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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4535/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4535/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 31.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 31 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4535/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], cf. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto, , presso il quale è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
1
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato MARIA ROSARIA
BATTIATO ed elettivamente domiciliato in Piazza della repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell'Istituto
- resistente –
E
(di seguito anche , con sede in Controparte_2 CP_3
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (CF – P.I. ) rappresentata e difesa P.IVA_2 per procura in atti dall'Avv. Federica Dini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Madonna della Mercede n. 4.
: -resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione all' esecuzione, ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. relativamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250001171/000 di euro 54.828,90, notificata da
(di seguito anche , il 23.04.2025 e Controparte_2 CP_3 la prodromica cartella di pagamento n. 29320110056701486/000, relativa a contributi IVS
2006, mai notificata.
Eccepiva a tal riguardo: Difetto di motivazione – Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello
Statuto del contribuente (L. 212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219; Prescrizione della pretesa contributiva;
Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, in violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 137 e seguenti c.p.c.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe
2 arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto per estinzione del credito per intervenuta prescrizione e/o insussistenza del debito;
condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare CP_1 il difetto di legittimazione passiva dell' , in subordine la sua inammissibilità e comunque CP_1 rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti, in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con compensazione di spese nei confronti dell' . Controparte_2 CP_1
Con comparsa di costituzione si costituiva L la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: Revocare la sospensione dell'atto attesa l'insussistenza dei requisiti di legge per la sua concessione;
Ritenere e dichiarare inammissibile il giudizio per i motivi di cui al paragr. n. 1; Rigettare, tutte le domande formulate da controparte nei confronti dell , per le motivazioni di cui sopra e/o con qualsivoglia Controparte_2 altra motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29320110056701486/000, con successivo provvedimento del 11/10/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 31 ottobre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 31.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad
3 es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ciò premesso, occorre, quindi, pronunciarsi sull'eccezione di difetto di motivazione –
Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ed in particolare per essere stata emessa dall' , la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Controparte_4 oggi impugnata, in contrasto coi principi di chiarezza e motivazione degli atti sanciti dallo
Statuto del contribuente, alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte mediante l'emanazione del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2019, entrato in vigore in data 18.01.2024.
Più precisamente il ricorrente lamenta violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, nella nuova formulazione, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”, oltre che degli ulteriori commi
7, 1-bis e 1 ter della L. 212/2000
Va premesso che tali motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva, sono stati tempestivamente proposti nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data 13.05.2025, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca eseguita il 23.04.2025
4 Ciò non di meno le doglianze attoree sono infondate.
Dall'esame della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, depositata in atti, emerge infatti che tale atto contiene tutti gli elementi essenziali, previsti a pena di nullità, rispettivamente, dall'art. 30 comma 2 D.L 78/2010 e dalle disposizioni legislative e ministeriali via via succedutesi in materia. La stessa, poi, richiama espressamente le singole cartelle ed avvisi di addebito, chiaramente identificate attraverso l'indicazione del numero e della data di notifica, oltre che dell'ente impositore, del titolo della pretesa (distinto per sorte, sanzioni ed interessi) e del periodo a cui si riferisce il credito.
Per altro, quanto, alla richiamata eccepita violazione dell'art. 7 L. 212/2000 ("chiarezza e motivazione degli atti") la Cassazione, in fattispecie concernente il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali, ha stabilito il principio che l'atto "è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti
o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato" (Cass. sez. lav. ordin.
n.8423 del 26.3.2019)
Non sussiste dunque alcun vizio di motivazione e/o violazione del diritto di difesa, risultando chiaramente indicati negli atti suddetti tutti gli elementi che consentono al debitore un'adeguata difesa.
Passando, quindi al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica è strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24 d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250001171/000
Per il resto, l'opposizione è parimenti tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione
(Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
5 In primo luogo occorre rilevare che, con riferimento alle questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, legittimato passivo è l'TE PO (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, nonché degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995. Invero, lo stesso, eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
29320110056701486/000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
2937620250001171/000, oggi impugnato limitatamente alla detta cartella di pagamento, CP_ pertanto, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati dall' riferiti ai contributi IVS
2006
Or bene, è prodotta in atti la ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento n.
29320110056701486/000 notificata il 14.01.2012 a mani della moglie, , Controparte_5 così dichiaratasi.
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione della detta cartella di pagamento è regolare.
Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dalla stessa, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
L'odierno ricorrente ha, tuttavia, eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione successiva.
Or bene, al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta prescrizione ha prodotto CP_3
l'intimazione di pagamento n. 29320239000227014000, avente ad oggetto anche la predetta cartella n.29320110056701486/000
Nella fattispecie la notifica della predetta intimazione di pagamento, non risulta effettuata nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 140 c.p.c., sì come derogate dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e per la quale non risulta prodotta in atti l'avviso di ricevimento della
6 raccomandata informativa. Ed infatti lo stesso risulterebbe notificato secondo la procedura di cui all'art. 140 cpc ma non risulta compiutamente documentata l'effettuazione di tutte le formalità previste dalla norma codicistica e necessarie per il perfezionarsi della notifica, sì come derogate dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973. Dall'esame della relata di notifica risulta, e ciò è peraltro incontestato in fatto, che il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c, che ha, appunto, riguardo ai casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nella ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/01/2005 che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (cfr, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Peraltro, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo (140 c.p.c.), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della stessa, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella fattispecie, come già rilevato, l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata al destinatario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. La mancanza dell'avviso di ricevimento non consente di ritenere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario con conseguente nullità della notifica della stessa, non essendo sufficiente ai fini del perfezionamento della stessa la sola spedizione. Conseguentemente nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta.
CP_ Costituendosi l' ha eccepito che avendo l'odierno ricorrente presentato in data 13/05/2025 domanda di rateizzazione sulla stessa cartella a tale istanza occorre senz'altro attribuire valore di riconoscimento del debito e comunque di conoscenza della cartella
7 Or bene, questo Giudice non disconosce l'orientamento della Cassazione secondo cui: “ la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)” (V. anche
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 32679 del 16 dicembre 2024), ritiene, tuttavia, che tale interpretazione non si attaglia al caso che ci occupa in quanto la Cassazione con il su citato principio analizza sul piano giuridico le implicazioni del riconoscimento del debito esclusivamente ai fini della interruzione della prescrizione non potendo, invece, costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento in quanto la domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore è atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito ( V. . (cfr. Cass. 9242/2024).
Ciò chiarito, occorre, invero rilevare che la richiamata istanza di rateizzazione con protocollo
3179431 del 13/05/2025, per come documentato in atti, è stata presentata dal ricorrente nella medesima data in cui è stato depositato il presente ricorso col che dando atto della propria volontà di non prestare acquiescenza alla richiesta avanzata con l'atto impugnato.
Esaminato quanto sopra e tornando ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, maturatasi, in assenza di atti interruttivi per come sopra chiarito, a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento 29320110056701486/000 avvenuta il 14.01.2012, il credito portato dalla superiore cartella, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risulta ormai prescritto 14.01.2017.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
in favore del ricorrente e dell' Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4535/2025 R.G. così statuisce:
8 Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 29320110056701486/000 contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250001171/000
Condanna l alla refusione delle spese legali Controparte_2 che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.700,00 oltre IVA e CPA in favore tanto del ricorrente quanto dell' CP_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 7 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
9
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4535/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 31.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 31 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4535/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], cf. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto, , presso il quale è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
1
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato MARIA ROSARIA
BATTIATO ed elettivamente domiciliato in Piazza della repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell'Istituto
- resistente –
E
(di seguito anche , con sede in Controparte_2 CP_3
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (CF – P.I. ) rappresentata e difesa P.IVA_2 per procura in atti dall'Avv. Federica Dini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Madonna della Mercede n. 4.
: -resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione all' esecuzione, ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. relativamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250001171/000 di euro 54.828,90, notificata da
(di seguito anche , il 23.04.2025 e Controparte_2 CP_3 la prodromica cartella di pagamento n. 29320110056701486/000, relativa a contributi IVS
2006, mai notificata.
Eccepiva a tal riguardo: Difetto di motivazione – Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello
Statuto del contribuente (L. 212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219; Prescrizione della pretesa contributiva;
Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, in violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 137 e seguenti c.p.c.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe
2 arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto per estinzione del credito per intervenuta prescrizione e/o insussistenza del debito;
condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare CP_1 il difetto di legittimazione passiva dell' , in subordine la sua inammissibilità e comunque CP_1 rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti, in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con compensazione di spese nei confronti dell' . Controparte_2 CP_1
Con comparsa di costituzione si costituiva L la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: Revocare la sospensione dell'atto attesa l'insussistenza dei requisiti di legge per la sua concessione;
Ritenere e dichiarare inammissibile il giudizio per i motivi di cui al paragr. n. 1; Rigettare, tutte le domande formulate da controparte nei confronti dell , per le motivazioni di cui sopra e/o con qualsivoglia Controparte_2 altra motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29320110056701486/000, con successivo provvedimento del 11/10/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 31 ottobre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 31.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad
3 es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ciò premesso, occorre, quindi, pronunciarsi sull'eccezione di difetto di motivazione –
Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ed in particolare per essere stata emessa dall' , la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Controparte_4 oggi impugnata, in contrasto coi principi di chiarezza e motivazione degli atti sanciti dallo
Statuto del contribuente, alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte mediante l'emanazione del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2019, entrato in vigore in data 18.01.2024.
Più precisamente il ricorrente lamenta violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, nella nuova formulazione, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”, oltre che degli ulteriori commi
7, 1-bis e 1 ter della L. 212/2000
Va premesso che tali motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva, sono stati tempestivamente proposti nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data 13.05.2025, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca eseguita il 23.04.2025
4 Ciò non di meno le doglianze attoree sono infondate.
Dall'esame della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, depositata in atti, emerge infatti che tale atto contiene tutti gli elementi essenziali, previsti a pena di nullità, rispettivamente, dall'art. 30 comma 2 D.L 78/2010 e dalle disposizioni legislative e ministeriali via via succedutesi in materia. La stessa, poi, richiama espressamente le singole cartelle ed avvisi di addebito, chiaramente identificate attraverso l'indicazione del numero e della data di notifica, oltre che dell'ente impositore, del titolo della pretesa (distinto per sorte, sanzioni ed interessi) e del periodo a cui si riferisce il credito.
Per altro, quanto, alla richiamata eccepita violazione dell'art. 7 L. 212/2000 ("chiarezza e motivazione degli atti") la Cassazione, in fattispecie concernente il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali, ha stabilito il principio che l'atto "è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti
o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato" (Cass. sez. lav. ordin.
n.8423 del 26.3.2019)
Non sussiste dunque alcun vizio di motivazione e/o violazione del diritto di difesa, risultando chiaramente indicati negli atti suddetti tutti gli elementi che consentono al debitore un'adeguata difesa.
Passando, quindi al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica è strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24 d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250001171/000
Per il resto, l'opposizione è parimenti tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione
(Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
5 In primo luogo occorre rilevare che, con riferimento alle questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, legittimato passivo è l'TE PO (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, nonché degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995. Invero, lo stesso, eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
29320110056701486/000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
2937620250001171/000, oggi impugnato limitatamente alla detta cartella di pagamento, CP_ pertanto, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati dall' riferiti ai contributi IVS
2006
Or bene, è prodotta in atti la ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento n.
29320110056701486/000 notificata il 14.01.2012 a mani della moglie, , Controparte_5 così dichiaratasi.
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione della detta cartella di pagamento è regolare.
Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dalla stessa, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
L'odierno ricorrente ha, tuttavia, eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione successiva.
Or bene, al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta prescrizione ha prodotto CP_3
l'intimazione di pagamento n. 29320239000227014000, avente ad oggetto anche la predetta cartella n.29320110056701486/000
Nella fattispecie la notifica della predetta intimazione di pagamento, non risulta effettuata nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 140 c.p.c., sì come derogate dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e per la quale non risulta prodotta in atti l'avviso di ricevimento della
6 raccomandata informativa. Ed infatti lo stesso risulterebbe notificato secondo la procedura di cui all'art. 140 cpc ma non risulta compiutamente documentata l'effettuazione di tutte le formalità previste dalla norma codicistica e necessarie per il perfezionarsi della notifica, sì come derogate dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973. Dall'esame della relata di notifica risulta, e ciò è peraltro incontestato in fatto, che il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c, che ha, appunto, riguardo ai casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nella ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/01/2005 che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (cfr, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Peraltro, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo (140 c.p.c.), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della stessa, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella fattispecie, come già rilevato, l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata al destinatario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. La mancanza dell'avviso di ricevimento non consente di ritenere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario con conseguente nullità della notifica della stessa, non essendo sufficiente ai fini del perfezionamento della stessa la sola spedizione. Conseguentemente nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta.
CP_ Costituendosi l' ha eccepito che avendo l'odierno ricorrente presentato in data 13/05/2025 domanda di rateizzazione sulla stessa cartella a tale istanza occorre senz'altro attribuire valore di riconoscimento del debito e comunque di conoscenza della cartella
7 Or bene, questo Giudice non disconosce l'orientamento della Cassazione secondo cui: “ la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)” (V. anche
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 32679 del 16 dicembre 2024), ritiene, tuttavia, che tale interpretazione non si attaglia al caso che ci occupa in quanto la Cassazione con il su citato principio analizza sul piano giuridico le implicazioni del riconoscimento del debito esclusivamente ai fini della interruzione della prescrizione non potendo, invece, costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento in quanto la domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore è atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito ( V. . (cfr. Cass. 9242/2024).
Ciò chiarito, occorre, invero rilevare che la richiamata istanza di rateizzazione con protocollo
3179431 del 13/05/2025, per come documentato in atti, è stata presentata dal ricorrente nella medesima data in cui è stato depositato il presente ricorso col che dando atto della propria volontà di non prestare acquiescenza alla richiesta avanzata con l'atto impugnato.
Esaminato quanto sopra e tornando ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, maturatasi, in assenza di atti interruttivi per come sopra chiarito, a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento 29320110056701486/000 avvenuta il 14.01.2012, il credito portato dalla superiore cartella, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risulta ormai prescritto 14.01.2017.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
in favore del ricorrente e dell' Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4535/2025 R.G. così statuisce:
8 Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 29320110056701486/000 contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250001171/000
Condanna l alla refusione delle spese legali Controparte_2 che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.700,00 oltre IVA e CPA in favore tanto del ricorrente quanto dell' CP_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 7 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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