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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTANTINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017383220000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017383220000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017383220000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: il ricorrente chiede l0annullamento dell0atto impugnato, la parte resistente Agenzia delle e
Ricorrente/Appellante: Il ricorrente, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n.02420240017383220000 e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di causa.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso presentato dalla difesa tecnica di è stata impugnata la cartella di pagamento n.02420240017383220000, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Brindisi ha chiesto il pagamento di euro 1.019,26 per omesso pagamento e conseguente rettifica della dichiarazione, Modello Unico PF/2021 presentata per i redditi relativi all'anno d'imposta 2020, con una maggiore imposta a titolo di IRPEF di euro 578,00, addizionale comunale di euro 25,00, addizionale regionale di euro 110,00, oltre ad interessi e sanzioni.
Il ricorrente deduce la omessa notifica degli atti presupposti della citata cartella di pagamento, fondatezza della censura che porterebbe a ritenere la pretesa impositiva prescritta.
Nel merito rileva che la cartella impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione
Ricorrente_1dell'esito del controllo formale a seguito dell'allegazione di documenti operata dal , visto che la comunicazione ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, a differenza della comunicazione ex articolo 36-bis del d.P.R. cit. assolverebbe ad una funzione di garanzia tale da implicare una necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente.
L'Agenzia delle Entrate costituita ha richiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Analogo rigetto ha richiesto la Agenzia della Riscossione che ha rilevato la carenza di legittimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Corretta risulta la verifica operata ex articolo 36-ter del d.P. R. del 29 settembre 1973 n.600, della dichiarazione dei redditi Modello Unico/PF relativa all'anno d'imposta 2020 sulla cartella di pagamento n.02420240017383220000.
La normativa, come specificamente rilevato dalla Agenzia delle Entrate resistente, (art. 36-ter, comma 4, cit.) prevede che, l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente (o al sostituto d'imposta), con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi ecc., anche per consentire la segnalazione di elementi non considerati, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione. Nonostante la comunicazione degli esiti non sia atto impugnabile che invece riguarda solo la successiva cartella di pagamento, che contiene l'iscrizione a ruolo degli importi comunicati, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato come avesse comunque inviato, al ricorrente una prima comunicazione in data 09/10/2023 nella quale si dava atto dell'esito negativo dell'invio ed esame dei documenti con il conseguente controllo formale della dichiarazione dei redditi modello unico 2021 per l'anno d'imposta 2020 ed il recuperano degli importi indicati in dichiarazione a titolo di spese sostenute per ristrutturazione edilizia, gli importi indicati in dichiarazione a titolo di spese sostenute per risparmio energetico. Tale invio risulta regolarmente recapitato tanto da darne atto lo stesso ricorrente nel ricorso.
Solo dopo tale missiva, a termine ormai scaduto per l'impugnazione il 22 novembre 2023, il ricorrente esibiva in sede di autotutela, parte di documentazione.
Ciò non ostante e a termine di impugnazione ormai perento, l'Agenzia, dopo aver vagliato la documentazione prodotta, comunicava con raccomandata n.57298513730-5 inviata all'indirizzo di residenza
Ricorrente_1del l'esito dell'esame svolto con le ragioni delle rettifiche che avevano condotto al calcolo della maggiore imposta. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza in data 8 novembre 2024 per mezzo di due tentativi di notifica non andati a buon fine.
Già sulla base di tali evenienze emerge come infondato risulta la parte del ricorso che vorrebbe accreditare la tesi dell'omessa risposta all'istanza con cui, allegando la documentazione a sostegno della propria tesi, si intendeva indurre l'Amministrazione, in autotutela, a rivedere la propria posizione, avendo questa, non solo vagliato la stessa, ma anche fornito pertinente risposta in ordine alla parziale infondatezza della richiesta, rilevando - a parziale modifica - che gli importi indicati in dichiarazione a titolo di spese sostenute per ristrutturazione edilizia per gli anni 2012 – 2013 – 2017 non erano stati documentati, mente in merito agli importi indicati a titolo di spese sostenute per il risparmio energetico non era stata allegata l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato o la certificazione del produttore dei beni installati che attestassero i requisiti tecnici di risparmio energetico, nonché la ricevuta dell'invio della documentazione all'Società_1. Si rilevava, altresì, come da nessuna documentazione fosse evincibile la intervenuta sostituzione degli impianti/infissi.
Alla luce della regolare procedura posta in essere dall'amministrazione, infondate risultano le censure riportate nel ricorso in ordine alla mancata risposta alla documentazione esibita, che si considera comunque atto non autonomamente impugnabile e, pertanto, non idoneo a fondare un legittimo affidamento in ordine alla rettifica già comunicata all'esito del controllo ex art. 36-ter d.P.R. cit.
Dalla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa adeguata quantificare in euro 200, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTANTINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017383220000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017383220000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017383220000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: il ricorrente chiede l0annullamento dell0atto impugnato, la parte resistente Agenzia delle e
Ricorrente/Appellante: Il ricorrente, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n.02420240017383220000 e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di causa.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso presentato dalla difesa tecnica di è stata impugnata la cartella di pagamento n.02420240017383220000, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Brindisi ha chiesto il pagamento di euro 1.019,26 per omesso pagamento e conseguente rettifica della dichiarazione, Modello Unico PF/2021 presentata per i redditi relativi all'anno d'imposta 2020, con una maggiore imposta a titolo di IRPEF di euro 578,00, addizionale comunale di euro 25,00, addizionale regionale di euro 110,00, oltre ad interessi e sanzioni.
Il ricorrente deduce la omessa notifica degli atti presupposti della citata cartella di pagamento, fondatezza della censura che porterebbe a ritenere la pretesa impositiva prescritta.
Nel merito rileva che la cartella impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione
Ricorrente_1dell'esito del controllo formale a seguito dell'allegazione di documenti operata dal , visto che la comunicazione ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, a differenza della comunicazione ex articolo 36-bis del d.P.R. cit. assolverebbe ad una funzione di garanzia tale da implicare una necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente.
L'Agenzia delle Entrate costituita ha richiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Analogo rigetto ha richiesto la Agenzia della Riscossione che ha rilevato la carenza di legittimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Corretta risulta la verifica operata ex articolo 36-ter del d.P. R. del 29 settembre 1973 n.600, della dichiarazione dei redditi Modello Unico/PF relativa all'anno d'imposta 2020 sulla cartella di pagamento n.02420240017383220000.
La normativa, come specificamente rilevato dalla Agenzia delle Entrate resistente, (art. 36-ter, comma 4, cit.) prevede che, l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente (o al sostituto d'imposta), con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi ecc., anche per consentire la segnalazione di elementi non considerati, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione. Nonostante la comunicazione degli esiti non sia atto impugnabile che invece riguarda solo la successiva cartella di pagamento, che contiene l'iscrizione a ruolo degli importi comunicati, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato come avesse comunque inviato, al ricorrente una prima comunicazione in data 09/10/2023 nella quale si dava atto dell'esito negativo dell'invio ed esame dei documenti con il conseguente controllo formale della dichiarazione dei redditi modello unico 2021 per l'anno d'imposta 2020 ed il recuperano degli importi indicati in dichiarazione a titolo di spese sostenute per ristrutturazione edilizia, gli importi indicati in dichiarazione a titolo di spese sostenute per risparmio energetico. Tale invio risulta regolarmente recapitato tanto da darne atto lo stesso ricorrente nel ricorso.
Solo dopo tale missiva, a termine ormai scaduto per l'impugnazione il 22 novembre 2023, il ricorrente esibiva in sede di autotutela, parte di documentazione.
Ciò non ostante e a termine di impugnazione ormai perento, l'Agenzia, dopo aver vagliato la documentazione prodotta, comunicava con raccomandata n.57298513730-5 inviata all'indirizzo di residenza
Ricorrente_1del l'esito dell'esame svolto con le ragioni delle rettifiche che avevano condotto al calcolo della maggiore imposta. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza in data 8 novembre 2024 per mezzo di due tentativi di notifica non andati a buon fine.
Già sulla base di tali evenienze emerge come infondato risulta la parte del ricorso che vorrebbe accreditare la tesi dell'omessa risposta all'istanza con cui, allegando la documentazione a sostegno della propria tesi, si intendeva indurre l'Amministrazione, in autotutela, a rivedere la propria posizione, avendo questa, non solo vagliato la stessa, ma anche fornito pertinente risposta in ordine alla parziale infondatezza della richiesta, rilevando - a parziale modifica - che gli importi indicati in dichiarazione a titolo di spese sostenute per ristrutturazione edilizia per gli anni 2012 – 2013 – 2017 non erano stati documentati, mente in merito agli importi indicati a titolo di spese sostenute per il risparmio energetico non era stata allegata l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato o la certificazione del produttore dei beni installati che attestassero i requisiti tecnici di risparmio energetico, nonché la ricevuta dell'invio della documentazione all'Società_1. Si rilevava, altresì, come da nessuna documentazione fosse evincibile la intervenuta sostituzione degli impianti/infissi.
Alla luce della regolare procedura posta in essere dall'amministrazione, infondate risultano le censure riportate nel ricorso in ordine alla mancata risposta alla documentazione esibita, che si considera comunque atto non autonomamente impugnabile e, pertanto, non idoneo a fondare un legittimo affidamento in ordine alla rettifica già comunicata all'esito del controllo ex art. 36-ter d.P.R. cit.
Dalla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa adeguata quantificare in euro 200, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.