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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2024, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza dell'11.11.2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8624 /2023 R.G.L., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. STRAZZERI GIOVANNI;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. BATTIATO MARIA ROSARIA;
CP_1
- Resistente -
con l'avv. Battaglia Febo CP_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Premessa
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9008062159 000, per il mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 593 2017 0003709563 000, di importo pari ad € 3.886,53, afferente il mancato pagamento di contributi I.V.S. riferiti all'anno 2016.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' e l' contestando in toto le doglianze ex CP_1 CP_2
adverso formulate e instando per il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza del dell'11.11.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha depositato note l' e parte ricorrente la quale ha rappresentato di rinunciare al giudizio chiedendo la CP_2
compensazione delle spese.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
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Il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione da lui resa sia nelle note del 15.09.2024 che in quelle dell'8.11.2024 ha rappresentato di “rinunciare al presente giudizio” senza meglio specificare se l'oggetto della rinuncia investa gli atti, e pertanto sussumibile nell'alveo dell'art. 306
c.p.c., o l'azione avendo la suddetta qualificazione rilevanti conseguenze sul piano operativo.
Ed invero a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che se ove accettata produce l'estinzione del singolo processo, ma lascia intatto il diritto fatto valere, che potrà essere esercitato in un successivo, nuovo giudizio, la rinuncia all'azione si traduce, invece, in una vera e propria rinuncia al diritto, che preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte.
E ciò perché, estinguendo l'azione stessa (e non il singolo processo), assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata.
La differenza dei due istituti si riverbera anche sulla natura del provvedimento estintivo del giudizio che nel caso di rinuncia agli atti sarà un'ordinanza e nel caso di rinuncia all'azione quello di sentenza per cessata materia del contendere.
Nel caso di specie deve osservarsi che il difensore rinuncia al giudizio giusta procura speciale versata in atti laddove la ricorrente in data 10.9.2024 ha conferito mandato al proprio difensore
“affinché rinunci all'azione ed agli atti del giudizio R.G. n. 8624/2023”. Ciò posto la dichiarazione del difensore non potendo valere ai fini estintivi del giudizio ex art. 306
c.p.c. non essendo intervenuta l'accettazione delle altre parte costituite, può invece valere come
“rinuncia all'azione” potendosi pertanto concludere il presente giudizio con una sentenza per cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata secondo l'orientamento consolidato del
Supremo Collegio, allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84;
Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel presente giudizio la circostanza sopravvenuta determinante al far venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio è rappresentata dalla rinuncia all'azione del ricorrente.
In materia di spese giudiziali, in presenza di una pronuncia di cessata materia del contendere, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda
(cfr. C. Cass 2937/99).
Tuttavia l'operatività del principio della soccombenza virtuale, non esclude la regola della compensazione delle spese ( vedi in tal senso Cass. civ. Sez. V, 06-02-2015, n. 2215) che nella specie è legittimata dalla breve durata del procedimento giudiziario incoato a cui si è celermente rinunciato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8624/2023 RG Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 25/11/2024
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo