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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 19.12.2024 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1133/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, tra
(C.F. ) nato l'[...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento del foro di
Pescara (C.F. - P.I. - fax 085.4429997 - Pec: C.F._2 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge presso Email_1
il suo studio in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31;
-opponente-
e
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale n. elettivamente P.IVA_2
domiciliata, ai fini della presente procedura, in Teramo al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza (cod. fisc.: - posta certificata: C.F._3 Emai_2 [...]
– fax: 0861240312) Email_3
-opposta-
con sede in Conegliano, via Alfieri n. 1 elettivamente domiciliata, ai fini Controparte_2
della presente procedura, in Teramo alla via Vecchia n. 15 (sede provvisoria), presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza (cod. fisc.: – posta certificata: C.F._3
– fax: 0861240312); Email_4
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.- CONCLUSIONI: per parte opposta:
“
1. Dichiarare la nullità parziale dell'opposizione.
2. Dichiarare inammissibile l'opposizione comunque respingerla perché infondata.
3. Disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di € 238.645,72, in considerazione del pagamento della complessiva somma di € 908.267,08 effettuato alla Banca opposta dal Fondo di garanzia, surrogatosi ex lege ai sensi dell'art. 1203 c.c.
3. Revocare, per effetto di quanto esposto al punto n. 11, nei confronti della Banca opposta e fatte comunque salve le ragioni del solvens garante, il decreto ingiuntivo opposto e condannare
l'opponente al pagamento della minor somma di € 238.645,72, oltre agli interessi, nonché alle spese ed ai compensi così come indicati nel provvedimento monitorio”
Per parte opponente:
“A) in via istruttoria:
- ammettere C.T.U. contabile per determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di finanziamento chirografario di cui è causa, sulla base dei seguenti quesiti (…);
C) nel merito in via subordinata:
- dichiarare per i motivi indicati del presente atto la nullità dei contratti di finanziamento per cui
è causa per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.;
- dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità dei contratti di finanziamento di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c.
- dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nei contratti di finanziamento di cui è causa;
- dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_3
disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se la ha applicato interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla CP_3
Banca opposta alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che venga applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.; - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate relativamente ai rapporti bancari per cui è causa;
- accertata la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse nei contratti di finanziamento di cui è causa, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata;
D) in via incidentale:
- accertare, “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente ai rapporti bancari per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I,
12 dicembre 2017, n. 29810. Est. dello schema di CP_4
contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio”.
OGGETTO: mutui e conti correnti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/2020, emesso dal Tribunale di Teramo, con il quale
è stato ingiunto il pagamento di euro 1.136.768,84 all'opponente in qualità di fideiussore della
Controparte_5
Le poste debitorie oggetto di pretesa derivano da diversi rapporti bancari nel corso dei quali il debitore principale è rimasto inadempiente e, nello specifico: euro 202.114,47 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 0005/6000/4789917 di originari Euro 200.000,00, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 14.11.2019 sino al saldo;
euro 453.029,49 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 0005/6000/46947398 di originari Euro 445.000,00, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 14.11.2019 sino al saldo;
euro 491.768,84 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 0005/6000/46825990 di originari euro 500.000,00, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 14.11.2019 sino al saldo.
L'opponente ha lamentato: a) la violazione della normativa antitrust;
b) la mancata previa escussione della garanzia prestata dal fondo pubblico, prevista dalla legge 662/1996; c) la nullità della clausola per violazione dello schema ABI;
d) l'usurarietà originaria dei tassi d'interesse pattuiti e conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 c. 2 c.c. stante la necessità di includere, nel vaglio di usurarietà, la commissione di estinzione anticipata;
e)l'indeterminatezza del tasso applicato, e la conseguente nullità, ex art. 1346 c.c., per l'indebito richiamo al parametro Euribor;
f) la manipolazione dell'Euribor e la conseguente nullità derivata a fronte della applicabilità degli accordi illeciti tra Banche, connessi al fenomeno della cd. manipolazione dell'Euribor; g) la indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali;
h) domanda risarcitoria per illegittima segnalazione del debitore principale alla Centrale dei rischi;
i) vessatorietà delle clausole ex art. 1341 c.c.
