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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/12/2024, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 912/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIMONDI AR C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTTERRI STEFANIA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
Azione arricchimento ex art. 2041 c.c. – accoglimento parziale
Convivenza more uxorio - sproporzione
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................................ 1
2. Presupposti giuridici di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. ....................................................... 4
3. Versamento della caparra confirmatoria. ............................................................................................. 6
4. Impiego di energie lavorative. ............................................................................................................... 7
5. Ricostruzione del conto corrente cointestato. ....................................................................................... 9
6. Le spese di lite ...................................................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
L'attrice a proposto, nei confronti domanda ex art. 2041 AR Controparte_2
c.c., deducendo di aver convissuto more uxorio con il convenuto dal 2007 al 2016 e di avere, nel
1 predetto arco di tempo contribuito ingentemente, in modo sproporzionato e inadeguato rispetto al proprio patrimonio personale, ma nell'esclusiva ottica del progetto di vita in comune, all'acquisto di una unità immobiliare sita in Ferrara, Via Alberto Mario n. 16, di esclusiva proprietà di il quale ha dunque tratto un correlato ingiustificato arricchimento. Controparte_1
Le poste che l'attrice individua in citazione sono: i) la caparra confirmatoria corrisposta da in occasione della conclusione del contratto preliminare di compravendita AR
dell'immobile, versata con assegno tratto sul suo conto corrente;
ii) la somma versata sul conto comune quale provento della vendita di un appartamento di sua proprietà esclusiva ed utilizzata per la ristrutturazione del nuovo immobile e la metà dell'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione, pagata con la provvista derivante dal conto cointestato in cui confluivano anche gli stipendi di iii) la quota di metà delle rate del mutuo versate da AR
nel periodo dal 1/08/2011 all'1/05/2016, addebitate sul conto comune a AR
titolo di rimborso del mutuo sopra indicato, mediante addebito delle relative somme;
iv) le energie lavorative investite dall'attrice nella ristrutturazione anche mediante la propria rete familiare.
Tali investimenti sarebbero stati effettuati – nella prospettiva attorea - esclusivamente nell'ottica del progetto comune di acquisto dell'abitazione, che avrebbe dovuto essere cointestato e sarebbero inoltre sproporzionati rispetto al patrimonio di la ha AR
devoluto tutti i propri risparmi e guadagni al progetto comune dell'abitazione rimasta in proprietà e godimento al solo convenuto, con un conseguente depauperamento e correlativo arricchimento ingiustificato di oggetto della domanda di indennizzo formulata Controparte_1
nel presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta mediante c.t.u. e prova testi, le conclusioni rassegnate nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. sono le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza disattesa e respinta, 1. accertare e dichiarare che la sig. ha AR
corrisposto in favore del Sig. le somme, i contributi economici e le dazioni di Controparte_1
danaro descritti in narrativa negli atti del giudizio, nel corso della convivenza more uxorio, per un importo pari ad Euro 80.406,03 come determinato dalla Consulente tecnica d'ufficio a seguito delle osservazioni formulate dal Consulente di parte a pagg. 22-23 della AR
2 Relazione della CTU, oltre alle somme pagate per l'acquisto della cucina EN NI
(scontrino allegato all'ordine Doc. n. 14) pari ad Euro 1.450,00 e alle spese effettuate in contanti risultanti da scontrini fiscali, pari ad Euro 907,13 e così in totale Euro 82.763,16 e che tali somme sono state utilizzate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Ferrara, Via
Alberto Mario n. 16, di proprietà del sig.
2. accertare e dichiarare che tali Controparte_1
esborsi, spese ed energie lavorative impiegate sono privi di giusta causa e quindi accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del sig. e di conseguenza;
3. condannare il sig. CP_1
alla restituzione e al pagamento a favore di ai sensi Controparte_1 AR
dell'art. 2041 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, della somma di Euro 80.406,03 come determinato dalla Consulente tecnica d'ufficio a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte a pagg. 22-23 della Relazione della CTU, oltre alle somme AR
pagate per l'acquisto della cucina EN NI (scontrino allegato all'ordine Doc. n. 14) pari ad Euro 1.450,00 e alle spese effettuate in contanti risultanti da scontrini fiscali, pari ad
Euro 907,13 e così in totale Euro 82.763,16, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4. accertare e dichiarare che la sig. ha impiegato nella ristrutturazione dell'immobile le proprie energie AR
lavorative, anche attraverso la propria rete familiare;
5. condannare il sig. ad CP_1
indennizzare la sig. per le energie lavorative impiegate nella ristrutturazione AR
dell'immobile anche attraverso la propria rete familiare, da liquidarsi in via equitativa, per un importo pari ad euro 10.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
6. respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto;
7. ad istruttoria CP_1
occorrendo: ammettersi le istanze istruttorie formulate dalla sig. e non ammesse AR
nonchè le prove per testi dedotte ai capp. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'attrice, nonché le eventuali prove contrarie sulle istanze che dovessero essere ammesse. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio e del procedimento di mediazione”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato preliminarmente Controparte_1
l'ammissibilità ex art. 2042 c.c. della domanda in relazione all'importo di euro 20.000,00 riferito
3 al contratto preliminare del 10/12/2009 e l'inammissibilità dell'azione in relazione alle energie lavorative riferite a terzi. Nel merito, ha contestato integralmente la fondatezza della domanda, chiedendone l'integrale rigetto, sul presupposto della improponibilità della domanda relativa alla caparra e della mancanza di prova quanto alle altre domanda, posta la proporzionata contribuzione dei conviventi alla vita familiare.
Nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. ha così concluso: “Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni e delle difese tutte, in fatto e in diritto, dedotte da parte convenuta, ammettere preliminarmente le istanze istruttorie formulate da con le memorie ex art. 171ter c.p.c. e disattese e/o non ammesse Controparte_1
dal Tribunale, istanze che a tal effetto reitera e su cui insiste;
in via preliminare, Controparte_1
in accoglimento delle corrispondenti eccezioni di parte convenuta, dichiarare l'azione esperita ex art. 2041 c.c. da nei confronti di avente ad oggetto la AR Controparte_1
somma di € 20.000,00 corrisposta in relazione al contratto preliminare 10.12.2009, come meglio specificato in atti, improponibile e/o inammissibile per carenza del carattere di sussidiarietà (art.
2042 c.c.); dichiarare altresì il difetto di legittimazione di in relazione alla AR
pretesa attorea ex art. 2041 c.c. di indennizzo avente ad oggetto le energie lavorative impiegate nella ristrutturazione dell'immobile attraverso la rete familiare;
nel merito, in tutti i casi, respingere integralmente tutte le domande proposte da nei confronti di AR
in quanto inammissibili per indeterminatezza e/o genericità, improponibili, Controparte_1
prescritte e comunque perché integralmente infondate, in fatto e in diritto, e in ogni caso non provate. Con condanna di all'integrale refusione delle spese di lite a favore di AR
. Controparte_1
La domanda va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
2. Presupposti giuridici di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
4 Dunque, tale azione, laddove proposta dal convivente more uxorio nei confronti dell'altro, non presenta in sé problemi di ammissibilità, avendo la Suprema Corte affermato in più occasioni il diritto del convivente di agire ex art. 2041 c.c. per ripetere le prestazioni di denaro precedentemente effettuate e rimaste a vantaggio esclusivo dell'altro alla cessazione del rapporto di convivenza.
È però vero che tale diritto restitutorio è subordinato, per un verso, alla soddisfazione dell'onere probatorio a suo carico, relativo all'effettiva contribuzione con le proprie sostanze;
per altro verso all'esclusione della natura di liberalità o di obbligazione naturale della contribuzione stessa, data dall'assenza di proporzionalità tra la spesa e le condizioni personali e patrimoniali del soggetto che la sostiene. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale. (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022; Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018).
L'azione di cui all'art. 2041 c.c. è però condizionata al limite di ammissibilità di cui all'art. 2042
c.c.
È noto, infatti, come il requisito della sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c. impone di escludere l'ammissibilità dell'azione se, già secondo una valutazione in astratto, esista un diverso rimedio giudiziale, in particolare derivante da un contratto o prevista dalla legge, idoneo a rimuovere il pregiudizio subìto, anche eventualmente esperibile nei confronti di terzi (per tutte Cass., Sez. Un., Sentenza n. 28042 del 25/11/2008: “l'azione di arricchimento ex art. 2041
c.c., stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato,
5 secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo, quindi, dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito”; nello stesso senso, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9441 del 28/04/2011; cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza del 3 novembre 2017, n. 26199: “L'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi”).
Ciò posto, occorre quindi vagliare entro quali limiti abbia provato l'esistenza AR
dei presupposti dell'azione proposta.
3. Versamento della caparra confirmatoria.
I presupposti descritti in premessa non risultano provati quanto alla caparra confirmatoria corrisposta da – promissaria acquirente unitamente a nel AR Controparte_1
contratto preliminare stipulato il 10/12/2024 – per la somma di euro 20.000,00, saldata mediante l'assegno bancario non trasferibile n. 0202991021-12 emesso in favore del venditore tratto dall'attrice sul proprio conto corrente presso Banca Popolare di Persona_1
Ravenna, filiale di Via Bologna – Ferrara “A”, del quale era unica intestataria.
Ebbene, l'azione proposta ex art. 2041 c.c. da in relazione alla suddetta AR
caparra non supera il vaglio di ammissibilità. In disparte il profilo, di recente rimesso al vaglio delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 5222 del 20/02/2023), dell'ammissibilità dell'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella fattispecie presente, l'assenza del presupposto è evidente già sul piano astratto, poiché la vicenda prospettata – versamento da parte di uno dei promissari acquirenti della caparra confirmatoria in favore del promittente venditore e stipula del definitivo con intestazione all'altro promissario acquirente – è essenzialmente contrattuale.
L'esistenza e l'efficacia del preliminare non è contestata e, di conseguenza, deve ritenersi tutt'altro che esclusa la possibilità per di esercitare azioni di tipo AR
contrattuale, agendo in particolare in via di regresso, atteso che l'azione di regresso ex art. 1299
6 c.c. “trova fondamento nella corresponsabilità (dei due debitori) ed è volta ad evitare
l'ingiustificato depauperamento del solvens che ha adempiuto” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
22860 del 30/10/2007).
Difatti, Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore l'intero debito (ma anche solo una somma maggiore rispetto a quella dovuta), ha diritto di regresso avendo subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 21197 del
27/08/2018).
Come spiegato, il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. ha adempiuto ad un'obbligazione contrattuale (assunta in solido con AR CP_1
nei confronti del venditore ed avrebbe avuto dunque a disposizione la domanda di
[...]
regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale.
L'azione proposta ex art. 2042 c.c., con riferimento al diritto dell'attrice alla restituzione della caparra confirmatoria, va quindi dichiarata improponibile.
4. Impiego di energie lavorative.
L'attrice ha chiesto altresì di condannare ad indennizzarla – sempre quale Controparte_1
effetto dell'arricchimento senza causa dello stesso quale unico proprietario - per le energie lavorative spese nei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
In proposito, allega che “al fine di contenere i costi, i lavori sono stati AR
eseguiti con il lavoro personale del marito della madre della Sig. Sig. AR _1
, di professione muratore, con l'aiuto del padre del che fungeva da manovale,
[...] CP_1
nonché della stessa Sig. la quale ha dedicato alla ristrutturazione, alla scelta e agli AR
acquisti dei materiali e dei mobili tutto il proprio tempo libero” e richiede un indennizzo da quantificare in via equitativa.
7 In disparte il tema della possibilità di quantificare in via equitativa un arricchimento senza causa, va considerao che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. che si traduce nell'esercizio dell'equità giudiziale correttiva od integrativa, con il limite però di non potere surrogare il mancato accertamento della sussistenza dell'arricchimento e del correlativo impoverimento, col solo dato dell'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.
La Suprema Corte ha chiarito che “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato […] e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 9744 del 12/04/2023).
Con riferimento al fatto costitutivo della richiesta indennitaria, non sussiste il requisito del depauperamento dell'attrice con riguardo al lavoro speso da un soggetto terzo ossia _1
; quanto ad energie dell'attrice, non si tratta senz'altro di energie lavorative, essendosi
[...]
l'attività concretizzata nella scelta e negli acquisti.
Con riferimento ai presupposti della domanda ex art. 2041 c.c., occorre rilevare che relativamente a tale attività difetta, con riguardo all'an, il requisito della sproporzione. L'attrice non ha provato di avere investito nella ristrutturazione dell'immobile energie superiori a quelle ordinarie dedicate da chiunque decida di voler effettuare attività di questo tipo, né di aver sacrificato l'attività lavorativa e in quali termini (es. godimento di ferie o permessi a questo scopo); per cui tale attività si inserisce in termini ordinari nelle dinamiche proprie della convivenza di fatto che le parti scelsero e nelle obbligazioni a questa connesse, senza poter costituire titolo per la pronuncia richiesta.
Anche con riferimento al quantum, manca qualsivoglia elemento utile a quantificare l'indennizzo richiesto, non avendo parte attrice indicato elementi di fatto utili alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre: neppure parte attrice ha indicato e provato con precisione (si vedano sul punto le
8 generiche dichiarazioni della madre dell'attrice) le ore di tempo giornaliero/settimanale, dedicate da i lavori di ristrutturazione. AR
Anche sotto questo profilo la domanda non può trovare accoglimento.
5. Ricostruzione del conto corrente cointestato.
Il presupposto della sussidiarietà sussiste invece con riguardo alle somme addebitate sul conto corrente cointestato, alimentato anche son somme di pertinenza dell'attrice, rispetto alle quali occorre accertare l'assenza di proporzionalità tra la spesa e le condizioni personali e patrimoniali di AR
Sulla base di una c.t.u. contabile, per la quale è stata incaricata la dott.ssa è stato Persona_2
ricostruito che sul conto corrente cointestato a e n. 001 AR Controparte_1
1166181-5 acceso presso Banca Mediolanum S.p.a., nel periodo 25 febbraio 2010 (data di accensione del conto) - 29 agosto 2016 (data di estinzione del conto), vi sono state entrate per euro 836.588,85 ed uscite per euro 834.606,73.
Le entrate riscontrate sono riferibili a per euro 178.052,84 (cfr. Allegato 4 AR
alla c.t.u.), riconducibili a emolumenti derivanti dall'attività lavorativa presso l'azienda ASL
Bologna e dalla vendita della casa di Via Chailly, di proprietà esclusiva della stessa.
Sono invece riferibili a per totali euro 323.285,56 (riconducibili ad emolumenti Controparte_1
derivanti dall'attività lavorativa presso la società Stilfer S.r.l., ad estinzione del conto corrente personale, vendita della casa personale (allegato 5); ma anche assegni e bonifici bancari come liquidità prestata al fratello (allegato 6). Controparte_1
A comporre poi la voce entrate vi è poi l'importo di euro 16.433,66, che non è stato ricondotto ad alcuna delle parti: trattasi (cfr. all. 9 alla c.t.u.) di assegni, non prodotti in atti e di cui nessuna delle due parti ha compiutamente provato la riferibilità, con la conseguenza che esse andranno imputate al 50% a ciascuna delle parti, per euro 8.216,83.
Il convenuto sostiene che una parte di tali importi per spese generiche sarebbe riferibile a suoi stipendi (euro 7.359,00), mentre quanto alle pensioni ne è stata provata la riferibilità CP_3
alla figlia IA;
l'importo degli indicati stipendi, inferiore al 50%, non vale a smentire la presunzione di pari attribuzione delle entrate non tracciabili, fatta propria dal c.t.u.
9 Dunque, le entrate complessive riconducibili a sono pari ad euro 186.269,67 AR
e quelle riconducibili a pari ad euro 331.502,39. Controparte_1
Tra le entrate complessive del conto vi è poi la somma di euro 318.816,79, relativa ai disinvestimenti della polizza d'investimento Mediolanum Freedom plus e del Fondo comune di investimento Mediolanum n. LT 1374544, di cui si dirà in prosieguo, posto che – trattandosi di investimenti – ne dovrà essere computato ed imputato a ciascuna parte il risultato.
Le uscite – per euro 834.606,73 comprensivi dei disinvestimenti degli strumenti finanziari di cui sopra – sono riferibili a diverse voci, indicate alle pagine da 7 a 10 della c.t.u. e agli allegati da 10
a 43 all'elaborato. La parte attrice ha poi prodotto scontrini i cui importi risultano pagati in contanti per un totale di euro 907,00: a fronte della contestazione di parte convenuta,
[...]
non si è messa in prova sulla circostanza che i pagamenti sarebbero avvenuti con AR
denaro contante in suo possesso, con la conseguenza che tale circostanza non può ritenersi acquisita.
Venendo all'imputazione delle uscite documentate, è da imputare in via esclusiva a
[...]
la somma di euro 6.416,00 per bonifici eseguiti sul suo conto corrente personale AR
(Allegato 20). Va condivisa con il c.t.u. anche l'imputazione in via esclusiva a AR
delle spese per i pedaggi autostradali per recarsi al lavoro (euro 3.693,46): la contestazione sul punto della non è fondata, in quanto, a prescindere dall'utilizzo saltuario AR
dell'automobile anche da parte di è evidente che la spesa per i pedaggi Controparte_1
costituisce una spesa personale dell'attrice.
All'attrice vanno poi imputate al 50% (già così quantificate) le seguenti uscite:
- euro 5.812,53 per spese sostenute per la figlia, ; Persona_3
- euro 342,00 per spese sostenute dalla famiglia per viaggi e svago;
- euro 961,09 per spese telefoniche e utenze domestiche;
- euro 21.010,53 per spese uscite generiche, commissioni bancarie, assegni bancari, ricariche postepay, addebiti Cartasì, addebito F24, bollettini postali e prelevamenti in contanti allo sportello.
Tali imputazioni non sono contestate.
10 Quanto agli importi relativi alle carte di credito n. 2736110 (in uso a er euro AR
108.756,24) e 2742013 (in uso a per euro 68.483,30), parte attrice sostiene che Controparte_1
non possa attribuirsi, come fa la consulente nella bozza, semplicemente a ciascun cointestatario la spesa relativa alla carta in uso, in quanto le carte venivano utilizzate da e AR
per far fronte a tutte le spese nell'interesse del nucleo familiare, per cui la Controparte_1
circostanza che con la carta della prima siano effettuate maggiori spese non implicherebbe che questa effettuava maggiori spese per sé ma solo che più spesso utilizzava la carta per effettuare transazioni nell'interesse del nucleo familiare.
La tesi potrebbe essere astrattamente condivisibile, dovendo però rilevarsi come CP_1
nelle osservazioni alla c.t.u., abbia provato che alcuni dei prelevamenti effettuati da
[...]
con la carta a lei in uso fossero riferiti al pagamento del mutuo AR
dell'abitazione di sua proprietà esclusiva, per euro 32.200,00; contestualmente
[...]
ha ricevuto da fratello di , che viveva nell'immobile la AR Persona_4 CP_1
somma di euro 500,00 mensili da settembre 2011 a maggio 2014, per un totale di euro
16.500,00 (la circostanza è stata confermata da tutti i testi, familiari delle parti, escussi all'udienza del 04/07/2024 e dallo stesso . Persona_4
Nella risposta alle osservazioni, il c.t.u. ha precisato che gli incassi (canoni) ed i pagamenti effettuati dalla con denaro escluso dal conto comune sono di per sé esclusi e che i AR
prelevamenti effettuati con carta bancomat in uso a risultavano, AR
nell'elaborato, imputati alla stessa in ragione dell'imputazione alla stessa di tutte le somme addebitate sulla sua carta (inclusa quindi la somma di euro 15.700,00 relativa al mutuo).
Dunque, a fronte della corretta imputazione a ciascuna parte del 50% dell'importo complessivo pagato per mezzo di carte di credito, pari ad euro 177.239,54, va applicato un correttivo, dovendo rimanere a carico esclusivo di la somma di euro 15.700,00: dunque, AR
mentre a va imputata la somma di euro 80769,77, a va Controparte_1 AR
imputata quella di euro 96.469,77.
Analogo discorso vale per le donazioni all'associazione “Nati Prima”: trattasi di un'associazione costituita da entrambe le parti in quanto genitori di IA, nata fortemente prematura e in cui entrambe ricoprivano cariche (presidente l'attrice e vicepresidente il convenuto). Gli esborsi per
11 sostenere l'Ente, tramite il conto cointestato, appaiono imputabili ad entrambe le parti in pari quota, per euro 855,00.
Alcune considerazioni occorre poi spendere sugli investimenti della coppia, per il tramite della polizza Freedom Plus n. 03001550789 e al Fondo Comune di Investimento Mediolanum LT
1374544.
Quanto alla polizza, intestata a i cui investimenti e disinvestimenti sono stati Controparte_1
effettuati sul conto corrente cointestato n. 001 1166181-5, essa ha prodotto sostanzialmente un saldo zero (investimenti per euro 225.016,90 e disinvestimenti per euro 225.456,23, con una plusvalenza di euro 439,33.
Con riferimento invece alla ricostruzione dei movimenti del Fondo Comune di investimento
Mediolanum LT 1374544 sottoscritto in data 19/05/2011, esso ha comportato investimenti per euro
101.000,00 e disinvestimenti per euro 93.360,56, con una minusvalenza di euro 7.639,44: la perdita complessiva è quindi di euro 7.200,11, che va imputata ad entrambe le parti, per euro
3.600,00 ciascuna.
Infatti, dalla ricostruzione di entrambe le parti si evince che tale sistema di investimenti era una modalità di accantonamento prevista dal tipo di conto cointestato che e AR
avevano congiuntamente scelto di aprire e che prevedeva un accantonamento Controparte_1
automatico della giacenza destinata all'investimento, che dunque entrambi i cointestatari hanno voluto per gli anni in cui hanno tenuto aperto il conto.
Nessun altra delle uscite sul conto va imputata a AR
In particolare, quanto ai rapporti con fratello del convenuto, risulta che egli Persona_4
erogò alla coppia un prestito di euro 90.000,00, accreditata sul conto cointestato (allegato 6 alla c.t.u.). Risulta però che gli sia stata restituita la somma di euro 110.000,00 (allegato 36).
La c.t.u. ha attribuito il risultato negativo di tale operazione (euro 20.000,00) a Controparte_1
deve condividersi tale impostazione.
Nessuno dei testi escussi all'udienza del 4/7/2024 ha dato conto della natura fruttifera del prestito della famiglia alla coppia (prestito integralmente restituito tramite il conto CP_1
cointestato ove era avvenuto l'accredito), né parte convenuta ha provato prestiti ulteriori, per
12 euro 20.000,00 rispetto a quelli documentati dal c.t.u. oppure l'esistenza di un accordo che obbligasse la coppia a restituire a una somma superiore a Persona_5 Persona_4
quella ottenuta in prestito.
Pure non può essere imputata a alcuna somma per le tasse sulla proprietà AR
delle automobili intestate a a prescindere dalla concessione di un veicolo in Controparte_1
uso a terzi (e quindi anche alla propria convivente), l'obbligazione tributaria in questione resta in capo al proprietario.
Concludendo, a sono imputabili spese per euro 139.160,38, dovendosi AR
considerare che le altre spese più corpose addebitate sul conto cointestato attengono tutte all'immobile intestato in via esclusiva a (ossia euro 55.889,32 per ratei di Controparte_1
mutuo, euro 21.600,00 per la cucina Arr. NI, euro 48.800,00 per l'acquisto di via A. Mario ed euro 24.614,48 per le opere edili di ristrutturazione) e dunque bisogna considerare ingiustificata e sproporzionata la contribuzione ad esse da parte dell'attrice.
Dunque, a fronte dell'apporto di sul conto corrente di euro 186.269,67, AR
l'azione di ingiustificato arricchimento è meritevole di accoglimento per euro 47.109,29.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui, nel ristabilire l'equivalenza dovuta o la relativa diminuzione patrimoniale, devesi tenere conto anche della minore capacità di acquisto della moneta. Ne consegue che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria di valore, anche quella ex art.
2041 cod. civ. è soggetta al regime del cd. cumulo di rivalutazione ed interessi”. (Cass. Civ., Sez.
VI-III. Ordinanza, 02/12/2022, n. 35480).
Dunque, al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez.
Unite, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento. Pertanto, l'importo di euro 47.109,29, liquidato all'attualità, va devalutato alla data della chiusura conto (agosto 2016: euro 39.225,05) e successivamente rivalutato in
13 base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 51.546,89, su cui vanno riconosciuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite
Stante il parziale rigetto le spese vanno compensate nella misura di 1/3.
Per i restanti due terzi, seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento relativo al valore riconosciuto.
Le spese di c.t.u. – tenuto conto della domanda iniziale di parte attrice poi ridotta nelle conclusioni – vanno poste a carico delle parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei AR
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna CP_1
al pagamento in favore di a titolo di indennizzo ex art. 2041
[...] AR
c.c., della somma di euro 51.546,89, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma
1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 AR
di 2/3 delle spese di lite, che liquida in euro 363,33 per esborsi ed euro 5.077,33 per compensi professionali (già calcolati nella misura di 2/3), oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
3) compensa le spese nella restante misura di 1/3;
4) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in pari quota.
Ferrara, 17/12/2024
Il Giudice
Marianna Cocca
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 912/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIMONDI AR C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTTERRI STEFANIA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
Azione arricchimento ex art. 2041 c.c. – accoglimento parziale
Convivenza more uxorio - sproporzione
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................................ 1
2. Presupposti giuridici di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. ....................................................... 4
3. Versamento della caparra confirmatoria. ............................................................................................. 6
4. Impiego di energie lavorative. ............................................................................................................... 7
5. Ricostruzione del conto corrente cointestato. ....................................................................................... 9
6. Le spese di lite ...................................................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
L'attrice a proposto, nei confronti domanda ex art. 2041 AR Controparte_2
c.c., deducendo di aver convissuto more uxorio con il convenuto dal 2007 al 2016 e di avere, nel
1 predetto arco di tempo contribuito ingentemente, in modo sproporzionato e inadeguato rispetto al proprio patrimonio personale, ma nell'esclusiva ottica del progetto di vita in comune, all'acquisto di una unità immobiliare sita in Ferrara, Via Alberto Mario n. 16, di esclusiva proprietà di il quale ha dunque tratto un correlato ingiustificato arricchimento. Controparte_1
Le poste che l'attrice individua in citazione sono: i) la caparra confirmatoria corrisposta da in occasione della conclusione del contratto preliminare di compravendita AR
dell'immobile, versata con assegno tratto sul suo conto corrente;
ii) la somma versata sul conto comune quale provento della vendita di un appartamento di sua proprietà esclusiva ed utilizzata per la ristrutturazione del nuovo immobile e la metà dell'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione, pagata con la provvista derivante dal conto cointestato in cui confluivano anche gli stipendi di iii) la quota di metà delle rate del mutuo versate da AR
nel periodo dal 1/08/2011 all'1/05/2016, addebitate sul conto comune a AR
titolo di rimborso del mutuo sopra indicato, mediante addebito delle relative somme;
iv) le energie lavorative investite dall'attrice nella ristrutturazione anche mediante la propria rete familiare.
Tali investimenti sarebbero stati effettuati – nella prospettiva attorea - esclusivamente nell'ottica del progetto comune di acquisto dell'abitazione, che avrebbe dovuto essere cointestato e sarebbero inoltre sproporzionati rispetto al patrimonio di la ha AR
devoluto tutti i propri risparmi e guadagni al progetto comune dell'abitazione rimasta in proprietà e godimento al solo convenuto, con un conseguente depauperamento e correlativo arricchimento ingiustificato di oggetto della domanda di indennizzo formulata Controparte_1
nel presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta mediante c.t.u. e prova testi, le conclusioni rassegnate nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. sono le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza disattesa e respinta, 1. accertare e dichiarare che la sig. ha AR
corrisposto in favore del Sig. le somme, i contributi economici e le dazioni di Controparte_1
danaro descritti in narrativa negli atti del giudizio, nel corso della convivenza more uxorio, per un importo pari ad Euro 80.406,03 come determinato dalla Consulente tecnica d'ufficio a seguito delle osservazioni formulate dal Consulente di parte a pagg. 22-23 della AR
2 Relazione della CTU, oltre alle somme pagate per l'acquisto della cucina EN NI
(scontrino allegato all'ordine Doc. n. 14) pari ad Euro 1.450,00 e alle spese effettuate in contanti risultanti da scontrini fiscali, pari ad Euro 907,13 e così in totale Euro 82.763,16 e che tali somme sono state utilizzate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Ferrara, Via
Alberto Mario n. 16, di proprietà del sig.
2. accertare e dichiarare che tali Controparte_1
esborsi, spese ed energie lavorative impiegate sono privi di giusta causa e quindi accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del sig. e di conseguenza;
3. condannare il sig. CP_1
alla restituzione e al pagamento a favore di ai sensi Controparte_1 AR
dell'art. 2041 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, della somma di Euro 80.406,03 come determinato dalla Consulente tecnica d'ufficio a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte a pagg. 22-23 della Relazione della CTU, oltre alle somme AR
pagate per l'acquisto della cucina EN NI (scontrino allegato all'ordine Doc. n. 14) pari ad Euro 1.450,00 e alle spese effettuate in contanti risultanti da scontrini fiscali, pari ad
Euro 907,13 e così in totale Euro 82.763,16, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4. accertare e dichiarare che la sig. ha impiegato nella ristrutturazione dell'immobile le proprie energie AR
lavorative, anche attraverso la propria rete familiare;
5. condannare il sig. ad CP_1
indennizzare la sig. per le energie lavorative impiegate nella ristrutturazione AR
dell'immobile anche attraverso la propria rete familiare, da liquidarsi in via equitativa, per un importo pari ad euro 10.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
6. respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto;
7. ad istruttoria CP_1
occorrendo: ammettersi le istanze istruttorie formulate dalla sig. e non ammesse AR
nonchè le prove per testi dedotte ai capp. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'attrice, nonché le eventuali prove contrarie sulle istanze che dovessero essere ammesse. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio e del procedimento di mediazione”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato preliminarmente Controparte_1
l'ammissibilità ex art. 2042 c.c. della domanda in relazione all'importo di euro 20.000,00 riferito
3 al contratto preliminare del 10/12/2009 e l'inammissibilità dell'azione in relazione alle energie lavorative riferite a terzi. Nel merito, ha contestato integralmente la fondatezza della domanda, chiedendone l'integrale rigetto, sul presupposto della improponibilità della domanda relativa alla caparra e della mancanza di prova quanto alle altre domanda, posta la proporzionata contribuzione dei conviventi alla vita familiare.
Nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. ha così concluso: “Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni e delle difese tutte, in fatto e in diritto, dedotte da parte convenuta, ammettere preliminarmente le istanze istruttorie formulate da con le memorie ex art. 171ter c.p.c. e disattese e/o non ammesse Controparte_1
dal Tribunale, istanze che a tal effetto reitera e su cui insiste;
in via preliminare, Controparte_1
in accoglimento delle corrispondenti eccezioni di parte convenuta, dichiarare l'azione esperita ex art. 2041 c.c. da nei confronti di avente ad oggetto la AR Controparte_1
somma di € 20.000,00 corrisposta in relazione al contratto preliminare 10.12.2009, come meglio specificato in atti, improponibile e/o inammissibile per carenza del carattere di sussidiarietà (art.
2042 c.c.); dichiarare altresì il difetto di legittimazione di in relazione alla AR
pretesa attorea ex art. 2041 c.c. di indennizzo avente ad oggetto le energie lavorative impiegate nella ristrutturazione dell'immobile attraverso la rete familiare;
nel merito, in tutti i casi, respingere integralmente tutte le domande proposte da nei confronti di AR
in quanto inammissibili per indeterminatezza e/o genericità, improponibili, Controparte_1
prescritte e comunque perché integralmente infondate, in fatto e in diritto, e in ogni caso non provate. Con condanna di all'integrale refusione delle spese di lite a favore di AR
. Controparte_1
La domanda va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
2. Presupposti giuridici di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
4 Dunque, tale azione, laddove proposta dal convivente more uxorio nei confronti dell'altro, non presenta in sé problemi di ammissibilità, avendo la Suprema Corte affermato in più occasioni il diritto del convivente di agire ex art. 2041 c.c. per ripetere le prestazioni di denaro precedentemente effettuate e rimaste a vantaggio esclusivo dell'altro alla cessazione del rapporto di convivenza.
È però vero che tale diritto restitutorio è subordinato, per un verso, alla soddisfazione dell'onere probatorio a suo carico, relativo all'effettiva contribuzione con le proprie sostanze;
per altro verso all'esclusione della natura di liberalità o di obbligazione naturale della contribuzione stessa, data dall'assenza di proporzionalità tra la spesa e le condizioni personali e patrimoniali del soggetto che la sostiene. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale. (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022; Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018).
L'azione di cui all'art. 2041 c.c. è però condizionata al limite di ammissibilità di cui all'art. 2042
c.c.
È noto, infatti, come il requisito della sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c. impone di escludere l'ammissibilità dell'azione se, già secondo una valutazione in astratto, esista un diverso rimedio giudiziale, in particolare derivante da un contratto o prevista dalla legge, idoneo a rimuovere il pregiudizio subìto, anche eventualmente esperibile nei confronti di terzi (per tutte Cass., Sez. Un., Sentenza n. 28042 del 25/11/2008: “l'azione di arricchimento ex art. 2041
c.c., stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato,
5 secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo, quindi, dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito”; nello stesso senso, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9441 del 28/04/2011; cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza del 3 novembre 2017, n. 26199: “L'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi”).
Ciò posto, occorre quindi vagliare entro quali limiti abbia provato l'esistenza AR
dei presupposti dell'azione proposta.
3. Versamento della caparra confirmatoria.
I presupposti descritti in premessa non risultano provati quanto alla caparra confirmatoria corrisposta da – promissaria acquirente unitamente a nel AR Controparte_1
contratto preliminare stipulato il 10/12/2024 – per la somma di euro 20.000,00, saldata mediante l'assegno bancario non trasferibile n. 0202991021-12 emesso in favore del venditore tratto dall'attrice sul proprio conto corrente presso Banca Popolare di Persona_1
Ravenna, filiale di Via Bologna – Ferrara “A”, del quale era unica intestataria.
Ebbene, l'azione proposta ex art. 2041 c.c. da in relazione alla suddetta AR
caparra non supera il vaglio di ammissibilità. In disparte il profilo, di recente rimesso al vaglio delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 5222 del 20/02/2023), dell'ammissibilità dell'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella fattispecie presente, l'assenza del presupposto è evidente già sul piano astratto, poiché la vicenda prospettata – versamento da parte di uno dei promissari acquirenti della caparra confirmatoria in favore del promittente venditore e stipula del definitivo con intestazione all'altro promissario acquirente – è essenzialmente contrattuale.
L'esistenza e l'efficacia del preliminare non è contestata e, di conseguenza, deve ritenersi tutt'altro che esclusa la possibilità per di esercitare azioni di tipo AR
contrattuale, agendo in particolare in via di regresso, atteso che l'azione di regresso ex art. 1299
6 c.c. “trova fondamento nella corresponsabilità (dei due debitori) ed è volta ad evitare
l'ingiustificato depauperamento del solvens che ha adempiuto” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
22860 del 30/10/2007).
Difatti, Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore l'intero debito (ma anche solo una somma maggiore rispetto a quella dovuta), ha diritto di regresso avendo subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 21197 del
27/08/2018).
Come spiegato, il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. ha adempiuto ad un'obbligazione contrattuale (assunta in solido con AR CP_1
nei confronti del venditore ed avrebbe avuto dunque a disposizione la domanda di
[...]
regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale.
L'azione proposta ex art. 2042 c.c., con riferimento al diritto dell'attrice alla restituzione della caparra confirmatoria, va quindi dichiarata improponibile.
4. Impiego di energie lavorative.
L'attrice ha chiesto altresì di condannare ad indennizzarla – sempre quale Controparte_1
effetto dell'arricchimento senza causa dello stesso quale unico proprietario - per le energie lavorative spese nei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
In proposito, allega che “al fine di contenere i costi, i lavori sono stati AR
eseguiti con il lavoro personale del marito della madre della Sig. Sig. AR _1
, di professione muratore, con l'aiuto del padre del che fungeva da manovale,
[...] CP_1
nonché della stessa Sig. la quale ha dedicato alla ristrutturazione, alla scelta e agli AR
acquisti dei materiali e dei mobili tutto il proprio tempo libero” e richiede un indennizzo da quantificare in via equitativa.
7 In disparte il tema della possibilità di quantificare in via equitativa un arricchimento senza causa, va considerao che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. che si traduce nell'esercizio dell'equità giudiziale correttiva od integrativa, con il limite però di non potere surrogare il mancato accertamento della sussistenza dell'arricchimento e del correlativo impoverimento, col solo dato dell'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.
La Suprema Corte ha chiarito che “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato […] e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 9744 del 12/04/2023).
Con riferimento al fatto costitutivo della richiesta indennitaria, non sussiste il requisito del depauperamento dell'attrice con riguardo al lavoro speso da un soggetto terzo ossia _1
; quanto ad energie dell'attrice, non si tratta senz'altro di energie lavorative, essendosi
[...]
l'attività concretizzata nella scelta e negli acquisti.
Con riferimento ai presupposti della domanda ex art. 2041 c.c., occorre rilevare che relativamente a tale attività difetta, con riguardo all'an, il requisito della sproporzione. L'attrice non ha provato di avere investito nella ristrutturazione dell'immobile energie superiori a quelle ordinarie dedicate da chiunque decida di voler effettuare attività di questo tipo, né di aver sacrificato l'attività lavorativa e in quali termini (es. godimento di ferie o permessi a questo scopo); per cui tale attività si inserisce in termini ordinari nelle dinamiche proprie della convivenza di fatto che le parti scelsero e nelle obbligazioni a questa connesse, senza poter costituire titolo per la pronuncia richiesta.
Anche con riferimento al quantum, manca qualsivoglia elemento utile a quantificare l'indennizzo richiesto, non avendo parte attrice indicato elementi di fatto utili alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre: neppure parte attrice ha indicato e provato con precisione (si vedano sul punto le
8 generiche dichiarazioni della madre dell'attrice) le ore di tempo giornaliero/settimanale, dedicate da i lavori di ristrutturazione. AR
Anche sotto questo profilo la domanda non può trovare accoglimento.
5. Ricostruzione del conto corrente cointestato.
Il presupposto della sussidiarietà sussiste invece con riguardo alle somme addebitate sul conto corrente cointestato, alimentato anche son somme di pertinenza dell'attrice, rispetto alle quali occorre accertare l'assenza di proporzionalità tra la spesa e le condizioni personali e patrimoniali di AR
Sulla base di una c.t.u. contabile, per la quale è stata incaricata la dott.ssa è stato Persona_2
ricostruito che sul conto corrente cointestato a e n. 001 AR Controparte_1
1166181-5 acceso presso Banca Mediolanum S.p.a., nel periodo 25 febbraio 2010 (data di accensione del conto) - 29 agosto 2016 (data di estinzione del conto), vi sono state entrate per euro 836.588,85 ed uscite per euro 834.606,73.
Le entrate riscontrate sono riferibili a per euro 178.052,84 (cfr. Allegato 4 AR
alla c.t.u.), riconducibili a emolumenti derivanti dall'attività lavorativa presso l'azienda ASL
Bologna e dalla vendita della casa di Via Chailly, di proprietà esclusiva della stessa.
Sono invece riferibili a per totali euro 323.285,56 (riconducibili ad emolumenti Controparte_1
derivanti dall'attività lavorativa presso la società Stilfer S.r.l., ad estinzione del conto corrente personale, vendita della casa personale (allegato 5); ma anche assegni e bonifici bancari come liquidità prestata al fratello (allegato 6). Controparte_1
A comporre poi la voce entrate vi è poi l'importo di euro 16.433,66, che non è stato ricondotto ad alcuna delle parti: trattasi (cfr. all. 9 alla c.t.u.) di assegni, non prodotti in atti e di cui nessuna delle due parti ha compiutamente provato la riferibilità, con la conseguenza che esse andranno imputate al 50% a ciascuna delle parti, per euro 8.216,83.
Il convenuto sostiene che una parte di tali importi per spese generiche sarebbe riferibile a suoi stipendi (euro 7.359,00), mentre quanto alle pensioni ne è stata provata la riferibilità CP_3
alla figlia IA;
l'importo degli indicati stipendi, inferiore al 50%, non vale a smentire la presunzione di pari attribuzione delle entrate non tracciabili, fatta propria dal c.t.u.
9 Dunque, le entrate complessive riconducibili a sono pari ad euro 186.269,67 AR
e quelle riconducibili a pari ad euro 331.502,39. Controparte_1
Tra le entrate complessive del conto vi è poi la somma di euro 318.816,79, relativa ai disinvestimenti della polizza d'investimento Mediolanum Freedom plus e del Fondo comune di investimento Mediolanum n. LT 1374544, di cui si dirà in prosieguo, posto che – trattandosi di investimenti – ne dovrà essere computato ed imputato a ciascuna parte il risultato.
Le uscite – per euro 834.606,73 comprensivi dei disinvestimenti degli strumenti finanziari di cui sopra – sono riferibili a diverse voci, indicate alle pagine da 7 a 10 della c.t.u. e agli allegati da 10
a 43 all'elaborato. La parte attrice ha poi prodotto scontrini i cui importi risultano pagati in contanti per un totale di euro 907,00: a fronte della contestazione di parte convenuta,
[...]
non si è messa in prova sulla circostanza che i pagamenti sarebbero avvenuti con AR
denaro contante in suo possesso, con la conseguenza che tale circostanza non può ritenersi acquisita.
Venendo all'imputazione delle uscite documentate, è da imputare in via esclusiva a
[...]
la somma di euro 6.416,00 per bonifici eseguiti sul suo conto corrente personale AR
(Allegato 20). Va condivisa con il c.t.u. anche l'imputazione in via esclusiva a AR
delle spese per i pedaggi autostradali per recarsi al lavoro (euro 3.693,46): la contestazione sul punto della non è fondata, in quanto, a prescindere dall'utilizzo saltuario AR
dell'automobile anche da parte di è evidente che la spesa per i pedaggi Controparte_1
costituisce una spesa personale dell'attrice.
All'attrice vanno poi imputate al 50% (già così quantificate) le seguenti uscite:
- euro 5.812,53 per spese sostenute per la figlia, ; Persona_3
- euro 342,00 per spese sostenute dalla famiglia per viaggi e svago;
- euro 961,09 per spese telefoniche e utenze domestiche;
- euro 21.010,53 per spese uscite generiche, commissioni bancarie, assegni bancari, ricariche postepay, addebiti Cartasì, addebito F24, bollettini postali e prelevamenti in contanti allo sportello.
Tali imputazioni non sono contestate.
10 Quanto agli importi relativi alle carte di credito n. 2736110 (in uso a er euro AR
108.756,24) e 2742013 (in uso a per euro 68.483,30), parte attrice sostiene che Controparte_1
non possa attribuirsi, come fa la consulente nella bozza, semplicemente a ciascun cointestatario la spesa relativa alla carta in uso, in quanto le carte venivano utilizzate da e AR
per far fronte a tutte le spese nell'interesse del nucleo familiare, per cui la Controparte_1
circostanza che con la carta della prima siano effettuate maggiori spese non implicherebbe che questa effettuava maggiori spese per sé ma solo che più spesso utilizzava la carta per effettuare transazioni nell'interesse del nucleo familiare.
La tesi potrebbe essere astrattamente condivisibile, dovendo però rilevarsi come CP_1
nelle osservazioni alla c.t.u., abbia provato che alcuni dei prelevamenti effettuati da
[...]
con la carta a lei in uso fossero riferiti al pagamento del mutuo AR
dell'abitazione di sua proprietà esclusiva, per euro 32.200,00; contestualmente
[...]
ha ricevuto da fratello di , che viveva nell'immobile la AR Persona_4 CP_1
somma di euro 500,00 mensili da settembre 2011 a maggio 2014, per un totale di euro
16.500,00 (la circostanza è stata confermata da tutti i testi, familiari delle parti, escussi all'udienza del 04/07/2024 e dallo stesso . Persona_4
Nella risposta alle osservazioni, il c.t.u. ha precisato che gli incassi (canoni) ed i pagamenti effettuati dalla con denaro escluso dal conto comune sono di per sé esclusi e che i AR
prelevamenti effettuati con carta bancomat in uso a risultavano, AR
nell'elaborato, imputati alla stessa in ragione dell'imputazione alla stessa di tutte le somme addebitate sulla sua carta (inclusa quindi la somma di euro 15.700,00 relativa al mutuo).
Dunque, a fronte della corretta imputazione a ciascuna parte del 50% dell'importo complessivo pagato per mezzo di carte di credito, pari ad euro 177.239,54, va applicato un correttivo, dovendo rimanere a carico esclusivo di la somma di euro 15.700,00: dunque, AR
mentre a va imputata la somma di euro 80769,77, a va Controparte_1 AR
imputata quella di euro 96.469,77.
Analogo discorso vale per le donazioni all'associazione “Nati Prima”: trattasi di un'associazione costituita da entrambe le parti in quanto genitori di IA, nata fortemente prematura e in cui entrambe ricoprivano cariche (presidente l'attrice e vicepresidente il convenuto). Gli esborsi per
11 sostenere l'Ente, tramite il conto cointestato, appaiono imputabili ad entrambe le parti in pari quota, per euro 855,00.
Alcune considerazioni occorre poi spendere sugli investimenti della coppia, per il tramite della polizza Freedom Plus n. 03001550789 e al Fondo Comune di Investimento Mediolanum LT
1374544.
Quanto alla polizza, intestata a i cui investimenti e disinvestimenti sono stati Controparte_1
effettuati sul conto corrente cointestato n. 001 1166181-5, essa ha prodotto sostanzialmente un saldo zero (investimenti per euro 225.016,90 e disinvestimenti per euro 225.456,23, con una plusvalenza di euro 439,33.
Con riferimento invece alla ricostruzione dei movimenti del Fondo Comune di investimento
Mediolanum LT 1374544 sottoscritto in data 19/05/2011, esso ha comportato investimenti per euro
101.000,00 e disinvestimenti per euro 93.360,56, con una minusvalenza di euro 7.639,44: la perdita complessiva è quindi di euro 7.200,11, che va imputata ad entrambe le parti, per euro
3.600,00 ciascuna.
Infatti, dalla ricostruzione di entrambe le parti si evince che tale sistema di investimenti era una modalità di accantonamento prevista dal tipo di conto cointestato che e AR
avevano congiuntamente scelto di aprire e che prevedeva un accantonamento Controparte_1
automatico della giacenza destinata all'investimento, che dunque entrambi i cointestatari hanno voluto per gli anni in cui hanno tenuto aperto il conto.
Nessun altra delle uscite sul conto va imputata a AR
In particolare, quanto ai rapporti con fratello del convenuto, risulta che egli Persona_4
erogò alla coppia un prestito di euro 90.000,00, accreditata sul conto cointestato (allegato 6 alla c.t.u.). Risulta però che gli sia stata restituita la somma di euro 110.000,00 (allegato 36).
La c.t.u. ha attribuito il risultato negativo di tale operazione (euro 20.000,00) a Controparte_1
deve condividersi tale impostazione.
Nessuno dei testi escussi all'udienza del 4/7/2024 ha dato conto della natura fruttifera del prestito della famiglia alla coppia (prestito integralmente restituito tramite il conto CP_1
cointestato ove era avvenuto l'accredito), né parte convenuta ha provato prestiti ulteriori, per
12 euro 20.000,00 rispetto a quelli documentati dal c.t.u. oppure l'esistenza di un accordo che obbligasse la coppia a restituire a una somma superiore a Persona_5 Persona_4
quella ottenuta in prestito.
Pure non può essere imputata a alcuna somma per le tasse sulla proprietà AR
delle automobili intestate a a prescindere dalla concessione di un veicolo in Controparte_1
uso a terzi (e quindi anche alla propria convivente), l'obbligazione tributaria in questione resta in capo al proprietario.
Concludendo, a sono imputabili spese per euro 139.160,38, dovendosi AR
considerare che le altre spese più corpose addebitate sul conto cointestato attengono tutte all'immobile intestato in via esclusiva a (ossia euro 55.889,32 per ratei di Controparte_1
mutuo, euro 21.600,00 per la cucina Arr. NI, euro 48.800,00 per l'acquisto di via A. Mario ed euro 24.614,48 per le opere edili di ristrutturazione) e dunque bisogna considerare ingiustificata e sproporzionata la contribuzione ad esse da parte dell'attrice.
Dunque, a fronte dell'apporto di sul conto corrente di euro 186.269,67, AR
l'azione di ingiustificato arricchimento è meritevole di accoglimento per euro 47.109,29.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui, nel ristabilire l'equivalenza dovuta o la relativa diminuzione patrimoniale, devesi tenere conto anche della minore capacità di acquisto della moneta. Ne consegue che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria di valore, anche quella ex art.
2041 cod. civ. è soggetta al regime del cd. cumulo di rivalutazione ed interessi”. (Cass. Civ., Sez.
VI-III. Ordinanza, 02/12/2022, n. 35480).
Dunque, al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez.
Unite, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento. Pertanto, l'importo di euro 47.109,29, liquidato all'attualità, va devalutato alla data della chiusura conto (agosto 2016: euro 39.225,05) e successivamente rivalutato in
13 base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 51.546,89, su cui vanno riconosciuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite
Stante il parziale rigetto le spese vanno compensate nella misura di 1/3.
Per i restanti due terzi, seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento relativo al valore riconosciuto.
Le spese di c.t.u. – tenuto conto della domanda iniziale di parte attrice poi ridotta nelle conclusioni – vanno poste a carico delle parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei AR
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna CP_1
al pagamento in favore di a titolo di indennizzo ex art. 2041
[...] AR
c.c., della somma di euro 51.546,89, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma
1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 AR
di 2/3 delle spese di lite, che liquida in euro 363,33 per esborsi ed euro 5.077,33 per compensi professionali (già calcolati nella misura di 2/3), oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
3) compensa le spese nella restante misura di 1/3;
4) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in pari quota.
Ferrara, 17/12/2024
Il Giudice
Marianna Cocca
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