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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3454/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3454/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LONGHITANO BIAGIO
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: compensi professionali
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del marzo 2019, l'attore in epigrafe riferiva di aver svolto attività professionale di gestione della contabilità in favore della convenuta dall'anno 2011 sino all'anno 2014 a fronte di un compenso pattuito di € 2000,00 per anno;
riferiva, inoltre, di aver svolto attività di redazione e presentazione del modello unico per gli anni 2013 e 2014 a fronte di compenso pattuito di € 200.00; deducendo che la convenuta aveva corrisposto soltanto l'importo di € 320,00 per l'anno 2011, allegava il diritto di credito pari ad € 8422,14 e chiedeva, pertanto, dichiararsi l'intercorso rapporto professionale e lo svolgimento dell'attività narrata, nonché il proprio diritto alla somma di € 8422,14 e condannarsi la convenuta al pagamento in proprio favore di tale importo, con vittoria di spese e pagina 1 di 3 compensi.
ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e attraverso la prova testimoniale veniva assunta in decisione all'udienza del 19.9.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
È documentalmente dimostrato che l'attore abbia svolto attività professionale in favore della parte convenuta, come emerge dalla documentazione depositata unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc ( 1) Nota integrativa abbreviata (Bilancio 2010) della società redatto dal Controparte_1
Rag. ; 2) Ricevuta trasmissione telematica bilancio 2010; 3) Bilancio 2011 della società Per_1 CP_1
redatto dal Rag. ; 4) Nota integrativa abbreviata (Bilancio 2011) della società
[...] Per_1 CP_1
redatto dal Rag. ; 5) Ricevuta trasmissione telematica bilancio 2011; 6) Bilancio 2012
[...] Per_1
della società redatto dal Rag. 7) Ricevuta trasmissione telematica bilancio 2012; Controparte_1 Per_1
8) di prima nota (Bilancio 2013) della società redatto dal Rag. ; 9) CP_2 Controparte_1 Per_1
Nota integrativa abbreviata (Bilancio 2013) della società redatto dal Rag. ; 10) Controparte_1 Per_1
Libro giornale 2013, redatto dal Rag. ; 11) Unico 2013, redatto dal Rag. ; 12) Registri Iva Per_1 Per_1
1° trimestre 2014; 13) Spesometro 2014, redatto dal Rag. ). Per_1
La teste escussa durante il processo, inoltre, sig.ra sorella e collaboratrice Testimone_1 dell'attore, ha confermato che il sig. , legale rappresentante della società convenuta, Persona_2 pur impegnandosi a pagare i compensi, non ha mai onorato il proprio debito ( “io sapevo che lui chiedeva i soldi e questo non pagava, questo lo so;
posso confermare che magari diceva “ poi te li porto”, ma non pagava;
a volte ero pure presente io quando gli chiedeva al sig. ”). Per_2
Non vi è prova del fatto che il compenso pattuito fosse pari ad € 2000,00 annui, ma tenuto conto dell'attività svolta e documentalmente dimostrata, può ritenersi la conformità dell'importo ai parametri di cui alle tariffe professionali di settore.
Concludendo, la società convenuta va ritenuta inadempiente e va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 8422,14.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, riducendo in ragione del 50% la fase istruttoria.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda e condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8422,14 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 4237,00 per compensi in favore di ciascuna delle tre parti convenute, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 14.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3454/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LONGHITANO BIAGIO
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: compensi professionali
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del marzo 2019, l'attore in epigrafe riferiva di aver svolto attività professionale di gestione della contabilità in favore della convenuta dall'anno 2011 sino all'anno 2014 a fronte di un compenso pattuito di € 2000,00 per anno;
riferiva, inoltre, di aver svolto attività di redazione e presentazione del modello unico per gli anni 2013 e 2014 a fronte di compenso pattuito di € 200.00; deducendo che la convenuta aveva corrisposto soltanto l'importo di € 320,00 per l'anno 2011, allegava il diritto di credito pari ad € 8422,14 e chiedeva, pertanto, dichiararsi l'intercorso rapporto professionale e lo svolgimento dell'attività narrata, nonché il proprio diritto alla somma di € 8422,14 e condannarsi la convenuta al pagamento in proprio favore di tale importo, con vittoria di spese e pagina 1 di 3 compensi.
ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e attraverso la prova testimoniale veniva assunta in decisione all'udienza del 19.9.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
È documentalmente dimostrato che l'attore abbia svolto attività professionale in favore della parte convenuta, come emerge dalla documentazione depositata unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc ( 1) Nota integrativa abbreviata (Bilancio 2010) della società redatto dal Controparte_1
Rag. ; 2) Ricevuta trasmissione telematica bilancio 2010; 3) Bilancio 2011 della società Per_1 CP_1
redatto dal Rag. ; 4) Nota integrativa abbreviata (Bilancio 2011) della società
[...] Per_1 CP_1
redatto dal Rag. ; 5) Ricevuta trasmissione telematica bilancio 2011; 6) Bilancio 2012
[...] Per_1
della società redatto dal Rag. 7) Ricevuta trasmissione telematica bilancio 2012; Controparte_1 Per_1
8) di prima nota (Bilancio 2013) della società redatto dal Rag. ; 9) CP_2 Controparte_1 Per_1
Nota integrativa abbreviata (Bilancio 2013) della società redatto dal Rag. ; 10) Controparte_1 Per_1
Libro giornale 2013, redatto dal Rag. ; 11) Unico 2013, redatto dal Rag. ; 12) Registri Iva Per_1 Per_1
1° trimestre 2014; 13) Spesometro 2014, redatto dal Rag. ). Per_1
La teste escussa durante il processo, inoltre, sig.ra sorella e collaboratrice Testimone_1 dell'attore, ha confermato che il sig. , legale rappresentante della società convenuta, Persona_2 pur impegnandosi a pagare i compensi, non ha mai onorato il proprio debito ( “io sapevo che lui chiedeva i soldi e questo non pagava, questo lo so;
posso confermare che magari diceva “ poi te li porto”, ma non pagava;
a volte ero pure presente io quando gli chiedeva al sig. ”). Per_2
Non vi è prova del fatto che il compenso pattuito fosse pari ad € 2000,00 annui, ma tenuto conto dell'attività svolta e documentalmente dimostrata, può ritenersi la conformità dell'importo ai parametri di cui alle tariffe professionali di settore.
Concludendo, la società convenuta va ritenuta inadempiente e va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 8422,14.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, riducendo in ragione del 50% la fase istruttoria.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda e condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8422,14 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 4237,00 per compensi in favore di ciascuna delle tre parti convenute, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 14.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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