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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Ferraguto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÈ
c.f. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ferrara e Carmen Di Carlo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello pagina 1 di 17 APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (di seguito , cessionaria Parte_1 Parte_1 dei crediti di derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie, rese Controparte_3 dall' , conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la Parte_2 CP_1
Contr
e l (di seguito , onde ottenere la condanna
[...] Controparte_4
della prima, o in subordine della seconda, anche in via solidale tra loro, al pagamento della somma di € 8.088.012,45 di cui alle fatture indicate nel ricorso, oltre rivalutazione e interessi nella misura prevista dall'accordo stipulato il 3 febbraio 2009, Rep. 13489, Racc. n. 4227 (all.
4), prorogato con modifiche in virtù dell'accordo del 5 marzo 2010 (all. 7); in via subordinata, nel caso in cui le fatture del periodo di riferimento 1.1.2011-31.12.2011 fossero state ritenute non certificate secondo la procedura informatizzata, chiedeva la condanna delle convenute al pagamento, in via alternativa o solidale, della somma di € 2.290.844,69, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, ovvero al tasso legale, oltre al maggior danno.
La ricorrente deduceva che:
- azienda accreditata con il SSR, aveva erogato in favore degli Controparte_3
assistiti del SSR prestazioni di riabilitazione in day hospital, prestazioni specialistiche erogate in regime di accreditamento (risonanza magnetica, Branca 79), per le quali Contr aveva maturato nei confronti della un credito pari a € 8.088.012,45, come da fatture indicate nel prospetto (emesse negli anni 2009, 2011 e 2012 in conformità a quanto stabilito dai Decreti Commissariali n. 41 del 18.6.2009 e n. 56 del 28.7.2009, dalla DGR 51 del 17.2.2012, dalla nota Regionale prot. n. 17954 DB 07/09 del
30.1.2012, e in conformità a quanto previsto dalle tariffe regionali di riferimento per ogni specifica prestazione); Contr
- con accordo sottoscritto il 3 febbraio 2009, la e la Controparte_3 CP_1
avevano disciplinato la procedura e le modalità di pagamento delle prestazioni
[...]
sanitarie da rendere a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, in conformità e in adesione al protocollo fissato dalle delibere della Giunta Regionale
Lazio n. 689 del 26 settembre 2008 e 813 del 7 novembre 2008, con le quali l'Ente erogatore aveva inteso garantire anche per le case di cura provvisoriamente pagina 2 di 17 accreditate tempi certi di liquidazione delle prestazioni rese a partire dal 1° gennaio
2009, nonché la fattorizzazione dei relativi crediti, con conseguente impegno assunto
Contr dalla di certificazione dei propri debiti e obbligo di pagamento delle somme certificate nei termini e nelle modalità ivi indicate, da effettuarsi anche in favore di eventuali cessionari del credito;
- si era resa cessionaria, nell'ambito di un contratto di Factoring stipulato con Parte_1
di “ogni qualsivoglia diritto di credito, presente o futuro, ivi inclusi gli interessi, Controparte_3 scaturente dall'effettuazione delle prestazioni rese dalla casa di cura nel periodo di Controparte_3 riferimento 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, a rogito notaio in del 27 Persona_1 CP_2 febbraio 2009, n. 6708”; Contr
- in data 5.3.2010 la e la avevano stipulato Controparte_3 CP_1
“l'Atto modificativo ed integrativo dell'Accordo”, che estendeva la portata dell'accordo precedente, con alcune modifiche, anche ai crediti certificati a partire dal 1° gennaio
2010;
- l'accordo si intendeva prorogato tacitamente a tutte le prestazioni a far data dal 1° gennaio 2011 fino al 31.12.2011;
- anche per le prestazioni relative a tale periodo si era resa cessionaria con Parte_1 atto a rogito notaio dell'11 febbraio 2011 n. 5026; Persona_1
- con ulteriore accordo del 5.3.2012 le suddette parti avevano disciplinato in maniera uniforme la procedura e le modalità di pagamento dei crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie da rendere a decorrere dal 1° gennaio 2012, atto cui ha fatto seguito l'ulteriore cessione del credito tra e per il periodo 1° Controparte_3 Parte_1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
- che facendo riferimento al sistema adottato, che rendeva certo il pagamento Parte_1
delle fatture, si era resa cessionaria dei crediti, non aveva avuto contezza della avvenuta certificazione delle fatture oggetto del ricorso, ma queste, essendo state emesse in conformità con gli atti elencati nel ricorso stesso e alle tariffe regionali, avrebbero dovuto ottenere regolare certificazione entro i termini previsti dagli accordi;
- legittimata passiva doveva ritenersi in primis la e, quale coobbligata CP_1
Contr solidale, la in virtù dell'accordo del 3.2.2009 e di quello del 5.3.2010, applicabile ai debiti inerenti alle fatture del 2011.
***
pagina 3 di 17 Si costituiva in giudizio la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
Contr dal momento che la titolarità del rapporto doveva imputarsi unicamente alla e contestando la fondatezza della domanda, sia in quanto a seguito del Controparte_3 nuovo accordo del 26.7.2011, il 30.11.2011 aveva esercitato il diritto di recesso dall'accordo pagamenti del 2009 e aveva ricevuto direttamente il pagamento delle fatture per prestazioni rese a partire dall'ottobre 2011, per € 3.000.000,00, sia sotto altri profili.
*** Contr Si costituiva, altresì, la contestando integralmente le domande e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_3
***
A seguito delle difese svolte dalle parti convenute, chiedeva a sua volta di essere Parte_1
autorizzata a chiamare in causa chiedendo, in via subordinata, Controparte_3 nell'ipotesi in cui le fatture e i crediti oggetto di causa fossero risultati impagabili in tutto o in parte per cause attinenti alla carenza di validità, esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità, di accertare e dichiarare la risoluzione dei relativi atti di cessione dei crediti e condannare
[...]
al pagamento, a titolo di rimborso per anticipazioni e/o corrispettivi versati alla Controparte_3 stessa e/o a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o ex art. 2041 c.c., dell'importo di € 8.088.012,45 o della diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
***
All'udienza 12.3.2015 veniva disposto il mutamento del rito e veniva autorizzata la chiamata in causa di che non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_3
***
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la , con la prima memoria formulava CP_1 molteplici ulteriori contestazioni ed eccepiva, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda, avente ad oggetto le fatture 2009, 2011 e 2012, in quanto l'art. 7 dell'accordo pagamenti del
2009 stabiliva il divieto di frazionamento della domanda, che doveva essere unitaria (cioè per ciascun anno solare), mentre aveva “azionato per la stessa annualità del 2011 non solo il Parte_1 presente giudizio ma anche quello RGN 48796/2013”, sicché, oltre alla violazione dell'art. 7, veniva in rilievo anche l'abuso del processo.
***
dal canto suo, con la prima memoria, rappresentava che, nelle more del giudizio, Parte_1
alcune delle fatture azionate con il ricorso erano state oggetto di retrocessione alla cedente
Contr e altre erano state pagate dalla sicché, attesa l'intervenuta parziale Controparte_3
pagina 4 di 17 riduzione del proprio credito, riduceva la domanda alla fattura n. 57/2011PIS del 31.12.2011, per l'importo di € 5.845.584,67; deduceva che, facendo affidamento sull'accordo pagamenti del 3.2.2009 e sul sistema introdotto, che rendeva certo il pagamento spontaneo, nei termini ivi previsti, delle fatture certificate, si era resa cessionaria dei crediti di e, Controparte_3 vista l'emessa certificazione delle fatture, aveva fatto sicuro affidamento sulla regolarità dei controlli e sul pagamento di tali partite creditorie entro i termini pattuiti;
tuttavia, alla pubblicata certificazione (che presupponeva, la verifica positiva della regolarità della fatturazione) non aveva fatto seguito l'atteso risultato del suo pagamento, bensì una inaspettata e illegittima pubblicazione del blocco delle fatture, per giunta senza che fosse stata mai fornita alcuna ragione giustificatrice al riguardo, in violazione dei doveri di correttezza, buona fede, trasparenza e buon andamento;
pertanto, nell'apparenza del diritto maturato da a Parte_1
conseguire il tempestivo incasso dei crediti certificati, le predette dovevano essere condannate al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
***
Con sentenza n. 21616/2019, R.G. n. 83662/2013, pubblicata in data 11.11.2019, il tribunale rigettava le domande - rispettivamente di condanna al pagamento e risarcitorie - proposte
Contr dall'attrice nei confronti delle convenute e condannando al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali, e dichiarava la risoluzione dei negozi di cessione crediti intercorsi tra e condannando la prima al rimborso di quanto Controparte_3 Parte_1
pagato da per le cessioni oggetto di causa, oltre accessori, e al pagamento delle Parte_1
spese processuali sostenute da Parte_1
Il tribunale, rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle convenute e ritenuto che il debitore ceduto potesse opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo, affermava che:
- ‹‹… la limitazione alla fattura n. 57/2011 non consentiva di superare le contestazioni in merito all'improponibilità della domanda azionata da in violazione dell'articolo 7 commi 1,2,3 Parte_1 dell'Accordo Pagamenti del 3.2.2009 anche in ragione della modifica del suo contenuto nell'atto integrativo del 5.3.2011 (all.11. fascicolo di parte attrice) intercorso tra e cedente, nel Controparte_2 quale, in particolare, è stato modificato il punto 7 della Cessione di Crediti: infatti “l'impresa potrà cedere
i crediti, o i mandati all'incasso dandone comunicazione alla interessata ed in copia Controparte_2 alla secondo le modalità indicate nel presente articolo 7; …. La cessione ed i mandati CP_1 all'incasso dovranno avere ad oggetto inderogabilmente la totalità dei crediti relativi alle prestazioni da rendere in regime di accreditamento e/o ex art 26 L. 833/1978 oggetto del presente accordo e dovrà esser effettuata in favore di un unico cessionario o mandatario all'incasso per ciascun anno solare senza possibilità di frazionamento tra più soggetti cessionari o mandatari all'incasso e senza la pagina 5 di 17 possibilità per cessionari o mandatari all'incasso di cedere nuovamente i crediti o concedere mandati all'incasso in relazione agli stessi per il periodo di cui all'articolo 5.4”
Si veda a dimostrazione dell' abuso del processo il documento 28 e 28 bis che evidenzia come fattura Cont analoga sia stata azionata, per effetto di altra coeva cessione, da nel giudizio n. 48796/2013 poi giunto a Sentenza, anch'essa allegata dalla convenuta fra le altre cessioni operate da . CP_3
Fattura che il S. Raffaele si era impegnata a non cedere nell'ambito dell'intesa siglata in data
26.07.2011››;
- così come previsto dall'art. 12.3 dell'Accordo Pagamenti, con nota del 30.11.2011,
[...]
Contr aveva comunicato alla e alla la propria volontà di Controparte_3 CP_1
recedere dal sistema Accordo Pagamenti, per cui, in virtù di tale recesso e della presentazione della fattura (non immessa nel portale) in formato cartaceo, la richiesta di liquidazione era stata respinta;
- era comunque indiscutibile la responsabilità di nei confronti della Controparte_3 cessionaria, per la mancata comunicazione del recesso, al pari dell'opponibilità del fatto alla cessionaria da parte del debitore ceduto;
Contr
- ulteriormente fondata era l'eccezione sollevata dalla secondo la quale il pagamento della somma di € 5.845.584,67 di cui alla fattura n. 57/2011 non poteva essere oggetto di cessione da parte di , poiché emessa al fine della CP_3
definizione contabile della produzione per le prestazioni in regime di accreditamento dell'anno 2011, rispetto alla produzione riconosciuta e agli acconti versati dalla
, giusta verbale di intesa del 26.7.2011; CP_1 CP_1
- in particolare: ‹‹a) quanto ad euro 4.564.931,25, erano riferiti a prestazioni di riabilitazione post acuzie e medicina, ed erano stati già pagati al S. Raffaele nell'ambito del Protocollo d'Intesa firmato in data 26-
07-2011; b) euro 69.897,22, sempre riferiti a prestazioni di riabilitazione post acuzie e medicina, erano stati stornati con due diverse note di credito, la n. 11/2012 e la n. 50/2012; c) quanto ad euro Con 610.226,20, erano stati bloccati con richiesta di note di credito inviata dalla lla d) Parte_3 quanto ad euro 600.530,00 erano stati bloccati a seguito di controlli sulle prestazioni ( il tutto per un totale di € 5845.584, 67). Le ragioni della contestazione in merito alla singola fattura ( vengono richiamate per sintesi le considerazioni di cui alla nota 60918 del 11.07.2014 circa l'extra budget), le indagini ed i procedimenti originati a carico dei responsabili dell'azienda per falso e truffa per €
8.219.272,14, per inserimento nel sistema di prestazioni non remunerabili e per il fatto che le prestazioni di riabilitazione erano state erogate in violazione di cui al DM Sanità 1998, (vedasi allegato al fascicolo della n. 45) come emerso in seguito a controlli eseguiti ex art 8 octies D.lgs 502/1992 le CP_1 cui risultanze vengono rappresentate dall'ente territoriale convenuto nei documenti da 52 a 56 del fascicolo della . CP_1
Tali considerazioni consentono di superare a monte le argomentazioni prescelte dalla attrice: a fronte delle allegazioni operate dal debitore ceduto nulla ha dedotto parte ricorrente, al di là di una pagina 6 di 17 contestazione generica, che sconfessi le argomentazioni oppositive eccepibili al cessionario in merito all'esistenza ed alla pagabilità dei crediti azionati dall'attrice in relazione alla fattura 57/2011.
Il rigetto delle domande con riferimento alla sorte, comportano per rapporto di derivazione il rigetto delle pretese a titolo di accessori››.
Quanto alla domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno per violazione del principio dell'affidamento, il giudice, dopo aver richiamato i principi e i presupposti relativi al legittimo affidamento [A) presenza di un atto favorevole per il destinatario;
B) addebitabilità della condotta posta in esser dalla P.A. nell'ingeneramento del legittimo affidamento, sia essa originata da colpa negligente o da altri profili soggettivamente caratterizzati;
C) non riconducibilità dell'affidamento a una condotta negligente, imprudente o, addirittura, fraudolenta del cittadino o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A.], affermava che:
‹‹… dato per ammesso il primo tratto distintivo, rappresentato da una situazione apparente su cui ha fatto affidamento l'istituto di credito cessionario, è immediatamente evincibile che parte attrice non specifica bene in che cosa e di cosa si sostanzi questa colpevole apparenza addebitabile alla PA: dovrebbe individuarsi – nel rapporto obbligatorio che si è sviluppato tra creditore cedente (S. Raffaele) e debitore (PA) ceduto un qualche affidamento leso che possa adesso fatto valere dal cessionario per ottenere soddisfazione purchessia del proprio credito nonostante lo stesso non possa esser pagato al cedente. La tesi si basa - se ben si comprende -
(essendo la stessa coerente ai rapporti convenzionali intercorsi coerentemente alla regolamentazione dei rapporti con i privati erogatori delle prestazioni) sul semplice fatto che, in base all'accordo pagamenti del
3.2.2009, Rep. n. 13489 Racc. la si impegnava alla certificazione dei crediti entro i sessanta giorni Pt_4 dalla data di emissione della fattura, ed al pagamento dei crediti vantati in fattura entro novanta giorni dalla data di emissione, secondo le scadenze individuate nell'articolo 4.3. dell'accordo stesso ( impegni poi replicati con l'accorto modificativo ed integrativo per gli anni successivi) ciò solo sarebbe bastato a rendere una situazione apparente di esistenza e legittimità del credito vantato dall'azienda, che avrebbe dovuto in ogni caso riverberarsi a carico della parte pubblica in ragione di questo affidamento incolpevole.
Ora, in primo luogo, la buona fede oggettiva su cui si fonda questo quadro responsabilistico non è a senso unico, ma è reciproca: e si costruisce su di un sistema di relazioni che impone a tutte le parti quel contenuto minimo di salvaguardia dell'altrui interesse, che legittima ed impone a tutte le parti il “ minimum diligentiae”, che non risparmia il cessionario: non si è rinvenuto nella documentazione prodotta dalla parte cessionaria - nonostante la contraria allegazione - alcun preventiva interlocuzione con l'azienda sanitaria circa l'esistenza di fatti impeditivi del pagamento coevi e/o successivi alla cessione del credito.
Peraltro posto che per normale esperienza giuridica e normativa il pagamento del credito, anche nel sistema dell'accordo pagamenti, può esser nonostante tutto afflitto da fatti successivi ( retrocessioni dall'accordo, controlli etc) non basta la presenza della fattura nel portale e il decorso del termine ad assicurare il cessionario dell'inesistenza di fatti impeditivi tali da legittimare la nascita di un affidamento: cosa avrebbe dovuto fare la PA non è chiaro: il debitore ceduto non può esser pregiudicato nella sua situazione soggettiva per il solo fatto della cessione;
la cessione, se determina la modifica soggettiva nel rapporto obbligatorio non può determinare un pagina 7 di 17 peggioramento nella posizione del debitore ceduto. L'apparenza – per determinare conseguenze risarcitorie – non dev'esser in qualche modo favorita da una condotta del danneggiato, e dev'esser imputabile alla PA. Ma niente, da questo punto di vista è stato allegato e dedotto dall'Istituto di Credito cessionario;
e quindi, per il riconoscimento di questo affidamento e sorgono con riferimento ai predicati di cui alle precedenti lettere B) e C).
Ferma l'imputabilità dei fatti impeditivi alla cedente, appare evidente che la stessa imputabilità non possa esser opposta alla ceduta. Quindi non si ravvisano le condizioni per poter in qualche modo far ricadere sulla parte pubblica, more solito, le conseguenze di condotte cui stessa sia stata estranea, neanche sulla base della prospettazione operata, sebbene in via subordinata, dalla parte attrice. Tanto basti al rigetto anche della domanda risarcitoria in tal modo proposta …››.
Quanto alla domanda di nei confronti del terzo, visti gli atti a rogito notaio Parte_1 Per_1 del 27.2.2011 n. 6708, dell'11.2.211 n. 5026 e del 16.3.2012 n. 7795 e le conseguenze previste nelle indicate convenzioni, dichiarava la risoluzione, per inadempimento della cedente, degli atti di cessione dei crediti e corrispettivi, condannando al Controparte_3
pagamento, a titolo di rimborso, di quanto versato da per anticipazioni e/o Parte_1
corrispettivi in conseguenza delle suddette cessioni, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. lgs
231/2002 dal giorno dell'anticipazione sino all'effettivo soddisfo.
***
Ha proposto appello articolando cinque motivi e chiedendo alla Corte di accogliere Parte_1
le seguenti conclusioni:
“… annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 21616 dell'11.11.2019 del Tribunale Civile di Roma in ragione di quanto sopra dedotto e, per l'effetto
- in via principale, valutata la ammissibilità, proponibilità e fondatezza della domanda formulata in primo grado
Cont da accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere, per le ragioni sopra addotte, Parte_1 la corresponsione in primis da parte della , ovvero in subordine della (già CP_1 Parte_5 [...]
), anche in via solidale fra loro, del complessivo importo di € 5.845.584,67, di cui alla fattura n. 57/2011 Pt_6
PIS del 31.12.2011 indicata in atti, oltre rivalutazioni ed interessi;
- sempre in via principale, emettere nei confronti della , e in subordine della (già CP_1 CP_1 Parte_5
), anche in via solidale fra loro, sentenza di condanna al pagamento di € 5.845.584,67, di cui alla Parte_6 fattura n. 57/2011 PIS del 31.12.2011 indicata in atti oltre interessi, nella misura prevista dall'Accordo stipulato il
3 febbraio 2009, Rep. 13489, Racc. n. 4227 - prorogato con modifiche, in virtù dell'accordo del 5 marzo 2010 come segue, alla luce della normativa intercorsa nel tempo e stante la natura Istituzionale della Parte_1
che agisce in via professionale sul mercato creditizio:
[...]
[…]
- in via subordinata, nel caso in cui la fattura in questa sede azionata dovesse ritenersi non certificata secondo la procedura informatizzata, condannare la e la (già ), anche in via CP_1 Parte_5 Parte_6 solidale fra loro, al pagamento dei crediti in oggetto, pari a € 5.845.584,67 oltre interessi di mora nella misura ex art. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, ovvero al tasso legale oltre al maggior danno, nella misura pari alla svalutazione pagina 8 di 17 monetaria oltreché al costo del denaro, stante la natura Istituzionale della che agisce in via Parte_1 professionale sul mercato creditizio;
- in ogni caso, nell'ipotesi in cui le fatture e/o i crediti oggetto di causa dovessero risultare impagabili in tutto o in parte per cause attinenti alla carenza di validità, esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni ingiusti subiti per aver Parte_1 riposto un legittimo affidamento nella certificazione delle fatture effettuata dalla (già ) Parte_5 Parte_6
e dalla , e per l'effetto condannare l' (già )e la , anche in CP_1 Parte_5 Parte_6 CP_1 via solidale tra di loro, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla da determinarsi Parte_1 anche in via equitativa, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
***
Si è costituita, in data 23.6.2020, la , articolando due motivi di appello CP_1
incidentale condizionato e formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale, rigetti l'Appello proposto da e, per l'effetto, confermi integralmente la Parte_1 Parte_1
Sentenza impugnata. - In subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da
[...]
accerti e/o dichiari la carenza di legittimazione passiva della e la conseguente Parte_1 CP_1 legittimazione passiva dell' accerti e dichiari l'inammissibilità della domanda introduttiva di Parte_7 CP_6 proposta ex art 702 bis c.p.c..
Si chiede la condanna a spese, competenze ed onorari nonché oneri riflessi nella misura del 24,393% ai sensi dell'art.1 co. 280 L. 266/2005, oltre alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.”
***
Si è altresì costituita, in data 9.7.2020, l , in persona del Controparte_2
Commissario Straordinario, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e, in via Parte_1 subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, il rigetto della richiesta pagamento degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, con riconoscimento dei soli interessi legali a far data dalla domanda.
***
All'udienza del 24.9.2020 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_3 rinviato l'udienza per la rinnovazione della notifica dell'appello incidentale alla parte contumace.
All'esito del deposito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 7.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 23.1.2025, con termine fino al 15.1.2025 per note conclusionali.
Contr I procuratori di e della hanno tempestivamente depositato, in data 15.1.2025, le Parte_1
note conclusionali. pagina 9 di 17 Il procuratore della , pur a fronte della fissazione di udienza in presenza, ha CP_1
depositato, in data 22.1.2025, note di trattazione scritta.
All'odierna udienza, il procuratore dell'appellante, assenti le altre parti, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
Il primo motivo dell'appello principale denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
N. 21616/2019 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULL'ASSERITA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA
DI INSUSSISTENZA DI ALCUNA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI Parte_1
DELL'ACCORDO PAGAMENTI DEL 3.11.2009”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 7 dell'Accordo Pagamenti del 3.2.2009, dal momento che, in realtà, i presunti limiti previsti da detta disposizione potrebbero al più riguardare a monte la cessione, ma non l'azionabilità dei crediti;
l'art. 7, infatti, non prevedeva il divieto di azionare in più giudizi i crediti ceduti relativi allo stesso anno solare, ponendo al più un limite al frazionamento tra più cessionari, mentre l'ulteriore giudizio richiamato “a dimostrazione dell'abuso del processo” riguardava sempre come cessionaria;
Parte_1
laddove, invece, la motivazione avesse inteso affermare che la domanda era improponibile in quanto con essa si chiedeva la liquidazione di crediti imputabili a una pluralità di anni solari, anche in tal caso sarebbe comunque erronea, poiché la violazione dell'art. 7, al pari dell'eccepito abuso del processo, era stata superata a seguito della riduzione della domanda, operata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., alla sola fattura n. 57/2011 del
31.12.2011 di € 5.845.584,67 (imputabile a una sola annualità solare e, inoltre, per l'intero credito ancora dovuto per quell'anno all'unica cessionaria); in ogni caso, il quarto comma dell'art. 7 espressamente prevedeva che il mancato rispetto delle disposizioni ivi descritte Contr avrebbe prodotto l'unico effetto di rendere liberatori i pagamenti effettuati dalle nei confronti dei cedenti e non certo l'impossibilità, per i cessionari, di domandare il saldo delle fatture.
***
Il secondo motivo denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 21616/2019 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULL'IRRILEVANZA DELL'INTERVENUTO RECESSO DELLA
[...]
”. CP_3
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel rilevare che, con nota del 30.11.2011, aveva comunicato la propria volontà di recedere dal sistema Accordo Controparte_3
Pagamenti e che, in virtù di tale recesso e della presentazione in formato cartaceo della pagina 10 di 17 fattura (non immessa nel Portale), la richiesta di liquidazione era stata respinta, fatto questo ritenuto efficacemente opponibile alla cessionaria, nonché nel rilevare che “l'art. 12.3 dell'Accordo Pagamenti prevedeva infatti che l'impresa aveva diritto di recedere dall'accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione alle ed in copia alla ” e che Pt_8 CP_1
si era comunque impegnata a non cedere la fattura in questione nell'ambito CP_3 dell'intesa siglata con la ASL e la Regione in data 26.7.2011.
Non si comprende, secondo per quale ragione l'intervenuto recesso, avente effetti Parte_1 solo per il futuro, “dovrebbe pregiudicare i diritti di credito della stessa o dell'eventuale CP_3
cessionario relativi ai crediti, potendosi al più ritornare al loro stato giuridico preesistente alla sottoscrizione dell'accordo, restando pertanto impregiudicato per la cedente o la cessionaria ogni diritto di natura sostanziale e processuale relativo ai crediti non pagati”.
***
Il terzo motivo denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 21616/2019 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE AZIONATE DA UCF”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato laddove aveva ritenuto fondata Contr l'eccezione sollevata dalla secondo la quale la fattura n. 57/2011 non poteva essere oggetto di cessione da parte di poiché emessa al fine della definizione contabile CP_3 della produzione per le prestazioni in regime di accreditamento dell'anno 2011 rispetto alla produzione riconosciuta e agli acconti pagati come da verbale d'intesa del 26.7.2011; ciò in quanto vista l'emessa certificazione delle fatture, aveva fatto sicuro affidamento Parte_1
sulla regolarità dei controlli e sul pagamento di tali partite creditorie entro i termini pattuiti;
in ragione della inaspettata e illegittima pubblicazione del blocco delle fatture, non prevista dal procedimento di cui alle DGR 689/2008 e 813/2008, e al conseguente accordo sottoscritto con la casa di cura, aveva maturato il diritto a conseguire il tempestivo incasso dei Parte_1
crediti certificati, non essendo possibile opporre alla cessionaria questioni afferenti alle
Contr fatture, in deroga alla specifica disciplina di pagamento cui la e la si erano CP_1
vincolate.
***
Il quarto motivo denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 21616/2019 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria per violazione del principio dell'affidamento riposto nella certificazione, proposta in via subordinata da dal momento che era evidente il requisito soggettivo della colpa in Parte_1 pagina 11 di 17 capo alle convenute;
invero, queste ultime, prima di procedere alla certificazione dei crediti di cui alla fattura n. 57/2011 (e non dopo), avrebbero dovuto tener conto della sussistenza di eventuali motivi impeditivi del pagamento o (di conseguenza) della cedibilità degli stessi e, comunque, procedere successivamente a dare comunicazione di tali motivi, in modo da rendere edotti anche eventuali terzi che ragionevolmente e prevedibilmente avrebbero potuto essere indotti in errore dall'avvenuta certificazione;
del pari erronea sarebbe la conclusione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che la cessionaria avrebbe dovuto procedere a un'opportuna “preventiva interlocuzione con l' circa l'esistenza di fatti impeditivi del Controparte_2 pagamento coevi e/o successivi alla cessione del credito”, poiché la pubblicata certificazione (che presupponeva la già eseguita verifica positiva della regolarità della fatturazione) dei crediti portati dalla fattura n. 57/2011 rendeva certo il pagamento spontaneo nei termini ivi previsti delle fatture certificate ad opera delle Amministrazioni competenti.
***
Il quinto motivo è rubricato “SULLA CONDANNA ALLE SPESE”.
Deduce l'appellante che, data la fondatezza delle domande proposte in primo grado, risulterebbe conseguente l'erroneità anche del capo inerente alla condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, con conseguente necessità di riforma anche di tale statuizione.
***
I primi tre motivi saranno esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
La sentenza è fondata su plurime rationes decidendi.
Va premesso che il tribunale non ha dichiarato l'improponibilità della domanda né sotto il profilo dell'art. 7 dell'accordo pagamenti del 3.2.2009, né sotto il profilo dell'abusivo frazionamento del credito, pur avendo trattato entrambi gli aspetti in motivazione e pur avendo ritenuto fondate le eccezioni di parte convenuta sul punto.
La sentenza, infatti, immediatamente dopo, tratta la pretesa sotto ulteriori profili e la rigetta nel merito, in quanto infondata, accogliendo poi la domanda subordinata dell'attrice nei confronti della terza chiamata e dichiarando risolti i contratti di cessione conclusi da Parte_1
e per inadempimento di quest'ultima. Controparte_3
Sulla risoluzione si è formato il giudicato interno, non essendo stata impugnata la relativa statuizione.
Ora, la parte può legittimamente proporre nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili;
tuttavia la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata o comunque pagina 12 di 17 quella diversa formulata con riferimento alle difese della controparte, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, che appare incompatibile con quello posto a base della domanda principale;
ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, deve necessariamente proporre impugnazione, in quanto solo con questo mezzo può ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della diversa ed ulteriore domanda, il cui accoglimento è incompatibile con la domanda principale;
l'attore, infatti, è solo parzialmente vittorioso, per cui ha interesse ad impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata (essendo fondata su fatto incompatibile), condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale (cfr. Cass. n. 13602/2013).
Spiega la Suprema Corte che ‹‹La particolarità della fattispecie consiste nel fatto che l'impugnazione sul capo relativo alla domanda subordinata è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione proposta dallo stesso attore impugnante avverso il rigetto della domanda principale e che questi, per quanto in via condizionata,
finisce per impugnare un capo della sentenza rispetto al quale è risultato vittorioso. Sennonché, nonostante queste apparenti anomalie, in effetti attraverso questo sistema si finisce per mantenere in sede di impugnazione quell'equilibrio di subordinazione tra le domande, che lo stesso attore aveva posto, e rispetto al quale quadro complessivo di coordinamento delle due domande è rimasto soccombente››.
Siffatto principio di diritto è consolidato (cfr. Cass. n. 36572 del 14/12/2022; Cass. n. 8674 del
04/04/2017, con cui si specifica che, qualora le domande proposte nello stesso giudizio siano alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, è sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., mentre, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l'onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa).
Con recente pronuncia (Cass. n. 4013/2023), si è ribadito quanto sopra proprio in un caso in cui la domanda principale (respinta) era finalizzata ad ottenere l'adempimento del contratto e la domanda subordinata (accolta) era diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento, con condanna al risarcimento del danno (sul punto, ha concluso la Corte che il definitivo accoglimento della domanda di risoluzione, non impugnata, osta a che venga ulteriormente coltivata in cassazione anche quella di adempimento, che presuppone la perdurante efficacia pagina 13 di 17 del rapporto contrattuale, che è invece rimosso dal giudicato sulla pronuncia di risoluzione del contratto con effetti ex tunc).
Tornando al caso di specie, non ha proposto appello incidentale condizionato Parte_1
avverso la statuizione di accoglimento della domanda subordinata di risoluzione e ha censurato soltanto la statuizione di rigetto della domanda principale
Ne consegue che la stessa non può più chiedere il pagamento dei crediti, essendo ormai venuto meno, con effetti ex tunc, il contratto di cessione e, quindi, il titolo che legittimava tale azione nei confronti del debitore ceduto.
E infatti, pronunciata la risoluzione di un contratto, in forza nell'operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c., tutti gli effetti del negozio vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, con la conseguenza che, allorquando l'asserito rapporto negoziale viene considerato tamquam non esset unitamente al titolo giustificativo della loro attribuzione, non è più consentito discutere dei diritti e delle obbligazioni delle parti nascenti dal contratto di cui è stata dichiarata la risoluzione, né in particolare dei crediti e dei debiti e della loro fondatezza
(cfr. Cass. n. 3455/2015).
In sostanza, a fronte della dichiarata risoluzione giudiziale dei contratti di cessione e del passaggio in giudicato di tale statuizione, non ha interesse a censurare la pronuncia Parte_1
di rigetto della richiesta di adempimento (cfr. Cass. n. 4013/2023 citata), non potendo comunque ottenere l'accoglimento dell'impugnazione poiché i contratti di cessione dei crediti sono stati caducati con pronuncia definitiva.
I motivi, pertanto, non possono essere esaminati.
***
Va ora esaminato il quarto motivo, avente ad oggetto la domanda risarcitoria.
Ritiene la Corte che non sussista la prospettata violazione del principio di affidamento, dovendosi condividere le argomentazioni del primo giudice.
Occorre, infatti, oltre alla presenza di un evento dannoso e all'ingiustizia dello stesso, la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso a una condotta (positiva od omissiva) della P.A., nonché l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa".
Ciò detto, in primo luogo, come risulta dalla lettura della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., non sono stati allegati, né tanto meno dimostrati, gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria con particolare riguardo al requisito della colpa in capo alla e alla CP_1
pagina 14 di 17 Contr
difettando un'indicazione specifica del comportamento asseritamente contrario a buona fede in capo alla P.A., che avrebbe leso il legittimo affidamento di sulla liquidazione Parte_1
della fattura.
In secondo luogo, è la stessa nel ricorso introduttivo (alla pagina 5) ad affermare di Parte_1 non aver avuto contezza dell'avvenuta certificazione delle fatture, fermo restando che non è sufficiente l'esistenza di un sistema liquidatorio procedimentalizzato per generare un legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del credito e per configurare, in caso di mancato pagamento, un profilo di colpa della P.A.
La circostanza che la fattura n. 57/2011 fosse stata pubblicata sul Portale Pagamenti e successivamente certificata è poi smentita dal fatto che si trattava di fattura in formato analogico, presentata in formato cartaceo a seguito del recesso della originaria cedente
[...] ccordo Pagamenti del 2009 e per tale motivo respinta. Parte_9
A fronte di quanto sopra, correttamente il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti delle convenute.
***
Il quinto motivo è assorbito dal rigetto dell'appello e dalla conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche sulle spese, che non sono state oggetto di specifica doglianza se non limitatamente al dedotto fondamento della domanda proposta e, quindi, dell'impugnazione.
***
L'appello incidentale, condizionato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale, con cui si deduceva la carenza di legittimazione passiva della e la inammissibilità CP_1
della domanda ex art. 702 c.p.c. (per i motivi esposti nella comparsa), rimane assorbito nel rigetto dell'appello principale.
***
In ultimo va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla , dal CP_1 momento non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante.
Come noto, la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che non si ravvisano e che non sono stati neppure oggetto di puntuali deduzioni da parte dell'appellata.
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pagina 15 di 17 In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, rimanendo assorbito l'appello incidentale, e la gravata sentenza, seppur in parte con diversa motivazione, deve essere confermata.
***
L'appellante principale deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Nulla per le spese con riguardo all'appellata rimasta contumace. Controparte_3
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principiale e sull'appello incidentale, proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 21616/2019, R.G. n. 83662/2013, pubblicata in data 11.11.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla;
CP_1
3) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_1 CP_1
e dell' 3, delle spese del secondo grado
[...] Controparte_2 di giudizio, che liquida in € 49.065,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CPA, spese generali come per legge e oneri ex art. 1 comma 208 l. n. 266/2005 se dovuti;
4) nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il pagina 16 di 17 versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale
Parte_1
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Ferraguto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÈ
c.f. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ferrara e Carmen Di Carlo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello pagina 1 di 17 APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (di seguito , cessionaria Parte_1 Parte_1 dei crediti di derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie, rese Controparte_3 dall' , conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la Parte_2 CP_1
Contr
e l (di seguito , onde ottenere la condanna
[...] Controparte_4
della prima, o in subordine della seconda, anche in via solidale tra loro, al pagamento della somma di € 8.088.012,45 di cui alle fatture indicate nel ricorso, oltre rivalutazione e interessi nella misura prevista dall'accordo stipulato il 3 febbraio 2009, Rep. 13489, Racc. n. 4227 (all.
4), prorogato con modifiche in virtù dell'accordo del 5 marzo 2010 (all. 7); in via subordinata, nel caso in cui le fatture del periodo di riferimento 1.1.2011-31.12.2011 fossero state ritenute non certificate secondo la procedura informatizzata, chiedeva la condanna delle convenute al pagamento, in via alternativa o solidale, della somma di € 2.290.844,69, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, ovvero al tasso legale, oltre al maggior danno.
La ricorrente deduceva che:
- azienda accreditata con il SSR, aveva erogato in favore degli Controparte_3
assistiti del SSR prestazioni di riabilitazione in day hospital, prestazioni specialistiche erogate in regime di accreditamento (risonanza magnetica, Branca 79), per le quali Contr aveva maturato nei confronti della un credito pari a € 8.088.012,45, come da fatture indicate nel prospetto (emesse negli anni 2009, 2011 e 2012 in conformità a quanto stabilito dai Decreti Commissariali n. 41 del 18.6.2009 e n. 56 del 28.7.2009, dalla DGR 51 del 17.2.2012, dalla nota Regionale prot. n. 17954 DB 07/09 del
30.1.2012, e in conformità a quanto previsto dalle tariffe regionali di riferimento per ogni specifica prestazione); Contr
- con accordo sottoscritto il 3 febbraio 2009, la e la Controparte_3 CP_1
avevano disciplinato la procedura e le modalità di pagamento delle prestazioni
[...]
sanitarie da rendere a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, in conformità e in adesione al protocollo fissato dalle delibere della Giunta Regionale
Lazio n. 689 del 26 settembre 2008 e 813 del 7 novembre 2008, con le quali l'Ente erogatore aveva inteso garantire anche per le case di cura provvisoriamente pagina 2 di 17 accreditate tempi certi di liquidazione delle prestazioni rese a partire dal 1° gennaio
2009, nonché la fattorizzazione dei relativi crediti, con conseguente impegno assunto
Contr dalla di certificazione dei propri debiti e obbligo di pagamento delle somme certificate nei termini e nelle modalità ivi indicate, da effettuarsi anche in favore di eventuali cessionari del credito;
- si era resa cessionaria, nell'ambito di un contratto di Factoring stipulato con Parte_1
di “ogni qualsivoglia diritto di credito, presente o futuro, ivi inclusi gli interessi, Controparte_3 scaturente dall'effettuazione delle prestazioni rese dalla casa di cura nel periodo di Controparte_3 riferimento 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, a rogito notaio in del 27 Persona_1 CP_2 febbraio 2009, n. 6708”; Contr
- in data 5.3.2010 la e la avevano stipulato Controparte_3 CP_1
“l'Atto modificativo ed integrativo dell'Accordo”, che estendeva la portata dell'accordo precedente, con alcune modifiche, anche ai crediti certificati a partire dal 1° gennaio
2010;
- l'accordo si intendeva prorogato tacitamente a tutte le prestazioni a far data dal 1° gennaio 2011 fino al 31.12.2011;
- anche per le prestazioni relative a tale periodo si era resa cessionaria con Parte_1 atto a rogito notaio dell'11 febbraio 2011 n. 5026; Persona_1
- con ulteriore accordo del 5.3.2012 le suddette parti avevano disciplinato in maniera uniforme la procedura e le modalità di pagamento dei crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie da rendere a decorrere dal 1° gennaio 2012, atto cui ha fatto seguito l'ulteriore cessione del credito tra e per il periodo 1° Controparte_3 Parte_1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
- che facendo riferimento al sistema adottato, che rendeva certo il pagamento Parte_1
delle fatture, si era resa cessionaria dei crediti, non aveva avuto contezza della avvenuta certificazione delle fatture oggetto del ricorso, ma queste, essendo state emesse in conformità con gli atti elencati nel ricorso stesso e alle tariffe regionali, avrebbero dovuto ottenere regolare certificazione entro i termini previsti dagli accordi;
- legittimata passiva doveva ritenersi in primis la e, quale coobbligata CP_1
Contr solidale, la in virtù dell'accordo del 3.2.2009 e di quello del 5.3.2010, applicabile ai debiti inerenti alle fatture del 2011.
***
pagina 3 di 17 Si costituiva in giudizio la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
Contr dal momento che la titolarità del rapporto doveva imputarsi unicamente alla e contestando la fondatezza della domanda, sia in quanto a seguito del Controparte_3 nuovo accordo del 26.7.2011, il 30.11.2011 aveva esercitato il diritto di recesso dall'accordo pagamenti del 2009 e aveva ricevuto direttamente il pagamento delle fatture per prestazioni rese a partire dall'ottobre 2011, per € 3.000.000,00, sia sotto altri profili.
*** Contr Si costituiva, altresì, la contestando integralmente le domande e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_3
***
A seguito delle difese svolte dalle parti convenute, chiedeva a sua volta di essere Parte_1
autorizzata a chiamare in causa chiedendo, in via subordinata, Controparte_3 nell'ipotesi in cui le fatture e i crediti oggetto di causa fossero risultati impagabili in tutto o in parte per cause attinenti alla carenza di validità, esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità, di accertare e dichiarare la risoluzione dei relativi atti di cessione dei crediti e condannare
[...]
al pagamento, a titolo di rimborso per anticipazioni e/o corrispettivi versati alla Controparte_3 stessa e/o a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o ex art. 2041 c.c., dell'importo di € 8.088.012,45 o della diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
***
All'udienza 12.3.2015 veniva disposto il mutamento del rito e veniva autorizzata la chiamata in causa di che non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_3
***
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la , con la prima memoria formulava CP_1 molteplici ulteriori contestazioni ed eccepiva, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda, avente ad oggetto le fatture 2009, 2011 e 2012, in quanto l'art. 7 dell'accordo pagamenti del
2009 stabiliva il divieto di frazionamento della domanda, che doveva essere unitaria (cioè per ciascun anno solare), mentre aveva “azionato per la stessa annualità del 2011 non solo il Parte_1 presente giudizio ma anche quello RGN 48796/2013”, sicché, oltre alla violazione dell'art. 7, veniva in rilievo anche l'abuso del processo.
***
dal canto suo, con la prima memoria, rappresentava che, nelle more del giudizio, Parte_1
alcune delle fatture azionate con il ricorso erano state oggetto di retrocessione alla cedente
Contr e altre erano state pagate dalla sicché, attesa l'intervenuta parziale Controparte_3
pagina 4 di 17 riduzione del proprio credito, riduceva la domanda alla fattura n. 57/2011PIS del 31.12.2011, per l'importo di € 5.845.584,67; deduceva che, facendo affidamento sull'accordo pagamenti del 3.2.2009 e sul sistema introdotto, che rendeva certo il pagamento spontaneo, nei termini ivi previsti, delle fatture certificate, si era resa cessionaria dei crediti di e, Controparte_3 vista l'emessa certificazione delle fatture, aveva fatto sicuro affidamento sulla regolarità dei controlli e sul pagamento di tali partite creditorie entro i termini pattuiti;
tuttavia, alla pubblicata certificazione (che presupponeva, la verifica positiva della regolarità della fatturazione) non aveva fatto seguito l'atteso risultato del suo pagamento, bensì una inaspettata e illegittima pubblicazione del blocco delle fatture, per giunta senza che fosse stata mai fornita alcuna ragione giustificatrice al riguardo, in violazione dei doveri di correttezza, buona fede, trasparenza e buon andamento;
pertanto, nell'apparenza del diritto maturato da a Parte_1
conseguire il tempestivo incasso dei crediti certificati, le predette dovevano essere condannate al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
***
Con sentenza n. 21616/2019, R.G. n. 83662/2013, pubblicata in data 11.11.2019, il tribunale rigettava le domande - rispettivamente di condanna al pagamento e risarcitorie - proposte
Contr dall'attrice nei confronti delle convenute e condannando al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali, e dichiarava la risoluzione dei negozi di cessione crediti intercorsi tra e condannando la prima al rimborso di quanto Controparte_3 Parte_1
pagato da per le cessioni oggetto di causa, oltre accessori, e al pagamento delle Parte_1
spese processuali sostenute da Parte_1
Il tribunale, rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle convenute e ritenuto che il debitore ceduto potesse opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo, affermava che:
- ‹‹… la limitazione alla fattura n. 57/2011 non consentiva di superare le contestazioni in merito all'improponibilità della domanda azionata da in violazione dell'articolo 7 commi 1,2,3 Parte_1 dell'Accordo Pagamenti del 3.2.2009 anche in ragione della modifica del suo contenuto nell'atto integrativo del 5.3.2011 (all.11. fascicolo di parte attrice) intercorso tra e cedente, nel Controparte_2 quale, in particolare, è stato modificato il punto 7 della Cessione di Crediti: infatti “l'impresa potrà cedere
i crediti, o i mandati all'incasso dandone comunicazione alla interessata ed in copia Controparte_2 alla secondo le modalità indicate nel presente articolo 7; …. La cessione ed i mandati CP_1 all'incasso dovranno avere ad oggetto inderogabilmente la totalità dei crediti relativi alle prestazioni da rendere in regime di accreditamento e/o ex art 26 L. 833/1978 oggetto del presente accordo e dovrà esser effettuata in favore di un unico cessionario o mandatario all'incasso per ciascun anno solare senza possibilità di frazionamento tra più soggetti cessionari o mandatari all'incasso e senza la pagina 5 di 17 possibilità per cessionari o mandatari all'incasso di cedere nuovamente i crediti o concedere mandati all'incasso in relazione agli stessi per il periodo di cui all'articolo 5.4”
Si veda a dimostrazione dell' abuso del processo il documento 28 e 28 bis che evidenzia come fattura Cont analoga sia stata azionata, per effetto di altra coeva cessione, da nel giudizio n. 48796/2013 poi giunto a Sentenza, anch'essa allegata dalla convenuta fra le altre cessioni operate da . CP_3
Fattura che il S. Raffaele si era impegnata a non cedere nell'ambito dell'intesa siglata in data
26.07.2011››;
- così come previsto dall'art. 12.3 dell'Accordo Pagamenti, con nota del 30.11.2011,
[...]
