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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati Bernocchi Giuseppe e Di Gloria Pt_1
Marco
- Appellante - C O N T R O in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Marinelli e Francesco Paolo Rubbio
- Appellata - All'udienza del 22/05/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 283/2023 del 30.01.2023 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione, proposta dalla società Controparte_1 con ricorso depositato il 27.11.2019, avverso l'avviso di addebito n. 5962090005165290000, con cui l' aveva posto in riscossione la contribuzione Pt_1 dovuta dalla società predetta in relazione alle inadempienze e violazioni della normativa lavoristica accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-11115763 del 20.03.2018, in particolare all'omessa corresponsione di compensi per lavoro straordinario, all'erogazione di una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL ed alla dequalificazione di una lavoratrice. Il Tribunale, premessi i principi generali regolanti l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ha osservato che:
1 1) Diversi lavoratori avevano raggiunto con la parte datoriale delle conciliazioni concernenti pretese economiche e retributive, la cui efficacia non poteva estendersi alle correlate differenze contributive che, dunque, l'Istituto aveva correttamente posto in riscossione;
2) Dall'espletata CTU era emersa “sia la mancata fruizione sia la mancata monetizzazione, alla data del 30 giugno dell'anno successivo a quello della relativa maturazione, di permessi ed ex festività con conseguente evasione contributiva nei confronti dell' , per un importo di contributi evasi pari a € 3.975,41, Pt_1 inferiore a quello calcolato dall' essi erano pertanto dovuti nel Pt_1 minore importo accertato;
3) Il medesimo CTU aveva, inoltre, accertato la corretta applicazione dei parametri retributivi di cui al CCNL applicato in azienda;
di qui l'infondatezza delle pretese contributive connesse a tale addebito;
4) Con riferimento al demansionamento della lavoratrice Parte_2
, da costei non impugnato, anzi dalla stessa acconsentito, non
[...] era ipotizzabile alcun obbligo contributivo correlato alle mansioni superiori cui la stessa era stata originariamente adibita;
5) Quanto alle ore di lavoro straordinario accertate con riferimento a tre dipendenti e ), l non aveva precisato il R_ _3 Pt_4 Pt_1 procedimento logico che aveva condotto all'accertamento di un numero di ore superiore a quelle regolarmente contabilizzate in busta paga, correttamente retribuite;
in particolare, dagli accertamenti ispettivi non era possibile desumere il numero esatto delle ore di lavoro prestate di sabato dal lavoratore . Pt_4
Conclusivamente, il Tribunale ha annullato l'avviso di addebito relativamente all'asserita difformità - rispetto al CCNL - del trattamento economico erogato al dipendente , alle maggiori contribuzioni pretese in relazione al CP_2 demansionamento della lavoratrice , alle ferie, permessi e ROL non goduti Parte_2 nonché al lavoro straordinario, confermandolo nel resto e compensando le spese di lite. L' ha impugnato tale sentenza con ricorso depositato il 15.06.2023, Pt_1 chiedendone la parziale riforma. In particolare: 1) con riferimento al demansionamento subito dalla lavoratrice Parte_2
, evidenzia che in sede ispettiva era emersa l'insussistenza della
[...]
“ragione di riorganizzazione aziendale” che avrebbe, alternativamente allo stesso, condotto al licenziamento della lavoratrice;
il posto di coordinamento del
2 , già occupato dalla Consiglio, non era stato infatti soppresso ma Parte_5 attribuito ad un'altra dipendente;
il Tribunale avrebbe dunque dovuto rilevare l'illegittimità della condotta datoriale ed, a fronte del diritto della lavoratrice di mantenere l'originario trattamento retributivo, riconoscere come dovuta la correlata contribuzione;
2) con riguardo alla mancata corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, il rilievo si riferiva specificamente ai due sabati al mese lavorati alternativamente dai lavoratori e fra di loro, e e Pt_4 Per_2 R_
, tra di loro;
ore, queste, neppure registrate nel Libro Unico e non _3 retribuite con la dovuta maggiorazione;
deduce l'Istituto che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'inadempienza, limitandosi a valorizzare soltanto le buste paga e le dichiarazioni rese dai lavoratori, senza mettere tali risultanze a confronto con il LUL;
3) in ordine all'accertata corresponsione di un trattamento inferiore a quello previsto dal CCNL, il primo giudice aveva omesso di considerare che i lavoratori , , Parte_6 Parte_7 Persona_3 Persona_4
, e avevano conciliato in sede Persona_5 Parte_8 CP_3 sindacale la lite relativa ad ore di lavoro straordinario non pagate, che l'azienda aveva riconosciuto in sede transattiva provvedendo al relativo pagamento con i prospetti paga relativi al mese di dicembre 2016, senza tuttavia considerare tali somme nell'imponibile retributivo del mese, così sottraendosi al relativo obbligo contributivo. Ha infine censurato la sentenza quanto alla compensazione delle spese che, stante l'integrale infondatezza del ricorso, avrebbero dovuto porsi interamente a carico dell'opponente. La costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 22/05/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Nella disamina dei motivi di appello appare utile, per esigenze di chiarezza, riprendere l'elenco delle inadempienze oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione del 20.03.2018: a) Mancato adeguamento contrattuale previsto dal CCNL di categoria per il lavoratore ; con riferimento a tale violazione, Persona_6 esclusa dal Tribunale, l' non ha proposto alcun motivo di appello, Pt_1 con la conseguenza che la relativa statuizione va ritenuta coperta dal giudicato;
3 b) Omessa corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario relativa alle ore prestate nelle giornate di sabato dai lavoratori
, e : Pt_4 R_ _3 come da tabella allegata al verbale di accertamento, l' contesta la Pt_1 mancata contabilizzazione delle seguenti ore, lavorate di sabato:
- per la 8 ore straordinario nei mesi di maggio, giugno, luglio, R_ settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, da gennaio a dicembre 2015 (ad eccezione del mese di aprile in cui le ore sarebbero 4), da gennaio a dicembre 2016 (ad eccezione del mese di gennaio in cui le ore sarebbero 12 e febbraio in cui sarebbero 4), gennaio 2017; 4 ore straordinario nei mesi di aprile 2015, febbraio 2016, febbraio e aprile 2017; 12 ore straordinario nel mese di gennaio 2016;
- per : 8 ore straordinario nei mesi di maggio, giugno, luglio, _3 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, da gennaio a dicembre 2015 (ad eccezione del mese di aprile in cui le ore sarebbero 4), da gennaio a dicembre 2016 (ad eccezione dei mesi di gennaio e febbraio in cui le ore sarebbero 4), gennaio 2017; 4 ore straordinario nei mesi di aprile 2015, gennaio e febbraio 2016, marzo 2017;
- per Ruvolo: 10 ore straordinario nel mese luglio 2015. La società appellata sostiene, invece, di aver retribuito tutto il lavoro straordinario effettuato dai suddetti lavoratori, nella misura registrata nel LUL;
gli ispettori hanno tuttavia considerato tale misura non veritiera, alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi i quali hanno riferito: : “le ore di straordinario effettuate presso la dal 16 Pt_4 Controparte_1 gennaio 2015 ad oggi le ho sempre effettuate dalle 08:00 alle 13:00 il sabato e mi sono alternato con il collega che ha effettuato lo straordinario nelle giornate di sabato in cui io non E_
l'ho effettuato. Le ore straordinarie del sabato non vengono effettuate nel mese di agosto di ogni anno. E' capitato che in funzione delle esigenze aziendali lo straordinario è stato effettuato da me e dal signor contemporaneamente nelle giornate di sabato.”; E_
“ , addetto all'amministrazione, è colui che si alterna il sabato in R_ Parte_6 azienda quando io sono assente;
i sabati siamo presenti di solito per due sabati al mese dalle 09:00 alle 13:00 che vengono pagati come straordinario oppure come ore di recupero in funzione delle esigenze personali e familiari;
e il sabato sono presenti Persona_7 Persona_8 alternativamente…”. Orbene, dal LUL prodotto con il ricorso di primo grado – e dalle stesse deduzioni dell'appellata - emerge che le ore di straordinario conteggiate in busta
4 paga non corrispondono a quanto dichiarato, in modo del tutto preciso e circostanziato, dai menzionati lavoratori (sulla cui attendibilità non sono state sollevate contestazioni di sorta), non comprendendo, in particolare, le ore lavorate il sabato ad eccezione che per per il quale le stesse sono state Persona_7 regolarmente conteggiate salvo che per il mese di luglio 2015; correttamente, dunque, l' ha ritenuto che il lavoro svolto a sabati alterni dai predetti Pt_1 lavoratori, quand'anche fosse stato pagato, non essendo stato conteggiato in busta paga, non è stato assoggettato a contribuzione. Nessuna efficacia di giudicato va, sul punto, riconosciuta, alla sentenza n. 4421/2023, prodotta dall'appellata, che, annullando le ordinanze ingiunzioni opposte, ha affermato l'illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate, in virtù della violazione di cui all'art. 39 comma 7 D.L. n. 112/2008, relativamente alla mancata registrazione sul LUL delle ore di lavoro straordinario indicate nei verbali di conciliazione sindacale, accertata con il medesimo verbale unico di accertamento e notificazione del 20.03.2018: in disparte l'estraneità dell' a quel giudizio, va Pt_1 comunque rilevato che l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori è stato ivi motivato alla stregua di un supposto difetto di allegazione e prova da parte dell' resistente, che non appare all'evidenza in grado di spiegare alcun CP_4 effetto riflesso nel presente giudizio. I due piani restano peraltro del tutto autonomi, in virtù del consolidato principio per cui “Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (Cass. 23045 del 26/09/2018; n. 11539 del 15/06/2020).
c) Retribuzioni riconosciute a diversi lavoratori in sede di conciliazione sindacale, registrate nel mese di dicembre 2016 ma non considerate nell'imponibile retributivo del mese;
il Tribunale ha affermato essere dovuto il relativo credito contributivo, non essendo all' opponibili i suddetti accordi transattivi con cui i lavoratori hanno Pt_1
5 rinunciato a parte della retribuzione loro spettante;
il capo della sentenza che l' ha impugnato con il presente motivo (“Avuto riguardo le retribuzioni relative Pt_1 all'orario contrattualizzato e alle prestazioni rese oltre l'orario di lavoro, non sono emerse significative differenze tra quanto contenuto in busta paga e quanto dichiarato essere stato percepito a mezzo bonifico bancario in occasione dell'accesso ispettivo e poi in sede di escussione testimoniale. Salvo piccole discrepanze in difetto o in eccesso che, dovendo il lavoratore intervistato riferire su retribuzioni mediamente percepite, non possono in sede di dichiarazione essere considerate indice di reale difformità”), è evidentemente riferito alla medesima violazione contestata al punto b) che precede, non riguardando, invece le retribuzioni che sono state oggetto di distinti verbali di conciliazione in sede sindacale;
rispetto a queste ultime il Tribunale ha, al contrario, ritenuta legittima la pretesa contributiva dell' non Pt_1 essendo allo stesso opponibili le predette transazioni;
il motivo è, dunque, inammissibile;
d) Mancato godimento - in sede di cessione del contratto di lavoro all'impresa cessionaria - dei permessi retribuiti ex festività e ROL; tale credito contributivo è stato riconosciuto solo in parte e la relativa statuizione non è stata impugnata, essendo, dunque ormai coperta dal giudicato;
e) Dequalificazione della lavoratrice : Parte_2
Con riguardo all'episodio di cui trattasi, la lavoratrice interessata ha dichiarato quanto segue: “Dal 01/09/2017 la mia qualifica è di operatore di call centre a seguito di un'iniziativa dell'azienda che con una lettera comunicava la creazione di un nuovo assetto organizzativo e pertanto la mia posizione non era più prevista e andava soppressa. Allo stesso tempo mi veniva proposta, per mantenere il rapporto lavorativo, una nuova mansione ossia operatrice di call centre, con riduzione sia del livello che della retribuzione…. Preciso che all'atto della modifica sia della mansione che del livello di inquadramento, l'azienda mi ha fatto sottoscrivere, alla presenza di un conciliatore sindacale della Cisl Palermo signor Parte_9
un atto di accettazione di quanto prospettato”.
[...]
L'accorpamento della mansione già svolta dalla Consiglio in capo ad una diversa lavoratrice ( che ha aggiunto alle precedenti mansioni anche CP_3 quella in discorso) costituisce effettivamente un atto di riorganizzazione aziendale che rivela come, nell'ambito della propria autonomia e della conseguente potestà organizzativa, la società avesse considerato non più conveniente mantenere il posto di coordinatrice di call-centre, ritenendo necessario accorparne la funzioni ad altra dipendente già in forza all'azienda, che avrebbe sommato alle proprie anche siffatte mansioni.
