado. Pertanto, non risulta rideterminabile in aumento, sotto il profilo perequativo-
compensativo, l'assegno divorzile.
Ad ogni buon conto, ritenendo che la situazione reddituale della oltre che _1
inadeguata, sia anche difficilmente reversibile, in ragione delle documentate problematiche di salute che, anche se non sufficienti per il riconoscimento di una forma di invalidità certificata,
comportano delle serie difficoltà per la stessa, che non può stare in piedi per molte ore, portare pesi e affaticarsi particolarmente, non potendo dunque svolgere le tipologie di lavoro più comuni o comunque dovendo accontentarsi di poche ore lavorative (cfr. docc. da 28 a 34, da cui si evince che la stessa soffre di fibromialgia e altre problematiche muscolo-scheletriche), si reputa congruo e aderente alla situazione accertata in giudizio, considerata anche l'età, la capienza patrimoniale dell'ex marito ed il fatto che la somma dell'emolumento a favore del coniuge è
onere prededucibile in sede fiscale, abbattendo l'imponibile (per cui la reale incidenza dello stesso sulle risorse dell'obbligato è concretamente inferiore alla somma determinata dal
Giudice), aumentare il quantum dell'assegno ad euro 450,00 mensili.
17. Pertanto, deve rigettarsi l'impugnazione principale e accogliere parzialmente quella incidentale, stabilendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il diritto della _1
alla percezione di un assegno divorzile di euro 450,00 da parte dell'ex marito.
16 18. In ragione della riforma della sentenza vanno rideterminate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con valutazione dell'esito complessivo del giudizio. Tenuto conto che il ha chiesto l'elisione dell'assegno e che il riconoscimento dell'assegno in misura Pt_1
inferiore a quanto richiesto non determina reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, essendo controversa solo la questione dell'assegno divorzile, con riduzione per l'appello della fase istruttoria e decisionale in ragione dell'attività effettivamente espletata e del rito camerale, con distrazione a favore dell'Erario, nella somma intera, applicandosi la dimidiazione solo all'istanza di liquidazione (cfr
Cass. Civ. n. 22017/2018; conf. Cass. Civ. n. 11590/2019), essendo la ammessa al _1
patrocinio a spese dello Stato fin dal primo grado (delibera del 22 marzo 2021).
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 va, poi, dato atto che il reclamante
è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello incidentale, disponendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
17 -l'obbligo di di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1
mensile di euro 450,00 a a titolo di assegno divorzile, con decorrenza Controparte_1
dalla data dell'udienza presidenziale in primo grado, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite di di Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il primo grado in euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge, con distrazione a favore dell'Erario, essendo la parte reclamata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4) Da atto che sussistono i presupposti per disporre il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, a carico del reclamante , in ragione del rigetto del suo gravame. Parte_1
5) Dispone d'ufficio che, in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.
Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi in esso menzionati.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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