Versione
2 marzo 1983
2 marzo 1983
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.