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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Maria Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 570 /2024 R.G.L. promossa da:
(c.f.: Controparte_1
), in persona del sig. , con sede legale P.IVA_1 CP_1
in Alessandria (AL), frazione Spinetta Marengo, Via Grilla n. 7, nonché (c.f.: ) nato ad CP_1 CodiceFiscale_1
Alessandria il 20.2.1961 e residente in [...] rappresentati e difesi dall' Avv. Massimo
Grattarola del foro di giusta procura rilasciata in data 09.07.2021 a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e domiciliati presso di lui in Alessandria via Trotti 46
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F. ), domiciliataria in via Arsenale n. 21 P.IVA_3
(fax 06/96514020; ; Email_1
1 APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da ricorso depositato in data 26.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 03.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2021 dinnanzi al Tribunale di
Alessandria, le odierne parti appellanti proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 246/2021 e n. 246/2021 bis
(emesse in data 4 giugno 2021 e notificate alle stesse a mezzo del servizio postale con raccomandate A.G. il 7 giugno 2021) e ne chiedevano l'annullamento lamentando l'infondatezza dell'accertamento sotteso alla pretesa sanzionatoria avanzata dall'Amministrazione.
Le ordinanze opposte erano state emesse dall' appellato a CP_2
carico del signor (quale trasgressore) e della società CP_1
appellante (quale obbligata solidale) sulla scorta delle risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati e definiti, in data 13 novembre 2020, con verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/2020-
545-01 del 16 novembre 2020 (debitamente notificato al signor ed alla società), con cui veniva contestato alle CP_1 opponenti la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002
(convertito dalla L. n. 73/2002) per aver impiegato, con mansioni di operaio agricolo e senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, il lavoratore , almeno dal 2 dicembre 2009 al 28 Controparte_3
luglio 2020.
Si costituiva in giudizio l odierno appellato contestando CP_2
tutte le censure avversarie ritenute infondate sia in fatto sia in diritto.
2 La causa veniva debitamente istruita e venivano escussi diversi testimoni.
Nelle more del giudizio di primo grado interveniva la sentenza di codesta Corte territoriale (n. 135/2024) resa nel giudizio instaurato tra gli odierni appellanti, l e l (seppure quest'ultimo CP_4 CP_2 evocato in giudizio solo per “integrità del contraddittorio senza proposizione di domande nei suoi confronti nel presente grado” e pertanto rimasto contumace, per mera economia processuale, nel corso del secondo grado di giudizio). Sentenza prodotta in causa dall' . CP_2
Terminata l'istruttoria, il Tribunale di Alessandria, all'esito della discussione, all'udienza del 24.05.2024 respingeva il ricorso ritenendo provato – sulla scorta delle risultanze processuali - il rapporto di lavoro subordinato contestato con il signor Pt_1
Impugnano la sentenza n. 472/2024 gli opponenti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Vinte le spese del doppio grado”.
Si è costituito anche in questo in questo grado di giudizio l CP_2 chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 10.04.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Questa vicenda trae origine da un infortunio mortale verificatosi il
28.7.2020, all'interno dell'azienda agricola di proprietà della
[...]
nel quale perdeva la vita, investito Controparte_1
da un mezzo agricolo in retromarcia condotto da , il CP_1
3 sig. . Controparte_3
Si aprivano così accertamenti ispettivi, sia dell , Controparte_2
sia dello Spresal di Alessandria, che si concludevano con un verbale del 2.12.2020 (doc. 1) che accertava che il sig. dal 2012, CP_3
era stato un lavoratore subordinato alle dipendenze della
[...]
. Controparte_1
Gli opponenti (odierni appellanti) contestavano che tra la vittima e la esistesse un rapporto di lavoro legato da vincolo di CP_1
subordinazione, esponendo che il sig. era un invalido del CP_3 lavoro, grave, avendo subito un serio infortunio nell'anno 2011 mentre lavorava presso la ditta Pagella Angelo, allorché cadde da un ponte, e da quel momento non era più stato in grado di svolgere lavori pesanti.
Secondo la versione degli opponenti non era contestato che facesse il custode;
anzi affermavano di avergli Controparte_3 concesso gratuitamente l'uso di un alloggio presso la Cascina
“Sardegna”, dove la Società agricola deteneva alcuni capi di bestiame, in modo da dissuadere eventuali soggetti dediti al furto, chiedendogli in cambio di chiudere gli animali di notte e di avvisare in caso di necessità.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, questo rapporto non avrebbe assunto tuttavia carattere sinallagmatico e pertanto non sarebbe venuto a costituire rapporto di lavoro subordinato;
mentre le altre attività (irrigazione dei campi, alimentazione degli animali, etc…), contestate come svolte in cambio di retribuzione in denaro
(che pertanto avrebbero integrato siffatto rapporto lavorativo), nel caso concreto non sarebbero state, dalla resistente Amministrazione, attore in senso sostanziale, adeguatamente provate, in quanto numerosi informatori sentiti nel corso delle indagini e dell'ispezione nonché numerosi testi, assunti in corso di causa, le avrebbero
4 negate.
2.
Il primo Giudice, tuttavia, ha ritenuto di respingere il ricorso rilevando che:
a) La deposizione del fratello del (che aveva Controparte_5
confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del defunto), non sarebbe affetta da nullità per incapacità del teste.
b) I ricorrenti ora appellanti hanno ammesso che il CP_3
prestava custodia e ogni prestazione lavorativa si presume onerosa, mentre la pattuizione di gratuità non era stata provata c) Le deposizioni dei testi , e (che Controparte_5 Tes_1 Tes_2
avevano confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del sarebbero rilevanti, quelle dei testi , , CP_3 Tes_3 Tes_4
, (che non avevano riscontrato ciò) nulle Tes_5 Tes_6 Tes_7
perché generiche d) Se non fosse stato il un dipendente non si spiegherebbe CP_3
perché lo stesso indossasse una tuta da lavoro e scarpe antinfortunistiche al momento dell'infortunio.
3
Fonda il suo appello la Difesa dei ricorrenti ribadendo:
a) La nullità della deposizione di in quanto fratello ed Controparte_5
erede del defunto , avendo lo stesso ottenuto risarcimento CP_3
in sede civile ed avendo un interesse a promuovere azione di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni.
b) L'irrilevanza della deposizione del teste in quanto de Tes_8
relato actoris e basata su supposizioni.
c) L'inattendibilità della deposizione del teste poiché si tratta Tes_9
di ex dipendente licenziato che ha affermato di vantare delle pretese economiche nei confronti dei (“io ho perso solo dei soldi con i CP_1
), e l'aggiunta di non avere fatto causa era inconsistente CP_1
5 posto che il rapporto era terminato nel 2019 e quindi ben avrebbe potuto promuoverla ancora. Trattasi quindi di teste non sereno, che ha pendenze con una delle parti, e certamente sentimenti ostili.
d) Gli altri testi (ritenuti non rilevanti dal primo Giudice) hanno tutti negato di avere visto il defunto svolgere attività lavorativa per l'Azienda Agricola (Bocchio, , , , Tes_3 Tes_5 Per_1 Tes_4
e si tratta di soggetti attendibili e sicuramente Tes_2 Tes_7
indifferenti.
e) Il fatto che il defunto svolgesse attività di custodia non vuol dire che in “automatico” possa configurarsi il vincolo della subordinazione e la prova della stessa non era stata data e nemmeno allegata f) Irrilevante è la circostanza che al momento del sinistro il Per_2
indossasse una tutata da lavoro e scarpe antinfortunistiche posto che, come era stato dedotto al capo 14 del ricorso, era stato dedotto a prova “vero che i provvedevano anche a portargli da CP_1 mangiare sfruttando prodotti dell'orto e della macelleria oltre ad abiti
e tute dismessi”.
g) Quanto al fatto che fosse alla , bastava leggere Parte_2
le deposizioni dei testi per comprendere che la detta era Parte_2
la casa dei ove il era stato visto molto spesso. Per CP_1 CP_3
di più il fatto stesso che sia avvenuto il mortale sinistro è la palese dimostrazione che il non si aspettava certo che nella stalla vi CP_1
fosse il Se la presenza del fosse stata diuturna e CP_3 CP_3
dovuta a esigenze lavorative, e quindi prevedibile, il avrebbe CP_1
avuto contezza, o quantomeno ragionevole previsione, di detta presenza, e il sinistro non si sarebbe verificato.
4.
Non ritiene il Collegio di condividere i motivi di appello, si richiama sul punto quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza
(n.135/2024) che ha accertato il carattere di subordinazione del
6 rapporto intercorrente tra gli appellanti e il SI (indicato CP_3
erroneamente in sentenza come Pt_1
Decisione che si è fondata, in particolare, sulla valutazione delle risultanze della attività ispettiva svolta in sede di accertamento dall'TL (documenti prodotti anche nel presente giudizio ove l'Amministrazione è costituita):
“L'appello è infondato.
In relazione all'eccezione dell'appellante di inammissibilità, e quindi inutilizzabilità, dei documenti - diversi da quelli prodotti dallo stesso appellante - prodotti dall , a causa della sua tardiva costituzione in CP_4 giudizio (tra i quali alcune dichiarazioni rese in sede ispettiva, v. docc. 20-
23, e la notizia di reato sub doc. 26), va osservato che il Tribunale si è basato sulle produzioni dell'TL (costituitosi tempestivamente il 3.1.2022 per l'udienza dell'11.2.2022, successivamente rinviata al 22.4.2022): più precisamente, nella sentenza sono richiamate le dichiarazioni prodotte dall'TL sub 6-27 e la notizia di reato sub doc. 30 TL.
L'TL non è costituito nel presente grado, ma tuttavia il contenuto delle sue produzioni (che, comunque, non può essere trascurato nel presente grado di giudizio, in applicazione del principio di "non dispersione della prova", in forza del quale il fatto storico rappresentato dai documenti si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione, v. Cass. Sez. Un.
4835/2023) può essere ricavato da quanto riportato nella sentenza, essendo possibile per il giudice di appello porre a fondamento della propria decisione un documento già prodotto in primo grado, e non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (cfr.
Cass. Sez. Un. 4835/2023 cit.).
Del resto, l'appellante non contesta le circostanze fattuali riportate nella sentenza (in particolare il contenuto della notizia di reato e delle
7 dichiarazioni) ma la loro valutazione ai fini della prova di un rapporto subordinato intercorso con . Controparte_3
L'onere della prova, anche nelle cause di accertamento negativo del credito previdenziale basato su un verbale ispettivo, è a carico dell' (v. Cass. CP_4
14965/2012).
Tuttavia, l'appellante non contesta che facesse il Controparte_6 custode, ed anzi afferma di avergli concesso gratuitamente l'uso di un alloggio presso la Cascina Sardegna, dove la società agricola tiene alcuni capi di bestiame, in modo da dissuadere eventuali ladri, chiedendogli in cambio di chiudere gli animali di notte e di avvisare se sentiva ladri o se qualche animale fuggiva di notte.
Secondo la prospettazione dell'appellante questo rapporto (da essa ammesso e non contestato) non avrebbe però carattere sinallagmatico e pertanto non sarebbe un rapporto di lavoro subordinato, mentre le altre attività (irrigazione dei campi, alimentazione degli animali, ecc.), svolte in cambio di retribuzione in denaro, integrerebbero un rapporto di lavoro subordinato ma nel caso concreto esse non potrebbero ritenersi provate in quanto: gli informatori sentiti nel corso delle indagini e dell'ispezione non sono stati escussi come testimoni in giudizio e pertanto le loro dichiarazioni non hanno valore probatorio;
comunque dette dichiarazioni non sono univoche;
le istanze istruttorie dell'appellante, non ammesse dal Tribunale, sono invece idonee a contrastare gli elementi ricavabili da dette dichiarazioni e pertanto debbono essere ammesse.
In realtà, poiché secondo le allegazioni dell'appellante svolgeva Pt_1
l'attività di custode, e quindi una prestazione lavorativa, e riceveva vitto
(come dedotto nel capitolo di prova n. 13 dell'appello) e alloggio, sussistono le caratteristiche di una prestazione sinallagmatica inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato (attività lavorativa in cambio di retribuzione in natura).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di un terzo si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto in un settore disciplinato da un contratto collettivo (quale, nella fattispecie per cui è causa, il settore
8 dell'agricoltura), salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità
- che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, deve consistere nell'accertamento di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione (v. Cass. 7925/2017). Grava pertanto sul datore di lavoro la prova, rigorosa, di una prestazione "affectionis vel benevolentiae causa" (Cass. 12639/2003).
A fronte dell'ammissione dell'affidamento a di un'attività
Pt_1 inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato (attività di custodia in cambio del vitto e dell'alloggio) le circostanze dedotte dall'appellante non sono idonee a vincere la presunzione di onerosità: i capitoli di prova sono infatti relativi all'invalidità di e alla sua impossibilità di svolgere
Pt_1 lavori pesanti (circostanza peraltro valutativa), ai suoi problemi economici e familiari, ai rapporti con la famiglia (in particolare il fatto che CP_1 trascorreva con i le festività e che i lo avevano
Pt_1 CP_1 CP_1 assistito durante un ricovero ospedaliero, e il fatto che gli fornivano, oltre al cibo, anche abiti e tute dismessi), il tipo di patente posseduta da
Pt_1 la circostanza che questi fosse proprietario di un'autovettura, la collocazione della Cascina Sardegna a Pietramarazzi mentre Pt_3
si trova in altra località (Castelceriolo).
[...]
Si tratta di circostanze che, quand'anche confermate dai testimoni, non dimostrerebbero che il rapporto, nonostante le già citate caratteristiche, tipiche dei rapporti a carattere oneroso, si sia invece svolto come un rapporto di lavoro gratuito.
Non è stato allegato, per esempio, che fosse libero di assentarsi Pt_1 dalla Cascina Sardegna e quindi di non svolgere l'attività di custode;
né sono state dedotte altre circostanze rilevanti al fine di dimostrare che il lavoratore intendesse la propria prestazione lavorativa come gratuita.
La qualificazione dell'attività di custodia come lavoro subordinato, in rapporto sinallagmatico con la retribuzione in natura, non è contraddetta dall'asserito spirito di solidarietà che, secondo la prospettazione
9 dell'appellante, era alla base della sua offerta a di abitare presso Pt_1 la Cascina Sardegna in cambio dell'attività di custodia. Ciò che rileva sono infatti le caratteristiche del rapporto, sussumibili o meno nella onerosità e nella subordinazione, non contrastate da una (non dimostrata) volontà del lavoratore (tra l'altro in nessun rapporto di parentela con i componenti della società appellante) di rendere le proprie prestazioni esclusivamente per gratitudine.
L'attività di custodia è dunque di per sé sufficiente ai fini della dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato.
È inoltre dimostrato che svolgeva anche altre attività lavorative. Pt_1
Ciò risulta dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, trascritte nella sentenza e in buona parte prodotte dalla stessa appellante.
L'utilizzabilità, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, anche se non confermate in giudizio ed anche prescindendo da ulteriori elementi probatori, è affermata da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, cfr. recentemente Cass. 12618/2022: “Con orientamento costante, si afferma che «l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)”. La S.C. ha da ultimo ribadito il principio costantemente affermato secondo cui, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, “nonché la facoltà di escludere
10 anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova” (Cass.
5982/2024).
Prescindendo dalle dichiarazioni rese dai parenti di e di Pt_1 [...]
(con cui aveva una frequentazione), la prova Persona_3 Pt_1 del rapporto di lavoro (custodia ed altre prestazioni) emerge dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti ed ex dipendenti dell'appellante.
L'ex dipendente (la dichiarazione è stata prodotta Testimone_10 anche dall'appellante) ha riferito di avere visto lavorare presso la Pt_1 sede principale dell'azienda ubicata in strada Grilla a Castelceriolo, mentre preparava i carri miscelatori per l'alimentazione dei bovini ed eseguiva altri lavori di manutenzione;
che prendeva ordini dai vari componenti Pt_1 della famiglia e, secondo quanto a lui riferito da veniva CP_1 Pt_1 retribuito da . CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi sono ragioni per considerare inattendibili queste affermazioni, essendo le ragioni di risentimento indicate dall'appellante (mancato rinnovo del contratto a tempo determinato per motivi disciplinari) soltanto affermate ma non dimostrate (né documentalmente né con offerta di prova orale) da detta parte.
Dalla dichiarazione del dipendente (trascritta per stralci Testimone_11 nella sentenza impugnata) risulta confermata la quotidiana presenza di
(“Al mattino, quando era necessario per il mio lavoro quotidiano
Pt_1 recarsi in azienda, lo vedevo nel cortile davanti all'officina nell'area antistante il capannone delle farine ove è avvenuto l'incidente”) e che per spostarsi dalla Cascina Sardegna Savaresi usava un'autovettura Stilo di proprietà della società appellante. Anche il dipendente ha Persona_4 confermato la presenza di a (dove si è
Pt_1 Parte_2 verificato l'infortunio). prendeva ordini dai vari componenti della famiglia e,
Pt_1 CP_1 secondo quanto a lui riferito da veniva retribuito da
Pt_1 CP_1
[...]
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi sono ragioni per considerare inattendibili queste affermazioni, essendo le ragioni di
11 risentimento indicate dall'appellante (mancato rinnovo del contratto a tempo determinato per motivi disciplinari) soltanto affermate ma non dimostrate (né documentalmente né con offerta di prova orale) da detta parte.
Dalla dichiarazione del dipendente (trascritta per stralci Testimone_11 nella sentenza impugnata) risulta confermata la quotidiana presenza di
(“Al mattino, quando era necessario per il mio lavoro quotidiano Pt_1 recarsi in azienda, lo vedevo nel cortile davanti all'officina nell'ara antistante il capannone delle farine ove è avvenuto l'incidente”) e che per spostarsi dalla Cascina Sardegna Savaresi usava un'autovettura Stilo di proprietà della società appellante. Anche il dipendente ha Persona_4 confermato la presenza di a (dove si è Pt_1 Parte_2 verificato l'infortunio).
Si tratta di circostanze indicative dello svolgimento di attività lavorativa da parte di rispetto alle quali l'appellante non è stata in grado di Pt_1 fornire una plausibile spiegazione alternativa: non ha infatti illustrato per quale ragione che – secondo la sua prospettazione – si limitava a Pt_1 fruire dell'alloggio situato in una diversa località (Cascina Sardegna in
Pietramarazzi), dove si occupava esclusivamente della custodia notturna, si trovasse in orario diurno presso il deposito di farina di frumento destinato all'alimentazione degli animali, situato all'interno di un'altra cascina.
Non contraddicono queste risultanze le dichiarazioni di altri dipendenti della società appellante, che, pur non riferendo circostanze precise in merito al rapporto tra la società e confermano comunque la presenza di
Pt_1 quest'ultimo presso la sede aziendale e in particolare presso l'officina meccanica di (v. dichiarazione , che ha Parte_3 Testimone_12 riferito di avere visto presso la per prendere
Pt_1 Parte_3 qualche attrezzo in officina;
dichiarazione di , che ha Testimone_13 confermato la frequentazione, da parte di della ,
Pt_1 Parte_3 dove “frequentava l'officina meccanica e girava a piedi per l'azienda”; dichiarazione che ha anch'egli confermato di avere visto Tes_14 in officina, sia pure per chiedere utensili per riparare un suo
Pt_1 decespugliatore;
tutte dichiarazioni prodotte dall'appellante).
12 È pertanto dimostrato un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di custodia degli animali e ulteriori prestazioni, che evidentemente era in grado di svolgere nonostante i postumi di un precedente Pt_1 infortunio.
Non rilevano le divergenze tra le varie dichiarazioni raccolte in sede ispettiva in relazione all'orario di lavoro e alla retribuzione, in quanto con il ricorso introduttivo l'attuale appellante ha unicamente contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ponendo a base del proprio interesse ad agire il diniego del DURC, senza invece sollevare alcuna contestazione sull'ammontare delle somme richieste nelle diffide inviate dall e in CP_4 particolare chiedendo di “accertare e dichiarare che Controparte_3 non è stato lavoratore subordinato della Controparte_1
negli anni dal 2012 al 2020, e per l'effetto dichiarare
[...] infondate le risultanze del verbale dell del lavoro in data CP_2
2.12.2020” (v. conclusioni del ricorso introduttivo e del ricorso in appello), senza invece chiedere di accertare che le somme oggetto di diffida di pagamento dell non sono dovute o sono dovute in diversa misura”. CP_4
5.
Infine, appare opportuno richiamare quanto condivisibilmente ritenuto dal Giudice di prime cure in relazione all'attività di custodia pacificamente svolta dal defunto in favore degli Controparte_3
opponenti e alla valutazione dallo stesso operata in relazione alle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria:
In particolare, il Giudice di prime cure – dopo aver rammentato che
“Secondo costante Giurisprudenza di Legittimità, difatti, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di un terzo si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto in un settore disciplinato da un contratto collettivo (quale, nella fattispecie per cui è causa, il settore dell'agricoltura), salva la prova, da fornirsi ad opera di colui che contesti l'onerosità, che la stessa sia caratterizzata da gratuità” – ha evidenziato che “fronte dell'ammissione dell'affidamento a di un'attività Controparte_3
13 inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato (attività di custodia in cambio di vitto e dell'alloggio), le circostanze nell'atto introduttivo capitolate dagli odierni ricorrenti non sono idonee a vincere la presunzione di onerosità: i relativi capitoli di prova sono difatti afferenti l'invalidità del contestato lavoratore subordinato e la sua impossibilità di svolgere lavori pesanti (circostanza peraltro valutativa), i suoi problemi economici e familiari, i rapporti con la famiglia (in particolare, in ordine al fatto che lo stesso fosse CP_1
stato assistito dalla famiglia stessa durante un ricovero ospedaliero, od al fatto che i componenti di quest'ultima gli fornissero, oltre al cibo, anche abiti e tute da lavoro dismesse), il tipo di patente posseduta, la circostanza che fosse proprietario di un'autovettura, la collocazione della Cascina Sardegna in un determinato Comune anziché in un altro.
Mentre la qualificazione dell'attività di custodia come lavoro subordinato, in rapporto sinallagmatico con la retribuzione in natura, non è affatto contraddetta dall'asserito spirito di solidarietà che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, era alla base della propria offerta a di abitare presso la Cascina Controparte_3
“Sardegna” in cambio della più volte citata attività di custodia. Ciò che rileva sono difatti le caratteristiche del rapporto, sussumibili o meno nella onerosità e nella subordinazione, non contrastate da una
(non dimostrata) volontà del lavoratore (tra l'altro in nessun rapporto di parentela con i componenti della società appellante) di rendere le proprie prestazioni esclusivamente per gratitudine.
L'attività di custodia sarebbe dunque di per sé già sufficiente ai fini della dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato”.
Ma non solo, il Tribunale ha altresì precisato che “In ordine alle altre attività da svolte in favore della odierna Controparte_3
contestata parte datoriale (atte a configurare il lavoratore stesso
14 quale “operaio agricolo”,secondo la testuale contestazione contenuta nel provvedimento in questa sede fatto oggetto di opposizione), provata può ritenersene la sussistenza in ragione del contenuto delle deposizioni rilasciate dai testi Testimone_10 Tes_11
e;
anche ad eventualmente prescindere dalla
[...] Tes_8
deposizione del teste , per quanto, come visto, Controparte_5 capace di assumere tale veste”.
Il primo Giudice ha poi dato contezza delle ragioni per cui ha ritenuto non attendibili le deposizioni rese da altri testimoni escussi.
Si legge, al riguardo, nell'appellata sentenza che “Tenuto per fermo quanto precede, al contrario, di scarso valore probatorio risultano le deposizioni dei testi , , Testimone_15 Testimone_13
, e , i quali, Tes_16 Testimone_17 Testimone_18
genericamente affermando di non aver mai visto CP_7
eseguire lavorazioni per conto della famiglia per
[...] CP_1
quanto presente presso le di essa proprietà ed intento ivi a far nulla
(circostanza già di per sé palesemente inverosimile, vieppiù laddove riferita ad un lasso temporale di dodici anni), riferiscono tuttavia di una loro frequentazione episodica, pertanto anche compatibile con eventuali momenti di pausa di tali lavorazioni.
E del tutto risulta infine inconferente la deposizione del teste
stante l'evidenziata, in corso di sua Testimone_19
audizione, carente comprensione della lingua italiana, con conseguente integrale dovere di suo stralcio dal complessivo compendio probatorio di causa”.
E ancora, il Tribunale ha ritenuto di poter utilmente dare rilievo anche ad altri fattori emersi nel corso del giudizio, ossia “la circostanza che
, al momento dell'infortunio occorsogli presso Controparte_3
l'azienda dei ricorrenti, indossasse non soltanto una tuta da lavoro, ma anche scarpe antinfortunistiche (come emergente dalla
15 comunicazione della notizia di reato “S.Pre.S.A.L.”, “ASL-AL”, 17 settembre 2020, prot. n.°1576, in atti versata da parte resistente) e che si trovasse in un luogo ( ”) diverso da quello Parte_2 in cui abitava (Cascina “Sardegna”), all'interno di un capannone dove era stoccata farina di frumento destinata all'alimentazione del bestiame (mentre l'odierno ricorrente stava CP_1
movimentando il mangime).
Si tratta, all'evidenza, di circostanze indicative dello svolgimento di attività lavorativa, rispetto le quali il ricorrente medesimo non è stato in grado di fornire una plausibile spiegazione alternativa, non avendo difatti illustrato per quale ragione il lavoratore, che, secondo la prospettazione difensiva offerta, si sarebbe limitato a fruire esclusivamente dell'alloggio situato in una diversa località e dove si sarebbe occupato esclusivamente della custodia notturna, si trovasse viceversa, in orario diurno, presso un deposito di farina di frumento destinato all'alimentazione degli animali situato all'interno di un cascina”.
Si tratta di motivazione accurata, logica che ha dato contezza delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto più attendibili determinate risultanze istruttorie rispetto ad altre;
argomentazioni pienamente condivisi anche da questo Collegio.
6.
L'appello deve, pertanto, essere respinto e, in base al principio della soccombenza, gli appellanti devono essere condannati a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo (si è fatto riferimento nel determinarle ai valori medi dello scaglione di valore fino ad € 52.000, senza la fase istruttoria- in base alla dichiarazione di valore della causa di parte appellante).
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002
16 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 6.946,00 oltre oneri accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10.4.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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