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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/02/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 01 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2630/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Correra e Parte_1 dall'Avv. Antonio Pellegrino con questi elett.te domiciliato in Nola (NA), alla via Giacomo Imbroda n. 62, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona dell'amministratore delegato e legale rapp.te Controparte_1
p.t.., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo e dall'Avv. Laura Testa e con questi elett.te domiciliata in Avellino, contrada Santorelli, zona industriale
Pianodardine, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa a favore della conviene in giudizio la resistente Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di €#10.744,24#
(diecimilasettecentoquarantaquattro,24) quale Tfr maturato dallo 08.05.2015 al 15.12.2019. Parte resistente si è costituita. La resistente contesta la quantificazione del credito, sostenendo che il Tfr maturato ammonterebbe a soli €#2.254,20#, che sarebbero stati corrisposti
€#1.528,47# a titolo di anticipo, e che le indicazioni contenute nel Cud 2020 non sarebbero riferite al Tfr.
Il Tribunale rileva che rispetto alla indicazione contenuta dal Cud le uniche somme per cui può ritenersi avvenuta l'erogazione sono quelle ammesse dall'opponente nelle note di udienza dello 09.01.2023, per €#1.582,47# ricevuta con le mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2017.
Non vi è prova dell'effettiva erogazione di altre anticipazioni.
Il Cud costituisce piena prova nei confronti del datore di lavoro, da cui proviene, e la somma indicata nel Cud è quella riportata anche nel decreto ingiuntivo, dalla quale va detratta quanto pacificamente corrisposto.
Non vi è prova di altre anticipazioni.
In parziale accoglimento del ricorso, quindi, va condannata Controparte_1 al pagamento a favore di della somma di €#9.161,77# Parte_1
(novemilacentosessantuno,77) a titolo di Tfr, con maggiorazione di interessi nella misura di legge da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite compensate per la metà, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda. va condannata al pagamento Controparte_1
della restante metà, che in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., va liquidata nella somma di €#1.055# (millecinquantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2630/2021
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al pagamento della somma di €#9.161,77# Parte_1
Pag. 2 di 3 (novemilacentosessantuno,77) per le causali di cui alla parte motiva, con maggiorazione di interessi nella misura di legge da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna CP_1
al pagamento a favore di della restante metà, che
[...] Parte_1 liquida nella somma di €#1.055# (millecinquantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore anticipatario.
Avellino, udienza dello 01 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 01 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2630/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Correra e Parte_1 dall'Avv. Antonio Pellegrino con questi elett.te domiciliato in Nola (NA), alla via Giacomo Imbroda n. 62, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona dell'amministratore delegato e legale rapp.te Controparte_1
p.t.., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo e dall'Avv. Laura Testa e con questi elett.te domiciliata in Avellino, contrada Santorelli, zona industriale
Pianodardine, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa a favore della conviene in giudizio la resistente Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di €#10.744,24#
(diecimilasettecentoquarantaquattro,24) quale Tfr maturato dallo 08.05.2015 al 15.12.2019. Parte resistente si è costituita. La resistente contesta la quantificazione del credito, sostenendo che il Tfr maturato ammonterebbe a soli €#2.254,20#, che sarebbero stati corrisposti
€#1.528,47# a titolo di anticipo, e che le indicazioni contenute nel Cud 2020 non sarebbero riferite al Tfr.
Il Tribunale rileva che rispetto alla indicazione contenuta dal Cud le uniche somme per cui può ritenersi avvenuta l'erogazione sono quelle ammesse dall'opponente nelle note di udienza dello 09.01.2023, per €#1.582,47# ricevuta con le mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2017.
Non vi è prova dell'effettiva erogazione di altre anticipazioni.
Il Cud costituisce piena prova nei confronti del datore di lavoro, da cui proviene, e la somma indicata nel Cud è quella riportata anche nel decreto ingiuntivo, dalla quale va detratta quanto pacificamente corrisposto.
Non vi è prova di altre anticipazioni.
In parziale accoglimento del ricorso, quindi, va condannata Controparte_1 al pagamento a favore di della somma di €#9.161,77# Parte_1
(novemilacentosessantuno,77) a titolo di Tfr, con maggiorazione di interessi nella misura di legge da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite compensate per la metà, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda. va condannata al pagamento Controparte_1
della restante metà, che in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., va liquidata nella somma di €#1.055# (millecinquantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2630/2021
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al pagamento della somma di €#9.161,77# Parte_1
Pag. 2 di 3 (novemilacentosessantuno,77) per le causali di cui alla parte motiva, con maggiorazione di interessi nella misura di legge da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna CP_1
al pagamento a favore di della restante metà, che
[...] Parte_1 liquida nella somma di €#1.055# (millecinquantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore anticipatario.
Avellino, udienza dello 01 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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