6 Detta scelta imprenditoriale, sulla cui effettiva attuazione non sono sorte contestazioni, avrebbe potuto costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento che l'impresa ha inteso evitare proponendo alla lavoratrice, il cui posto era stato soppresso, di proseguire il rapporto con un inquadramento inferiore;
proposta che la stessa ha accettato, sottoscrivendo il relativo patto in sede sindacale. Tale vicenda non appare ictu oculi connotata da profili di illegittimità, stando al principio, da lungo tempo affermato dalla Corte di legittimità (v. SS.UU. n. 25033 del 2006), secondo cui il divieto di demansionamento previsto dall'art. 2103 c.c. va interpretato alla luce della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l'esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retribuivo, non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. È stato pure affermato che, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo in tale senso, al demansionamento può anche accompagnarsi la riduzione della retribuzione: “Il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod.civ., è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - sibbene anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo.” (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375). Sicchè, nella medesima prospettiva di tutela, la Suprema Corte ha recentemente ribadito il proprio consolidato orientamento di riconoscimento della validità del cd. "patto di demansionamento", sempre nella genuinità non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un "affievolimento" del diritto garantito dall'art. 2103 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12253).
7 Tale possibilità risulta oggi estesa ad ipotesi ben più ampie in virtù delle modifiche apportate dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015 all'art. 2103 c.c. che oggi al comma 6 prevede: “nelle sedi di cui all'articolo 2113 quarto comma o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita..”. Va da sé che la medesima norma, e gli accordi individuali stipulati nel suo solco, possono derogare a contrarie e più rigorose disposizioni contenute nei contratti collettivi (nel caso di specie all'art. 101 del CCNL che, coerentemente con il dettato normativo di cui al primo comma dell'art. 2103 c.c., dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”). Nel caso di specie, alla prospettazione del licenziamento per soppressione del posto di lavoro, la lavoratrice, in sede sindacale ha accettato di essere adibita a mansioni inferiori, in particolare al passaggio di qualifica e retribuzione dal secondo al quinto livello a far data dal 1.03.2017 (v. verbale di conciliazione sindacale del 23.02.2017, all. 8 produzione di primo grado dell'appellata, nel quale si legge: “con nota del 14 Febbraio 2017, che si allega al presente accordo, la Controparte_1 rappresentava alla signora la volontà di procedere ad una riorganizzazione aziendale Parte_2 consistente nella redistribuzione dei compiti dalla stessa disimpegnati in favore dell'amministratore delegato e degli operatori call center e conseguentemente nella soppressione della posizione da questa ricoperta”; che, inoltre, al fine di salvaguardare il proprio posto di lavoro, la Consiglio aveva accettato la proposta di demansionamento avanzata dalla società; che, dunque, in sede sindacale, le parti avevano concordato: “ai sensi e per gli effetti di cui al comma sei dell'articolo 2103 CC, unicamente al fine di salvaguardare il posto di lavoro della lavoratrice, una modifica delle mansioni livello di inquadramento e retribuzione della signora
da coordinatore di call center secondo livello ad operatore di call center quinto livello Parte_2
CCNL commercio"). Non si vede, dunque, in che modo a tale effettiva e legittima riduzione della retribuzione debba conseguire il mantenimento di un livello contributivo correlato alla retribuzione originaria: non si è, infatti, trattato, come nelle altre ipotesi conciliative verificatesi nella vicenda che occupa, di rinunce dei lavoratori a diritti retributivi acquisiti, ma di un patto diretto a dare una diversa regolamentazione, per l'avvenire, al rapporto di lavoro in vista del superiore interesse della lavoratrice alla conservazione del posto di lavoro.
8 Conclusivamente, la sentenza gravata va parzialmente riformata soltanto con riferimento al credito contributivo accertato in relazione all'accertamento delle ore di lavoro straordinario prestate nelle giornate di sabato dai lavoratori R_
e , nella misura indicata nel verbale ispettivo, dovendo anche in _3 Pt_4 merito a tale pretesa rigettarsi l'opposizione proposta con il ricorso di primo grado. Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 283/2023 resa il 30.01.2023 dal Tribunale di Palermo, rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di Controparte_1 addebito n. 5962090005165290000 anche con riguardo ai contributi dovuti in relazione al lavoro straordinario accertato per i lavoratori e R_ _3
, nella misura indicata nel verbale unico di accertamento e notificazione n. Pt_4
2017-11115763 del 20.03.2018. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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