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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2019 /2019 R.G., promossa da:
Ricorrente: Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Salvatore Ricca, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Sant'Agata di Militello, c.da Monaci n.1/a;
Contro
Resistenti:
• Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Sandulli;
• in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Currò;
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Opposizione a cartella esattoriale n. 29520180000264220000 e ruolo n.
2018/000437, notificata in data 22/02/2018, per il pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni 1998-1999-2000-2001.
MOTIVAZIONE
L'analisi preliminare impone di rilevare che le controversie concernenti la riscossione di contributi previdenziali obbligatori di rientrano nella CP_2
giurisdizione del Giudice Ordinario, conformemente al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. S.U. n. 2600/2019).
Conseguentemente, il presente ricorso, originariamente incardinato presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Messina e riassunto presso questo Tribunale a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, risulta ammissibile.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento per asserita inesistenza giuridica della notifica avvenuta tramite PEC, in violazione del DPR
n. 68/2005. Tuttavia, la documentazione agli atti attesta il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del DPR n. 602/73 e dell'art. 6 del DPR n. 68/2005, con conseguente perfezionamento della notificazione. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 577/2017) ha sancito che la notificazione telematica deve ritenersi validamente effettuata qualora la PEC sia stata ricevuta e la cartella sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario. Di conseguenza,
l'eccezione sollevata dal ricorrente è infondata.
Il ricorrente censura la validità del ruolo in ragione dell'asserita assenza di legittimazione del firmatario. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata (Cass. n.
19761/2016) esclude che la mancata sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio determini la nullità dell'atto, trattandosi di un atto interno privo di autonomia. Alla luce di ciò, la doglianza del ricorrente è destituita di fondamento.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito previdenziale vantato da
, invocando l'applicazione del termine quinquennale ex art. 3, CP_2
comma 9, L. 335/1995. Tuttavia, la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 23397/2016) ha chiarito che il termine prescrizionale decorre dalla data dell'ultimo atto interruttivo. Nel caso di specie, la cartella è stata emessa il 28/11/2017 e notificata il 22/02/2018, risultando pienamente valida e opponibile.
Il ricorrente sostiene di non essere soggetto all'obbligo contributivo nei confronti di in quanto dipendente pubblico. Tuttavia, la CP_2 documentazione in atti attesta che l'Ing. RA ha esercitato attività libero- professionale nel periodo 1998-2001, circostanza che rende operante l'obbligo contributivo previdenziale (Cass. n. 4050/2013). L'iscrizione all'Albo e l'esercizio della professione costituiscono presupposti sufficienti a radicare l'obbligazione previdenziale, indipendentemente dal volume di reddito prodotto.
Pertanto, la pretesa creditoria di è pienamente legittima. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione proposta dall'Ing. avverso la Controparte_1
cartella esattoriale n. 29520180000264220000 e il ruolo n. 2018/000437;
2. Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite, tenuto conto della complessità e della natura delle questioni trattate, nonché del progressivo irrigidimento degli orientamenti giurisprudenziali;
Così deciso in Patti 06/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo