Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5727/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell'udienza del 19/9/2024
TRA
C.F. C.F. 1 residente in [...]1
,
Colonna, Via Benedetto Croce n. 13 elettivamente domiciliato in Roma,
via Livorno n. 66 presso nello studio dell'avv. Emiliano Cerioni C.f. C.F. 2 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata per il giudizio di primo grado;
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t. (già CP 2
[...] ) rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Erasmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via del
Porto n. 24;
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri
n. 1862/2018 pubbl. il 26/1/2018.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 19/9/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la Controparte_3 ' per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice ex art. 1218 c.c., all' obbligazione principale contrattualmente assunta all' atto della stipula della Parte 2 "polizza n. X99825602
06, e per l'effetto, condannare la convenuta ad indennizzare l'assicurato dei danni derivati dall'evento del 02 aprile 2012, mediante corresponsione della complessiva somma dovuta, pari ad € 10.000,00, quale limite complessivo d'indennizzo, dovuto in caso di stipulazione della garanzia aggiuntiva, per la verificazione di Parte 3 di pertinenza del fabbricato assicurato, oltre alle spese di lite da distrarsi all' Avv. Emiliano Cerioni.
Deduceva a riguardo :
1) di essere proprietario del fabbricato, sito in Colonna alla Via
Benedetto Croce, 13 , per il quale sottoscriveva regolare contratto assicurativo " polizza n. X99825602 06 con laParte 2 " Parte 4 3, avente ad oggetto il trasferimento dei rischi relativi a Incendio, danni materiali, danni da acqua condotta con garanzia aggiuntiva, RCT;
2) la garanzia danni da acqua condotta con garanzia aggiuntiva, prevedeva l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato dal Pt 3 di fognature di pertinenza del fabbricato stesso;
3) in data 02 aprile 2012, presso l'immobile assicurato, a causa di un guasto del collettore fognario di pertinenza del fabbricato, si verificava la fuoriuscita di liquame dal wc e dalla doccia del bagno che provocava l'allagamento dei locali dell'abitazione;
4) a seguito dell'evento sopra descritto i locali in oggetto subivano ingenti danni, che rendevano necessari altresì, interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti, oltre alla ricerca e alla riparazione del guasto;
5) in adempimento a quanto previsto dalle condizioni di polizza, il
Pt 1 provvedeva alla comunicazione di quanto occorso alla propria compagnia assicuratrice, mentre la compagnia di assicurazioni convenuta provvedeva alla nomina di un CPE per la quantificazione dei danni, valutazione che veniva effettuata dal fiduciario incaricato;
6) tuttavia a nulla valevano i tentativi di bonario componimento della vicenda, e nonostante i solleciti, sia scritti che verbali, la Compagnia assicurativa non onorava le obbligazioni Controparte_2
contrattualmente assunte, costringendo l' assicurato ad adire le vie giudiziali per essere indennizzato dei danni alla sua proprietà.
Si costituiva in giudizio la Compagnia assicurativa convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del processo venivano concessi i termini ex art. 183 VI cc c.p.c., espletato l' interrogatorio formale dell' attore ed escussi i testimoni.
Precisate le conclusioni, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l' attore a rifondere alla convenuta le spese di lite. Rilevava il Tribunale che tanto i testimoni escussi che lo stesso Pt 1 in sede di interrogatorio formale, avevano riferito che lo schiacciamento della tubazione, da cui aveva avuto origine l' evento , partiva dall' interno della proprietà dell' attore ed andava ad allacciarsi alla fognatura comunale. Tuttavia nessuno dei predetti testimoni aveva potuto riferire dove si era verificato lo schiacciamento e quale fosse la reale causa della fuoriuscita di acqua all' interno dell' appartamento. Analogamente dalla documentazione prodotta dall' attore (fattura ditta Autospurgoroma) risultava che l' allagamento era stato causato dalla rottura e schiacciamento della tubatura che conduce i liquami alla fognatura comunale. Ad avviso del Tribunale difettava la prova della operatività della polizza, essendo risultato dall' istruttoria che la conduttura era non solo interrata, ma anche esterna al fabbricato, conseguentemente esclusa dalla polizza che copriva solo i danni arrecati alle strutture ed arredi interni allo stesso e comunque perché non era stato
, assolto l'onere probatorio gravante sull' assicurato, della reale causa della fuoriuscita di acqua e del punto esatto di rottura della tubatura. Pt 1Avverso la predetta sentenza ha proposto rituale appello il censurando la erronea interpretazione delle clausole contrattuali operata dal
Tribunale e delle prove documentali e testimoniali acquisite .Nello specifico rileva, quanto al primo aspetto, che il Giudicante aveva erroneamente richiamato le esclusioni dall'indennizzo (condutture installate all'esterno o interrate) che, per contro, riguardano unicamente l'evento fuoriuscita di acqua condotta,( acque chiare ), costituente fatto autonomo e distinto dal Pt 3 di Fognature di pertinenza del fabbricato,( acque scure ), per il quale alcuna esclusione dall'indennizzo è prevista (Vedi condizioni di polizza ).Dalla lettura delle condizioni riportate nel Quadro III, cat.I Danni da acqua condotta, si evince, invero, che le esclusioni alle quali fa riferimento la sentenza, si riferiscono solo alle prime e non alle acque scure, essendo la previsione del sinistro collocata anche successivamente alle richiamate esclusioni. Sotto altro profilo, il Tribunale non aveva correttamente valutato le deposizioni testimoniali, confermative dei fatti dedotti in citazione ovverossia della derivazione dell' allagamento dei locali di proprietà dell' attore a causa del trabocco della fognatura di pertinenza del fabbricato, ed omesso altresì di valutare le prove documentali (fatture e preventivo), anch' esse comprovanti l' evento dannoso e la sua eziologia.
Ha chiesto la riforma della sentenza e l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado.
Si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell' attore alle spese di lite anche del presente grado. Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza, nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la
Corte ha rimesso la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo d' ufficio di primo grado non allegato, o in difetto per la sua ricostruzione.
Depositati gli atti di parte del giudizio di primo grado e i verbali di udienza la Corte ha nuovamente trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e merita di essere quantomeno parzialmente accolto.
Come accennato in premessa, il Tribunale ha ritenuto fondata la eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa di cui al Quadro III che, per i danni derivati da fuoriuscita di acqua condotta, prevede espressamente che non sono ricompresi nell' oggetto del contratto quelli causati da condutture esterne al fabbricato o interrate.
Per tale ipotesi le condizioni riportate nel Quadro III, sotto Trabocco da Parte_5 ( enucleato successivamente alla elencazione delle cause di esclusione ) prevedono limiti massimi di indennizzo (ovvero euro 2.500,00
a sinistro e, in caso di garanzia aggiuntiva appositamente accettata dall' assicurato, l'importo di euro 10.000,00), senza tuttavia contenere alcun riferimento alle cause di esclusione dalla copertura assicurativa, tra cui i danni causati da condutture installate all' esterno del fabbricato o interrate che, per contro, sono minuziosamente elencati nei paragrafi precedenti, riguardanti i danni da fuoriuscita di acqua condotta .
L' interpretazione letterale delle clausole costituente, come è noto, il principale strumento di interpretazione della volontà pattizia ex art. 1362
c.c., non consente di pervenire ad una interpretazione estensiva o analogica delle cause di esclusione dall' oggetto del contratto che, pertanto, non possono ritenersi operanti oltre le ipotesi per le quali sono previste . Peraltro, anche da punto di vista ontologico, la fuoriuscita di acqua condotta e il trabocco fognario sono connotati da presupposti diversi
(comportanti il primo la fuoriuscita di acque chiare, e il secondo di acque scure ), che rendono del tutto giustificata la diversa disciplina pattizia soprattutto per quanto attiene alla individuazione del perimetro dei rischi assicurati, con esclusione di possibili ingiustificate sovrapposizioni delle previsioni riguardanti l'oggetto del contratto.
Ritenuto quindi, da un lato, assolto l' onere probatorio gravante sull' attore ex art. 2967 c.c., di provare la inclusione del sinistro nell' oggetto della contratto assicurativo e, dal' altro, non provata l' eccezione di esclusione dall'oggetto eccepita da parte convenuta, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della ricomprensione del sinistro nell' ambito dei rischi coperti dalla polizza stipulata con la ex CP 2 , e procedersi alla verifica dell' assolvimento dell' onere probatorio, gravante sull' attore,
dei danni lamentati, nei limiti del massimale derivante dalla garanzia aggiuntiva sottoscritta dal medesimo.
Orbene l' assicurato ha prodotto due fatture relative sia alla و
videoispezione delle condotte fognarie e dei pozzetti che alla pulizia delle tubature, disostruzione e sostituzione dei pozzetti .Fatture che si rileva - in quanto entrambe non oggetto di specifiche contestazioni di parte convenuta, e comunque connesse al sinistro assicurato, devono ritenersi senz'altro indennizzabili in base alle condizioni di polizza
Per contro non risulta provata la domanda -oggetto invece di ferma contestazione di controparte - di corresponsione dell' indennizzo per i lavori di rifacimenti del bagno, in quanto supportata da un mero preventivo che, ancorchè confermato in udienza dal titolare della ditta che lo ha emesso, ma come detto contestato dalla controparte per il suo insufficiente valore probatorio, non è di per sé sufficiente a provare gli elementi costitutivi della domanda di indennizzo dei costi per il rifacimento del bagno, trattandosi di atto di provenienza della parte che lo invoca (v. per il valore di prova del danno del preventivo non contestato, Cass. n. 27624/2020).
Non risulta invero prodotta peraltro documentazione fotografica della situazione del locale antecedente all'allagamento e successiva dalla quale inferire la derivazione causale dei danni dal sinistro, e contrariamente a quanto dedotto dall' appellante, nessun rilievo decisivo può annettersi poi alle deposizioni testimoniali rese dai testimoni indotti dall' attore che nulla aggiungono in ordine alla situazione dei luoghi ante sinistro.
In conclusione l' appello deve accogliersi, sia pure nei limiti di cui sopra, e per l'effetto condannarsi l' CP 1 a pagare all'assicurato Pt 1 a و
titolo di indennizzo assicurativo, l'importo complessivo di euro 2.722,00,
pari alla somma delle due fatture allegate ( Fattura Termoidraulica di
Tocchella Elio del 15/4/2017 per euro 2.238,00 e Fattura Autospurgo Roma del 3/4/2012 per euro 484,00, entrambe Iva inclusa), e con esclusione dei costi di rifacimenti del bagno.
Trattandosi di debito di valuta spettano solo gli interessi legali dalla domanda alla data del pagamento.
Le spese di lite seguono al soccombenza e si liquidano a carico della compagnia nella misura indicata nella parte dispositiva, tenuto conto del valore della causa (liquidatum), e dei parametri di liquidazione dei compensi contenuti nelle tabelle applicabili ratione temporis di cui al DM n. 55/2014
e successive modificazioni, a valori medi, e con esclusione delle voci trattazione istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 186/2018 emessa dal Controparte_4 و
وTribunale di Velletri il 26/1/2018 nella causa n. rg. 400303/2013 in parziale accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza, così provvede :
-accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da Parte 1 nei che per l' effetto condanna a confronti di Controparte_4
pagare a Parte 1 la somma di euro 2.722,00 per la causale indicata nella parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda alla data del pagamento;
-condanna Controparte_4 a rifondere al difensore antistatario dell' appellante, avv. Emiliano Cerioni, le spese di lite del doppio grado che, quanto al primo grado liquida in euro 2.552,00 , e quanto al secondo grado in euro 1.923,00, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/2/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin