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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6544/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6544/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv. Donato Terracciano Parte_1
e Achille Pascià, ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest' ultimo in San Giuseppe Vesuviano
(Na) alla Via Scudieri n. 185;
-appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta Controparte_1
procura in atti dall'Avv. Paola Traversari e dall' Avv. Mario Tedesco, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli (Na), Centro Direzionale Is A/7;
-appellata
Nonché
, res.te come in atti CP_2
- appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 116/2017, Parte_1
depositata in data 28/02/2017, con la quale il giudice di pace di Ottaviano ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e della per i danni alla carrozzeria CP_2 CP_1 pagina 1 di 5 riportati dall'autovettura BMW di proprietà dell'odierno appellante, assicurata con la in CP_1
occasione del sinistro verificatosi in Ottaviano (Na) alla Via Vecchia Sarno in data 28 ottobre 2011 con il veicolo di proprietà del ritenendola sfornita di adeguata prova. CP_2
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per l'accertamento della responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo di e per la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro CP_2
7.738,30 oltre interessi e spese.
Si è costituita la compagnia assicuratrice ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione in appello, CP_2
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
La causa perveniva alla cognizione della scrivente, subentrata sul ruolo in data 10 maggio 2018, per essere assegnata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' appellato, risultando i motivi di appello sufficientemente specifici.
Nel merito, la domanda era infondata ed andava rigettata, non avendo parte attrice fornito la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Ai fini dell' inquadramento della fattispecie, si osserva che la domanda proposta in primo grado va ricondotta al paradigma dell' art. 149 del d.l.g.vo 209/05, il quale espressamente dispone che : “In caso
di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria,
dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere
la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a
pagina 2 di 5 provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
Nella fattispecie, non risulta fornita adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, non essendo possibile affermare con certezza la riconducibilità dei danni lamentati all' evento dedotto.
Sul punto occorre richiamare le risultanze della ctu espletata, poste a fondamento della decisione da parte del giudice di pace, che appaiono condivisibili in quanto condotte in base a criteri tecnici corretti ed adeguatamente motivate.
Il consulente, preliminarmente, ha affermato di non aver potuto visionare il veicolo del convenuto,
coinvolto nel sinistro, ha dato atto che il veicolo danneggiato risultava già riparato al momento degli accertamenti peritali ed ha, altresì, dato atto della modifica dello stato dei luoghi rispetto al momento del sinistro.
Ciò premesso, conducendo le indagini sulla sola documentazione in atti (e dando atto espressamente di non disporre fotografie dello stato dei luoghi al momento del sinistro), il consulente ha rappresentato che “i danni presenti sulla paste posteriore della BMW sono coerenti con un tamponamento subito ma
non è possibile stabilire se essi siano compatibili con quelli del veicolo che lo ha tamponato perché di
questo non ci sono in atti foto che ne raffigurino i danni” (pag. 21).
In particolare, venendo in rilievo un' ipotesi di danni da urto indiretto (la BMW avrebbe impattato il muretto, riportando danni alla parte anteriore, in quanto sospinta dal tamponamento da tergo della vettura danneggiante), il ctu ha dato atto della dubbia compatibilità dei danni presenti sulla vettura attorea con la dinamica denunciata, assumendo che “il danno presente sul paraurti sembrerebbe più
essere stato prodotto dal contatto con una superficie ruvida che non da un contatto con una superficie
liscia come potrebbe essere quella del paraurti di un' altra vettura” (pag. 16 della relazione peritale).
Il consulente, peraltro, ha dato atto della impossibilità di effettuare una adeguata comparazione dei danni anteriori con l' ostacolo contro il quale la BMW sarebbe finita, stante la modifica dello stato dei luoghi (pag. 17).
pagina 3 di 5 Al riguardo il CTU, chiamato a chiarimenti nel giudizio di primo grado, ha precisato di aver effettuato gli accertamenti in assenza di foto relative al veicolo tamponante ed, attesa l'impossibilità di effettuare una comparazione dei veicoli con mezzi similari, utilizzando sagome in scala dei veicoli, concludendo che “[…] il punto di maggiore sporgenza del veicolo tamponante ha un'altezza inferiore a quella della
parte di paraurti (veicolo attoreo) ove sono ubicati i danni” (si veda, nel fascicolo di primo grado, il verbale di udenza del 7/11/2016); sulla scorta di tali affermazioni, in sede di chiarimenti il ctu ha concluso affermando che “non è possibile esprimersi in termini di compatibilità” tra i danni riportati dai due veicoli.
A fronte delle risultanze della ctu espletata in primo grado, e della evidente sussistenza di dubbi sulla compatibilità tra i danni lamentati con l' evento denunciato, dovendosi attribuire un valore prevalente alle risultanze degli accertamenti tecnici (in quanto fondate su elementi oggettivi ed adeguatamente motivate) rispetto agli ulteriori elementi probatori forniti (deposizioni di un teste), alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio risulta pienamente condivisibile la pronuncia adottata in prime cure, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Per tali motivi l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'
unica parte appellata costituita come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della bassa complessità, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 , aggiornato al
D.M. 147 del 2022 .
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla parte appellata, dovendosi ricordare che la temerarietà della lite può essere in concreto ravvisata
(Cass.Civ., 83/3799; 92/126) nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella pagina 4 di 5 carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), intendendosi per colpa grave un'imprudenza o trascuratezza elevate per il mancato impiego di un minimo di diligenza,
sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa (Cass.Civ., 94/1592), mancando nella fattispecie, la prova circa la sussistenza di tali presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore dell' appellata in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r. pro tempore, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato contumace CP_2
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 23 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6544/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv. Donato Terracciano Parte_1
e Achille Pascià, ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest' ultimo in San Giuseppe Vesuviano
(Na) alla Via Scudieri n. 185;
-appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta Controparte_1
procura in atti dall'Avv. Paola Traversari e dall' Avv. Mario Tedesco, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli (Na), Centro Direzionale Is A/7;
-appellata
Nonché
, res.te come in atti CP_2
- appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 116/2017, Parte_1
depositata in data 28/02/2017, con la quale il giudice di pace di Ottaviano ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e della per i danni alla carrozzeria CP_2 CP_1 pagina 1 di 5 riportati dall'autovettura BMW di proprietà dell'odierno appellante, assicurata con la in CP_1
occasione del sinistro verificatosi in Ottaviano (Na) alla Via Vecchia Sarno in data 28 ottobre 2011 con il veicolo di proprietà del ritenendola sfornita di adeguata prova. CP_2
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per l'accertamento della responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo di e per la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro CP_2
7.738,30 oltre interessi e spese.
Si è costituita la compagnia assicuratrice ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione in appello, CP_2
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
La causa perveniva alla cognizione della scrivente, subentrata sul ruolo in data 10 maggio 2018, per essere assegnata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' appellato, risultando i motivi di appello sufficientemente specifici.
Nel merito, la domanda era infondata ed andava rigettata, non avendo parte attrice fornito la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Ai fini dell' inquadramento della fattispecie, si osserva che la domanda proposta in primo grado va ricondotta al paradigma dell' art. 149 del d.l.g.vo 209/05, il quale espressamente dispone che : “In caso
di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria,
dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere
la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a
pagina 2 di 5 provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
Nella fattispecie, non risulta fornita adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, non essendo possibile affermare con certezza la riconducibilità dei danni lamentati all' evento dedotto.
Sul punto occorre richiamare le risultanze della ctu espletata, poste a fondamento della decisione da parte del giudice di pace, che appaiono condivisibili in quanto condotte in base a criteri tecnici corretti ed adeguatamente motivate.
Il consulente, preliminarmente, ha affermato di non aver potuto visionare il veicolo del convenuto,
coinvolto nel sinistro, ha dato atto che il veicolo danneggiato risultava già riparato al momento degli accertamenti peritali ed ha, altresì, dato atto della modifica dello stato dei luoghi rispetto al momento del sinistro.
Ciò premesso, conducendo le indagini sulla sola documentazione in atti (e dando atto espressamente di non disporre fotografie dello stato dei luoghi al momento del sinistro), il consulente ha rappresentato che “i danni presenti sulla paste posteriore della BMW sono coerenti con un tamponamento subito ma
non è possibile stabilire se essi siano compatibili con quelli del veicolo che lo ha tamponato perché di
questo non ci sono in atti foto che ne raffigurino i danni” (pag. 21).
In particolare, venendo in rilievo un' ipotesi di danni da urto indiretto (la BMW avrebbe impattato il muretto, riportando danni alla parte anteriore, in quanto sospinta dal tamponamento da tergo della vettura danneggiante), il ctu ha dato atto della dubbia compatibilità dei danni presenti sulla vettura attorea con la dinamica denunciata, assumendo che “il danno presente sul paraurti sembrerebbe più
essere stato prodotto dal contatto con una superficie ruvida che non da un contatto con una superficie
liscia come potrebbe essere quella del paraurti di un' altra vettura” (pag. 16 della relazione peritale).
Il consulente, peraltro, ha dato atto della impossibilità di effettuare una adeguata comparazione dei danni anteriori con l' ostacolo contro il quale la BMW sarebbe finita, stante la modifica dello stato dei luoghi (pag. 17).
pagina 3 di 5 Al riguardo il CTU, chiamato a chiarimenti nel giudizio di primo grado, ha precisato di aver effettuato gli accertamenti in assenza di foto relative al veicolo tamponante ed, attesa l'impossibilità di effettuare una comparazione dei veicoli con mezzi similari, utilizzando sagome in scala dei veicoli, concludendo che “[…] il punto di maggiore sporgenza del veicolo tamponante ha un'altezza inferiore a quella della
parte di paraurti (veicolo attoreo) ove sono ubicati i danni” (si veda, nel fascicolo di primo grado, il verbale di udenza del 7/11/2016); sulla scorta di tali affermazioni, in sede di chiarimenti il ctu ha concluso affermando che “non è possibile esprimersi in termini di compatibilità” tra i danni riportati dai due veicoli.
A fronte delle risultanze della ctu espletata in primo grado, e della evidente sussistenza di dubbi sulla compatibilità tra i danni lamentati con l' evento denunciato, dovendosi attribuire un valore prevalente alle risultanze degli accertamenti tecnici (in quanto fondate su elementi oggettivi ed adeguatamente motivate) rispetto agli ulteriori elementi probatori forniti (deposizioni di un teste), alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio risulta pienamente condivisibile la pronuncia adottata in prime cure, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Per tali motivi l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'
unica parte appellata costituita come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della bassa complessità, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 , aggiornato al
D.M. 147 del 2022 .
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla parte appellata, dovendosi ricordare che la temerarietà della lite può essere in concreto ravvisata
(Cass.Civ., 83/3799; 92/126) nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella pagina 4 di 5 carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), intendendosi per colpa grave un'imprudenza o trascuratezza elevate per il mancato impiego di un minimo di diligenza,
sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa (Cass.Civ., 94/1592), mancando nella fattispecie, la prova circa la sussistenza di tali presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore dell' appellata in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r. pro tempore, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato contumace CP_2
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 23 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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