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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10089/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Cinque ed Oreste Parte_1
Cerotto e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimiliano De Benedictis e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, già socio accomandatario della Controparte_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mocerino e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2019, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società ed il sig. , in qualità di socio Controparte_1 Controparte_2 accomandatario della società chiedendo di “1) riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato così come narrato in premessa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire
l'importo di euro 5.142,75 a titolo di retribuzione per le mensilità da gennaio a giugno 2014; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del TFR pari ad euro 8.276,90, come risultante dai conteggi suindicati;
3) per l'effetto condannare la società nonchè il Controparte_1 sig. in via sussidiaria, al pagamento della somma complessiva di euro Controparte_2
13.401,25, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto, sempre con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 10.01.2007 al 05.07.2014, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello 6 del CCNL Metalmeccanici
Artigianato con la qualifica di operaio generico, svolgendo le mansioni di meccanico, addetto al controllo, alla diagnosi, alla manutenzione ed alla riparazione dei veicoli;
specificava di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00, precisando che, nell'ottobre 2013, il contratto veniva trasformato da full-time a part-time, assumendo che, ciononostante, il ricorrente avrebbe continuato ad osservare l'orario di lavoro a tempo pieno.
L'istante lamentava di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione a far data dal gennaio 2014 e fino alla data delle dimissioni rassegnate per giusta causa, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, il pagamento del TFR.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano la società resistente ed il sig.
, i quali, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione Controparte_2 quinquennale delle avverse pretese nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, ai fini della definizione del presente giudizio, appare opportuno soffermarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti.
Ebbene, in accoglimento della specifica e tempestiva eccezione formulata dalle parti convenute, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto del quale l'istante chiede riconoscimento, in quanto, risulta compiutamente decorso, all'atto della notifica del ricorso introduttivo, il termine prescrizionale.
Difatti, il rapporto di lavoro risulta cessato in data 05.07.2014 e versata in atti vi è una missiva di messa in mora, indirizzata alla società, del 12.07.2014.
Non risultano, invero, documentati ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei confronti della società resistente, avendo il ricorrente depositato il ricorso introduttivo solamente in data 25.11.2019 e, dunque, ben oltre il termine indicato dalla legge.
Parimenti, risulta ugualmente decorso il termine di prescrizione nei confronti del socio accomandatario, avendo il ricorrente depositato in atti ricevuta di lettera raccomandata che avrebbe inviato allo stesso in data 11.07.2019, quando ormai era scaduto il termine di prescrizione quinquennale, avendo lo stesso ricorrente dedotto che il rapporto di lavoro si era interrotto in data 05.07.2014.
Alla eccepita prescrizione il ricorrente non ha, pertanto, validamente opposto l'esistenza di idonei atti di interruzione medio tempore intervenuti, essendo già compiutamente decorso il termine quinquennale di cui ai n. 4) e 5) dell'art. 2948 c.c., a fronte della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 05.07.2014, da ritenersi dies a quo.
L'eccezione di prescrizione, allora, è fondata e, pertanto, va accolta;
va, pertanto, dichiarata l'intervenuta prescrizione dei diritti dei quali il lavoratore chiede riconoscimento, con conseguente estinzione dei crediti.
Sul punto, del resto, non coglie nel segno la difesa di parte resistente secondo la quale la Con richiesta di intervento dell' interromperebbe il corso della prescrizione.
In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che in atti non vi è prova che la richiesta di intervento sia stata notificata alla società datrice di lavoro, sicché non può desumersi dalla mera presentazione della stessa, l'invocato effetto interruttivo della prescrizione.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16452/13), attesa la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione è quella fatta al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 20153/05). Nel caso di specie, invece, non vi è prova alcuna della notifica della richiesta di intervento al datore di lavoro, che d'altronde non è mai comparso per esperire il tentativo di conciliazione, né vi è prova della data in cui tale notifica sarebbe stata effettuata.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare e la natura della pronuncia impongono la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
S. Maria C.V., 08.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10089/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Cinque ed Oreste Parte_1
Cerotto e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimiliano De Benedictis e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, già socio accomandatario della Controparte_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mocerino e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2019, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società ed il sig. , in qualità di socio Controparte_1 Controparte_2 accomandatario della società chiedendo di “1) riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato così come narrato in premessa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire
l'importo di euro 5.142,75 a titolo di retribuzione per le mensilità da gennaio a giugno 2014; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del TFR pari ad euro 8.276,90, come risultante dai conteggi suindicati;
3) per l'effetto condannare la società nonchè il Controparte_1 sig. in via sussidiaria, al pagamento della somma complessiva di euro Controparte_2
13.401,25, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto, sempre con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 10.01.2007 al 05.07.2014, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello 6 del CCNL Metalmeccanici
Artigianato con la qualifica di operaio generico, svolgendo le mansioni di meccanico, addetto al controllo, alla diagnosi, alla manutenzione ed alla riparazione dei veicoli;
specificava di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00, precisando che, nell'ottobre 2013, il contratto veniva trasformato da full-time a part-time, assumendo che, ciononostante, il ricorrente avrebbe continuato ad osservare l'orario di lavoro a tempo pieno.
L'istante lamentava di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione a far data dal gennaio 2014 e fino alla data delle dimissioni rassegnate per giusta causa, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, il pagamento del TFR.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano la società resistente ed il sig.
, i quali, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione Controparte_2 quinquennale delle avverse pretese nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, ai fini della definizione del presente giudizio, appare opportuno soffermarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti.
Ebbene, in accoglimento della specifica e tempestiva eccezione formulata dalle parti convenute, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto del quale l'istante chiede riconoscimento, in quanto, risulta compiutamente decorso, all'atto della notifica del ricorso introduttivo, il termine prescrizionale.
Difatti, il rapporto di lavoro risulta cessato in data 05.07.2014 e versata in atti vi è una missiva di messa in mora, indirizzata alla società, del 12.07.2014.
Non risultano, invero, documentati ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei confronti della società resistente, avendo il ricorrente depositato il ricorso introduttivo solamente in data 25.11.2019 e, dunque, ben oltre il termine indicato dalla legge.
Parimenti, risulta ugualmente decorso il termine di prescrizione nei confronti del socio accomandatario, avendo il ricorrente depositato in atti ricevuta di lettera raccomandata che avrebbe inviato allo stesso in data 11.07.2019, quando ormai era scaduto il termine di prescrizione quinquennale, avendo lo stesso ricorrente dedotto che il rapporto di lavoro si era interrotto in data 05.07.2014.
Alla eccepita prescrizione il ricorrente non ha, pertanto, validamente opposto l'esistenza di idonei atti di interruzione medio tempore intervenuti, essendo già compiutamente decorso il termine quinquennale di cui ai n. 4) e 5) dell'art. 2948 c.c., a fronte della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 05.07.2014, da ritenersi dies a quo.
L'eccezione di prescrizione, allora, è fondata e, pertanto, va accolta;
va, pertanto, dichiarata l'intervenuta prescrizione dei diritti dei quali il lavoratore chiede riconoscimento, con conseguente estinzione dei crediti.
Sul punto, del resto, non coglie nel segno la difesa di parte resistente secondo la quale la Con richiesta di intervento dell' interromperebbe il corso della prescrizione.
In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che in atti non vi è prova che la richiesta di intervento sia stata notificata alla società datrice di lavoro, sicché non può desumersi dalla mera presentazione della stessa, l'invocato effetto interruttivo della prescrizione.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16452/13), attesa la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione è quella fatta al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 20153/05). Nel caso di specie, invece, non vi è prova alcuna della notifica della richiesta di intervento al datore di lavoro, che d'altronde non è mai comparso per esperire il tentativo di conciliazione, né vi è prova della data in cui tale notifica sarebbe stata effettuata.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare e la natura della pronuncia impongono la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
S. Maria C.V., 08.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico