TRIB
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2024, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 23.10.2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 16606 2024 vertente
TRA
, elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. DE Parte_1
SALVATORE DANIELA ELIA FRANCESCO che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che in sede di omologa all'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'assegno d'invalidità ex art. 13 legge n. 118/71 e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' lamentando che, in CP_1 violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce. Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento operato in sede di ATP, sia la notifica a controparte del decreto di omologa, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe dovuto provvedere nei successivi CP_1
120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato.
Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art.13 legge n. 118/71 con decorrenza dalla data fissata nel decreto di omologa e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei CP_2 maturandi.
I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione) e si è applicato l'incremento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/94.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che la ricorrente ha diritto alla prestazione di cui all'art. 13 l. 118/71 dalla data fissata nel decreto di omologa (1.11.2022) e per l'effetto condanna l , in persona CP_1 del Presidente, al versamento in suo favore dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1770,00, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 29.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 23.10.2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 16606 2024 vertente
TRA
, elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. DE Parte_1
SALVATORE DANIELA ELIA FRANCESCO che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che in sede di omologa all'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'assegno d'invalidità ex art. 13 legge n. 118/71 e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' lamentando che, in CP_1 violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce. Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento operato in sede di ATP, sia la notifica a controparte del decreto di omologa, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe dovuto provvedere nei successivi CP_1
120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato.
Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art.13 legge n. 118/71 con decorrenza dalla data fissata nel decreto di omologa e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei CP_2 maturandi.
I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione) e si è applicato l'incremento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/94.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che la ricorrente ha diritto alla prestazione di cui all'art. 13 l. 118/71 dalla data fissata nel decreto di omologa (1.11.2022) e per l'effetto condanna l , in persona CP_1 del Presidente, al versamento in suo favore dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1770,00, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 29.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola