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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel.
3) dott. ssa Mariantonietta ________ _Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter cpc ( scadenza note 18/03/25) ha deliberato la seguente SENTENZA in grado di rinvio dalla Cassazione ( sentenza n°03760/2022), nel procedimento iscritto al n° 128/2022 R.G.L. e vertente TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Falerna (CZ), Via Zara n.6, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Mercurio Giselda, codice fiscale (PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta delega Email_1 rilasciata in calce al presente atto, ricorrente in riassunzione- originario appellato
con sede in Roma, via Controparte_1
Giuseppe Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Calabria, Dott. a cio' autorizzato per procura Persona_1 speciale in Notar di Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del Persona_2
28.04.2022, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106 presso lo studio del sottoscritto Avv. Maria Rosa Versaci;
resistente in riassunzione originaria appellante
anche per Controparte_2 [...] rappresentati e difesi dall'avv. Dario Adornato e dall' avv. Angela Maria – CP_3
Resistenti in Riassunzione- originarie appellate CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo proponeva opposizione avverso le intimazioni Parte_1 di pagamento n.09420129007704155000, 09420129007704357000, 09420129007704054000, 09420129007702438000, 09420129007702539000, 09420129007702741000, 09420129007703448000, 09420129007703751000, 09420129007703852000, 09420129007703246000, 09420129007702943000 e 09420129007703145000 ricevute tutte in data 20/4/2021 con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 09420070012215865000, 0942007001802681000, 09420080000262722000, 09420080021146676000, 09420090003044516000, 09420090015653389000, 09420100031490565000, 09420060028132634000, 09420060038299756000, 09420100015132269000, 09420090026423092000 e 09420100012665951000, con le quali aveva preteso il pagamento di contributi e somme aggiuntive con Controparte_4 riferimento agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Eccepiva in primo luogo, l'inesistenza giuridica della notifica delle intimazioni di pagamento, di non aver ricevuto mai la notifica delle sottese cartelle esattoriali, deducendo, ancora, a sostegno dell'opposizione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere dal Concessionario, ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n.335 dell'8 agosto 1995 nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi. si costituiva, tardivamente, in giudizio e l' e la Controparte_4 CP_2 [...]
invece, rimanevano contumaci. CP_5
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, con sentenza n. 180/2014, emessa in data 29/01/2014, depositata in pari data, con motivazione contestuale, dichiarava l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate nonché la nullità delle sottese cartelle di pagamento. Con ricorso in appello notificato in data 25/08/2014, l' impugnava Controparte_4 la sentenza n.180/14 emessa dal Tribunale di Locri innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che con sentenza depositata il 05/02/2016, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da accertando la Parte_1 prescrizione delle cartelle in parte per superamento del termine decennale ed in parte per superamento del termine quinquennale. Con la suddetta, infatti, la Corte di appello riformava la sentenza sulla base della seguente motivazione- per quanto di interesse in questa sede: << In atti sono presenti ( cfr fascicolo di primo grado di ) avvisi di ricevimento dai quali emerge la ricezione delle 12 cartelle, tutte CP_4 elencate con i relativi numeri nella sentenza di primo grado, in varie date ( nell'arco temporale dal 19.12.2006 al 7.12.2010 : 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007, 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010) in guisa tale da connotare l'opposizione proposta in primo grado nel presente procedimento (con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 10.5.2012) come tardiva se esperita come opposizione di merito entro i quaranta giorni previsti dal dlgs nr. 46 del 1999 e come opposizione agli atti esecutivi entro il termine di legge di 20 giorni. Ne deriva che non possono essere esaminate le censure inerenti a presunta decadenza (intervenuta, ex art. 25 dlgs nr. 46 del 1999, per quel che concerne la tardività nel procedere a rendere esecutivo il ruolo), alla presunta erronea applicazione del computo degli interessi e alla prescrizione maturata dal sorgere della pretesa contributiva sino alla notifica delle cartelle non opposte nei termini. Per quel che concerne la prescrizione maturata dopo l'irrevocabilità della cartella per mancata attivazione dell'opposizione di merito , da far valere quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e, quindi, come fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo para- giurisdizionale , occorre considerare l'orientamento ribadito dalla Suprema Corte anche di recente (sentenza n.11749 del 2015), sul solco della precedente pronuncia n. 4338/2014, che afferma che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per mancata proposizione dell'opposizione a cartella esattoriale, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi, mentre ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi . Ed in mancanza di diverse disposizioni di legge, che definiscano, per l'azione diretta all'esecuzione, una speciale prescrizione in deroga alla regola della prescrizione ordinaria deve applicarsi il termine decennale ex art. 2946 cod. civ.
Considerato che
la notifica delle 12 intimazioni di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta in unica data (ossia il giorno 20.4.2012) , detta prescrizione decennale non è sicuramente decorsa per tutte le cartelle notificate nell'arco temporale dal 19.12.2006 al 7.12.2010 ; inoltre per le cartelle notificate in data 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010 non è neppure decorsa la prescrizione quinquennale>>. Avverso detta decisione ha interposto ricorso in cassazione l'appellato sulla Parte_1 base di cinque motivi di censura: 1) con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. per avere la Corte di merito acquisito documentazione tardivamente prodotta dalla società concessionaria in prime cure;
che, 2) con il secondo motivo, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto non necessaria la produzione in giudizio delle cartelle esattoriali correlate alle intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio, nonostante nel ricorso introduttivo egli avesse precisato di non averne avuto conoscenza e avesse all'uopo formulato specifica richiesta di esibizione, evidenziando altresì come non vi fosse prova che la trasmissione dei ruoli fosse avvenuta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. n. 46/1999; 3) con il terzo motivo, il ricorrente si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta fosse decennale;
4) con il quarto motivo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, I. n. 890/1982, per avere la Corte territoriale ritenuto che, essendosi il concessionario avvalso della posta ordinaria per la notifica delle cartelle, le indicazioni che dovevano obbligatoriamente risultare dall'avviso di ricevimento, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, erano quelle prescritte dal regolamento postale approvato con d.m.
9.4.2001 e non anche quelle di cui all'art. 139 c.p.c. e alla legge n. 890/1982; ed infine, con il quinto motivo 5) , il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte di merito considerato che, avendo egli eccepito fin dal giudizio di primo grado l'invalidità degli atti impugnati in quanto privi delle modalità di calcolo degli interessi applicati e non avendo la società concessionaria in alcun modo contestato tale affermazione, la consequenziale e definitivamente acclarata mancanza di certezza in ordine alle somme richieste determinava la caducazione del titolo esecutivo.
Con l'ordinanza riassunta la Cassazione dichiarava inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso trattandoli congiuntamente, per le seguenti ragioni:
<avuto riguardo alle modalità di formulazione delle censure, in quanto tutti riferiti a documenti del giudizio di merito (documentazione prodotta dal concessionario, ricorso introduttivo del giudizio, relate di notifica delle cartelle, verbali di causa del giudizio di primo grado) che non risultano trascritti nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale parte del fascicolo processuale e/o di merito essi sarebbero reperibili, in spregio ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, nn. 4-6, c.p.c., che al contrario esigono che la parte trascriva nel ricorso quella parte dell'atto o del documento che funge da supporto narrativo del fatto denunciato in sede di legittimità e al contempo indichi dove esso è rintracciabile, l'inosservanza di tale ultimo onere essendo di per se sola sufficiente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 28184 del 2020)>>.
Veniva accolto invece il terzo motivo con cui è stata cassata la sentenza nella sola parte in cui è stata applicata- ai crediti portati nelle cartelle non impugnate- la prescrizione decennale e non quella quinquennale sulla base della seguente motivazione: motivo è invece fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l'art. 3, I. n. 335/1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo>>
con il presente ricorso riassumeva il giudizio rassegnando le originarie Parte_1 conclusioni e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e di conseguenza l'accoglimento dell'originario ricorso, ribadendo tutti i motivi di ricorso in Cassazione dal primo al quinto motivo. Si costituiva l' anche quale mandataria della per difendersi. CP_2 CP_3
Si costituiva per difendersi. CP_6
Con decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato è stata fissata la data del 18/03/2025 ex art.127 ter cpc per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare perentoriamente entro tale data. Il Collegio, quindi, preso atto degli scritti, all'esito della camera di consiglio tenuta successivamente all'udienza, ha deciso come da dispositivo depositato e pubblicato telematicamente con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello svolgimento del processo sono state illustrate le vicende processuali. Va chiarito che oggetto della presente riassunzione è solo l'applicazione del principio espresso dalla Corte- che a sua volta richiamata la decisione della Sezioni unite- con riferimento all'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ai fini del termine di prescrizione ribadendo che non si applica la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 restando in sintesi quello tipico del credito nella specie quinquennale. Se ciò è vero non possono che ritenersi inammissibili i motivi riproposti dall'appellato che insiste sull'accoglimento integrale del ricorso originario riproponendo Parte_1 tutti i motivi dal primo al quinto ( vizi di notifica delle cartelle, inutilizzabilità della documentazione ecc.) dichiarati inammissibili dalla Cassazione, come sopra riportato. L'unico capo della sentenza n. 142/2016 oggetto di Cassazione è solo quello relativo all'accertamento del termine di prescrizione dopo la notifica delle cartelle non opposte e solo detto profilo può essere corretto, atteso che per il resto ( regolare notifica delle cartelle e interruzione della prescrizione in forza delle intimazioni ricevute in data 20/4/2012) si è creato il giudicato interno in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del motivo da parte della Cassazione. Orbene la sentenza n. 142/2016 ha così motivato: < intimazioni di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta in unica data (ossia il giorno 20.4.2012) , detta prescrizione decennale non è sicuramente decorsa per tutte le cartelle notificate nell'arco temporale dal 19.12.2006 al 7.12.2010 ; inoltre per le cartelle notificate in data 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010 non è neppure decorsa la prescrizione quinquennale>> Orbene le cartelle i cui crediti sono stati ritenuti prescritti per applicazione del termine decennale seno quelle notificate nelle seguenti date 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007 per le quali il credito è prescritto atteso che nel quinquennio successivo alla loro notifica non sono stati posti atti interruttivi della prescrizione tenendo conto che le intimazioni in esame sono tutte state notificate in data 20/4/2012. In conclusione in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte e tenendo conto del giudicato formatosi sugli altri motivi eccepiti con il ricorso in Cassazione va preso atto del giudicato formatosi sulla debenza dei crediti <per le cartelle notificate in data 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010 non è neppure decorsa la prescrizione quinquennale>> Va dichiara invece , in applicazione del principio espresso dall'ordinanza suddetta, la prescrizione quinquennale sui crediti di cui alle cartelle notificate rispettivamente in data 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007 e per il resto va conferma la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n.142/2016. Atteso l'esito complessivo della lite che ha portato all'accoglimento parziale e solo per minima parte n. 3 cartelle su n. 12 dell'originario ricorso, le spese di lite possono essere compensate integralmente tra tutte le parti tenendo conto anche dell'intervento della Sezioni unite n.23397/2016 successivo alla sentenza n.142/2016.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice del rinvio dell'ordinanza n. 3760/22, depositata il 03.09.2021 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da oggi – CP_4 CP_6 avverso la Sentenza del tribunale di Locri n. 180/2014 emessa in data 29.1.2014 riformata dalla Sentenza n. 142/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria cassata in accoglimento del solo motivo n. 3 oggetto del ricorso in Cassazione in questa sede riassunto- così provvede:
1) rigetta l'appello di avverso la sentenza n. 180/2014 emessa in data 29.1.2014 CP_6 limitatamente alle cartelle notificate nelle date 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007 i cui crediti vanno dichiarati prescritti e prende atto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 142/2016 di accoglimento dell'appello sulle restanti cartelle i cui crediti sono stati accertai come dovuti e non prescritti, dichiarando, per l'effetto, inammissibili i motivi riproposti in riassunzione già dichiarati di inammissibili dall' ordinanza n. 3760/22;
2) compensa le spese di lite del giudizio di cassazione e della presente fase tra le parti processuali. Reggio Calabria, 19/3/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel.
3) dott. ssa Mariantonietta ________ _Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter cpc ( scadenza note 18/03/25) ha deliberato la seguente SENTENZA in grado di rinvio dalla Cassazione ( sentenza n°03760/2022), nel procedimento iscritto al n° 128/2022 R.G.L. e vertente TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Falerna (CZ), Via Zara n.6, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Mercurio Giselda, codice fiscale (PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta delega Email_1 rilasciata in calce al presente atto, ricorrente in riassunzione- originario appellato
con sede in Roma, via Controparte_1
Giuseppe Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Calabria, Dott. a cio' autorizzato per procura Persona_1 speciale in Notar di Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del Persona_2
28.04.2022, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106 presso lo studio del sottoscritto Avv. Maria Rosa Versaci;
resistente in riassunzione originaria appellante
anche per Controparte_2 [...] rappresentati e difesi dall'avv. Dario Adornato e dall' avv. Angela Maria – CP_3
Resistenti in Riassunzione- originarie appellate CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo proponeva opposizione avverso le intimazioni Parte_1 di pagamento n.09420129007704155000, 09420129007704357000, 09420129007704054000, 09420129007702438000, 09420129007702539000, 09420129007702741000, 09420129007703448000, 09420129007703751000, 09420129007703852000, 09420129007703246000, 09420129007702943000 e 09420129007703145000 ricevute tutte in data 20/4/2021 con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 09420070012215865000, 0942007001802681000, 09420080000262722000, 09420080021146676000, 09420090003044516000, 09420090015653389000, 09420100031490565000, 09420060028132634000, 09420060038299756000, 09420100015132269000, 09420090026423092000 e 09420100012665951000, con le quali aveva preteso il pagamento di contributi e somme aggiuntive con Controparte_4 riferimento agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Eccepiva in primo luogo, l'inesistenza giuridica della notifica delle intimazioni di pagamento, di non aver ricevuto mai la notifica delle sottese cartelle esattoriali, deducendo, ancora, a sostegno dell'opposizione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere dal Concessionario, ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n.335 dell'8 agosto 1995 nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi. si costituiva, tardivamente, in giudizio e l' e la Controparte_4 CP_2 [...]
invece, rimanevano contumaci. CP_5
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, con sentenza n. 180/2014, emessa in data 29/01/2014, depositata in pari data, con motivazione contestuale, dichiarava l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate nonché la nullità delle sottese cartelle di pagamento. Con ricorso in appello notificato in data 25/08/2014, l' impugnava Controparte_4 la sentenza n.180/14 emessa dal Tribunale di Locri innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che con sentenza depositata il 05/02/2016, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da accertando la Parte_1 prescrizione delle cartelle in parte per superamento del termine decennale ed in parte per superamento del termine quinquennale. Con la suddetta, infatti, la Corte di appello riformava la sentenza sulla base della seguente motivazione- per quanto di interesse in questa sede: << In atti sono presenti ( cfr fascicolo di primo grado di ) avvisi di ricevimento dai quali emerge la ricezione delle 12 cartelle, tutte CP_4 elencate con i relativi numeri nella sentenza di primo grado, in varie date ( nell'arco temporale dal 19.12.2006 al 7.12.2010 : 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007, 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010) in guisa tale da connotare l'opposizione proposta in primo grado nel presente procedimento (con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 10.5.2012) come tardiva se esperita come opposizione di merito entro i quaranta giorni previsti dal dlgs nr. 46 del 1999 e come opposizione agli atti esecutivi entro il termine di legge di 20 giorni. Ne deriva che non possono essere esaminate le censure inerenti a presunta decadenza (intervenuta, ex art. 25 dlgs nr. 46 del 1999, per quel che concerne la tardività nel procedere a rendere esecutivo il ruolo), alla presunta erronea applicazione del computo degli interessi e alla prescrizione maturata dal sorgere della pretesa contributiva sino alla notifica delle cartelle non opposte nei termini. Per quel che concerne la prescrizione maturata dopo l'irrevocabilità della cartella per mancata attivazione dell'opposizione di merito , da far valere quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e, quindi, come fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo para- giurisdizionale , occorre considerare l'orientamento ribadito dalla Suprema Corte anche di recente (sentenza n.11749 del 2015), sul solco della precedente pronuncia n. 4338/2014, che afferma che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per mancata proposizione dell'opposizione a cartella esattoriale, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi, mentre ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi . Ed in mancanza di diverse disposizioni di legge, che definiscano, per l'azione diretta all'esecuzione, una speciale prescrizione in deroga alla regola della prescrizione ordinaria deve applicarsi il termine decennale ex art. 2946 cod. civ.
Considerato che
la notifica delle 12 intimazioni di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta in unica data (ossia il giorno 20.4.2012) , detta prescrizione decennale non è sicuramente decorsa per tutte le cartelle notificate nell'arco temporale dal 19.12.2006 al 7.12.2010 ; inoltre per le cartelle notificate in data 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010 non è neppure decorsa la prescrizione quinquennale>>. Avverso detta decisione ha interposto ricorso in cassazione l'appellato sulla Parte_1 base di cinque motivi di censura: 1) con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. per avere la Corte di merito acquisito documentazione tardivamente prodotta dalla società concessionaria in prime cure;
che, 2) con il secondo motivo, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto non necessaria la produzione in giudizio delle cartelle esattoriali correlate alle intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio, nonostante nel ricorso introduttivo egli avesse precisato di non averne avuto conoscenza e avesse all'uopo formulato specifica richiesta di esibizione, evidenziando altresì come non vi fosse prova che la trasmissione dei ruoli fosse avvenuta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. n. 46/1999; 3) con il terzo motivo, il ricorrente si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta fosse decennale;
4) con il quarto motivo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, I. n. 890/1982, per avere la Corte territoriale ritenuto che, essendosi il concessionario avvalso della posta ordinaria per la notifica delle cartelle, le indicazioni che dovevano obbligatoriamente risultare dall'avviso di ricevimento, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, erano quelle prescritte dal regolamento postale approvato con d.m.
9.4.2001 e non anche quelle di cui all'art. 139 c.p.c. e alla legge n. 890/1982; ed infine, con il quinto motivo 5) , il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte di merito considerato che, avendo egli eccepito fin dal giudizio di primo grado l'invalidità degli atti impugnati in quanto privi delle modalità di calcolo degli interessi applicati e non avendo la società concessionaria in alcun modo contestato tale affermazione, la consequenziale e definitivamente acclarata mancanza di certezza in ordine alle somme richieste determinava la caducazione del titolo esecutivo.
Con l'ordinanza riassunta la Cassazione dichiarava inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso trattandoli congiuntamente, per le seguenti ragioni:
<avuto riguardo alle modalità di formulazione delle censure, in quanto tutti riferiti a documenti del giudizio di merito (documentazione prodotta dal concessionario, ricorso introduttivo del giudizio, relate di notifica delle cartelle, verbali di causa del giudizio di primo grado) che non risultano trascritti nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale parte del fascicolo processuale e/o di merito essi sarebbero reperibili, in spregio ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, nn. 4-6, c.p.c., che al contrario esigono che la parte trascriva nel ricorso quella parte dell'atto o del documento che funge da supporto narrativo del fatto denunciato in sede di legittimità e al contempo indichi dove esso è rintracciabile, l'inosservanza di tale ultimo onere essendo di per se sola sufficiente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 28184 del 2020)>>.
Veniva accolto invece il terzo motivo con cui è stata cassata la sentenza nella sola parte in cui è stata applicata- ai crediti portati nelle cartelle non impugnate- la prescrizione decennale e non quella quinquennale sulla base della seguente motivazione: motivo è invece fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l'art. 3, I. n. 335/1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo>>
con il presente ricorso riassumeva il giudizio rassegnando le originarie Parte_1 conclusioni e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e di conseguenza l'accoglimento dell'originario ricorso, ribadendo tutti i motivi di ricorso in Cassazione dal primo al quinto motivo. Si costituiva l' anche quale mandataria della per difendersi. CP_2 CP_3
Si costituiva per difendersi. CP_6
Con decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato è stata fissata la data del 18/03/2025 ex art.127 ter cpc per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare perentoriamente entro tale data. Il Collegio, quindi, preso atto degli scritti, all'esito della camera di consiglio tenuta successivamente all'udienza, ha deciso come da dispositivo depositato e pubblicato telematicamente con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello svolgimento del processo sono state illustrate le vicende processuali. Va chiarito che oggetto della presente riassunzione è solo l'applicazione del principio espresso dalla Corte- che a sua volta richiamata la decisione della Sezioni unite- con riferimento all'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ai fini del termine di prescrizione ribadendo che non si applica la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 restando in sintesi quello tipico del credito nella specie quinquennale. Se ciò è vero non possono che ritenersi inammissibili i motivi riproposti dall'appellato che insiste sull'accoglimento integrale del ricorso originario riproponendo Parte_1 tutti i motivi dal primo al quinto ( vizi di notifica delle cartelle, inutilizzabilità della documentazione ecc.) dichiarati inammissibili dalla Cassazione, come sopra riportato. L'unico capo della sentenza n. 142/2016 oggetto di Cassazione è solo quello relativo all'accertamento del termine di prescrizione dopo la notifica delle cartelle non opposte e solo detto profilo può essere corretto, atteso che per il resto ( regolare notifica delle cartelle e interruzione della prescrizione in forza delle intimazioni ricevute in data 20/4/2012) si è creato il giudicato interno in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del motivo da parte della Cassazione. Orbene la sentenza n. 142/2016 ha così motivato: < intimazioni di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta in unica data (ossia il giorno 20.4.2012) , detta prescrizione decennale non è sicuramente decorsa per tutte le cartelle notificate nell'arco temporale dal 19.12.2006 al 7.12.2010 ; inoltre per le cartelle notificate in data 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010 non è neppure decorsa la prescrizione quinquennale>> Orbene le cartelle i cui crediti sono stati ritenuti prescritti per applicazione del termine decennale seno quelle notificate nelle seguenti date 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007 per le quali il credito è prescritto atteso che nel quinquennio successivo alla loro notifica non sono stati posti atti interruttivi della prescrizione tenendo conto che le intimazioni in esame sono tutte state notificate in data 20/4/2012. In conclusione in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte e tenendo conto del giudicato formatosi sugli altri motivi eccepiti con il ricorso in Cassazione va preso atto del giudicato formatosi sulla debenza dei crediti <per le cartelle notificate in data 12.9.2007, 12.2.2008, 5.12.2008, 24.9.2009, 30.5.2009, 3.8.2009, 4.6.2010, 29.6.2010 e 7.12.2010 non è neppure decorsa la prescrizione quinquennale>> Va dichiara invece , in applicazione del principio espresso dall'ordinanza suddetta, la prescrizione quinquennale sui crediti di cui alle cartelle notificate rispettivamente in data 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007 e per il resto va conferma la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n.142/2016. Atteso l'esito complessivo della lite che ha portato all'accoglimento parziale e solo per minima parte n. 3 cartelle su n. 12 dell'originario ricorso, le spese di lite possono essere compensate integralmente tra tutte le parti tenendo conto anche dell'intervento della Sezioni unite n.23397/2016 successivo alla sentenza n.142/2016.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice del rinvio dell'ordinanza n. 3760/22, depositata il 03.09.2021 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da oggi – CP_4 CP_6 avverso la Sentenza del tribunale di Locri n. 180/2014 emessa in data 29.1.2014 riformata dalla Sentenza n. 142/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria cassata in accoglimento del solo motivo n. 3 oggetto del ricorso in Cassazione in questa sede riassunto- così provvede:
1) rigetta l'appello di avverso la sentenza n. 180/2014 emessa in data 29.1.2014 CP_6 limitatamente alle cartelle notificate nelle date 19.12.2006, 30.1.2007, 13.4.2007 i cui crediti vanno dichiarati prescritti e prende atto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 142/2016 di accoglimento dell'appello sulle restanti cartelle i cui crediti sono stati accertai come dovuti e non prescritti, dichiarando, per l'effetto, inammissibili i motivi riproposti in riassunzione già dichiarati di inammissibili dall' ordinanza n. 3760/22;
2) compensa le spese di lite del giudizio di cassazione e della presente fase tra le parti processuali. Reggio Calabria, 19/3/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti