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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9219 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 57982 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Parte_1
MO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma (RM), Viale Parioli n. 79, giusta procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1
Via Evandro n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Malerba che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
E CONTRO 2
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell'ausiliario del magistrato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e 15 D.L.
150/2011, depositato in data 20.12.2023, parte opponente chiedeva “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva
Decreto di liquidazione n. cronol. 11431/2023, emesso dal
Tribunale Civile di Roma, in data 17/11/2023 e, successivamente, depositato il 20/11/2023, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n.
2511/2023; in via principale: accertare e dichiarare la non debenza dell'importo pari ad € 970,42 liquidato all'Arch. per la redazione della relazione provvisoria e della CP_1
relazione finale, nonché la non debenza dell'importo pari ad
€ 298,10, liquidato al resistente a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e, per
l'effetto, revocare il Decreto di liquidazione n. cronol.
11431/2023 (R.G. n. 2511/2023); in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della precedente conclusione, 3
ridurre le somme liquidate all'Arch. sia per la CP_1
redazione della relazione provvisoria e finale, sia a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adìto;”
A fondamento delle succitate conclusioni, l'opponente poneva le seguenti ragioni:
1. di aver instaurato dinanzi a questo Tribunale, con ricorso depositato il 16.1.2023, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c., finalizzato ad accertare la corretta esecuzione degli interventi di ristrutturazione effettuati dalla
[...]
presso un immobile di sua Controparte_2
proprietà, nonché per individuare interventi necessari all'eliminazione di eventuali vizi dell'opera, quantificandone i relativi costi;
2. che, a seguito della costituzione della controparte, il Giudice disponeva la nomina del
CTU il quale accettava Controparte_1
l'incarico conferitogli e prestava giuramento ex art. 193, comma 2, c.p.c. con dichiarazione depositata il 3.5.2023;
3. che lo stesso chiedeva una proroga del termine per la trasmissione della bozza di relazione peritale, nonché un acconto di € 1.000; istanza 4
accolta dal Giudice con provvedimento del
18.5.2023;
4. che, su iniziativa delle parti, era fissato per il
24.7.2023 un incontro per tentare un bonario componimento della lite, al cui esito era disposto un breve rinvio ad un successivo incontro da tenersi il 28.7.2023, data entro cui la ricorrente avrebbe dovuto accettare la proposta formulata dalla società resistente, ovvero formulare una controproposta;
5. di aver pertanto trasmesso una proposta conciliativa ai difensori della resistente il
27.7.2023, i quali, in pari data, ne accoglievano le principali condizioni, purché le spese del procedimento de quo non fossero poste a carico della società loro assistita;
6. che, con pec del 4.8.2023, il difensore dell'odierna opponente ufficializzava il raggiungimento di un accordo tra le parti, invitando il CTU ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività peritale;
7. che, ciononostante, il consulente – senza fornire un riscontro a detta missiva e ai successivi solleciti – procedeva a trasmettere la bozza della relazione tecnica e, successivamente, la 5
relazione finale, aggravando la posizione dell'odierna opponente che, come da intesa, era onerata di sostenerne le relative spese;
8. che, in seguito, il perito presentava alla cancelleria del Giudice la richiesta di liquidazione delle spese sostenute e dei compensi maturati, per la somma complessiva di € 2.545,05, oltre
I.V.A. e C.P.A.; istanza a cui seguiva l'emissione del decreto di pagamento, quivi opposto, n.
11431/2023 del 20.11.2023, con cui si disponeva la liquidazione di € 2.505,13 (oltre IVA ed accessori di legge) somma posta a carico dell'odierna opposta in via provvisoria;
9. che, in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti, risulterebbe evidente l'insussistenza del diritto del CTU al compenso per tutta l'attività espletata successivamente alla composizione della controversia;
10. che, inoltre, le spese addotte dal consulente sarebbero incerte ed arbitrarie nella loro determinazione e, dunque, sarebbe illegittima la relativa liquidazione, non avendo il perito provveduto a distinguere nella richiesta di rimborso l'effettivo ammontare delle differenti voci di spesa. 6
Da qui, la richiesta di revocare il decreto opposto e ridurre il compenso del professionista per un importo di €
970,42 – corrispondente all'attività di redazione della relazione provvisoria e della relazione finale – nonché accertare la non debenza dell'importo di € 298,10, liquidato all'opposto a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico; ovvero, in subordine, ridurre la somma liquidata secondo equità.
In replica alle allegazioni e alle doglianze della controparte, parte opposta deduceva:
1. l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che le diverse censure mosse al provvedimento di pagamento volgerebbero unicamente ad accertare una pretesa inutilità della consulenza tecnica, valutazione che tuttavia esulerebbe dall'ambito applicativo del procedimento ex artt.
170 del D.P.R. 115/2002 e 15 D.L. 150/2011, mediante il quale sarebbe possibile sindacare la sola aderenza della liquidazione ai criteri di legge;
2. che, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte sarebbe fuorviante, dal momento che al 28.7.2023, data fissata per il raggiungimento di un accordo tra le parti, non vi erano sufficienti elementi per ritenere la 7
controversia definitivamente conciliata, restando ancora aperto il nodo del regolamento delle spese relative alla consulenza tecnica preventiva;
3. che, pertanto, il professionista avrebbe ricevuto solo in data 4.8.2023 comunicazione dell'accordo tra le parti e dell'invito a desistere da ogni ulteriore attività peritale, sebbene lo stesso – ritenendo fallito il tentativo di addivenire ad una transazione – avesse già proceduto all'espletamento dell'incarico conferitogli, redigendo la bozza della relazione;
4. che, inoltre, la domanda avversaria, volta ad ottenere la riduzione del compenso corrisposto all'ausiliario per un importo di € 970,42 (somma richiesta dall'interessato con l'istanza di liquidazione) non troverebbe corrispondenza nel contenuto dispositivo del decreto di pagamento, nel quale l'onorario del consulente è stato determinato non sulla base della domanda da egli presentata, ma applicando il criterio delle vacazioni;
5. che parimenti infondate sarebbero le doglianze circa l'indeterminatezza delle spese, atteso che le singole voci (dattilografia, cancelleria, 8
telefonate, ecc.), sebbene quantificate forfettariamente e attinenti alla organizzazione imprenditoriale del professionista, riguarderebbero comunque elementi necessari allo svolgimento dell'incarico di ausiliario del giudice.
In ragione di quanto esposto, il professionista rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile
l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02 incardinata dalla sig.ra per tutti i motivi esposti in premessa;
in Parte_1
via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione degli onorari del C.T.U. reso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 20.11.2023 nel corso del procedimento cautelare sommario n.R.G. 2511/2023 ed oggetto della presente impugnazione, per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale e nel merito, rigettare totalmente le domande avanzate dall'opponente
e, per l'effetto, confermare integralmente il Parte_1
decreto di liquidazione reso in favore dell'Arch. CP_1
dal Tribunale Ordinario di Roma in data
[...]
20.11.2023 nel corso del procedimento cautelare sommario
n.R.G. 2511/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'ill.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere 9
integralmente le richieste della scrivente difesa, voglia comunque condannare l'opponente al Parte_1
pagamento in favore dell'Arch. della Controparte_1
maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia per l'incarico peritale espletato”.
Tanto premesso, all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, depositato in data
20.12.2023, avendo il ricorrente documentato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data
20.11.2023 (cfr. all. A al ricorso) così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.
106 del 12.5.2016.
Giova, inoltre, rammentare che il ricorso de quo non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, sicché il 10
procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr.
Cass. n. 1470/2018; n. 2206/2020).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
È opportuno ribadire, come ampiamente argomentato da parte opposta, che il presente giudizio non costituisce la sede processuale per accertare la presenza di vizi inficianti la validità della relazione peritale – il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito – ancorché una declaratoria di nullità della perizia, ove addebitabile all'operato del consulente, comporti il venir meno del titolo giustificativo delle competenze già corrisposte, potendo l'adempiente domandare la ripetizione del pagamento effettuato sine causa (Cass. n. 11474/1992).
Tali considerazioni, tuttavia, non giustificano per sé sole la sanzione della inammissibilità del ricorso, come sollecitata dall'opposto. Come si è infatti precisato in apertura di motivazione, la cognizione del giudice dell'opposizione non è rigidamente confinata al mero esame dei vizi denunciati nei motivi di ricorso. Con la proposizione del rimedio de quo, il giudicante è infatti investito del potere di procedere autonomamente alla individuazione delle somme dovute all'ausiliario in base ai parametri normativi (e, se necessario, mediante l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 15, 11
comma 4, del d.lgs. n. 150/2011), tra i quali, d'altronde, primaria importanza riveste l'art. 51 del D.P.R. 115/2002, per il quale “nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Dunque, sebbene la domanda principale spiegata dalla opponente ruoti intorno ad una presupposta inutilizzabilità della perizia, valutazione che, per i principi sopra esposti, è inammissibile in questa sede, ciò tuttavia non impedisce – anche in ragione di quanto dalla stessa chiesto in via subordinata – di verificare la corretta applicazione da parte del giudice a quo dei principi generali in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari. Nell'opposto decreto, in particolare, l'ammontare dell'onorario è stato determinato in base a 270 vacazioni, per un totale di € 2.207,03. Tale statuizione non risulta conforme alla disciplina di settore, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sull'ambito applicativo dei differenti criteri di liquidazione. Quello delle vacazioni, infatti, costituisce un criterio residuale, che governa le sole ipotesi in cui non possa procedersi alla liquidazione dei compensi a percentuale o su altri specifici parametri. Ciò avviene, in primo luogo, qualora non vi sia una specifica previsione tariffaria, ovvero quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, “non sia logicamente 12
giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale”
(Cass. n. 8159/2023; n. 23418/2019; Cass. n. 6019/2015).
Nel caso di specie, l'oggetto dell'indagine concerneva, da un lato, la verifica delle lavorazioni realizzate dal nell'immobile Controparte_2
della unitamente all'accertamento di eventuali Pt_1
vizi delle opere, e, dall'altro, la determinazione dei definitivi rapporti dare e avere tra le parti, tenendo conto delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate. Nonostante la differente natura dei quesiti e dei problemi tecnici affrontati,
l'attività posta in essere dal consulente risulta riconducibile all'interno della cornice normativa delineata dagli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al
D.M. 30.5.2002 e, pertanto, sottostante ai relativi criteri di liquidazione.
Appurata, pertanto, l'erronea quantificazione del compenso sulla base del criterio residuale delle vacazioni, va ritenuto adeguato alla prestazione svolta l'onorario richiesto dall'interessato nella istanza di liquidazione, rispettivamente per la somma di € 618,00 inerente agli accertamenti sulla corretta esecuzione degli interventi di ristrutturazione (somma determinata, ai sensi del richiamato art. 11, quale 13
percentuale del costo degli interventi necessari all'eliminazione delle imperfezioni esecutive), e per la somma di € 970,47 riguardante le indagini in materia di rispondenza tecnica dei lavori alle prescrizioni di progetto e/o contratto e la relativa contabilità (di cui al successivo art. 12). Si ritiene altresì che, nel caso di specie, la liquidazione possa sottrarsi al principio generale di onnicomprensività del compenso del CTU, avendo il perito compiuto delle indagini e delle analisi fondamentalmente autosufficienti, rispondenti a due differenti obbiettivi: da una parte, la determinazione della contabilità d'appalto e la quantificazione dell'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice dei lavori per le opere eseguite e, dall'altra, la verifica della conformità dei lavori, quantificando i costi di eliminazione dei vizi.
A diverse conclusioni deve, tuttavia, giungersi con riferimento all'operato del CTU nella conciliazione delle parti, attività per la quale lo stesso chiedeva un compenso di €
658,53 nella propria istanza di liquidazione, corrispondente a
80 vacazioni. Orbene, detta richiesta risulta del tutto sproporzionata rispetto al modestissimo impegno profuso dal consulente nel raggiungimento di un bonario componimento della lite: esito che, peraltro, costituisce l'obiettivo primario del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Non solo, infatti, 14
l'unico incontro tenutosi a tale precipuo scopo si è articolato in una sessione di un'ora, ma dallo stesso carteggio versato in atti emerge un ruolo pressoché secondario del consulente, il quale, piuttosto che agire come promotore di un accordo tra i litiganti, figura invece come mero spettatore delle altrui interlocuzioni. L'evidente marginalità che, nell'operato del professionista e nell'economia della consulenza tecnica, ha rivestito la fase conciliativa si evince non solo dalla mancanza di un suo concreto apporto al raggiungimento di un compromesso, in particolare, quando le posizioni delle parti erano pressoché allineate (rimanendo unicamente aperto il nodo della ripartizione delle spese della CTU); ma altresì nel generale disinteresse da egli mostrato rispetto all'esito delle trattative. Né pare convincente la spiegazione secondo cui, alla scadenza del termine fissato per l'accettazione della proposta formulata dalla società resistente (il 28.7.2023), il tentativo di conciliazione dovesse considerarsi definitivamente naufragato: tantopiù considerando che, in pendenza di detto termine, giungeva l'attesa controproposta della ricorrente e, a poca distanza, veniva comunicata la sostanziale apertura della società alle condizioni prospettate della controparte (come anche riportato nella bozza di relazione). Anche in considerazione di questi positivi sviluppi, nell'intervallo di tempo tra il 28.7.2023 ed il 4.8.2023 (data, quest'ultima, in cui è stato ufficializzato l'accordo) il 15
consulente conciliatore ben avrebbe potuto attivarsi per accertare i motivi del presunto stallo e, ove possibile, fornire il proprio supporto nel tentativo di superare gli ultimi ostacoli al raggiungimento di un accordo: fine, è opportuno ribadire, che non solo era espressamente oggetto dell'incarico conferitogli ma che, nella logica deflattiva del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., è preordinato a quello di istruzione preventiva. Non è irrilevante, d'altronde, che il legislatore abbia delineato l'iter procedimentale prevedendo che il tentativo di conciliazione debba svolgersi (e possibilmente concludersi) prima del deposito dell'elaborato peritale, ritenendo evidentemente che questo passaggio possa rappresentare un “punto di ritorno” rispetto all'obbiettivo di giungere ad una composizione bonaria della lite;
in particolare nell'ipotesi (tutt'altro che astratta) in cui le risultanze della consulenza tecnica preventiva possano ribaltare il tavolo delle trattative, irrigidendo le posizioni di una o di entrambe le parti. Ma ancor più frustrante rispetto alla predetta finalità conciliativa è stata la successiva inerzia del consulente, il quale, edotto del compromesso raggiunto, era tenuto a redigere processo verbale della conciliazione – suscettibile di essere munito di efficacia esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 696-bis c.p.c. – consentendo alle parti di ottenere un titolo idoneo per l'esecuzione forzata degli obblighi assunti. 16
Orbene, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla validità dell'elaborato e sull'utilità del ricorso alla consulenza,
l'opera svolta dall'ausiliario non può considerarsi pienamente rispondente all'incarico conferitogli, risultando del tutto marginale il suo apporto all'attività conciliativa e, quindi, del tutto incongrua all'impegno profuso la richiesta di un onorario
€ 658,53, corrispondente a 80 vacazioni, per l'espletamento di “tentativi di conciliazione”.
Sono altresì fondate le censure proposte avverso il decreto di pagamento rispetto alla liquidazione, in favore del consulente tecnico d'ufficio, di talune spese non giustificate ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.P.R. n. 115/2002. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dal CTU per l'espletamento dell'incarico - diversamente da quelle di viaggio, cui si riferisce l'art. 55 del medesimo D.P.R. – è infatti necessario che questi alleghi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca puntuale documentazione. Nella fattispecie in esame, il perito ha rappresentato di aver sostenuto delle generiche spese per “cancelleria”, “dattilografia”, “telefonate su cellulari”, “ADSL e varie”, per un esborso complessivo di
€ 185,00, forfettariamente determinato. In mancanza di documentazione giustificativa delle dedotte spese,
l'accoglimento della relativa richiesta di rimborso nell'opposto decreto non risulta conforme alla disciplina sopra richiamata, non contemplando la norma ipotesi di 17
rimborso su base forfettaria. Né a differenti conclusioni si può giungere con riferimento al rimborso delle spese di viaggio – quantificate in € 113,40 in applicazione delle tariffe ACI – giacché l'utilizzo del mezzo proprio doveva essere oggetto di provvedimento autorizzativo da parte del magistrato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, comma 3, del
D.P.R. n. 115/2002 e 15, comma 1, L. n. 836/1973).
Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta necessario rideterminare le spettanze dell'ausiliario per l'attività professionale svolta in € 1.588,47 per onorari, oltre
IVA ed accessori di legge (importo dal quale dovranno essere detratti gli acconti ricevuti).
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'intera compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57982/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• revoca il decreto di pagamento n. 11431/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n.
2511/2023;
• liquida in favore di la somma di € Controparte_1
1.588,47, oltre IVA ed accessori di legge;
• compensa integralmente le spese tra le parti processuali. 18
Così deciso in Roma il 17.6.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 57982 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Parte_1
MO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma (RM), Viale Parioli n. 79, giusta procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1
Via Evandro n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Malerba che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
E CONTRO 2
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell'ausiliario del magistrato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e 15 D.L.
150/2011, depositato in data 20.12.2023, parte opponente chiedeva “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva
Decreto di liquidazione n. cronol. 11431/2023, emesso dal
Tribunale Civile di Roma, in data 17/11/2023 e, successivamente, depositato il 20/11/2023, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n.
2511/2023; in via principale: accertare e dichiarare la non debenza dell'importo pari ad € 970,42 liquidato all'Arch. per la redazione della relazione provvisoria e della CP_1
relazione finale, nonché la non debenza dell'importo pari ad
€ 298,10, liquidato al resistente a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e, per
l'effetto, revocare il Decreto di liquidazione n. cronol.
11431/2023 (R.G. n. 2511/2023); in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della precedente conclusione, 3
ridurre le somme liquidate all'Arch. sia per la CP_1
redazione della relazione provvisoria e finale, sia a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adìto;”
A fondamento delle succitate conclusioni, l'opponente poneva le seguenti ragioni:
1. di aver instaurato dinanzi a questo Tribunale, con ricorso depositato il 16.1.2023, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c., finalizzato ad accertare la corretta esecuzione degli interventi di ristrutturazione effettuati dalla
[...]
presso un immobile di sua Controparte_2
proprietà, nonché per individuare interventi necessari all'eliminazione di eventuali vizi dell'opera, quantificandone i relativi costi;
2. che, a seguito della costituzione della controparte, il Giudice disponeva la nomina del
CTU il quale accettava Controparte_1
l'incarico conferitogli e prestava giuramento ex art. 193, comma 2, c.p.c. con dichiarazione depositata il 3.5.2023;
3. che lo stesso chiedeva una proroga del termine per la trasmissione della bozza di relazione peritale, nonché un acconto di € 1.000; istanza 4
accolta dal Giudice con provvedimento del
18.5.2023;
4. che, su iniziativa delle parti, era fissato per il
24.7.2023 un incontro per tentare un bonario componimento della lite, al cui esito era disposto un breve rinvio ad un successivo incontro da tenersi il 28.7.2023, data entro cui la ricorrente avrebbe dovuto accettare la proposta formulata dalla società resistente, ovvero formulare una controproposta;
5. di aver pertanto trasmesso una proposta conciliativa ai difensori della resistente il
27.7.2023, i quali, in pari data, ne accoglievano le principali condizioni, purché le spese del procedimento de quo non fossero poste a carico della società loro assistita;
6. che, con pec del 4.8.2023, il difensore dell'odierna opponente ufficializzava il raggiungimento di un accordo tra le parti, invitando il CTU ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività peritale;
7. che, ciononostante, il consulente – senza fornire un riscontro a detta missiva e ai successivi solleciti – procedeva a trasmettere la bozza della relazione tecnica e, successivamente, la 5
relazione finale, aggravando la posizione dell'odierna opponente che, come da intesa, era onerata di sostenerne le relative spese;
8. che, in seguito, il perito presentava alla cancelleria del Giudice la richiesta di liquidazione delle spese sostenute e dei compensi maturati, per la somma complessiva di € 2.545,05, oltre
I.V.A. e C.P.A.; istanza a cui seguiva l'emissione del decreto di pagamento, quivi opposto, n.
11431/2023 del 20.11.2023, con cui si disponeva la liquidazione di € 2.505,13 (oltre IVA ed accessori di legge) somma posta a carico dell'odierna opposta in via provvisoria;
9. che, in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti, risulterebbe evidente l'insussistenza del diritto del CTU al compenso per tutta l'attività espletata successivamente alla composizione della controversia;
10. che, inoltre, le spese addotte dal consulente sarebbero incerte ed arbitrarie nella loro determinazione e, dunque, sarebbe illegittima la relativa liquidazione, non avendo il perito provveduto a distinguere nella richiesta di rimborso l'effettivo ammontare delle differenti voci di spesa. 6
Da qui, la richiesta di revocare il decreto opposto e ridurre il compenso del professionista per un importo di €
970,42 – corrispondente all'attività di redazione della relazione provvisoria e della relazione finale – nonché accertare la non debenza dell'importo di € 298,10, liquidato all'opposto a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico; ovvero, in subordine, ridurre la somma liquidata secondo equità.
In replica alle allegazioni e alle doglianze della controparte, parte opposta deduceva:
1. l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che le diverse censure mosse al provvedimento di pagamento volgerebbero unicamente ad accertare una pretesa inutilità della consulenza tecnica, valutazione che tuttavia esulerebbe dall'ambito applicativo del procedimento ex artt.
170 del D.P.R. 115/2002 e 15 D.L. 150/2011, mediante il quale sarebbe possibile sindacare la sola aderenza della liquidazione ai criteri di legge;
2. che, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte sarebbe fuorviante, dal momento che al 28.7.2023, data fissata per il raggiungimento di un accordo tra le parti, non vi erano sufficienti elementi per ritenere la 7
controversia definitivamente conciliata, restando ancora aperto il nodo del regolamento delle spese relative alla consulenza tecnica preventiva;
3. che, pertanto, il professionista avrebbe ricevuto solo in data 4.8.2023 comunicazione dell'accordo tra le parti e dell'invito a desistere da ogni ulteriore attività peritale, sebbene lo stesso – ritenendo fallito il tentativo di addivenire ad una transazione – avesse già proceduto all'espletamento dell'incarico conferitogli, redigendo la bozza della relazione;
4. che, inoltre, la domanda avversaria, volta ad ottenere la riduzione del compenso corrisposto all'ausiliario per un importo di € 970,42 (somma richiesta dall'interessato con l'istanza di liquidazione) non troverebbe corrispondenza nel contenuto dispositivo del decreto di pagamento, nel quale l'onorario del consulente è stato determinato non sulla base della domanda da egli presentata, ma applicando il criterio delle vacazioni;
5. che parimenti infondate sarebbero le doglianze circa l'indeterminatezza delle spese, atteso che le singole voci (dattilografia, cancelleria, 8
telefonate, ecc.), sebbene quantificate forfettariamente e attinenti alla organizzazione imprenditoriale del professionista, riguarderebbero comunque elementi necessari allo svolgimento dell'incarico di ausiliario del giudice.
In ragione di quanto esposto, il professionista rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile
l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02 incardinata dalla sig.ra per tutti i motivi esposti in premessa;
in Parte_1
via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione degli onorari del C.T.U. reso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 20.11.2023 nel corso del procedimento cautelare sommario n.R.G. 2511/2023 ed oggetto della presente impugnazione, per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale e nel merito, rigettare totalmente le domande avanzate dall'opponente
e, per l'effetto, confermare integralmente il Parte_1
decreto di liquidazione reso in favore dell'Arch. CP_1
dal Tribunale Ordinario di Roma in data
[...]
20.11.2023 nel corso del procedimento cautelare sommario
n.R.G. 2511/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'ill.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere 9
integralmente le richieste della scrivente difesa, voglia comunque condannare l'opponente al Parte_1
pagamento in favore dell'Arch. della Controparte_1
maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia per l'incarico peritale espletato”.
Tanto premesso, all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, depositato in data
20.12.2023, avendo il ricorrente documentato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data
20.11.2023 (cfr. all. A al ricorso) così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.
106 del 12.5.2016.
Giova, inoltre, rammentare che il ricorso de quo non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, sicché il 10
procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr.
Cass. n. 1470/2018; n. 2206/2020).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
È opportuno ribadire, come ampiamente argomentato da parte opposta, che il presente giudizio non costituisce la sede processuale per accertare la presenza di vizi inficianti la validità della relazione peritale – il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito – ancorché una declaratoria di nullità della perizia, ove addebitabile all'operato del consulente, comporti il venir meno del titolo giustificativo delle competenze già corrisposte, potendo l'adempiente domandare la ripetizione del pagamento effettuato sine causa (Cass. n. 11474/1992).
Tali considerazioni, tuttavia, non giustificano per sé sole la sanzione della inammissibilità del ricorso, come sollecitata dall'opposto. Come si è infatti precisato in apertura di motivazione, la cognizione del giudice dell'opposizione non è rigidamente confinata al mero esame dei vizi denunciati nei motivi di ricorso. Con la proposizione del rimedio de quo, il giudicante è infatti investito del potere di procedere autonomamente alla individuazione delle somme dovute all'ausiliario in base ai parametri normativi (e, se necessario, mediante l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 15, 11
comma 4, del d.lgs. n. 150/2011), tra i quali, d'altronde, primaria importanza riveste l'art. 51 del D.P.R. 115/2002, per il quale “nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Dunque, sebbene la domanda principale spiegata dalla opponente ruoti intorno ad una presupposta inutilizzabilità della perizia, valutazione che, per i principi sopra esposti, è inammissibile in questa sede, ciò tuttavia non impedisce – anche in ragione di quanto dalla stessa chiesto in via subordinata – di verificare la corretta applicazione da parte del giudice a quo dei principi generali in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari. Nell'opposto decreto, in particolare, l'ammontare dell'onorario è stato determinato in base a 270 vacazioni, per un totale di € 2.207,03. Tale statuizione non risulta conforme alla disciplina di settore, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sull'ambito applicativo dei differenti criteri di liquidazione. Quello delle vacazioni, infatti, costituisce un criterio residuale, che governa le sole ipotesi in cui non possa procedersi alla liquidazione dei compensi a percentuale o su altri specifici parametri. Ciò avviene, in primo luogo, qualora non vi sia una specifica previsione tariffaria, ovvero quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, “non sia logicamente 12
giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale”
(Cass. n. 8159/2023; n. 23418/2019; Cass. n. 6019/2015).
Nel caso di specie, l'oggetto dell'indagine concerneva, da un lato, la verifica delle lavorazioni realizzate dal nell'immobile Controparte_2
della unitamente all'accertamento di eventuali Pt_1
vizi delle opere, e, dall'altro, la determinazione dei definitivi rapporti dare e avere tra le parti, tenendo conto delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate. Nonostante la differente natura dei quesiti e dei problemi tecnici affrontati,
l'attività posta in essere dal consulente risulta riconducibile all'interno della cornice normativa delineata dagli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al
D.M. 30.5.2002 e, pertanto, sottostante ai relativi criteri di liquidazione.
Appurata, pertanto, l'erronea quantificazione del compenso sulla base del criterio residuale delle vacazioni, va ritenuto adeguato alla prestazione svolta l'onorario richiesto dall'interessato nella istanza di liquidazione, rispettivamente per la somma di € 618,00 inerente agli accertamenti sulla corretta esecuzione degli interventi di ristrutturazione (somma determinata, ai sensi del richiamato art. 11, quale 13
percentuale del costo degli interventi necessari all'eliminazione delle imperfezioni esecutive), e per la somma di € 970,47 riguardante le indagini in materia di rispondenza tecnica dei lavori alle prescrizioni di progetto e/o contratto e la relativa contabilità (di cui al successivo art. 12). Si ritiene altresì che, nel caso di specie, la liquidazione possa sottrarsi al principio generale di onnicomprensività del compenso del CTU, avendo il perito compiuto delle indagini e delle analisi fondamentalmente autosufficienti, rispondenti a due differenti obbiettivi: da una parte, la determinazione della contabilità d'appalto e la quantificazione dell'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice dei lavori per le opere eseguite e, dall'altra, la verifica della conformità dei lavori, quantificando i costi di eliminazione dei vizi.
A diverse conclusioni deve, tuttavia, giungersi con riferimento all'operato del CTU nella conciliazione delle parti, attività per la quale lo stesso chiedeva un compenso di €
658,53 nella propria istanza di liquidazione, corrispondente a
80 vacazioni. Orbene, detta richiesta risulta del tutto sproporzionata rispetto al modestissimo impegno profuso dal consulente nel raggiungimento di un bonario componimento della lite: esito che, peraltro, costituisce l'obiettivo primario del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Non solo, infatti, 14
l'unico incontro tenutosi a tale precipuo scopo si è articolato in una sessione di un'ora, ma dallo stesso carteggio versato in atti emerge un ruolo pressoché secondario del consulente, il quale, piuttosto che agire come promotore di un accordo tra i litiganti, figura invece come mero spettatore delle altrui interlocuzioni. L'evidente marginalità che, nell'operato del professionista e nell'economia della consulenza tecnica, ha rivestito la fase conciliativa si evince non solo dalla mancanza di un suo concreto apporto al raggiungimento di un compromesso, in particolare, quando le posizioni delle parti erano pressoché allineate (rimanendo unicamente aperto il nodo della ripartizione delle spese della CTU); ma altresì nel generale disinteresse da egli mostrato rispetto all'esito delle trattative. Né pare convincente la spiegazione secondo cui, alla scadenza del termine fissato per l'accettazione della proposta formulata dalla società resistente (il 28.7.2023), il tentativo di conciliazione dovesse considerarsi definitivamente naufragato: tantopiù considerando che, in pendenza di detto termine, giungeva l'attesa controproposta della ricorrente e, a poca distanza, veniva comunicata la sostanziale apertura della società alle condizioni prospettate della controparte (come anche riportato nella bozza di relazione). Anche in considerazione di questi positivi sviluppi, nell'intervallo di tempo tra il 28.7.2023 ed il 4.8.2023 (data, quest'ultima, in cui è stato ufficializzato l'accordo) il 15
consulente conciliatore ben avrebbe potuto attivarsi per accertare i motivi del presunto stallo e, ove possibile, fornire il proprio supporto nel tentativo di superare gli ultimi ostacoli al raggiungimento di un accordo: fine, è opportuno ribadire, che non solo era espressamente oggetto dell'incarico conferitogli ma che, nella logica deflattiva del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., è preordinato a quello di istruzione preventiva. Non è irrilevante, d'altronde, che il legislatore abbia delineato l'iter procedimentale prevedendo che il tentativo di conciliazione debba svolgersi (e possibilmente concludersi) prima del deposito dell'elaborato peritale, ritenendo evidentemente che questo passaggio possa rappresentare un “punto di ritorno” rispetto all'obbiettivo di giungere ad una composizione bonaria della lite;
in particolare nell'ipotesi (tutt'altro che astratta) in cui le risultanze della consulenza tecnica preventiva possano ribaltare il tavolo delle trattative, irrigidendo le posizioni di una o di entrambe le parti. Ma ancor più frustrante rispetto alla predetta finalità conciliativa è stata la successiva inerzia del consulente, il quale, edotto del compromesso raggiunto, era tenuto a redigere processo verbale della conciliazione – suscettibile di essere munito di efficacia esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 696-bis c.p.c. – consentendo alle parti di ottenere un titolo idoneo per l'esecuzione forzata degli obblighi assunti. 16
Orbene, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla validità dell'elaborato e sull'utilità del ricorso alla consulenza,
l'opera svolta dall'ausiliario non può considerarsi pienamente rispondente all'incarico conferitogli, risultando del tutto marginale il suo apporto all'attività conciliativa e, quindi, del tutto incongrua all'impegno profuso la richiesta di un onorario
€ 658,53, corrispondente a 80 vacazioni, per l'espletamento di “tentativi di conciliazione”.
Sono altresì fondate le censure proposte avverso il decreto di pagamento rispetto alla liquidazione, in favore del consulente tecnico d'ufficio, di talune spese non giustificate ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.P.R. n. 115/2002. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dal CTU per l'espletamento dell'incarico - diversamente da quelle di viaggio, cui si riferisce l'art. 55 del medesimo D.P.R. – è infatti necessario che questi alleghi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca puntuale documentazione. Nella fattispecie in esame, il perito ha rappresentato di aver sostenuto delle generiche spese per “cancelleria”, “dattilografia”, “telefonate su cellulari”, “ADSL e varie”, per un esborso complessivo di
€ 185,00, forfettariamente determinato. In mancanza di documentazione giustificativa delle dedotte spese,
l'accoglimento della relativa richiesta di rimborso nell'opposto decreto non risulta conforme alla disciplina sopra richiamata, non contemplando la norma ipotesi di 17
rimborso su base forfettaria. Né a differenti conclusioni si può giungere con riferimento al rimborso delle spese di viaggio – quantificate in € 113,40 in applicazione delle tariffe ACI – giacché l'utilizzo del mezzo proprio doveva essere oggetto di provvedimento autorizzativo da parte del magistrato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, comma 3, del
D.P.R. n. 115/2002 e 15, comma 1, L. n. 836/1973).
Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta necessario rideterminare le spettanze dell'ausiliario per l'attività professionale svolta in € 1.588,47 per onorari, oltre
IVA ed accessori di legge (importo dal quale dovranno essere detratti gli acconti ricevuti).
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'intera compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57982/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• revoca il decreto di pagamento n. 11431/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n.
2511/2023;
• liquida in favore di la somma di € Controparte_1
1.588,47, oltre IVA ed accessori di legge;
• compensa integralmente le spese tra le parti processuali. 18
Così deciso in Roma il 17.6.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)