Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
2 Reg. Gen. N. 21038/98 UD. 20.12.2000 REPUBBLICA ITALIANA TALIAN 01 LA COR 12 9 IN NOME EL OPODO IT. SUPRAIA DI CASSAZIONE 04035973 SEZIONE 2a CIVILE Rep. 925 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente Dott. Antonio VELLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. UFFICIO COPIE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L. 3000 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere 27 FEB. 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 21038/98 proposto Oggetto: Rivendica da quote terreno. LI FR, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Mirabelli Centurione, rappresentato e difeso dall'Avv. Giusep- pe Carratelli come da procura a margine del ricorso, RICORRENTE
contro
LIRE 3000 CANCELLERIA NACCARARO RAFFAELE, INTIMATO CG073546 1 2/19/00 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. CORTE SUPREMA DI CASSAZION 644/98 del 04.03.1998 / 04.05.1998. UFFICIO COPIE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Richiesta copia studi dal Sig. PARDIM del 20.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. per diritti 3.000. -0.5 MAG, 2001 Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele IL CANCELLIERE Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 13.06.1981, le germane AS, An- gelina, UL e DA SE convenivano in giudizio, davanti al LIRE 3000 OR di Cosenza, Raffaele CC al fine di sentirlo con- CANCELLERIA dannare al rilascio in loro favore dei quozienti di terreno di cui il convenuto si era impossessato, previa demolizione delle ba- CG032266 racca costruita sul terreno e spostamento della linea di confi- ne. Costituitosi il CC contestava l'avversa pretesa. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il OR ri- gettava la domanda, condannando le attrici al pagamento delle spese di giudizio. Il gravame proposto da CO EL, quale avente causa delle attrici, veniva rigettato dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 644/98 del 04.03.1998 / 04.05.1998. Osservava il Tribunale che correttamente il OR aveva qualificato l'azione proposta dalle SE come azione di riven- dicazione, dal momento che le medesime avevano lamentato 2 non già il venir meno del titolo in base al quale il bene richie- sto sarebbe stato trasferito al CC - elemento caratteriz- zante l'azione di restituzione di natura personale - bensì l'ille- gittimo impossessamento da parte del medesimo dei quozienti di terreno di loro proprietà, di cui chiedevano il rilascio. Giu- stamente il OR aveva rigettato la domanda perché le SE non avevano assolto al rigoroso onere probatorio vigente in materia dimostrando anche, attraverso i loro danti causa, un acquisto a titolo originario. Del tutto irrilevante era la circo- stanza della mancata contestazione da parte del convenuto dell'invocato titolo di proprietà (successione delle attrici al lo- ro genitore), atteso che ciò non valeva ad esonerare le attrici dall'onere di provare il loro diritto, né l'esistenza di questo po- teva desumersi dalle considerazioni svolte dal c.t.u., fondate sull'esame di meri dati catastali ovvero su documentazione inidonea ad offrire la cd. "probatio diabolica”. Infine il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legitti- mazione passiva, atteso che il CC era stato considerato dalle stesse attrici quale "possessore” dei quozienti di terreno. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO EL in base a due motivi. L'intimato Raffaele CC non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Col primo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente assu- me che, stante la posizione assunta dal CC e il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva del mede- simo, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fortemente atte- nuato, nel caso specifico, il rigore dell'onere probatorio in ma- teria di rivendicazione, atteso che, in sostanza, il convenuto non aveva contestato l'originaria appartenenza del bene alle attrici e al loro dante causa.
1.1 Il motivo è infondato. Nel caso specifico si è al di fuori delle ipotesi di cui alle sentenze di questa Corte richiamate del ricorrente (Cass. 16.4.1994 n. 1508; 22.12.1995 n. 13066: 23.6.1997 n. 5576; 12.11.1999 n. 12548) secondo le quali l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore in rivendicazione può attenuarsi per adeguarsi alle concrete particolarità delle sin- gole posizioni processuali. Perché il CC, in merito al terreno rivendicato dalle SE, non ha effettuato alcun rico- noscimento dell'altrui diritto di proprietà, ma si è limitato soltanto a non contestare tale diritto, e ha anzi nel contempo affermato la sua posizione di possessore. Non v'è dubbio che in tale situazione processuale, come giustamente osservato dal 4 Tribunale, la mancata contestazione non esonerava le SE dall'onere di provare il loro diritto di proprietà, anche perché il convenuto in revindica ben può trincerarsi dietro il "possideo quia possideo" senza perdere il vantaggio processuale deri- vante dalla "probatio diabolica" che grava sull'attore.
2. Col secondo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonché difetto di motivazione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che non era stata fornita la prova del cumulo dei successivi possessi uti dominus e che non era stata documentata l'epoca e il titolo di tale suc- cessione, senza considerare che erano stati esibiti il testa- mento pubblico di LE SE per notar FR del 21.6. 1955 e l'atto di divisione per notar UP del 27.3.1966, dai quali risultava che le attrici SE erano eredi di LE Pa- rise e che in sede di divisione il fondo in questione nella sua maggior consistenza era stato loro attribuito. Aggiunge il ricorrente che il Tribunale non avrebbe conside- rato che il convenuto CC, negando di aver costruito la baracca su suolo delle attrici, avrebbe affermato di averla co- struita su suolo acquistato dal padre Eugenio CC con atto pubblico del 21.6.1955. Ma esaminando tale atto risulte- rebbe che il suolo acquistato è un piccolo quoziente di terreno contraddistinto in catasto con la particella n. 110 sub b-c del 5 fogl. 45, partita 1400, mentre il terreno in questione ricade nella particella 297 del fogl. 45. Se quindi il CC ha rite- nuto che il suolo rivendicato dalle attrici sarebbe quello acqui- stato dal padre col rogito del 1955, trattandosi di quoziente differente, non ne avrebbe validamente contestato la proprietà in capo alle attrici.
2.1. Anche tale motivo è infondato. Con esso si tende ad ottenere un riesame delle risultanze processuali, previo scrutinio e valutazione dei medesimi titoli di proprietà (fra i quali anche il testamento pubblico di Pa- squale SE per notar FR del 21.6. 1955 e l'atto di divi- sione per notar UP del 27.3.1966) considerati dal Tribunale, e da questo ritenuti inidonei ad offrire la cd. probatio diabolica, adducendo una diversa valutazione e interpretazione degli stessi sulla base di ipotetiche considerazioni: si tratta di cen- sura che nel suo complesso concreta una soggettiva interpre- tazione dei documenti, contrastante con quella eseguita dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità. Quanto poi alla mancata contestazione da parte del Nacca- rato del diritto di proprietà delle SE, si è già detto come tale comportamento processuale non poteva valere a esonerare le medesime SE dall'onere della cd. probatio diabolica. 6 In base alla considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione perché l'intimato CC non si è co- stituito.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 20 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE chitoring блички бил там IL CANCELLERE C1 CO Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA hico Roma 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 290000 2001 15373 7