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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere all'esito dell'udienza di discussione del 2 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che entrambe le parti hanno rimesso nel fascicolo telematico entro i termini e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5717/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] il [...], c.f. e ,
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3
in Giugliano in Campania, alla via Vittorio Veneto n. 21, presso lo studio dell'Avvocato
Raffaela Fontanella (c.f. ), che li rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_4
su atto allegato alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._5
elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via Cucciarella n. 108, presso lo studio
[...] dell'Avvocato Antonio Spallieri che lo rappresenta e difende, in virtù di procura telematica in atti, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di OL Nord n. 4347/2023 pubblicata il 30 ottobre 2023 e notificata in data 31 ottobre 2023 in materia di intimazione di sfratto per morosità.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e , con citazione notificata il 30 novembre 2023 e iscritta Parte_1 Pt_2 Parte_3
a ruolo – per quanto risulta dagli atti – il 29 dicembre 2023, dopo un inoltro non andato a buon fine il 5 dicembre 2023, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di OL Nord n.
n. 4347/2023 pubblicata il 30 ottobre 2023 e notificata in data 31 ottobre 2023, che ha respinto la loro domanda introdotta dall'intimazione di sfratto notificata a , Controparte_1
condannandoli alle spese in favore di costui nell'importo liquidato in € 2.374,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, con distrazione.
L'appello è stato affidato a tre motivi riguardanti l'errata decisione in ordine alla domanda petitoria proposta con la memoria integrativa dopo il diniego della convalida e dell'ordinanza di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c.. Hanno contestato la qualificazione di questa come rivendica e le conseguenze che il primo giudice ne ha tratto sull'onere della prova che hanno - in ogni caso - ritenuto d'avere assolto. Della probatio diabolica hanno protestato la superfluità in ragione delle difese dello stesso avversario. Infine, hanno insistito nella domanda restitutoria del cespite detenuto senza titolo dal , ipotizzando che con CP_1
questi sia intercorso almeno un contratto verbale di locazione.
Hanno così concluso perché, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, in riforma della sentenza di prime cure, sia accertato e dichiarato valido il contratto di locazione stipulato tra le parti e registrato il 18 ottobre 2012 e, per l'effetto, sia convalidato lo sfratto per morosità e condannato il conduttore al rilascio dell'immobile in CA alla via Eduardo De Filippo n. 55; in via gradata ne sia accertata la detenzione sine titulo dall'appellato con la sua condanna al rilascio in favore degli istanti, il tutto con la condanna dell'avversario alle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione.
Sono state riproposte le istanze istruttorie e l'istanza di verificazione del contratto disconosciuto dal . CP_1
1.1. Con istanza depositata il 2 gennaio 2024 gli appellanti hanno chiesto alla Corte d'essere rimessi nei termini per la costituzione richiamando il deposito telematico curato il 5 dicembre 2023 e comprovato dal recapito nella cartella p.e.c. del mittente delle due ricevute di accettazione e di consegna all'indirizzo Email_3 nondimeno ritenuto invalido in quanto per il deposito dell'appello si sarebbe dovuto usare l'indirizzo tel.giustiziacert.it, infatti immediatamente utilizzato. Email_4
2. Si è costituito in data 8 marzo 2024 per resistere al gravame in quanto Controparte_1
a sua opinione inammissibile e infondato, instando per le spese anche del grado, sempre con distrazione.
3. Con ordinanza del 17 aprile 2024 la Corte ha dato atto dell'avvenuta costituzione riservando alla sentenza ogni considerazione sulla sua tempestività; ha trasformato il rito da ordinario in locatizio fissando l'udienza di discussione e ha respinto l'istanza sospensiva avente ad oggetto il capo sulle spese per le quali ha negato la ricorrenza del danno gravissimo richiesto dall'art. 431 c.p.c..
All'udienza odierna, all'esito del deposito delle memorie di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo allegato al verbale.
4. La controversia ha ad oggetto la materia delle locazioni per cui è assoggettata al cd. rito lavoro, per effetto del rinvio operato dall'art. 447 bis c.p.c. – tra gli altri - agli artt. 414 e 415
c.p.c..
Il giudizio è, infatti, iniziato con l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 2 marzo
2022 e con ordinanza del 30 maggio 2022 il Tribunale, respinte le istanze di convalida e di concessione delle ordinanze di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione e concedendo rispettivamente agli attori e al convenuto i termini per l'integrazione dei rispettivi atti.
Coerentemente, le udienze successive sono state tutte di discussione per cui la sentenza è resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Essa è stata notificata il 31 ottobre 2023.
Stante il rito e la forma assunta dalla decisione, l'appellante avrebbe dovuto proporre appello con ricorso ai sensi dell'art. 433 c.p.c. (Cassazione Sez. Un., n. 5919 del 10.11.1982).
Viceversa, come anticipato, l'appello è stato introdotto con atto di citazione notificato in data
30 novembre 2023.
Anche volendo seguire nel ragionamento gli appellanti che hanno indicato di avere effettuato, sebbene, senza utile risultato, la costituzione il 5 dicembre 2023 per poi ripeterla con successo, una volta conosciuto l'esatto indirizzo cui spedire l'atto, il 29 dicembre 2023, si tratterebbe di un termine tardivo. La trasformazione dal rito ordinario con cui è stato introdotto l'appello (citazione) come eseguita dalla Corte con la citata ordinanza del 17 aprile 2024 ha comportato la regolarizzazione dello stesso, ma non ha effetto sanante di eventuali decadenze maturate, in primis da quella posta dall'art. 325 c.p.c..
Invero, in costanza di notifica della sentenza in data 31 ottobre 2023 la proposizione dell'appello nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. andava effettuata al più tardi entro il
30 novembre 2023.
Per quanto la citazione sia stata notificata in detto termine, il successivo deposito dell'atto è avvenuto in Cancelleria solo in data 29 dicembre (ma non sarebbe utile neanche il termine del 5 dicembre) 2023, senza che la diversa forma prescelta per l'appello possa rilevare anche ai fini della tempestività o meno dell'impugnazione, assumendo rilievo per stabilire la pendenza effettiva solo la data di deposito (Cassazione civile sezione III, sentenza n. 9530 del 22.04.2010).
Per questa ragione il deposito anche volendolo retrodatare al 5 dicembre 2023 è da ritenere tardivo perché successivo alla data del 30 novembre 2023 e l'impugnazione come proposta, anche in esito alla trasformazione officiosa del rito, inammissibile.
4. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'appellata. La liquidazione può essere parametrata al minimo in ragione della definizione del giudizio sulla base di una questione processuale e per il modesto impegno richiesto dunque alla parte appellata nella predisposizione delle sue difese. Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato Antonio Spallieri che se ne è dichiarato antistatario.
5. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
alla sentenza del Tribunale di OL Nord n. 4347/2023 pubblicata il 30 Parte_3 ottobre 2023 e notificata in data 31 ottobre 2023;
− condanna gli appellanti in solido alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di in € 1.830,00 per compensi professionali, oltre indennizzo Controparte_1
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avvocato Antonio
Spallieri che se ne è dichiarato antistatatrio;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere all'esito dell'udienza di discussione del 2 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che entrambe le parti hanno rimesso nel fascicolo telematico entro i termini e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5717/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] il [...], c.f. e ,
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3
in Giugliano in Campania, alla via Vittorio Veneto n. 21, presso lo studio dell'Avvocato
Raffaela Fontanella (c.f. ), che li rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_4
su atto allegato alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._5
elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via Cucciarella n. 108, presso lo studio
[...] dell'Avvocato Antonio Spallieri che lo rappresenta e difende, in virtù di procura telematica in atti, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di OL Nord n. 4347/2023 pubblicata il 30 ottobre 2023 e notificata in data 31 ottobre 2023 in materia di intimazione di sfratto per morosità.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e , con citazione notificata il 30 novembre 2023 e iscritta Parte_1 Pt_2 Parte_3
a ruolo – per quanto risulta dagli atti – il 29 dicembre 2023, dopo un inoltro non andato a buon fine il 5 dicembre 2023, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di OL Nord n.
n. 4347/2023 pubblicata il 30 ottobre 2023 e notificata in data 31 ottobre 2023, che ha respinto la loro domanda introdotta dall'intimazione di sfratto notificata a , Controparte_1
condannandoli alle spese in favore di costui nell'importo liquidato in € 2.374,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, con distrazione.
L'appello è stato affidato a tre motivi riguardanti l'errata decisione in ordine alla domanda petitoria proposta con la memoria integrativa dopo il diniego della convalida e dell'ordinanza di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c.. Hanno contestato la qualificazione di questa come rivendica e le conseguenze che il primo giudice ne ha tratto sull'onere della prova che hanno - in ogni caso - ritenuto d'avere assolto. Della probatio diabolica hanno protestato la superfluità in ragione delle difese dello stesso avversario. Infine, hanno insistito nella domanda restitutoria del cespite detenuto senza titolo dal , ipotizzando che con CP_1
questi sia intercorso almeno un contratto verbale di locazione.
Hanno così concluso perché, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, in riforma della sentenza di prime cure, sia accertato e dichiarato valido il contratto di locazione stipulato tra le parti e registrato il 18 ottobre 2012 e, per l'effetto, sia convalidato lo sfratto per morosità e condannato il conduttore al rilascio dell'immobile in CA alla via Eduardo De Filippo n. 55; in via gradata ne sia accertata la detenzione sine titulo dall'appellato con la sua condanna al rilascio in favore degli istanti, il tutto con la condanna dell'avversario alle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione.
Sono state riproposte le istanze istruttorie e l'istanza di verificazione del contratto disconosciuto dal . CP_1
1.1. Con istanza depositata il 2 gennaio 2024 gli appellanti hanno chiesto alla Corte d'essere rimessi nei termini per la costituzione richiamando il deposito telematico curato il 5 dicembre 2023 e comprovato dal recapito nella cartella p.e.c. del mittente delle due ricevute di accettazione e di consegna all'indirizzo Email_3 nondimeno ritenuto invalido in quanto per il deposito dell'appello si sarebbe dovuto usare l'indirizzo tel.giustiziacert.it, infatti immediatamente utilizzato. Email_4
2. Si è costituito in data 8 marzo 2024 per resistere al gravame in quanto Controparte_1
a sua opinione inammissibile e infondato, instando per le spese anche del grado, sempre con distrazione.
3. Con ordinanza del 17 aprile 2024 la Corte ha dato atto dell'avvenuta costituzione riservando alla sentenza ogni considerazione sulla sua tempestività; ha trasformato il rito da ordinario in locatizio fissando l'udienza di discussione e ha respinto l'istanza sospensiva avente ad oggetto il capo sulle spese per le quali ha negato la ricorrenza del danno gravissimo richiesto dall'art. 431 c.p.c..
All'udienza odierna, all'esito del deposito delle memorie di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo allegato al verbale.
4. La controversia ha ad oggetto la materia delle locazioni per cui è assoggettata al cd. rito lavoro, per effetto del rinvio operato dall'art. 447 bis c.p.c. – tra gli altri - agli artt. 414 e 415
c.p.c..
Il giudizio è, infatti, iniziato con l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 2 marzo
2022 e con ordinanza del 30 maggio 2022 il Tribunale, respinte le istanze di convalida e di concessione delle ordinanze di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione e concedendo rispettivamente agli attori e al convenuto i termini per l'integrazione dei rispettivi atti.
Coerentemente, le udienze successive sono state tutte di discussione per cui la sentenza è resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Essa è stata notificata il 31 ottobre 2023.
Stante il rito e la forma assunta dalla decisione, l'appellante avrebbe dovuto proporre appello con ricorso ai sensi dell'art. 433 c.p.c. (Cassazione Sez. Un., n. 5919 del 10.11.1982).
Viceversa, come anticipato, l'appello è stato introdotto con atto di citazione notificato in data
30 novembre 2023.
Anche volendo seguire nel ragionamento gli appellanti che hanno indicato di avere effettuato, sebbene, senza utile risultato, la costituzione il 5 dicembre 2023 per poi ripeterla con successo, una volta conosciuto l'esatto indirizzo cui spedire l'atto, il 29 dicembre 2023, si tratterebbe di un termine tardivo. La trasformazione dal rito ordinario con cui è stato introdotto l'appello (citazione) come eseguita dalla Corte con la citata ordinanza del 17 aprile 2024 ha comportato la regolarizzazione dello stesso, ma non ha effetto sanante di eventuali decadenze maturate, in primis da quella posta dall'art. 325 c.p.c..
Invero, in costanza di notifica della sentenza in data 31 ottobre 2023 la proposizione dell'appello nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. andava effettuata al più tardi entro il
30 novembre 2023.
Per quanto la citazione sia stata notificata in detto termine, il successivo deposito dell'atto è avvenuto in Cancelleria solo in data 29 dicembre (ma non sarebbe utile neanche il termine del 5 dicembre) 2023, senza che la diversa forma prescelta per l'appello possa rilevare anche ai fini della tempestività o meno dell'impugnazione, assumendo rilievo per stabilire la pendenza effettiva solo la data di deposito (Cassazione civile sezione III, sentenza n. 9530 del 22.04.2010).
Per questa ragione il deposito anche volendolo retrodatare al 5 dicembre 2023 è da ritenere tardivo perché successivo alla data del 30 novembre 2023 e l'impugnazione come proposta, anche in esito alla trasformazione officiosa del rito, inammissibile.
4. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'appellata. La liquidazione può essere parametrata al minimo in ragione della definizione del giudizio sulla base di una questione processuale e per il modesto impegno richiesto dunque alla parte appellata nella predisposizione delle sue difese. Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato Antonio Spallieri che se ne è dichiarato antistatario.
5. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
alla sentenza del Tribunale di OL Nord n. 4347/2023 pubblicata il 30 Parte_3 ottobre 2023 e notificata in data 31 ottobre 2023;
− condanna gli appellanti in solido alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di in € 1.830,00 per compensi professionali, oltre indennizzo Controparte_1
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avvocato Antonio
Spallieri che se ne è dichiarato antistatatrio;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello