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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
N.R.G. 466/2024
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001551981 emessa il 28/03/2024 e notificata in data 15/04/2024, proposta dall'Avv.
FILIPPO RASILE ), rappresentato e difeso dagli C.F._1
Avv.ti GABRIELE MARIA PEZZOLI e GESSICA ZANOTTI
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALERIA GIROLDI e P.IVA_1
GIUSEPPE BASILE
resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. Filippo Rasile ha convenuto in giudizio l' per CP_1
sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, l'inesistenza, la nullità, ovvero per sentire revocare , l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001551981, recante l'ordine di pagamento CP_1
dell'importo di € 3.975,00 a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte del destinatario, “in qualità di legale rappresentante/responsabile della ”, nei periodi 12/2016 e Parte_1
01/2017, in relazione ai quali non risultò versato dall'azienda l'importo di € 2.650,00 (quote a carico trattenute e non versate, gestione aziende con dipendenti) .
L'opponente ha documentato di avere ricoperto il solo ruolo di curatore fallimentare, su incarico del Tribunale di Reggio
Emilia, dal 21/12/2016 (data di accettazione della carica) al
05/07/2018 (data cancellazione della società dal Registro delle
Imprese, a seguito di decreto di chiusura del fallimento del
04/06/2018).
Di conseguenza, egli ha innanzitutto contestato la qualifica di
“legale rappresentante” della società.
Inoltre, egli ha evidenziato di non aver mai assunto il ruolo di datore di lavoro, avendo anzi comunicato tempestivamente a tutti i dipendenti (in data 19/01/2017) il licenziamento per cessazione dell'attività aziendale a seguito di fallimento, e di non aver mai pagato retribuzioni né aver mai ripartito somme a favore dei dipendenti (né di altri, non essendosi proceduto a riparti in assenza di attivo disponibile, con soddisfazione delle spese di procedura e dei crediti prededucibili).
Ha sottolineato come la soddisfazione dei crediti di non CP_1
sarebbe che potuta avvenire a seguito di rituale insinuazione al passivo, non avvenuta per i crediti alla base dell'accertamento.
Pag. 2 di 5 Egli ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese, anche in considerazione del fatto che già in data 16/04/2024 aveva evidenziato l'erroneità della pretesa dell'Istituto, senza tuttavia ottenere la revoca dell'atto opposto.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
osservando, innanzitutto, che il mancato pagamento della contribuzione a carico dei dipendenti afferi va a mensilità ricadenti nel periodo di vigenza del fallimento (risultan do non versate le contribuzioni mensilità dicembre 2016 e gennaio
2017, con scadenza rispettivamente 16/01/2017 e 16/02/2017) , che con la sentenza di fallimento l'originario legale rappresentante era stato spogliato di ogni potere di disposizione in ordine agli affari sociali, ivi compreso il pagamento della contribuzione, e che quindi il responsabile dell'omissione non poteva che essere individuato nel curatore.
L' ha inoltre prodotto le denunce mensili trasmesse CP_1
rispettivamente in data 31 /01/2017 e in data 24/02/2017, in un periodo gestionale proprio della curatela , ove è stata dichiarata la trattenuta della quota contributiva a carico dei dipendenti.
Ha quindi sottolineato di non aver ricevuto domande di pagamento delle retribuzioni in surroga a seguito di insinuazione e ammissione nello stato passivo del fallimento da parte dei dipendenti , ma solo “per ottenere i pagamenti diretti da parte del Fondo di Garanzia, che riguardavano non gli stipendi ma alcuni accessori (es. tredicesima, preavvisi, ferie arretrate)”.
Pag. 3 di 5 3. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La documentata mancanza di attivo da ripartire rende inesigibile la condotta che l' pretenderebbe da parte del Curatore. CP_1
Per di più, il Curatore non avrebbe potuto provvedere a pagamenti in assenza di previa insinuazione al passivo, essendo incontestato tra le parti che le scadenze per il versamento delle contribuzioni si siano verificate in pendenza di procedura concorsuale e che non vi è stata continuazione nell'esercizio dell'impresa da parte del Curatore, che ha anzi provveduto al tempestivo licenziamento dei dipendenti, senza mai assumere il ruolo di datore di lavoro.
4. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi – in ragione della semplicità della causa – di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, per le fasi effettivamente svolte (ossia fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 466/2024, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, accertando l'infondatezza della pretesa contenuta nell'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001551981;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed €
884,50 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge qualora dovuti.
Pag. 4 di 5 Reggio Emilia, così deciso il 2 5/03/2025
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO PRIMA
N.R.G. 466/2024
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001551981 emessa il 28/03/2024 e notificata in data 15/04/2024, proposta dall'Avv.
FILIPPO RASILE ), rappresentato e difeso dagli C.F._1
Avv.ti GABRIELE MARIA PEZZOLI e GESSICA ZANOTTI
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALERIA GIROLDI e P.IVA_1
GIUSEPPE BASILE
resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. Filippo Rasile ha convenuto in giudizio l' per CP_1
sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, l'inesistenza, la nullità, ovvero per sentire revocare , l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001551981, recante l'ordine di pagamento CP_1
dell'importo di € 3.975,00 a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte del destinatario, “in qualità di legale rappresentante/responsabile della ”, nei periodi 12/2016 e Parte_1
01/2017, in relazione ai quali non risultò versato dall'azienda l'importo di € 2.650,00 (quote a carico trattenute e non versate, gestione aziende con dipendenti) .
L'opponente ha documentato di avere ricoperto il solo ruolo di curatore fallimentare, su incarico del Tribunale di Reggio
Emilia, dal 21/12/2016 (data di accettazione della carica) al
05/07/2018 (data cancellazione della società dal Registro delle
Imprese, a seguito di decreto di chiusura del fallimento del
04/06/2018).
Di conseguenza, egli ha innanzitutto contestato la qualifica di
“legale rappresentante” della società.
Inoltre, egli ha evidenziato di non aver mai assunto il ruolo di datore di lavoro, avendo anzi comunicato tempestivamente a tutti i dipendenti (in data 19/01/2017) il licenziamento per cessazione dell'attività aziendale a seguito di fallimento, e di non aver mai pagato retribuzioni né aver mai ripartito somme a favore dei dipendenti (né di altri, non essendosi proceduto a riparti in assenza di attivo disponibile, con soddisfazione delle spese di procedura e dei crediti prededucibili).
Ha sottolineato come la soddisfazione dei crediti di non CP_1
sarebbe che potuta avvenire a seguito di rituale insinuazione al passivo, non avvenuta per i crediti alla base dell'accertamento.
Pag. 2 di 5 Egli ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese, anche in considerazione del fatto che già in data 16/04/2024 aveva evidenziato l'erroneità della pretesa dell'Istituto, senza tuttavia ottenere la revoca dell'atto opposto.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
osservando, innanzitutto, che il mancato pagamento della contribuzione a carico dei dipendenti afferi va a mensilità ricadenti nel periodo di vigenza del fallimento (risultan do non versate le contribuzioni mensilità dicembre 2016 e gennaio
2017, con scadenza rispettivamente 16/01/2017 e 16/02/2017) , che con la sentenza di fallimento l'originario legale rappresentante era stato spogliato di ogni potere di disposizione in ordine agli affari sociali, ivi compreso il pagamento della contribuzione, e che quindi il responsabile dell'omissione non poteva che essere individuato nel curatore.
L' ha inoltre prodotto le denunce mensili trasmesse CP_1
rispettivamente in data 31 /01/2017 e in data 24/02/2017, in un periodo gestionale proprio della curatela , ove è stata dichiarata la trattenuta della quota contributiva a carico dei dipendenti.
Ha quindi sottolineato di non aver ricevuto domande di pagamento delle retribuzioni in surroga a seguito di insinuazione e ammissione nello stato passivo del fallimento da parte dei dipendenti , ma solo “per ottenere i pagamenti diretti da parte del Fondo di Garanzia, che riguardavano non gli stipendi ma alcuni accessori (es. tredicesima, preavvisi, ferie arretrate)”.
Pag. 3 di 5 3. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La documentata mancanza di attivo da ripartire rende inesigibile la condotta che l' pretenderebbe da parte del Curatore. CP_1
Per di più, il Curatore non avrebbe potuto provvedere a pagamenti in assenza di previa insinuazione al passivo, essendo incontestato tra le parti che le scadenze per il versamento delle contribuzioni si siano verificate in pendenza di procedura concorsuale e che non vi è stata continuazione nell'esercizio dell'impresa da parte del Curatore, che ha anzi provveduto al tempestivo licenziamento dei dipendenti, senza mai assumere il ruolo di datore di lavoro.
4. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi – in ragione della semplicità della causa – di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, per le fasi effettivamente svolte (ossia fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 466/2024, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, accertando l'infondatezza della pretesa contenuta nell'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001551981;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed €
884,50 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge qualora dovuti.
Pag. 4 di 5 Reggio Emilia, così deciso il 2 5/03/2025
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
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