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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1037/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 694/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rosi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3755 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltagirone in relazione a somme richieste a titolo di IMU con riferimento all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione
1) del difetto di soggettività passiva, stante la qualifica di coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ex art. 2 co 1 lett. b d.lgs. 502 del 1992; 2) del fatto di doversi considerare l'immobile quale fabbricato rurale strumentale all'attività agricola;
3) dell'avvenuta scadenza nel febbraio del 2011 del piano regolatore generale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Caltagirone non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al primo motivo d'impugnazione. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di soggettività passiva, stante la qualifica di coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ex art. 2 co 1 lett. b d.lgs. 502 del 1992), deve evidenziarsi che il ricorrente risulta in possesso dei presupposti previsti dalla norma in questione in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, avendo egli dimostrato di essere iscritto alla gestione previdenziale quale coltivatore diretto e di essere titolare di azienda agricola, con la conseguenza che il terreno in questione
(censito al F 53, part. 47, 91 e 10) può essere considerato non fabbricabile ai sensi di tale norma.
Per altro verso, lo stesso Comune di Caltagirone, con povvedimento di accoglimento del reclamo presentato dal ricorrente in relazione all'anno d'imposta 2011, ha riconosciuto che l'area edificabile del ricorrente può essere considerata terreno agricolo, stante la sussistenza dei presupposti ex art. 2 co 1 lett. b d.lgs. 502 del
1992.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in relazione alla parte dell'avviso relativo al terreno (soltanto formalmente area fabbricabile).
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (doversi considerare l'immobile quale fabbricato rurale strumentale all'attività agricola), il ricorso, invece, non può essere accolto.
Invero, è costante l'orientamento secondo il quale, ai fini della dimostrazione della ruralità dei fabbricati e del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale e, quindi, l'attribuzione della relativa categoria catastale A/6 o D/10, con la conseguenza che, qualora all'immobile sia stata attribuita una diversa categoria catastale, costituisce onere del contribuente impugnare l'atto di classamento (cfr. Cass.
S.U. 18565/2009, Cass. 5167/2014, Cass. 13740/2015, Cass. 8862/2016, Cass. 26785/2018; Cass
2803/2019).
Nel caso di specie, non soltanto il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione dell'effettiva ruralità del fabbricato in questione, ma anche quando avesse offerto tale prova, la stessa nel presente giudizio sarebbe stata irrilevante, poiché il fabbricato in questione risulta inquadrato nella categoria catastale A/3 e non già nella categoria A/6 (abitazioni di tipo rurale) o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
In definitiva, il ricorrente, alla luce del consolidato orientamento di legittimità sopra richiamato, avrebbe dovuto impugnare l'atto di classamento, dimostrando nel relativo giudizio il carattere di ruralità.
Legittimamente, pertanto, stante l'attuale inquadramento catastale, il Comune ha richiesto, in relazione al fabbricato in questione, il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (avvenuta scadenza nel febbraio del 2011 del piano regolatore generale), deve osservarsi che si tratta di motivo d'impugnazione da considerarsi assorbito nella trattazione del primo motivo d'impugnazione.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica ed in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa al terreno – area fabbricabile.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 694/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rosi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3755 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltagirone in relazione a somme richieste a titolo di IMU con riferimento all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione
1) del difetto di soggettività passiva, stante la qualifica di coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ex art. 2 co 1 lett. b d.lgs. 502 del 1992; 2) del fatto di doversi considerare l'immobile quale fabbricato rurale strumentale all'attività agricola;
3) dell'avvenuta scadenza nel febbraio del 2011 del piano regolatore generale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Caltagirone non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al primo motivo d'impugnazione. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di soggettività passiva, stante la qualifica di coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ex art. 2 co 1 lett. b d.lgs. 502 del 1992), deve evidenziarsi che il ricorrente risulta in possesso dei presupposti previsti dalla norma in questione in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, avendo egli dimostrato di essere iscritto alla gestione previdenziale quale coltivatore diretto e di essere titolare di azienda agricola, con la conseguenza che il terreno in questione
(censito al F 53, part. 47, 91 e 10) può essere considerato non fabbricabile ai sensi di tale norma.
Per altro verso, lo stesso Comune di Caltagirone, con povvedimento di accoglimento del reclamo presentato dal ricorrente in relazione all'anno d'imposta 2011, ha riconosciuto che l'area edificabile del ricorrente può essere considerata terreno agricolo, stante la sussistenza dei presupposti ex art. 2 co 1 lett. b d.lgs. 502 del
1992.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in relazione alla parte dell'avviso relativo al terreno (soltanto formalmente area fabbricabile).
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (doversi considerare l'immobile quale fabbricato rurale strumentale all'attività agricola), il ricorso, invece, non può essere accolto.
Invero, è costante l'orientamento secondo il quale, ai fini della dimostrazione della ruralità dei fabbricati e del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale e, quindi, l'attribuzione della relativa categoria catastale A/6 o D/10, con la conseguenza che, qualora all'immobile sia stata attribuita una diversa categoria catastale, costituisce onere del contribuente impugnare l'atto di classamento (cfr. Cass.
S.U. 18565/2009, Cass. 5167/2014, Cass. 13740/2015, Cass. 8862/2016, Cass. 26785/2018; Cass
2803/2019).
Nel caso di specie, non soltanto il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione dell'effettiva ruralità del fabbricato in questione, ma anche quando avesse offerto tale prova, la stessa nel presente giudizio sarebbe stata irrilevante, poiché il fabbricato in questione risulta inquadrato nella categoria catastale A/3 e non già nella categoria A/6 (abitazioni di tipo rurale) o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
In definitiva, il ricorrente, alla luce del consolidato orientamento di legittimità sopra richiamato, avrebbe dovuto impugnare l'atto di classamento, dimostrando nel relativo giudizio il carattere di ruralità.
Legittimamente, pertanto, stante l'attuale inquadramento catastale, il Comune ha richiesto, in relazione al fabbricato in questione, il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (avvenuta scadenza nel febbraio del 2011 del piano regolatore generale), deve osservarsi che si tratta di motivo d'impugnazione da considerarsi assorbito nella trattazione del primo motivo d'impugnazione.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica ed in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa al terreno – area fabbricabile.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.