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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 3740/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti VRICELLA MATTEO e SANCHEZ CODONI JACOBO e GIUDICI MATTIA;
ricorrente contro
), ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 tutte rappresentate e difese dall'Avv.to PINNA Controparte_3
OSCAR
Resistenti
e
( , rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Controparte_4 P.IVA_3
Franchin resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 414 c.p.c la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata presso la convenuta dal 1.8.18 al 31.12.21, CP_2 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, qualifica di operaia, mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino - e inquadramento iniziale nel livello 6J, poi 5 del
CCNL logistica (docc.1-2) e di essere stata senza soluzione di continuità assunta poi Cont presso la convenuta dal 1.1.22, alle medesime condizioni contrattuali (docc.3-4), ha convenuto in giudizio;
; in qualità di datrici di CP_1 Controparte_2 CP_3 lavoro e e in qualità di responsabili in Controparte_3 Controparte_4 solido in quanto committenti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate : accertare e dichiarare il diritto della ricorrente: a. all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103
c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore);
b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire le integrazioni alle indennità di infortunio di cui all'Accordo quadro sub doc.7;
e. a percepire l'indennità di maternità obbligatoria in misura pari al 100% della retribuzione;
f. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.7, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore della ricorrente delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo:
2 - € 9328,36 per differenze da sottoinquadramento, di cui € 7182,67 presso CP_2
e € Cont 2145,70 presso
- € 5482,45 a titolo di 13ma e 14ma mensilità (Urano 3004,12 €, Gea 2478,33 €);
- € 377,08 a titolo di integrazione delle indennità da infortunio 145,93 €, CP_2
Gea
231,15 €);
- € 2729,32 a titolo di indennità di maternità (tutti presso;
CP_2
Cont
- € 3350,09 a titolo di integrazione malattia ( € 1974,63, € 1375,47). CP_2
- il tutto oltre incidenza TFR;
così per complessivi € 22.571,77, di cui € 13.218,99 presso e € 9.352,78 CP_2 presso Cont
o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la CP_3 Controparte_4 sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente Cont nei confronti di per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via CP_3 CP_4 CP_4 solidale con e delle somme di cui alle presenti conclusioni. CP_2 Pt_2 CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato quanto segue:
-di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata presso la convenuta dal 1.8.18 al 31.12.21, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, qualifica di CP_2 operaia, mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino - e inquadramento iniziale nel livello 6J, poi 5 del CCNL logistica (docc.1-2); Cont
-di essere stata senza soluzione di continuità assunta presso la convenuta dal
1.1.22, alle medesime condizioni contrattuali (docc.3-4);
3 -di aver svolto la propria attività presso i magazzini siti a Stradella- CP_4
Broni (PV), in forza di appalti commissionati da a per il tramite CP_4 Parte_3
Contr di cui è consorziata;
CP_3
-il magazzino sito in località Campo Viola a Broni è sito a 2km di distanza dal CP_4 magazzino di Stradella;
-che come risulta dai verbali di accordo sindacale che, ha sottoscritto un CP_3 contratto di appalto con per le attività da svolgere presso la Città del Libro di CP_4
Stradella e Broni;
ha poi assegnato con decorrenza 1.8.2018 le operazioni di appalto a Gea sc e CP_3
l'esistenza di un appalto di facchinaggio tra e con relativo Pt_4 CP_4 CP_3 subappalto a delle suddette attività, risulta altresì dal verbale di cambio CP_1 appalto in sede sindacale del 23.11.2021 (docc.7-8);
- di aver sempre prestato la propria attività presso la c.d. Città del libro” di proprietà di a Stradella-Broni; CP_4
-che nel corso del rapporto, le datrici di lavoro ponevano in essere molteplici irregolarità retributive: sotto un primo profilo, per tutto il periodo di lavoro, la ricorrente veniva inquadrata sino al maggio 2019 nel livello 6J, poi continuativamente nel livello 5 del CCNL logistica, pur avendo diritto al livello 4. sotto un secondo profilo sono state corrisposte l'indennità di malattia¸ dell'indennità di infortunio, l'indennità di maternità, le quote mensili di 13ma e 14ma in misura inferiore a quanto spettante in base al CCNL.
Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con memoria in data 10 giugno 202e si sono costituite in giudizio
[...]
, e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor Controparte_2 CP_1 somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
4 condannare al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, CP_3 limitando l'eventuale sua condanna alle sole somme aventi natura retributiva;
In ogni caso
3) con vittoria di spese, diritti e onorari;
Con memoria in data 10 giugno 2024 si è costituita in giudizio Controparte_7
chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto fondato in fatto e diritto.
[...]
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice ha svolto l'istruttoria sulle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, all'esito della quale ha invitato le parti a depositare conteggi condivisi ed ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato, che è stato depositato telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
Sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione è stata svolta l'istruttoria ed i testi hanno dichiarato quanto segue.
Sono , nato a [...], il [...] Testimone_1
Ero dipendente di dal 1 agosto 2018 al 31/12/2021 e poi come tutti quelli di CP_2
Cont sono stato assorbito da CP_2
Sul cap 14 del ricorso:
Confermo l'attività di scannerizzazione in relazione ai codici a barre dei libri.
Sul roll container era possibile caricare fino a 16 scatoloni e non 20 come indicato in capitolo
E il carello utilizzato per il prelievo era il commissionatore basso e la sigla
EKS110
Il mezzo alza la pedana fìno ad un massimo di 90 cm
Non vengono prelevati libri a 3,4 metri da terra
Sul cap 15:
Vengono portati i bancali con la merce prelevata all'area di confezionamento, le confezionatrici sono dotate di un mezzo che si chiama EMJ che è un transpallet elettrico uomo a terra, che viene utilizzato per avvicinare la merce alla postazione e successivamente serve per alzare il bancale in modo che l'operatrice non deve continuare ad abbassarsi, poi viene sparata l'etichetta e il pc da indicazione su come confezionare
5 che tipologia di scatola, finito il confezionamento viene stampata l'etichetta di confezione ed applicata sulla scatola.
Dopo la scatola viene spinta su una rulliera automatica che porta il collo alla chiusura automatica.
Sul cap 16: confermo in relazione alla preparazione ma preciso che non è la sua mansione prevalente.
ADR
Il commissionatore basso è orizzontale, il commissionatore verticale è tutto un altro mezzo detto combino
Viene introdotto il secondo teste di parte resistente, che prestato giuramento con la formula di rito, sulle generalità risponde:
Sono nato in [...], il [...] Persona_1
Sono stato dipendente di e successivamente di CP_2 CP_1
Conosco la ricorrente
Ho lavorato con la ricorrente
Sul cap 14:
Massimo 16 scatole per roll.
Il commisionatore orizzontale solleva altezza massimo non piu di 1,10 1,20 metro
a livello di pedana e infatti l'altezza massima dove collocare i libri è 2 metri
Cap 15: vero, salvo che vi erano addetti appositi per il recupero nelle corsie
Cap 16: corretto confermo il capitolo.
Viene introdotto il primo teste di parte ricorrente, che prestato giuramento con la formula di rito, sulle generalità risponde:
Sono nato in [...], il [...] Testimone_2
Ho lavorato per CP_1
Conosco la ricorrente abbiamo lavorato insieme.
Cap 14: Vero Scatoloni massimo 16 alla volta.
Vero utilizzava entrambi i carrelli
La pedana elevata massimo un metro e mezzo
Gli scaffali erano circa sui 2 metri di altezza, altezza massimo di prelievo da terra due metri o due metri e mezzo.
6 Cap 15: Confermo l'attività indicata nel capitolo 15, preciso che in alcuni giorni ci sono ragazzi per le mancanze, per cui la ricorrente non doveva recuperare i plichi nelle corsie in quanto ci pensavano loro.
Cap 16: Vero confermo.
ADR:
Preciso che tutto quanto descritto riguarda il periodo dal 2017 in poi
Viene introdotto il secondo teste di parte ricorrente, che prestato giuramento con la formula di rito, sulle generalità risponde:
Sono , nato in [...], il [...] Testimone_3
Cont Sono dipendente di dal 2018.
Sono stato assunto nel 2018
Conosco la ricorrente e abbiamo lavorato insieme da quando è arrivata, perchè Cont io già lavoravo per
Cap 14: Si confermo il capitolo, tuttavia preciso che la pedana del carrello elevatore arriva fino ad un metro e mezzo e i libri da prelevare erano ad un'altezza di due metri, due metri e mezzo circa.