Si è costituita in giudizio la quale ha evidenziato la genericità di tutte le Controparte_6
eccezioni articolate da parte opponente, sottolineando: a) la natura specifica della fideiussione prestata e, pertanto, l'inapplicabilità della nullità parziale connessa alla trasposizione delle clausole dello schema anticoncorrenziale disposto dall'ABI; b) la non inclusione, nel calcolo volto a vagliare il superamento del tasso soglia, della commissione di estinzione anticipata;
c) la legittimità dell'utilizzo, al fine di individuare il tasso variabile, per relationem, del parametro Euribor;
d) la complessiva genericità di tutte le eccezioni articolate;
e) la sussistenza di tutti i presupposti per la segnalazione del debitore principale alla Centrale dei rischi, stante lo stato di insolvenza in cui versa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024, è stata trattenuta in decisione all'udienza, tenuta in modalità cartolare, del 19.12.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso del giudizio la posizione creditoria è stata oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB con intervento, ex art. 111 c.p.c., della società cessionaria . CP_2
In sede di comparsa conclusionale, pertanto, parte opponente ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito a fronte della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione oltre che la mancata dimostrazione della inclusione della posizione creditoria tra i crediti oggetto di contratto traslativo.
*
L'eccezione preliminare relativa alla mancanza di legittimazione della terza cessionaria (rectius carenza di titolarità attiva del diritto preteso) deve essere accolta.
Preliminarmente, in punto di diritto, va considerato che, recentemente, la Suprema Corte si è espressa in relazione alla prova della cessione di un credito nell'alveo delle operazioni di cartolarizzazione e dell'effettiva titolarità del rapporto in capo alla cessionaria.
E, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di arginare i numerosi dubbi interpretativi insorti in sede di merito, in particolare in ordine alla distribuzione degli oneri della prova in tema di cessione di crediti in blocco.
Occorre premettere che, in questi casi, ove la cui notizia dell'operazione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ai fini della prova dell'acquisto della posizione giuridica attiva non è, di per sé, sufficiente l'espletamento di tale incombente che ha, quale effetto, solo quello di soddisfare gli oneri di pubblicità-notizia, presumendosi, tramite lo stesso, avvenuta la comunicazione della cessione al debitore, derogandosi, pertanto, a quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
In particolare la Corte ha ritenuto che: "[…] occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.
Con la medesima sentenza la Corte ha ribadito che la predetta pubblicazione può al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio, e ha altresì evidenziato che ove “l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (Cass. civ. sez. I, 22/11/2024, n. 30207; Cass. n. 5478 del 2024).
Secondo la Suprema Corte, “ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (Cass. civ. sez. III, 22/03/2024, n. 7866).
In pratica, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come sia necessario distinguere gli incombenti probatori gravanti sul cessionario a seconda della tipologia di contestazioni articolate dal debitore.
Allorquando quest'ultimo contesti il fatto “storico” dell'operazione di cessione, al cessionario non resta che provare l'accordo mediante la produzione del contratto intercorso;
quando, invece, sia oggetto di contestazione non il negozio traslativo ma la presenza della posizione creditoria sub iudice tra quelle oggetto dell'operazione economica, l'attore sostanziale deve dimostrare (anche in via presuntiva) l'inclusione della stessa tra quelle oggetto della cartolarizzazione. È solo in quest'ultimo caso, pertanto, che la GU può, eventualmente, assumere un ruolo determinante, in particolare quando dall'estratto sia possibile evincere, senza dubbio alcuno, che quell'operazione abbia ivi incluso la posizione debitoria contestata.
Nel caso di specie risulta evidente come parte opponente abbia contestato sia l'effettivo intervento del contratto di cessione che l'inclusione della specifica posizione oggetto del contendere all'interno della suddetta operazione economica.
Ebbene, l'interveniente si è limitata a produrre, quale prova del contratto traslativo della posizione creditoria, l'estratto della GU, che assolve solo ad oneri pubblicitari ex art. 1264 c.c. e da cui, oltretutto, non è neanche possibile evincere in maniera inequivoca ed inconfutabile quali siano le posizioni creditorie oggetto del negozio traslativo.
Non è provata, quindi, la titolarità del diritto di credito in capo alla terza intervenuta.
Le censure introdotte con l'odierna opposizione, pertanto, sono da vagliare in relazione ai rapporti intercorsi tra ed , dal momento che, sulla scorta dell'art. 111 c.p.c.: “se nel Pt_1 Controparte_6
corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” né è intervenuta eventuale estromissione sulla scorta del co. 3 del medesimo articolo (che è in ogni caso subordinata al consenso di tutte le parti del giudizio).
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria si palesa del tutto infondata dal momento che l'onere di instaurare la procedura (costituente condizione di procedibilità) è stato soddisfatto e la stessa ha avuto esito negativo.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente ha articolato censure generiche e del tutto avulse da qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta ed alla garanzia fideiussoria prestata da Pt_1
L'asserita violazione del principio di buona fede a fronte della carenza informativa prestata nei confronti del fideiussore è sfornita di qualsivoglia principio di prova, né è minimamente ancorata al vaglio sul rapporto in concreto instaurato (non essendo stato neanche precisato quali clausole pregiudizievoli ed oggetto di mancata informativa avrebbero leso l'autodeterminazione del garante), senza contare che l'eventuale violazione di regole di condotta potrebbe semmai condurre a responsabilità risarcitorie e non a conseguenze invalidanti sul piano genetico, considerato che l'opponente non riveste la qualità di consumatore, essendo socio della debitrice principale. La dedotta violazione dello schema ABI a fronte della trasposizione pedissequa della fattispecie di deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. si manifesta infondata per tabulas, dal momento che la garanzia prestata ha natura di fideiussione specifica.
Ed infatti la natura anticoncorrenziale, pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990 e 101
TFUE, non trova applicazione rispetto alle fideiussioni ordinarie, in quanto la nullità parziale è stata ponderata in relazione alla loro capacità di ledere il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali in virtù della loro potenziale capacità diffusiva derivante dalla possibilità di essere applicate ad una serie indefinita di rapporti, circostanza che non ricorre allorquando si sia al cospetto di garanzia oggetto di pattuizione tra e cliente (ex multis, Cass. sent. 21841/2024). CP_3
La censura inerente alla natura usuraria dei tassi applicati è del tutto generica e non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che, come è noto, coerentemente col generale criterio di riparto della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta in capo al creditore (e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in capo all'opposto, attore in senso sostanziale) l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sull'opponente – convenuto in senso sostanziale - l'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa CP_3
gravante, fornendo prova documentale dei titoli alla base della propria pretesa creditoria, mentre controparte ha lamentato, in via del tutto generica, la natura illecita dei tassi applicati.
Nello specifico, peraltro, deve ritenersi infondata l'eccezione volta a ritenere superato il TSU a fronte della necessità di computare, nel vaglio di usurarietà, la commissione di estinzione anticipata.
Difatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Essendo una sua facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo. La censura relativa al regime di capitalizzazione è talmente generica da risultare oscura e priva di contenuto rilevante.
Qualora la stessa facesse riferimento, comunque, alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto derivante dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta applicato, occorre rammentare come la Cassazione a Sezioni Unite (si tratta della n. 15130 del 2024) ha affermato che: “ (…) la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” .
Si tratta di una pronuncia che, sebbene resa avendo riguardo ad un mutuo con applicazione di tasso di interesse fisso, pare estensibile, nelle sue conclusioni, anche ai mutui che rechino un tasso variabile, sempre che il piano di rimborso riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, consentendo così al mutuatario di avere la piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Ebbene, sul punto l'opponente non ha sviluppato alcuna eccezione concretamente vagliabile, pertanto le sue deduzioni non possono che ricadere entro il margine applicativo dell'art. 115 c.p.c., nella misura in cui una contestazione generica equivale, in sostanza, ad una non contestazione.
Generica e, comunque, infondata è anche l'eccezione relativa all'illegittimità dell'individuazione dei tassi mediante i parametri EURIBOR, dal momento che, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass., Sentenza n.
25205 del 27/11/2014; Cass., Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass., Ord. n. 26173 del 18/10/2018;
Cass., Ord. n. 17110 del 26/06/2019), nonché quella di nullità derivata per gli effetti derivati dalla cd. truffa Euribor. Come noto, la eccepita invalidità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione dei tassi attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito.
Di tali accordi non vi è alcuna prova in atti, per cui anche tale doglianza va rigettata.
Infondata è anche la richiesta di risarcimento per la dedotta illegittima segnalazione del debitore in
Centrale dei Rischi dal momento che: a) il fideiussore non ha alcun interesse processuale ad eccepire detto profilo;
b) non è stata provata la natura illegittima di detta segnalazione (che, prima facie, appare suffragata dalla natura insolvente del debitore principale); c) non sono stati allegati e provati i pregiudizi oggetto della richiesta di ristoro.
Infine, anche la censura relativa alla dedotta vessatorietà delle clausole – sulla scorta di quanto previsto in sede codicistica, ex art. 1341 c.c. – è da rigettare essendo stata formulata in maniera eminentemente generica e non essendo stato neanche allegato quali condizioni generali di contratto non sarebbero state approvate specificamente.
L'opposizione va rigettata e, contestualmente, va revocato il decreto ingiuntivo a fronte dell'intervenuto pagamento di € 908.267,08 effettuato alla Banca opposta dal Fondo di garanzia, surrogatosi ex lege ai sensi dell'art. 1203 c.c.
L'opponente resta obbligato, pertanto, a pagare la somma di euro 283.645,72, oltre interessi di mora come da provvedimento monitorio dall'emissione del decreto ingiuntivo sino al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del soccombente opponente e liquidate prendendo quale riferimento il DM 55/2014, con applicazione del parametro medio dello scaglione (ponderato sulla scorta del criterio del decisum).
Le spese sostenute per l'intervento restano a carico del cessionario che non ha dimostrato la titolarità attiva del rapporto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e con l'intervento di : Controparte_6 CP_2
- dichiara il difetto di titolarità attiva di;
CP_2
- rigetta l'opposizione;
- per effetto della parziale estinzione della posizione debitoria da parte del Fondo di garanzia, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento di euro 283.645,72 oltre interessi di mora come in parte motiva;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_6
che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 21.03.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 19.12.2024 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1133/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, tra
(C.F. ) nato l'[...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento del foro di
Pescara (C.F. - P.I. - fax 085.4429997 - Pec: C.F._2 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge presso Email_1
il suo studio in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31;
-opponente-
e
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale n. elettivamente P.IVA_2
domiciliata, ai fini della presente procedura, in Teramo al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza (cod. fisc.: - posta certificata: C.F._3 Emai_2 [...]
– fax: 0861240312) Email_3
-opposta-
con sede in Conegliano, via Alfieri n. 1 elettivamente domiciliata, ai fini Controparte_2
della presente procedura, in Teramo alla via Vecchia n. 15 (sede provvisoria), presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza (cod. fisc.: – posta certificata: C.F._3
– fax: 0861240312); Email_4
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.- CONCLUSIONI: per parte opposta:
“
1. Dichiarare la nullità parziale dell'opposizione.
2. Dichiarare inammissibile l'opposizione comunque respingerla perché infondata.
3. Disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di € 238.645,72, in considerazione del pagamento della complessiva somma di € 908.267,08 effettuato alla Banca opposta dal Fondo di garanzia, surrogatosi ex lege ai sensi dell'art. 1203 c.c.
3. Revocare, per effetto di quanto esposto al punto n. 11, nei confronti della Banca opposta e fatte comunque salve le ragioni del solvens garante, il decreto ingiuntivo opposto e condannare
l'opponente al pagamento della minor somma di € 238.645,72, oltre agli interessi, nonché alle spese ed ai compensi così come indicati nel provvedimento monitorio”
Per parte opponente:
“A) in via istruttoria:
- ammettere C.T.U. contabile per determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di finanziamento chirografario di cui è causa, sulla base dei seguenti quesiti (…);
C) nel merito in via subordinata:
- dichiarare per i motivi indicati del presente atto la nullità dei contratti di finanziamento per cui
è causa per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.;
- dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità dei contratti di finanziamento di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c.
- dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nei contratti di finanziamento di cui è causa;
- dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_3
disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se la ha applicato interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla CP_3
Banca opposta alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che venga applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.; - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate relativamente ai rapporti bancari per cui è causa;
- accertata la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse nei contratti di finanziamento di cui è causa, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata;
D) in via incidentale:
- accertare, “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente ai rapporti bancari per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I,
12 dicembre 2017, n. 29810. Est. dello schema di CP_4
contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio”.
OGGETTO: mutui e conti correnti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/2020, emesso dal Tribunale di Teramo, con il quale
è stato ingiunto il pagamento di euro 1.136.768,84 all'opponente in qualità di fideiussore della
Controparte_5
Le poste debitorie oggetto di pretesa derivano da diversi rapporti bancari nel corso dei quali il debitore principale è rimasto inadempiente e, nello specifico: euro 202.114,47 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 0005/6000/4789917 di originari Euro 200.000,00, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 14.11.2019 sino al saldo;
euro 453.029,49 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 0005/6000/46947398 di originari Euro 445.000,00, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 14.11.2019 sino al saldo;
euro 491.768,84 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 0005/6000/46825990 di originari euro 500.000,00, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 14.11.2019 sino al saldo.
L'opponente ha lamentato: a) la violazione della normativa antitrust;
b) la mancata previa escussione della garanzia prestata dal fondo pubblico, prevista dalla legge 662/1996; c) la nullità della clausola per violazione dello schema ABI;
d) l'usurarietà originaria dei tassi d'interesse pattuiti e conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 c. 2 c.c. stante la necessità di includere, nel vaglio di usurarietà, la commissione di estinzione anticipata;
e)l'indeterminatezza del tasso applicato, e la conseguente nullità, ex art. 1346 c.c., per l'indebito richiamo al parametro Euribor;
f) la manipolazione dell'Euribor e la conseguente nullità derivata a fronte della applicabilità degli accordi illeciti tra Banche, connessi al fenomeno della cd. manipolazione dell'Euribor; g) la indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali;
h) domanda risarcitoria per illegittima segnalazione del debitore principale alla Centrale dei rischi;
i) vessatorietà delle clausole ex art. 1341 c.c.
Si è costituita in giudizio la quale ha evidenziato la genericità di tutte le Controparte_6
eccezioni articolate da parte opponente, sottolineando: a) la natura specifica della fideiussione prestata e, pertanto, l'inapplicabilità della nullità parziale connessa alla trasposizione delle clausole dello schema anticoncorrenziale disposto dall'ABI; b) la non inclusione, nel calcolo volto a vagliare il superamento del tasso soglia, della commissione di estinzione anticipata;
c) la legittimità dell'utilizzo, al fine di individuare il tasso variabile, per relationem, del parametro Euribor;
d) la complessiva genericità di tutte le eccezioni articolate;
e) la sussistenza di tutti i presupposti per la segnalazione del debitore principale alla Centrale dei rischi, stante lo stato di insolvenza in cui versa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024, è stata trattenuta in decisione all'udienza, tenuta in modalità cartolare, del 19.12.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso del giudizio la posizione creditoria è stata oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB con intervento, ex art. 111 c.p.c., della società cessionaria . CP_2
In sede di comparsa conclusionale, pertanto, parte opponente ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito a fronte della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione oltre che la mancata dimostrazione della inclusione della posizione creditoria tra i crediti oggetto di contratto traslativo.
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L'eccezione preliminare relativa alla mancanza di legittimazione della terza cessionaria (rectius carenza di titolarità attiva del diritto preteso) deve essere accolta.
Preliminarmente, in punto di diritto, va considerato che, recentemente, la Suprema Corte si è espressa in relazione alla prova della cessione di un credito nell'alveo delle operazioni di cartolarizzazione e dell'effettiva titolarità del rapporto in capo alla cessionaria.
E, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di arginare i numerosi dubbi interpretativi insorti in sede di merito, in particolare in ordine alla distribuzione degli oneri della prova in tema di cessione di crediti in blocco.
Occorre premettere che, in questi casi, ove la cui notizia dell'operazione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ai fini della prova dell'acquisto della posizione giuridica attiva non è, di per sé, sufficiente l'espletamento di tale incombente che ha, quale effetto, solo quello di soddisfare gli oneri di pubblicità-notizia, presumendosi, tramite lo stesso, avvenuta la comunicazione della cessione al debitore, derogandosi, pertanto, a quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
In particolare la Corte ha ritenuto che: "[…] occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.
Con la medesima sentenza la Corte ha ribadito che la predetta pubblicazione può al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio, e ha altresì evidenziato che ove “l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (Cass. civ. sez. I, 22/11/2024, n. 30207; Cass. n. 5478 del 2024).
Secondo la Suprema Corte, “ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (Cass. civ. sez. III, 22/03/2024, n. 7866).
In pratica, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come sia necessario distinguere gli incombenti probatori gravanti sul cessionario a seconda della tipologia di contestazioni articolate dal debitore.
Allorquando quest'ultimo contesti il fatto “storico” dell'operazione di cessione, al cessionario non resta che provare l'accordo mediante la produzione del contratto intercorso;
quando, invece, sia oggetto di contestazione non il negozio traslativo ma la presenza della posizione creditoria sub iudice tra quelle oggetto dell'operazione economica, l'attore sostanziale deve dimostrare (anche in via presuntiva) l'inclusione della stessa tra quelle oggetto della cartolarizzazione. È solo in quest'ultimo caso, pertanto, che la GU può, eventualmente, assumere un ruolo determinante, in particolare quando dall'estratto sia possibile evincere, senza dubbio alcuno, che quell'operazione abbia ivi incluso la posizione debitoria contestata.
Nel caso di specie risulta evidente come parte opponente abbia contestato sia l'effettivo intervento del contratto di cessione che l'inclusione della specifica posizione oggetto del contendere all'interno della suddetta operazione economica.
Ebbene, l'interveniente si è limitata a produrre, quale prova del contratto traslativo della posizione creditoria, l'estratto della GU, che assolve solo ad oneri pubblicitari ex art. 1264 c.c. e da cui, oltretutto, non è neanche possibile evincere in maniera inequivoca ed inconfutabile quali siano le posizioni creditorie oggetto del negozio traslativo.
Non è provata, quindi, la titolarità del diritto di credito in capo alla terza intervenuta.
Le censure introdotte con l'odierna opposizione, pertanto, sono da vagliare in relazione ai rapporti intercorsi tra ed , dal momento che, sulla scorta dell'art. 111 c.p.c.: “se nel Pt_1 Controparte_6
corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” né è intervenuta eventuale estromissione sulla scorta del co. 3 del medesimo articolo (che è in ogni caso subordinata al consenso di tutte le parti del giudizio).
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria si palesa del tutto infondata dal momento che l'onere di instaurare la procedura (costituente condizione di procedibilità) è stato soddisfatto e la stessa ha avuto esito negativo.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente ha articolato censure generiche e del tutto avulse da qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta ed alla garanzia fideiussoria prestata da Pt_1
L'asserita violazione del principio di buona fede a fronte della carenza informativa prestata nei confronti del fideiussore è sfornita di qualsivoglia principio di prova, né è minimamente ancorata al vaglio sul rapporto in concreto instaurato (non essendo stato neanche precisato quali clausole pregiudizievoli ed oggetto di mancata informativa avrebbero leso l'autodeterminazione del garante), senza contare che l'eventuale violazione di regole di condotta potrebbe semmai condurre a responsabilità risarcitorie e non a conseguenze invalidanti sul piano genetico, considerato che l'opponente non riveste la qualità di consumatore, essendo socio della debitrice principale. La dedotta violazione dello schema ABI a fronte della trasposizione pedissequa della fattispecie di deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. si manifesta infondata per tabulas, dal momento che la garanzia prestata ha natura di fideiussione specifica.
Ed infatti la natura anticoncorrenziale, pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990 e 101
TFUE, non trova applicazione rispetto alle fideiussioni ordinarie, in quanto la nullità parziale è stata ponderata in relazione alla loro capacità di ledere il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali in virtù della loro potenziale capacità diffusiva derivante dalla possibilità di essere applicate ad una serie indefinita di rapporti, circostanza che non ricorre allorquando si sia al cospetto di garanzia oggetto di pattuizione tra e cliente (ex multis, Cass. sent. 21841/2024). CP_3
La censura inerente alla natura usuraria dei tassi applicati è del tutto generica e non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che, come è noto, coerentemente col generale criterio di riparto della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta in capo al creditore (e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in capo all'opposto, attore in senso sostanziale) l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sull'opponente – convenuto in senso sostanziale - l'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa CP_3
gravante, fornendo prova documentale dei titoli alla base della propria pretesa creditoria, mentre controparte ha lamentato, in via del tutto generica, la natura illecita dei tassi applicati.
Nello specifico, peraltro, deve ritenersi infondata l'eccezione volta a ritenere superato il TSU a fronte della necessità di computare, nel vaglio di usurarietà, la commissione di estinzione anticipata.
Difatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Essendo una sua facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo. La censura relativa al regime di capitalizzazione è talmente generica da risultare oscura e priva di contenuto rilevante.
Qualora la stessa facesse riferimento, comunque, alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto derivante dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta applicato, occorre rammentare come la Cassazione a Sezioni Unite (si tratta della n. 15130 del 2024) ha affermato che: “ (…) la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” .
Si tratta di una pronuncia che, sebbene resa avendo riguardo ad un mutuo con applicazione di tasso di interesse fisso, pare estensibile, nelle sue conclusioni, anche ai mutui che rechino un tasso variabile, sempre che il piano di rimborso riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, consentendo così al mutuatario di avere la piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Ebbene, sul punto l'opponente non ha sviluppato alcuna eccezione concretamente vagliabile, pertanto le sue deduzioni non possono che ricadere entro il margine applicativo dell'art. 115 c.p.c., nella misura in cui una contestazione generica equivale, in sostanza, ad una non contestazione.
Generica e, comunque, infondata è anche l'eccezione relativa all'illegittimità dell'individuazione dei tassi mediante i parametri EURIBOR, dal momento che, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass., Sentenza n.
25205 del 27/11/2014; Cass., Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass., Ord. n. 26173 del 18/10/2018;
Cass., Ord. n. 17110 del 26/06/2019), nonché quella di nullità derivata per gli effetti derivati dalla cd. truffa Euribor. Come noto, la eccepita invalidità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione dei tassi attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito.
Di tali accordi non vi è alcuna prova in atti, per cui anche tale doglianza va rigettata.
Infondata è anche la richiesta di risarcimento per la dedotta illegittima segnalazione del debitore in
Centrale dei Rischi dal momento che: a) il fideiussore non ha alcun interesse processuale ad eccepire detto profilo;
b) non è stata provata la natura illegittima di detta segnalazione (che, prima facie, appare suffragata dalla natura insolvente del debitore principale); c) non sono stati allegati e provati i pregiudizi oggetto della richiesta di ristoro.
Infine, anche la censura relativa alla dedotta vessatorietà delle clausole – sulla scorta di quanto previsto in sede codicistica, ex art. 1341 c.c. – è da rigettare essendo stata formulata in maniera eminentemente generica e non essendo stato neanche allegato quali condizioni generali di contratto non sarebbero state approvate specificamente.
L'opposizione va rigettata e, contestualmente, va revocato il decreto ingiuntivo a fronte dell'intervenuto pagamento di € 908.267,08 effettuato alla Banca opposta dal Fondo di garanzia, surrogatosi ex lege ai sensi dell'art. 1203 c.c.
L'opponente resta obbligato, pertanto, a pagare la somma di euro 283.645,72, oltre interessi di mora come da provvedimento monitorio dall'emissione del decreto ingiuntivo sino al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del soccombente opponente e liquidate prendendo quale riferimento il DM 55/2014, con applicazione del parametro medio dello scaglione (ponderato sulla scorta del criterio del decisum).
Le spese sostenute per l'intervento restano a carico del cessionario che non ha dimostrato la titolarità attiva del rapporto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e con l'intervento di : Controparte_6 CP_2
- dichiara il difetto di titolarità attiva di;
CP_2
- rigetta l'opposizione;
- per effetto della parziale estinzione della posizione debitoria da parte del Fondo di garanzia, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento di euro 283.645,72 oltre interessi di mora come in parte motiva;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_6
che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 21.03.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo