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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24530/2024 vg promossa da:
, Parte_1
RICORRENTE
e
, CP_1
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIECO FRANCESCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in SARZANA il Parte_1 CP_1 17/09/2006. Per_ Per_ Dall'unione sono nati i figli: il 25/02/1999 e il 29/08/2002.
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento pagina 1 di 3 del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che la IG.ra , in accordo con il coniuge ed unitamente alle Pt_1 Per_ Per_ figlie, e , ha prima d'ora già lasciato la casa coniugale, sita a FOLLO (SP), Via Fossotano n. 8, nelle more alienata, trasferendosi a risiedere con le predette figlie a TORINO, in Via Pisa n. 41 – sc- A, come attestato dal certificato di residenza e di stato di famiglia;
DA' ATTO che il IG. risulta essere ancora residente a [...] 8, come attestato dal certificato di residenza e di stato di famiglia;
Per_ Per_ DA' ATTO che, considerata la maggiore età delle figlie e , non viene disposto un calendario di affido;
DISPONE a carico del IG. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso, l'obbligo CP_1 Per_ Per_ di contribuire al mantenimento delle figlie, e , versando in loro favore la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente intestato alla IG.ra . Detto importo dovrà essere rivalutato Pt_1 annualmente secondo l'Indice ISTAT;
DISPONE a carico dei coniugi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso, di suddividere al 50% le spese straordinarie a sostenersi in favore delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di TORINO, a cui le parti si richiamano ed obbligano, sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti concordano che l'importo mensilmente erogato dall' a titolo di assegno CP_2 Per_ Per_ Unico per le figlie e , se dovuto, sia integralmente percepito dalla IG.ra ; Pt_1
DISPONE a carico del IG. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso, l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della moglie, versando in favore della IG.ra la somma di € Pt_1
150,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente intestato alla predetta. Detto importo dovra essere rivalutato annualmente secondo l'Indice ISTAT;
DA' ATTO che a titolo di regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra i coniugi durante il periodo di convivenza matrimoniale, le parti concordano quanto segue:
a) Il IG. , a compensazione dei prestiti in denaro ricevuti dalla moglie, nonché delle CP_1 Per_ spese da quest'ultima affrontate, esclusivamente, per il mantenimento della LI , si obbliga ed impegna a sostenere, integralmente, il pagamento, sino alla sua totale estinzione e saldo (ivi includendo tasse, oneri, interessi, etc.), del finanziamento n. 53612289, cliente “n. 4354089 ” CP_1 (coadiuvante ), domiciliato c/o Filiale n. 421 , ag. di Parte_1 Controparte_3 MARINA DI CARRARA, convenzionato da corrente a ROMA, in P.IVA_1 Controparte_4
Via Cesare Beccaria n. 16, prima rata del 20.02.2015, ultima rata 20.7.2026, debito residuo al 20.6.2024
€ 11.388,00 ed importo rata mensile, scadente al giorno 20 del mese, ammontante ad € 440,00;
b) In aggiunta a quanto precede e per le medesime ragioni, il IG. rinuncia a CP_1 richiedere la quota del 50% del prezzo ritratto dalla vendita della casa sita a FOLLO (SP), in Via Fossotano n. 8, nulla più avendo a pretendere a tale titolo, nei riguardi del coniuge e di chicchessia;
c) Il IG. rinuncia a richiedere qualsiasi compenso, remunerazione e/o rimborso, per CP_1 la manodopera dal predetto prestata per la ristrutturazione di un alloggio, sito in SETTIMO TORINESE (TO), Via Ada Negri n. 17, di proprietà della LI , nulla più avendo a pretendere a Persona_3 tale titolo, nei riguardi della LI, del coniuge e di chicchessia;
DA' ATTO che a fronte degli accordi che precedono, e fermo restando il riconoscimento del mantenimento in favore delle figlie e della moglie, i IGg.ri e dichiarano di Pt_1 CP_1 aver definito, reciprocamente, ogni loro rapporto di debito e credito e, dunque, di null'altro avere a pretendere e/o, comunque, a rinunciare a qualsiasi, diversa ed ulteriore, pretesa;
DA' ATTO che le parti prestano il loro consenso reciproco e l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24530/2024 vg promossa da:
, Parte_1
RICORRENTE
e
, CP_1
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIECO FRANCESCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in SARZANA il Parte_1 CP_1 17/09/2006. Per_ Per_ Dall'unione sono nati i figli: il 25/02/1999 e il 29/08/2002.
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento pagina 1 di 3 del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che la IG.ra , in accordo con il coniuge ed unitamente alle Pt_1 Per_ Per_ figlie, e , ha prima d'ora già lasciato la casa coniugale, sita a FOLLO (SP), Via Fossotano n. 8, nelle more alienata, trasferendosi a risiedere con le predette figlie a TORINO, in Via Pisa n. 41 – sc- A, come attestato dal certificato di residenza e di stato di famiglia;
DA' ATTO che il IG. risulta essere ancora residente a [...] 8, come attestato dal certificato di residenza e di stato di famiglia;
Per_ Per_ DA' ATTO che, considerata la maggiore età delle figlie e , non viene disposto un calendario di affido;
DISPONE a carico del IG. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso, l'obbligo CP_1 Per_ Per_ di contribuire al mantenimento delle figlie, e , versando in loro favore la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente intestato alla IG.ra . Detto importo dovrà essere rivalutato Pt_1 annualmente secondo l'Indice ISTAT;
DISPONE a carico dei coniugi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso, di suddividere al 50% le spese straordinarie a sostenersi in favore delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di TORINO, a cui le parti si richiamano ed obbligano, sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti concordano che l'importo mensilmente erogato dall' a titolo di assegno CP_2 Per_ Per_ Unico per le figlie e , se dovuto, sia integralmente percepito dalla IG.ra ; Pt_1
DISPONE a carico del IG. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso, l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della moglie, versando in favore della IG.ra la somma di € Pt_1
150,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente intestato alla predetta. Detto importo dovra essere rivalutato annualmente secondo l'Indice ISTAT;
DA' ATTO che a titolo di regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra i coniugi durante il periodo di convivenza matrimoniale, le parti concordano quanto segue:
a) Il IG. , a compensazione dei prestiti in denaro ricevuti dalla moglie, nonché delle CP_1 Per_ spese da quest'ultima affrontate, esclusivamente, per il mantenimento della LI , si obbliga ed impegna a sostenere, integralmente, il pagamento, sino alla sua totale estinzione e saldo (ivi includendo tasse, oneri, interessi, etc.), del finanziamento n. 53612289, cliente “n. 4354089 ” CP_1 (coadiuvante ), domiciliato c/o Filiale n. 421 , ag. di Parte_1 Controparte_3 MARINA DI CARRARA, convenzionato da corrente a ROMA, in P.IVA_1 Controparte_4
Via Cesare Beccaria n. 16, prima rata del 20.02.2015, ultima rata 20.7.2026, debito residuo al 20.6.2024
€ 11.388,00 ed importo rata mensile, scadente al giorno 20 del mese, ammontante ad € 440,00;
b) In aggiunta a quanto precede e per le medesime ragioni, il IG. rinuncia a CP_1 richiedere la quota del 50% del prezzo ritratto dalla vendita della casa sita a FOLLO (SP), in Via Fossotano n. 8, nulla più avendo a pretendere a tale titolo, nei riguardi del coniuge e di chicchessia;
c) Il IG. rinuncia a richiedere qualsiasi compenso, remunerazione e/o rimborso, per CP_1 la manodopera dal predetto prestata per la ristrutturazione di un alloggio, sito in SETTIMO TORINESE (TO), Via Ada Negri n. 17, di proprietà della LI , nulla più avendo a pretendere a Persona_3 tale titolo, nei riguardi della LI, del coniuge e di chicchessia;
DA' ATTO che a fronte degli accordi che precedono, e fermo restando il riconoscimento del mantenimento in favore delle figlie e della moglie, i IGg.ri e dichiarano di Pt_1 CP_1 aver definito, reciprocamente, ogni loro rapporto di debito e credito e, dunque, di null'altro avere a pretendere e/o, comunque, a rinunciare a qualsiasi, diversa ed ulteriore, pretesa;
DA' ATTO che le parti prestano il loro consenso reciproco e l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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