Cap 15:
Confermo quanto indicato in capitolo.
Cap 16:
Confermo il capitolo.
All'esito della istruttoria si possono trarre le seguenti conclusioni.
SUPERIORE INQUADRAMENTO
La ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto.
In forza dell'art. 6 del CCNL Trasporto, Merci e Logistica:
a) appartengono al livello 4° “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure
7 predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità di carico – scarico;
conducente di carelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
carrellisti; (...)”.
b) appartengono al livello 4J, articolazione del livello appena analizzato, “i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”.
c) appartengono al livello 5° “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Alla luce delle testimonianze sora riportate e delle declaratorie indicate, appare corretto l'inquadramento della ricorrente nel V livello, poichè la stessa si è sempre limitata ad usare il solo commissionatore orizzontale.
La stessa quindi non può essere inquadrata nei livelli 4 e 4J alla stregua di un
“carrellista di mezzi complessi” che opera con mezzi complessi quali per esempio i carrelli trilaterali, i quadrivi, i combi, ecc. Del resto la stessa ricorrente ha pacificamente dichiarato di non aver svolto alcuna addestramento professionale per la guida di mezzi complessi.
Corretto risulta, dunque, l'inquadramento nel 5 livello, infatti, chi guida il paperino o il muletto frontale, che sono comunque dei mezzi con uomo a bordo, è inquadrato dalla giurisprudenza nel livello 5°.
La ricorrente secondo le testimonianze sopra riportate ha infatti svolto esclusivamente, attività di movimentazione delle merci in magazzino con uso di servomezzo (prelievo e inscatolamento dei libri).
8 Corretto è dunque l'inquadramento nel 5 livello che tuttavia le deve essere riconosciuto sin dalla data di assunzione, in quanto la stessa ha sempre svolto le stesse mansioni e sin dall'inizio ha effettuato la propria attività anche con l'utilizzo del mezzo meccanico.
Alla luce di quanto sopra si accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello sin dalla data di assunzione.
Non è infatti condivisibile quanto sostenuto da parte resistente secondo cui, poichè la declaratoria del livello 6°J, prevista dal CCNL I agosto 2013 (doc. 31) prevede che
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi.”
La declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (doc.32, alla pag. 23), riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori (nda quelli inquadrati al 6°J), avverrà secondo le seguenti tempistiche:
- Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; - Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020. La scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che si allega (doc. 33), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl 26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello
6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. la ricorrente al momento della assunzione sarebbe stata correttamente inquadrata nel livello di inserimento 6J. E ciò in quanto quest'ultima non ha necessitato di alcun periodo di addestramento, infatti tutti i testi hanno dichiarato che la ricorrente sin
9 dall'inizio del rapporto ha svolto le stesse mansioni con l'utilizzo del mezzo meccanico indicato cd. commissionatore .
La ricorrente ha pertanto diritto alla corresponsione di Euro 3.598,00 per differenze retributive maturate con inquadramento al quinto livello sin dalla data di assunzione, come da conteggi condivisi tra le parti così come depositati in data 10.3.2025.
SULL'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di corresponsione della integrazione della malattia. Come risulta dai cedolini paga, infatti, la ricorrente è stata assente per malattia nei seguenti periodi (docc.1-3):
a. novembre 2018 (4 giorni), percependo unicamente l'integrazione a carico dell' dal 4° giorno in poi CP_8
b. giugno 2019 (4 giorni), percependo unicamente l'integrazione a carico dell' CP_8 dal 4° giorno in poi c. 23.9.19, senza percepire alcunché
d. 30.9-11.10.19, percependo unicamente l'integrazione a carico dell' dal 4° CP_8 giorno in poi e. 30.10.19, senza percepire alcunché
f. 22.11.19, senza percepire alcunché
g. luglio 2021 (10 giorni), percependo un'integrazione da parte dell'azienda in misura ridotta h. gennaio 2022 (6 giorni), percependo unicamente l'integrazione a carico dell' dal 4° giorno in poi CP_8
i. febbraio 2022 (2 giorni), percependo un'integrazione da parte dell'azienda in misura ridotta j. aprile 2022 (2 giorni), senza percepire alcunché
k. giugno-luglio 2022 (6 giorni), percependo un'integrazione da parte dell'azienda in misura ridotta l. 27.11-1.12.23, percependo un'integrazione da parte dell'azienda in misura ridotta m. 18-22.12.23, percependo un'integrazione da parte dell'azienda in misura ridotta
10 n. gennaio 24 (4 giorni), percependo un'integrazione da parte dell'azienda in misura ridotta.
Dalla cedolini prodotti risulta che la datrice di lavoro ha omesso di rispettare la previsione di cui all'art.63 del CCNL logistica che, in punto malattia, sancisce (doc.5, pag.
174 ss.):
“12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni (…)
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi (da 0 a 150 giorni) e della metà di essa per altri 7 (da 150 a 350 giorni), se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' CP_8
e dall' ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione CP_9 mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
Alla lue di quanto sopra dunque le società datrici di lavoro debbono essere condannate al pagamento della integrazione della indennità di malattia nella misura indicata nei conteggi di cui alle note condivise del 10.3.2025 ovvero: Euro 2093,40 per integrazione malattia (di cui 1677,68 di cui Gea 415,72). CP_2
MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
Deve altresì essere accolta la domanda di corresponsione di differenze retributive Cont anche a titolo di 13 e 14 mensilità svolta da parte ricorrente in quanto, e hanno CP_2 erogato alla ricorrente le quote mensili di 13ma e 14ma in misura inferiore a quanto spettante in base al CCNL, secondo cui:
• Art.18: L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
• Art.19: L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci
11 previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL.
Al contrario, le aziende erogavano le quote mensili di 13ma e 14ma solo sulle ore effettivamente lavorate, oltre a quelle di malattie e permessi retribuiti e quindi veniva corrisposta una retribuzione inferiore a quella spettante in base al CCNL.
Condanna pertanto le società datrici di lavoro al pagamento in favore della ricorrente di Euro 1577,03 per differenze retributive maturate in relazione alle somme Cont dovute per 13 e 14 (di cui 1189,94 e 387,09) come da conteggi depositati con CP_2 nota 10.3.2025.
**
Non possono, invece, trovare accoglimento le altre domande, in quanto non sono risultate differenze retributive dovute in ordine alle altre voci rivendicate dalla lavoratrice.
Risulta documentalmente che l'integrazione per l'infortunio è stata correttamente applicata dalla datrice fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Anche
l'integrazione per maternità obbligatoria è stata correttamente applicata dalla datrice.
In conclusione si accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle seguenti differenze retributive :
Euro 3.598,00 per inquadramento al quinto livello primo periodo
Euro 1577,03 per 13 e 14 (di cui 1189,94 e Gea 387,09) CP_2
Euro 2093,40 per integrazione malattia (di cui 1677,68 di cui Gea 415,72- CP_2 oltre incidenza sul TFR.
Per l'effetto, si condanna e al pagamento in favore Controparte_2 CP_1 della ricorrente delle somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo:
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Alla luce dei contratti di appalto intervenuti tra le convenute si accerta e dichiara in capo a e la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 CP_3 Controparte_4
Cont d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di e di per CP_2
l'effetto, si condanna e ognuna per quanto di competenza al CP_3 Controparte_4
Cont pagamento, in via solidale con e socc. delle somme sopra indicate. CP_2 CP_1
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza delle società datrici di lavoro e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 3740 2024 così dispone: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello sin dalla data di assunzione;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle seguenti differenze retributive:
Euro 3.598,00 per inquadramento al quinto livello primo periodo;
Cont Euro 1577,03 per 13 e 14 (di cui 1189,94 e 387,09); CP_2
Euro 2093,40 per integrazione malattia (di cui 1677,68 di cui Gea 415,72- CP_2 oltre incidenza sul TFR;
Cont per l'effetto, condanna e al pagamento in favore Controparte_2 CP_1 della ricorrente delle somme sopra indicate oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
accerta e dichiara in capo a e/o la sussistenza di CP_3 Controparte_4 responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei Cont confronti di e di CP_2 per l'effetto, condanna e/o al pagamento, in via solidale CP_3 Controparte_4
Cont con e socc. delle suddette somme;
CP_2 CP_1 rigetta ogni altra domanda;
condanna e in via solidale al pagamento in favore Controparte_2 CP_1 della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
13/03/2025
Il Giudice
Francesca Capelli
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