Contr aveva comunicato alla e alla la propria volontà di Controparte_3 CP_1
recedere dal sistema Accordo Pagamenti, per cui, in virtù di tale recesso e della presentazione della fattura (non immessa nel portale) in formato cartaceo, la richiesta di liquidazione era stata respinta;
- era comunque indiscutibile la responsabilità di nei confronti della Controparte_3 cessionaria, per la mancata comunicazione del recesso, al pari dell'opponibilità del fatto alla cessionaria da parte del debitore ceduto;
Contr
- ulteriormente fondata era l'eccezione sollevata dalla secondo la quale il pagamento della somma di € 5.845.584,67 di cui alla fattura n. 57/2011 non poteva essere oggetto di cessione da parte di , poiché emessa al fine della CP_3
definizione contabile della produzione per le prestazioni in regime di accreditamento dell'anno 2011, rispetto alla produzione riconosciuta e agli acconti versati dalla
, giusta verbale di intesa del 26.7.2011; CP_1 CP_1
- in particolare: ‹‹a) quanto ad euro 4.564.931,25, erano riferiti a prestazioni di riabilitazione post acuzie e medicina, ed erano stati già pagati al S. Raffaele nell'ambito del Protocollo d'Intesa firmato in data 26-
07-2011; b) euro 69.897,22, sempre riferiti a prestazioni di riabilitazione post acuzie e medicina, erano stati stornati con due diverse note di credito, la n. 11/2012 e la n. 50/2012; c) quanto ad euro Con 610.226,20, erano stati bloccati con richiesta di note di credito inviata dalla lla d) Parte_3 quanto ad euro 600.530,00 erano stati bloccati a seguito di controlli sulle prestazioni ( il tutto per un totale di € 5845.584, 67). Le ragioni della contestazione in merito alla singola fattura ( vengono richiamate per sintesi le considerazioni di cui alla nota 60918 del 11.07.2014 circa l'extra budget), le indagini ed i procedimenti originati a carico dei responsabili dell'azienda per falso e truffa per €
8.219.272,14, per inserimento nel sistema di prestazioni non remunerabili e per il fatto che le prestazioni di riabilitazione erano state erogate in violazione di cui al DM Sanità 1998, (vedasi allegato al fascicolo della n. 45) come emerso in seguito a controlli eseguiti ex art 8 octies D.lgs 502/1992 le CP_1 cui risultanze vengono rappresentate dall'ente territoriale convenuto nei documenti da 52 a 56 del fascicolo della . CP_1
Tali considerazioni consentono di superare a monte le argomentazioni prescelte dalla attrice: a fronte delle allegazioni operate dal debitore ceduto nulla ha dedotto parte ricorrente, al di là di una pagina 6 di 17 contestazione generica, che sconfessi le argomentazioni oppositive eccepibili al cessionario in merito all'esistenza ed alla pagabilità dei crediti azionati dall'attrice in relazione alla fattura 57/2011.
Il rigetto delle domande con riferimento alla sorte, comportano per rapporto di derivazione il rigetto delle pretese a titolo di accessori››.
Quanto alla domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno per violazione del principio dell'affidamento, il giudice, dopo aver richiamato i principi e i presupposti relativi al legittimo affidamento [A) presenza di un atto favorevole per il destinatario;
B) addebitabilità della condotta posta in esser dalla P.A. nell'ingeneramento del legittimo affidamento, sia essa originata da colpa negligente o da altri profili soggettivamente caratterizzati;
C) non riconducibilità dell'affidamento a una condotta negligente, imprudente o, addirittura, fraudolenta del cittadino o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A.], affermava che:
‹‹… dato per ammesso il primo tratto distintivo, rappresentato da una situazione apparente su cui ha fatto affidamento l'istituto di credito cessionario, è immediatamente evincibile che parte attrice non specifica bene in che cosa e di cosa si sostanzi questa colpevole apparenza addebitabile alla PA: dovrebbe individuarsi – nel rapporto obbligatorio che si è sviluppato tra creditore cedente (S. Raffaele) e debitore (PA) ceduto un qualche affidamento leso che possa adesso fatto valere dal cessionario per ottenere soddisfazione purchessia del proprio credito nonostante lo stesso non possa esser pagato al cedente. La tesi si basa - se ben si comprende -
(essendo la stessa coerente ai rapporti convenzionali intercorsi coerentemente alla regolamentazione dei rapporti con i privati erogatori delle prestazioni) sul semplice fatto che, in base all'accordo pagamenti del
3.2.2009, Rep. n. 13489 Racc. la si impegnava alla certificazione dei crediti entro i sessanta giorni Pt_4 dalla data di emissione della fattura, ed al pagamento dei crediti vantati in fattura entro novanta giorni dalla data di emissione, secondo le scadenze individuate nell'articolo 4.3. dell'accordo stesso ( impegni poi replicati con l'accorto modificativo ed integrativo per gli anni successivi) ciò solo sarebbe bastato a rendere una situazione apparente di esistenza e legittimità del credito vantato dall'azienda, che avrebbe dovuto in ogni caso riverberarsi a carico della parte pubblica in ragione di questo affidamento incolpevole.
Ora, in primo luogo, la buona fede oggettiva su cui si fonda questo quadro responsabilistico non è a senso unico, ma è reciproca: e si costruisce su di un sistema di relazioni che impone a tutte le parti quel contenuto minimo di salvaguardia dell'altrui interesse, che legittima ed impone a tutte le parti il “ minimum diligentiae”, che non risparmia il cessionario: non si è rinvenuto nella documentazione prodotta dalla parte cessionaria - nonostante la contraria allegazione - alcun preventiva interlocuzione con l'azienda sanitaria circa l'esistenza di fatti impeditivi del pagamento coevi e/o successivi alla cessione del credito.
Peraltro posto che per normale esperienza giuridica e normativa il pagamento del credito, anche nel sistema dell'accordo pagamenti, può esser nonostante tutto afflitto da fatti successivi ( retrocessioni dall'accordo, controlli etc) non basta la presenza della fattura nel portale e il decorso del termine ad assicurare il cessionario dell'inesistenza di fatti impeditivi tali da legittimare la nascita di un affidamento: cosa avrebbe dovuto fare la PA non è chiaro: il debitore ceduto non può esser pregiudicato nella sua situazione soggettiva per il solo fatto della cessione;
la cessione, se determina la modifica soggettiva nel rapporto obbligatorio non può determinare un pagina 7 di 17 peggioramento nella posizione del debitore ceduto. L'apparenza – per determinare conseguenze risarcitorie – non dev'esser in qualche modo favorita da una condotta del danneggiato, e dev'esser imputabile alla PA. Ma niente, da questo punto di vista è stato allegato e dedotto dall'Istituto di Credito cessionario;
e quindi, per il riconoscimento di questo affidamento e sorgono con riferimento ai predicati di cui alle precedenti lettere B) e C).
Ferma l'imputabilità dei fatti impeditivi alla cedente, appare evidente che la stessa imputabilità non possa esser opposta alla ceduta. Quindi non si ravvisano le condizioni per poter in qualche modo far ricadere sulla parte pubblica, more solito, le conseguenze di condotte cui stessa sia stata estranea, neanche sulla base della prospettazione operata, sebbene in via subordinata, dalla parte attrice. Tanto basti al rigetto anche della domanda risarcitoria in tal modo proposta …››.
Quanto alla domanda di nei confronti del terzo, visti gli atti a rogito notaio Parte_1 Per_1 del 27.2.2011 n. 6708, dell'11.2.211 n. 5026 e del 16.3.2012 n. 7795 e le conseguenze previste nelle indicate convenzioni, dichiarava la risoluzione, per inadempimento della cedente, degli atti di cessione dei crediti e corrispettivi, condannando al Controparte_3
pagamento, a titolo di rimborso, di quanto versato da per anticipazioni e/o Parte_1
corrispettivi in conseguenza delle suddette cessioni, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. lgs
231/2002 dal giorno dell'anticipazione sino all'effettivo soddisfo.
***
Ha proposto appello articolando cinque motivi e chiedendo alla Corte di accogliere Parte_1
le seguenti conclusioni:
“… annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 21616 dell'11.11.2019 del Tribunale Civile di Roma in ragione di quanto sopra dedotto e, per l'effetto
- in via principale, valutata la ammissibilità, proponibilità e fondatezza della domanda formulata in primo grado
Cont da accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere, per le ragioni sopra addotte, Parte_1 la corresponsione in primis da parte della , ovvero in subordine della (già CP_1 Parte_5 [...]
), anche in via solidale fra loro, del complessivo importo di € 5.845.584,67, di cui alla fattura n. 57/2011 Pt_6
PIS del 31.12.2011 indicata in atti, oltre rivalutazioni ed interessi;
- sempre in via principale, emettere nei confronti della , e in subordine della (già CP_1 CP_1 Parte_5
), anche in via solidale fra loro, sentenza di condanna al pagamento di € 5.845.584,67, di cui alla Parte_6 fattura n. 57/2011 PIS del 31.12.2011 indicata in atti oltre interessi, nella misura prevista dall'Accordo stipulato il
3 febbraio 2009, Rep. 13489, Racc. n. 4227 - prorogato con modifiche, in virtù dell'accordo del 5 marzo 2010 come segue, alla luce della normativa intercorsa nel tempo e stante la natura Istituzionale della Parte_1
che agisce in via professionale sul mercato creditizio:
[...]
[…]
- in via subordinata, nel caso in cui la fattura in questa sede azionata dovesse ritenersi non certificata secondo la procedura informatizzata, condannare la e la (già ), anche in via CP_1 Parte_5 Parte_6 solidale fra loro, al pagamento dei crediti in oggetto, pari a € 5.845.584,67 oltre interessi di mora nella misura ex art. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, ovvero al tasso legale oltre al maggior danno, nella misura pari alla svalutazione pagina 8 di 17 monetaria oltreché al costo del denaro, stante la natura Istituzionale della che agisce in via Parte_1 professionale sul mercato creditizio;
- in ogni caso, nell'ipotesi in cui le fatture e/o i crediti oggetto di causa dovessero risultare impagabili in tutto o in parte per cause attinenti alla carenza di validità, esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni ingiusti subiti per aver Parte_1 riposto un legittimo affidamento nella certificazione delle fatture effettuata dalla (già ) Parte_5 Parte_6
e dalla , e per l'effetto condannare l' (già )e la , anche in CP_1 Parte_5 Parte_6 CP_1 via solidale tra di loro, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla da determinarsi Parte_1 anche in via equitativa, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
***
Si è costituita, in data 23.6.2020, la , articolando due motivi di appello CP_1
incidentale condizionato e formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale, rigetti l'Appello proposto da e, per l'effetto, confermi integralmente la Parte_1 Parte_1
Sentenza impugnata. - In subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da
[...]
accerti e/o dichiari la carenza di legittimazione passiva della e la conseguente Parte_1 CP_1 legittimazione passiva dell' accerti e dichiari l'inammissibilità della domanda introduttiva di Parte_7 CP_6 proposta ex art 702 bis c.p.c..
Si chiede la condanna a spese, competenze ed onorari nonché oneri riflessi nella misura del 24,393% ai sensi dell'art.1 co. 280 L. 266/2005, oltre alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.”
***
Si è altresì costituita, in data 9.7.2020, l , in persona del Controparte_2
Commissario Straordinario, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e, in via Parte_1 subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, il rigetto della richiesta pagamento degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, con riconoscimento dei soli interessi legali a far data dalla domanda.
***
All'udienza del 24.9.2020 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_3 rinviato l'udienza per la rinnovazione della notifica dell'appello incidentale alla parte contumace.
All'esito del deposito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 7.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 23.1.2025, con termine fino al 15.1.2025 per note conclusionali.
Contr I procuratori di e della hanno tempestivamente depositato, in data 15.1.2025, le Parte_1
note conclusionali. pagina 9 di 17 Il procuratore della , pur a fronte della fissazione di udienza in presenza, ha CP_1
depositato, in data 22.1.2025, note di trattazione scritta.
All'odierna udienza, il procuratore dell'appellante, assenti le altre parti, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
Il primo motivo dell'appello principale denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
N. 21616/2019 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULL'ASSERITA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA
DI INSUSSISTENZA DI ALCUNA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI Parte_1
DELL'ACCORDO PAGAMENTI DEL 3.11.2009”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 7 dell'Accordo Pagamenti del 3.2.2009, dal momento che, in realtà, i presunti limiti previsti da detta disposizione potrebbero al più riguardare a monte la cessione, ma non l'azionabilità dei crediti;
l'art. 7, infatti, non prevedeva il divieto di azionare in più giudizi i crediti ceduti relativi allo stesso anno solare, ponendo al più un limite al frazionamento tra più cessionari, mentre l'ulteriore giudizio richiamato “a dimostrazione dell'abuso del processo” riguardava sempre come cessionaria;
Parte_1
laddove, invece, la motivazione avesse inteso affermare che la domanda era improponibile in quanto con essa si chiedeva la liquidazione di crediti imputabili a una pluralità di anni solari, anche in tal caso sarebbe comunque erronea, poiché la violazione dell'art. 7, al pari dell'eccepito abuso del processo, era stata superata a seguito della riduzione della domanda, operata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., alla sola fattura n. 57/2011 del
31.12.2011 di € 5.845.584,67 (imputabile a una sola annualità solare e, inoltre, per l'intero credito ancora dovuto per quell'anno all'unica cessionaria); in ogni caso, il quarto comma dell'art. 7 espressamente prevedeva che il mancato rispetto delle disposizioni ivi descritte Contr avrebbe prodotto l'unico effetto di rendere liberatori i pagamenti effettuati dalle nei confronti dei cedenti e non certo l'impossibilità, per i cessionari, di domandare il saldo delle fatture.
***
Il secondo motivo denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 21616/2019 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULL'IRRILEVANZA DELL'INTERVENUTO RECESSO DELLA
[...]
”. CP_3
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel rilevare che, con nota del 30.11.2011, aveva comunicato la propria volontà di recedere dal sistema Accordo Controparte_3
Pagamenti e che, in virtù di tale recesso e della presentazione in formato cartaceo della pagina 10 di 17 fattura (non immessa nel Portale), la richiesta di liquidazione era stata respinta, fatto questo ritenuto efficacemente opponibile alla cessionaria, nonché nel rilevare che “l'art. 12.3 dell'Accordo Pagamenti prevedeva infatti che l'impresa aveva diritto di recedere dall'accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione alle ed in copia alla ” e che Pt_8 CP_1
si era comunque impegnata a non cedere la fattura in questione nell'ambito CP_3 dell'intesa siglata con la ASL e la Regione in data 26.7.2011.
Non si comprende, secondo per quale ragione l'intervenuto recesso, avente effetti Parte_1 solo per il futuro, “dovrebbe pregiudicare i diritti di credito della stessa o dell'eventuale CP_3
cessionario relativi ai crediti, potendosi al più ritornare al loro stato giuridico preesistente alla sottoscrizione dell'accordo, restando pertanto impregiudicato per la cedente o la cessionaria ogni diritto di natura sostanziale e processuale relativo ai crediti non pagati”.
***
Il terzo motivo denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 21616/2019 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE AZIONATE DA UCF”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato laddove aveva ritenuto fondata Contr l'eccezione sollevata dalla secondo la quale la fattura n. 57/2011 non poteva essere oggetto di cessione da parte di poiché emessa al fine della definizione contabile CP_3 della produzione per le prestazioni in regime di accreditamento dell'anno 2011 rispetto alla produzione riconosciuta e agli acconti pagati come da verbale d'intesa del 26.7.2011; ciò in quanto vista l'emessa certificazione delle fatture, aveva fatto sicuro affidamento Parte_1
sulla regolarità dei controlli e sul pagamento di tali partite creditorie entro i termini pattuiti;
in ragione della inaspettata e illegittima pubblicazione del blocco delle fatture, non prevista dal procedimento di cui alle DGR 689/2008 e 813/2008, e al conseguente accordo sottoscritto con la casa di cura, aveva maturato il diritto a conseguire il tempestivo incasso dei Parte_1
crediti certificati, non essendo possibile opporre alla cessionaria questioni afferenti alle
Contr fatture, in deroga alla specifica disciplina di pagamento cui la e la si erano CP_1
vincolate.
***
Il quarto motivo denuncia “ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 21616/2019 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria per violazione del principio dell'affidamento riposto nella certificazione, proposta in via subordinata da dal momento che era evidente il requisito soggettivo della colpa in Parte_1 pagina 11 di 17 capo alle convenute;
invero, queste ultime, prima di procedere alla certificazione dei crediti di cui alla fattura n. 57/2011 (e non dopo), avrebbero dovuto tener conto della sussistenza di eventuali motivi impeditivi del pagamento o (di conseguenza) della cedibilità degli stessi e, comunque, procedere successivamente a dare comunicazione di tali motivi, in modo da rendere edotti anche eventuali terzi che ragionevolmente e prevedibilmente avrebbero potuto essere indotti in errore dall'avvenuta certificazione;
del pari erronea sarebbe la conclusione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che la cessionaria avrebbe dovuto procedere a un'opportuna “preventiva interlocuzione con l' circa l'esistenza di fatti impeditivi del Controparte_2 pagamento coevi e/o successivi alla cessione del credito”, poiché la pubblicata certificazione (che presupponeva la già eseguita verifica positiva della regolarità della fatturazione) dei crediti portati dalla fattura n. 57/2011 rendeva certo il pagamento spontaneo nei termini ivi previsti delle fatture certificate ad opera delle Amministrazioni competenti.
***
Il quinto motivo è rubricato “SULLA CONDANNA ALLE SPESE”.
Deduce l'appellante che, data la fondatezza delle domande proposte in primo grado, risulterebbe conseguente l'erroneità anche del capo inerente alla condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, con conseguente necessità di riforma anche di tale statuizione.
***
I primi tre motivi saranno esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
La sentenza è fondata su plurime rationes decidendi.
Va premesso che il tribunale non ha dichiarato l'improponibilità della domanda né sotto il profilo dell'art. 7 dell'accordo pagamenti del 3.2.2009, né sotto il profilo dell'abusivo frazionamento del credito, pur avendo trattato entrambi gli aspetti in motivazione e pur avendo ritenuto fondate le eccezioni di parte convenuta sul punto.
La sentenza, infatti, immediatamente dopo, tratta la pretesa sotto ulteriori profili e la rigetta nel merito, in quanto infondata, accogliendo poi la domanda subordinata dell'attrice nei confronti della terza chiamata e dichiarando risolti i contratti di cessione conclusi da Parte_1
e per inadempimento di quest'ultima. Controparte_3
Sulla risoluzione si è formato il giudicato interno, non essendo stata impugnata la relativa statuizione.
Ora, la parte può legittimamente proporre nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili;
tuttavia la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata o comunque pagina 12 di 17 quella diversa formulata con riferimento alle difese della controparte, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, che appare incompatibile con quello posto a base della domanda principale;
ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, deve necessariamente proporre impugnazione, in quanto solo con questo mezzo può ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della diversa ed ulteriore domanda, il cui accoglimento è incompatibile con la domanda principale;
l'attore, infatti, è solo parzialmente vittorioso, per cui ha interesse ad impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata (essendo fondata su fatto incompatibile), condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale (cfr. Cass. n. 13602/2013).
Spiega la Suprema Corte che ‹‹La particolarità della fattispecie consiste nel fatto che l'impugnazione sul capo relativo alla domanda subordinata è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione proposta dallo stesso attore impugnante avverso il rigetto della domanda principale e che questi, per quanto in via condizionata,
finisce per impugnare un capo della sentenza rispetto al quale è risultato vittorioso. Sennonché, nonostante queste apparenti anomalie, in effetti attraverso questo sistema si finisce per mantenere in sede di impugnazione quell'equilibrio di subordinazione tra le domande, che lo stesso attore aveva posto, e rispetto al quale quadro complessivo di coordinamento delle due domande è rimasto soccombente››.
Siffatto principio di diritto è consolidato (cfr. Cass. n. 36572 del 14/12/2022; Cass. n. 8674 del
04/04/2017, con cui si specifica che, qualora le domande proposte nello stesso giudizio siano alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, è sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., mentre, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l'onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa).
Con recente pronuncia (Cass. n. 4013/2023), si è ribadito quanto sopra proprio in un caso in cui la domanda principale (respinta) era finalizzata ad ottenere l'adempimento del contratto e la domanda subordinata (accolta) era diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento, con condanna al risarcimento del danno (sul punto, ha concluso la Corte che il definitivo accoglimento della domanda di risoluzione, non impugnata, osta a che venga ulteriormente coltivata in cassazione anche quella di adempimento, che presuppone la perdurante efficacia pagina 13 di 17 del rapporto contrattuale, che è invece rimosso dal giudicato sulla pronuncia di risoluzione del contratto con effetti ex tunc).
Tornando al caso di specie, non ha proposto appello incidentale condizionato Parte_1
avverso la statuizione di accoglimento della domanda subordinata di risoluzione e ha censurato soltanto la statuizione di rigetto della domanda principale
Ne consegue che la stessa non può più chiedere il pagamento dei crediti, essendo ormai venuto meno, con effetti ex tunc, il contratto di cessione e, quindi, il titolo che legittimava tale azione nei confronti del debitore ceduto.
E infatti, pronunciata la risoluzione di un contratto, in forza nell'operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c., tutti gli effetti del negozio vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, con la conseguenza che, allorquando l'asserito rapporto negoziale viene considerato tamquam non esset unitamente al titolo giustificativo della loro attribuzione, non è più consentito discutere dei diritti e delle obbligazioni delle parti nascenti dal contratto di cui è stata dichiarata la risoluzione, né in particolare dei crediti e dei debiti e della loro fondatezza
(cfr. Cass. n. 3455/2015).
In sostanza, a fronte della dichiarata risoluzione giudiziale dei contratti di cessione e del passaggio in giudicato di tale statuizione, non ha interesse a censurare la pronuncia Parte_1
di rigetto della richiesta di adempimento (cfr. Cass. n. 4013/2023 citata), non potendo comunque ottenere l'accoglimento dell'impugnazione poiché i contratti di cessione dei crediti sono stati caducati con pronuncia definitiva.
I motivi, pertanto, non possono essere esaminati.
***
Va ora esaminato il quarto motivo, avente ad oggetto la domanda risarcitoria.
Ritiene la Corte che non sussista la prospettata violazione del principio di affidamento, dovendosi condividere le argomentazioni del primo giudice.
Occorre, infatti, oltre alla presenza di un evento dannoso e all'ingiustizia dello stesso, la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso a una condotta (positiva od omissiva) della P.A., nonché l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa".
Ciò detto, in primo luogo, come risulta dalla lettura della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., non sono stati allegati, né tanto meno dimostrati, gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria con particolare riguardo al requisito della colpa in capo alla e alla CP_1
pagina 14 di 17 Contr
difettando un'indicazione specifica del comportamento asseritamente contrario a buona fede in capo alla P.A., che avrebbe leso il legittimo affidamento di sulla liquidazione Parte_1
della fattura.
In secondo luogo, è la stessa nel ricorso introduttivo (alla pagina 5) ad affermare di Parte_1 non aver avuto contezza dell'avvenuta certificazione delle fatture, fermo restando che non è sufficiente l'esistenza di un sistema liquidatorio procedimentalizzato per generare un legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del credito e per configurare, in caso di mancato pagamento, un profilo di colpa della P.A.
La circostanza che la fattura n. 57/2011 fosse stata pubblicata sul Portale Pagamenti e successivamente certificata è poi smentita dal fatto che si trattava di fattura in formato analogico, presentata in formato cartaceo a seguito del recesso della originaria cedente
[...] ccordo Pagamenti del 2009 e per tale motivo respinta. Parte_9
A fronte di quanto sopra, correttamente il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti delle convenute.
***
Il quinto motivo è assorbito dal rigetto dell'appello e dalla conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche sulle spese, che non sono state oggetto di specifica doglianza se non limitatamente al dedotto fondamento della domanda proposta e, quindi, dell'impugnazione.
***
L'appello incidentale, condizionato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale, con cui si deduceva la carenza di legittimazione passiva della e la inammissibilità CP_1
della domanda ex art. 702 c.p.c. (per i motivi esposti nella comparsa), rimane assorbito nel rigetto dell'appello principale.
***
In ultimo va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla , dal CP_1 momento non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante.
Come noto, la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che non si ravvisano e che non sono stati neppure oggetto di puntuali deduzioni da parte dell'appellata.
***
pagina 15 di 17 In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, rimanendo assorbito l'appello incidentale, e la gravata sentenza, seppur in parte con diversa motivazione, deve essere confermata.
***
L'appellante principale deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla per le spese con riguardo all'appellata rimasta contumace. Controparte_3
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principiale e sull'appello incidentale, proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 21616/2019, R.G. n. 83662/2013, pubblicata in data 11.11.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla;
CP_1
3) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_1 CP_1
e dell' 3, delle spese del secondo grado
[...] Controparte_2 di giudizio, che liquida in € 49.065,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CPA, spese generali come per legge e oneri ex art. 1 comma 208 l. n. 266/2005 se dovuti;
4) nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il pagina 16 di 17 versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale
Parte_1
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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