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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa HE Monte Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 762/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c.f. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GALLUCCI Carmina (c.f.
) e dall'Avv. LONGHITANO Maria Grazia (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Milano, Via Cerva n. 1 è elettivamente domiciliata, C.F._3 pec:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- (p. iva ), con sede legale in Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Morimondo n. 26, in persona del Curatore dott. rappresentato e difeso, Controparte_2
pagina 1 di 12 giusta procura in atti, dall'Avv. SALVIA Antonio (c.f. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Turati n. 40, pec:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Sulle seguenti conclusioni:
per , appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, così provvedere
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, ha promesso di vendere alla Signora l'unità Parte_1 immobiliare così individuata e specificata: a. immobile sito in Milano, Via Ornato n. 82 al piano rialzato, distinto al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 46, part. 169, subalterno 9 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – rendita € 268,18, intestato alla Società Controparte_3
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, alla Signora Parte_1
la sopra descritta unità immobiliare;
[...]
- conseguentemente emettere contro la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore ed in favore della Signora sentenza che, ai sensi Parte_1 dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla Signora
la proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta ed individuata;
Pt_1
- ordinare, in virtù dell'intervenuto e quietanzato pagamento totale del prezzo, alla società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che il suddetto trasferimento Controparte_3 immobiliare avvenga previa liberazione dell'immobile ut supra descritto da eventuali ipoteche, pegni e vincoli pregiudizievoli, anche mediante pagamento diretto alle Banche nell'ammontare determinato dalle stesse;
pagina 2 di 12 - condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3 risarcimento, in favore dell'attrice dei danni, per l'omesso trasferimento da quantificarsi in Pt_1 misura non inferiore all'ammontare del canone di locazione in uso sul mercato per ogni mese di ritardo, e/o nella diversa somma che verrà determinata dal Tribunale;
- condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al Controparte_3 risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti e subendi nell'importo che risulterà Pt_1 dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in ogni caso si chiede la determinazione del risarcimento di tutti i danni in via equitativa giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c.;
- procedere, altresì, alle necessarie compensazioni tra l'eventuale debito dell'attrice nei confronti della convenuta per saldo prezzo ed i crediti derivanti all'attrice per tutte le causali esposte;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari Competente per l'immobile ad effettuare le relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità.
In via subordinata
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, ha promesso di vendere alla Signora l'unità Parte_1 immobiliare così individuata e specificata: immobile sito in Milano, Via Ornato n. 82 al piano rialzato, distinto al N.C.U. del Comune di Milano al foglio 46, part. 169, subalterno 9 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – rendita € 280,18 intestato alla Società Controparte_3
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, alla Signora la sopra Pt_1 descritta unità immobiliare;
- conseguentemente ordinare alla convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, il trasferimento del compendio immobiliare sopra descritto in capo all'attrice, previa liberazione dell'immobile da vincoli, pesi ed oneri pregiudizievoli;
- condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni per il mancato trasferimento dell'unità immobiliare oggetto della compravendita, da quantificarsi in misura non inferiore all'ammontare del canone di locazione corrente sul mercato per tipologie di immobili simili per ogni mese di ritardo, e/o nella diversa somma che verrà determinata dal Tribunale;
- condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 al risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti e subendi nell'importo che risulterà Pt_1
pagina 3 di 12 dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in ogni caso si chiede la determinazione del risarcimento di tutti i danni in via equitativa giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c.;
- procedere, altresì, alle necessarie compensazioni tra l'eventuale debito dell'attrice nei confronti della convenuta per saldo prezzo ed i crediti derivanti all'attrice per tutte le causali esposte.
In estremo subordine
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, all'obbligo di concludere il contratto definitivo e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 1337 c.c., che verranno meglio quantificati in corso di causa e risultanti dalla fase istruttoria e/o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata e ritenuta dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via subordinata si chiede comunque la determinazione del risarcimento in via equitativa, giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria si chiede ctu atta a quantificare i danni patrimoniali subiti ed ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale.
Per appellata, Controparte_1
Voglia la Corte d'appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvedere: nel merito
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra sicché infondato per le ragioni spiegate in atti e Pt_1 confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 157/2025, pronunciata nel giudizio civile R.G. 52067/2019, pubblicata in data 8 gennaio 2025 e non notificata.
Con vittoria di spese e compensi del processo di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 12 Con l'impugnata sentenza n. 157/2025, pubblicata in data 8.01.2025, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 52067/2019, disattesa o assorbita ogni altra domanda, così provvedeva:
- respingeva le domande attoree;
- condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
- ordina la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc trascritta nei PP RR II di
Milano ai nn. Reg Gen 11890 Reg Part 7968).
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_3 fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare sita in Milano, Via
Ornato n. 82, all'interno di un edificio in ristrutturazione da parte della società promittente venditrice, a fronte del pagamento di un prezzo di euro 140.000,00 oltre Iva, in forza del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15.06.2011, allorquando versava euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
A seguito della ultimazione dei lavori di ristrutturazione nel maggio 2012, in conformità alle previsioni del contratto preliminare, la provvedeva al pagamento di euro 120.000,00 Parte_1 quale saldo del prezzo di vendita, venendo contestualmente immessa nel possesso dell'immobile.
In vista della stipula del contratto definitivo, si era altresì impegnata a svincolare Controparte_3
l'unità in questione dall'ipoteca iscritta in data 1.12.2006 per euro 5.140.000,00, previo frazionamento del correlato mutuo fondiario contratto con la . Controparte_4
Stante il perdurante mancato frazionamento del mutuo da parte della società promittente venditrice, agiva per chiedere, previo accertamento dell'inadempimento della società Parte_1 convenuta, l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., produttiva dei medesimi effetti traslativi del contratto definitivo non concluso, con condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto inadempimento.
- Si costituiva in giudizio dichiarata fallita in corso di causa e successivamente Controparte_3 costituitasi nella persona del Curatore fallimentare, contestando la fondatezza delle domande ex
pagina 5 di 12 adverso avanzate, eccependo altresì l'inadempimento della controparte per non aver versato l'importo dovuto a titolo di Iva, oltre a non aver corrisposto ex art. 7 del contratto preliminare la somma di euro
4.300,00 oltre Iva a titolo di rimborso delle spese di allacciamento utenze.
La causa veniva istruita dall'organo giudicante di primo grado sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, veniva trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea ex art. 2932 c.c., finalizzata al trasferimento giudiziale della proprietà dell'immobile oggetto del preliminare rimasto inattuato.
Dopo aver rilevato d'ufficio la mancanza delle dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale ed aver stimolato il contraddittorio delle parti sul punto, in quanto prescritte dalla legge a pena di nullità dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare, atteso che le parti non prendevano posizione espressa sui predetti rilievi, rilevava in via definitiva l'assenza delle predette menzioni di conformità.
Al riguardo, la società convenuta si era limitata a produrre relazione peritale di stima, redatta dal CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare riguardante anche l'unità in oggetto, ove era accertata la non conformità urbanistica e catastale dell'immobile.
Su tali basi, pertanto, considerato altresì il mancato frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero edificio e rilevata la pendenza della procedura esecutiva nella quale la Controparte_4 agisce per l'intero importo, l'organo giudicante di primo grado, in virtù del divieto ex art. 8 del D.lgs.
n. 122/2005, rigettava la domanda per duplice carenza delle condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c.
Del pari respingeva le altre domande attoree, in quanto tutte funzionali all'ottenimento del trasferimento giudiziale dell'immobile.
Quanto alla domanda risarcitoria, rilevava che l'art. 6 del contratto preliminare escludeva qualsivoglia risarcimento in caso di mancata conclusione del definitivo per causa non imputabile alla parte promittente venditrice, come viene ritenuto nel caso di specie, ove l'omessa fissazione della data del rogito era ritenuta da imputarsi anche a parte attrice, che aveva omesso di versare l'importo dovuto a titolo di Iva sul prezzo di vendita;
rilevava, inoltre, la mancanza di prova del danno lamentato da quest'ultima.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
pagina 6 di 12 Con il primo motivo di appello insisteva per l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. adducendo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la sussistenza delle condizioni dell'azione, attesa la non essenzialità e, in ogni caso, sanabilità delle difformità urbanistiche e catastali riscontrate dal CTU, non ostative pertanto al trasferimento giudiziale della proprietà immobiliare.
Del pari, quanto al mancato frazionamento del mutuo fondiario, ne adduceva la non ostatività ai fini dell'adozione della pronuncia ex art. 2932 c.c.
Con il secondo e il terzo motivo di appello lamentava l'omessa pronuncia in merito all'altrui inadempimento, deducendo che l'art. 8 del contratto preliminare escluderebbe la tutela risarcitoria solo nell'ipotesi di mancata consegna dell'immobile, circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, era pacificamente avvenuta nel maggio 2012, riproponendo pertanto la domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro del danno costituito, in primis, dai canoni di locazione che avrebbe riscosso in caso di tempestiva conclusione del contratto definitivo, stimati in euro 1.000,00 mensili e, inoltre, dalle spese sostenute per la registrazione del contratto preliminare per euro 688,40, oltre i relativi compensi per euro 500,00.
Con il quarto e il quinto motivo di appello denunziava l'omessa pronuncia e motivazione sulla domanda subordinata volta ad ottenere una pronuncia di condanna della società promittente venditrice al trasferimento della proprietà immobiliare in questione.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avverso Controparte_1 dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
All'udienza dell'11.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa la concisa ricostruzione fattuale della vicenda, necessaria per la disamina dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
Nel 2011 si impegnava a vendere a un'unità Controparte_3 Parte_1 immobiliare da destinarsi ad uso abitativo in esito ai lavori di ristrutturazione svolti dalla stessa promittente venditrice, sita in Milano in Via Ornato n. 82 – contraddistinta con il n. RH, oltre cantina pagina 7 di 12 pertinenziale n. 28, identificata al catasto del Comune di Milano al Foglio 46, Particella 169,
Subalterno n. 9 – a fronte del pagamento di un prezzo di euro 140.000,00 oltre Iva.
Alla data della stipula, in base a quanto previsto dall'art. 8 del predetto contratto preliminare, la promissaria acquirente provvedeva a versare euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Il contratto preliminare in oggetto prevedeva l'anticipazione di taluni effetti propri del contratto definitivo, disponendo che la promissaria acquirente, a lavori di ristrutturazione ultimati, previo saldo integrale del prezzo pattuito, venisse immessa nel possesso dell'immobile, consegna prevista entro il mese di dicembre 2012.
È dato acquisito al giudizio che conformemente alle sopra indicate previsioni Parte_1 contrattuali, dopo aver saldato la fattura n. 22 del 29.05.2012 di euro 120.000,00 Iva inclusa, quietanzata da veniva immessa nel possesso dell'unità immobiliare in questione. Controparte_3
All'art. 5 del contratto preliminare si dava atto che la promittente venditrice aveva stipulato, in data
21.11.2006, un mutuo fondiario con la con conseguente iscrizione Controparte_4 ipotecaria per euro 5.140.000,00 sull'intero edificio, garanzia che si impegnava a Controparte_3 svincolare entro la data del rogito.
In data 23.06.2016 la provvedeva alla registrazione del contratto preliminare in questione, Pt_1 stante la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita.
Come sopra rilevato, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di
Milano (RGN 601/2021) riguardante, tra gli altri, anche l'immobile in questione, il CTU nella relazione di stima concernente il Lotto 13 dava atto, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che l'unità immobiliare risultava occupata da riscontrando altresì che Parte_1
<<…l'immobile, per alcune unità oggetto di relazione NON è conforme dal punto di vista urbanistico/edilizio…>>, unità tra le quali quella oggetto di causa.
Del pari veniva riscontrata la non conformità catastale, evidenziando la necessità di <<… rifacimento delle schede catastali (mediante pratica docfa) a seguito di autorizzazione edilizia o ripristino dello stato autorizzato>>.
***
Tanto premesso in termini fattuali il primo, quarto e quinto motivo di appello, che per la connessione dei rispettivi oggetti meritano un esame congiunto, sono infondati per le ragioni che vengono di seguito esposte.
pagina 8 di 12 Come noto, l'art. 29 della legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prevede un'ipotesi di nullità di carattere formale e testuale per gli atti negoziali produttivi di effetti reali aventi ad oggetto unità immobiliari urbane qualora manchi la dichiarazione di “conformità oggettiva”, ossia la dichiarazione, resa dal proprietario, della conformità dello stato di fatto ai dati e alle planimetrie catastali.
Sotto tale profilo e con specifico riferimento all'ipotesi del contratto preliminare, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare la dichiarazione di conformità catastale dell'immobile oggetto di trasferimento è condizione dell'azione e, pertanto, la relativa assenza al momento della decisione preclude l'accoglimento della domanda, dovendosi omologare i requisiti richiesti per la produzione dell'effetto traslativo per via negoziale a quelli richiesti per la sua produzione per via giudiziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II, del 15/10/2025, n.
27531; Cass. Civ. Sez. 2, del 27/03/2025, n. 8117; Cass. Civ. Sez. II, del 29/09/2020, n. 20526).
Al riguardo, si rileva che negli atti di causa è tuttora assente la prescritta menzione di conformità, atteso che l'unico documento prodotto dalle parti, come innanzi rilevato, è la relazione di stima redatta dal
CTU nell'ambito della procedura esecutiva la quale, tuttavia, attesta la non conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie catastali.
Quanto all'iscrizione ipotecaria vale richiamare il dettato dell'art. 8 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 che, con una dichiarata finalità protettiva nei confronti dell'acquirente di un'immobile, fa divieto di procedere alla stipula dell'atto negoziale di compravendita qualora non si sia previamente proceduto al frazionamento dell'ipoteca gravante sull'immobile.
In linea con la suddetta previsione normativa il contratto preliminare in questione impone alla società promittente venditrice, prima della stipula del contratto definitivo, il frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero edificio per un importo di euro 5.140.000,00.
In ordine all'ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare, atteso che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. svolge una funzione di sostituzione dell'atto negoziale dovuto, ne consegue che con la stessa non si possono produrre effetti diversi rispetto a quelli che si sarebbero avuti per via negoziale;
del pari, è da escludersi che attraverso la sentenza costitutiva si possano eludere delle norme che governano l'autonomia contrattuale (Cass. Civ. Sez. II, 25/06/2020, n. 12654).
Su tali basi, pertanto, deve escludersi che possa disporsi con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento giudiziale di una proprietà immobiliare qualora, come nel caso di specie, sussista un divieto legale in pagina 9 di 12 tal senso e, sotto tale aspetto, deve rilevarsi che la predetta condizione ostativa, sulla scorta delle allegazioni delle parti, non risulta essere venuta meno.
A ciò si aggiunga che la riscontrata pendenza di una procedura immobiliare, riguardante anche l'unità in questione, concretizza il pericolo di evizione che la innanzi richiamata previsione normativa, in un'ottica di protezione, mira a scongiurare.
Considerata pertanto la perdurata carenza della condizione dell'azione rappresentata dalla menzione di conformità catastale e considerato altresì il divieto di stipula di cui all'art. 8 D.lgs. 122/2005 a fronte del mancato frazionamento del mutuo fondiario, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure,
è esclusa la possibilità di adottare la sentenza ex art. 2932 c.c.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Per le medesime ragioni sopra esposte, non è possibile l'adozione in via subordinata di una sentenza che condanni la società appellata alla conclusone del contratto definitivo per conseguire il trasferimento in via negoziale della proprietà immobiliare in questione, attesa la sopra rilevata impossibilità giuridica di dare attuazione al comando giudiziale in ragione, anzitutto, del divieto di cui all'art. 8 D.lgs.
122/2005.
Consegue il rigetto del quarto e quinto motivo di appello
***
In ordine al secondo e al terzo motivo di appello, con i quali la sig.ra n riforma della sentenza Pt_1 appellata chiede il ristoro del danno asseritamente patito in conseguenza della violazione degli obblighi assunti da con il contratto preliminare in questione, deve rilevarsi quanto segue. Controparte_3
Come noto, anche in caso di responsabilità contrattuale spetta a colui che si assume danneggiato l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio lamentato e la sua riconducibilità al fatto, atteso che l'art. 1218 c.c. pone solo una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modificando alcuna regola in tema di prova del danno che dall'inadempimento sia conseguito (cfr. Cass. Civ. sez. I,
10/10/2007, n. 21140).
L'appellante chiede, in primis, il rimborso delle spese sostenute per la trascrizione del contratto preliminare e il relativo compenso, danno quantificato, complessivamente, in euro 1.188,40.
Al riguardo, deve rilevarsi che procedeva alla suddetta registrazione solo in Parte_1 data 23.06.2016, dunque ben cinque anni dopo la stipula, allorquando era ben consapevole pagina 10 di 12 dell'insussistenza delle condizioni di legge per addivenire alla conclusione dell'atto negoziale di compravendita.
Del pari, il preteso diritto al rimborso non trova fondamento nel contratto preliminare, che si limita all'art. 15 a porre a carico della stessa promissaria acquirente le spese di trascrizione dell'atto di compravendita, in conformità al dettato dell'art. 1475 c.c.
Quanto al richiesto ristoro del danno a titolo di lucro cessante, costituito dai canoni di locazione che la avrebbe riscosso a seguito della concessione del godimento dell'immobile a terzi, deve Pt_1 rilevarsi che l'appellante non ha dato prova alcuna che il bene in questione avrebbe avuto una destinazione redditizia qualora il relativo diritto di proprietà fosse stato tempestivamente trasferito, ipotesi quest'ultima peraltro smentita dagli oggettivi elementi fattuali emersi in corso di causa, essendo dato pacifico che la abbia goduto dell'immobile in questione dal 14.05.2012, come attestato Pt_1 dal relativo verbale di consegna.
Sulla base delle ragioni sopra esposte, pertanto, si esclude che l'appellante abbia dato prova di aver patito un danno, qualificabile in termini di lucro cessante, passibile di ristoro.
Consegue pertanto il rigetto del secondo e terzo motivo di appello.
***
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione
[...] dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater
[...] dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1 contro avverso la sentenza n. 157/2025, pubblicata in
[...] Controparte_1 data 8.01.2025, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, che liquida in
[...] complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa HE Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa HE Monte Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 762/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c.f. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GALLUCCI Carmina (c.f.
) e dall'Avv. LONGHITANO Maria Grazia (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Milano, Via Cerva n. 1 è elettivamente domiciliata, C.F._3 pec:
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APPELLANTE
CONTRO
- (p. iva ), con sede legale in Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Morimondo n. 26, in persona del Curatore dott. rappresentato e difeso, Controparte_2
pagina 1 di 12 giusta procura in atti, dall'Avv. SALVIA Antonio (c.f. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Turati n. 40, pec:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Sulle seguenti conclusioni:
per , appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, così provvedere
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, ha promesso di vendere alla Signora l'unità Parte_1 immobiliare così individuata e specificata: a. immobile sito in Milano, Via Ornato n. 82 al piano rialzato, distinto al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 46, part. 169, subalterno 9 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – rendita € 268,18, intestato alla Società Controparte_3
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, alla Signora Parte_1
la sopra descritta unità immobiliare;
[...]
- conseguentemente emettere contro la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore ed in favore della Signora sentenza che, ai sensi Parte_1 dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla Signora
la proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta ed individuata;
Pt_1
- ordinare, in virtù dell'intervenuto e quietanzato pagamento totale del prezzo, alla società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che il suddetto trasferimento Controparte_3 immobiliare avvenga previa liberazione dell'immobile ut supra descritto da eventuali ipoteche, pegni e vincoli pregiudizievoli, anche mediante pagamento diretto alle Banche nell'ammontare determinato dalle stesse;
pagina 2 di 12 - condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3 risarcimento, in favore dell'attrice dei danni, per l'omesso trasferimento da quantificarsi in Pt_1 misura non inferiore all'ammontare del canone di locazione in uso sul mercato per ogni mese di ritardo, e/o nella diversa somma che verrà determinata dal Tribunale;
- condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al Controparte_3 risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti e subendi nell'importo che risulterà Pt_1 dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in ogni caso si chiede la determinazione del risarcimento di tutti i danni in via equitativa giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c.;
- procedere, altresì, alle necessarie compensazioni tra l'eventuale debito dell'attrice nei confronti della convenuta per saldo prezzo ed i crediti derivanti all'attrice per tutte le causali esposte;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari Competente per l'immobile ad effettuare le relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità.
In via subordinata
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, ha promesso di vendere alla Signora l'unità Parte_1 immobiliare così individuata e specificata: immobile sito in Milano, Via Ornato n. 82 al piano rialzato, distinto al N.C.U. del Comune di Milano al foglio 46, part. 169, subalterno 9 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – rendita € 280,18 intestato alla Società Controparte_3
- accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, alla Signora la sopra Pt_1 descritta unità immobiliare;
- conseguentemente ordinare alla convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, il trasferimento del compendio immobiliare sopra descritto in capo all'attrice, previa liberazione dell'immobile da vincoli, pesi ed oneri pregiudizievoli;
- condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni per il mancato trasferimento dell'unità immobiliare oggetto della compravendita, da quantificarsi in misura non inferiore all'ammontare del canone di locazione corrente sul mercato per tipologie di immobili simili per ogni mese di ritardo, e/o nella diversa somma che verrà determinata dal Tribunale;
- condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 al risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti e subendi nell'importo che risulterà Pt_1
pagina 3 di 12 dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in ogni caso si chiede la determinazione del risarcimento di tutti i danni in via equitativa giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c.;
- procedere, altresì, alle necessarie compensazioni tra l'eventuale debito dell'attrice nei confronti della convenuta per saldo prezzo ed i crediti derivanti all'attrice per tutte le causali esposte.
In estremo subordine
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, all'obbligo di concludere il contratto definitivo e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 1337 c.c., che verranno meglio quantificati in corso di causa e risultanti dalla fase istruttoria e/o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata e ritenuta dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via subordinata si chiede comunque la determinazione del risarcimento in via equitativa, giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria si chiede ctu atta a quantificare i danni patrimoniali subiti ed ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale.
Per appellata, Controparte_1
Voglia la Corte d'appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvedere: nel merito
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra sicché infondato per le ragioni spiegate in atti e Pt_1 confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 157/2025, pronunciata nel giudizio civile R.G. 52067/2019, pubblicata in data 8 gennaio 2025 e non notificata.
Con vittoria di spese e compensi del processo di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 12 Con l'impugnata sentenza n. 157/2025, pubblicata in data 8.01.2025, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 52067/2019, disattesa o assorbita ogni altra domanda, così provvedeva:
- respingeva le domande attoree;
- condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
- ordina la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc trascritta nei PP RR II di
Milano ai nn. Reg Gen 11890 Reg Part 7968).
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_3 fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare sita in Milano, Via
Ornato n. 82, all'interno di un edificio in ristrutturazione da parte della società promittente venditrice, a fronte del pagamento di un prezzo di euro 140.000,00 oltre Iva, in forza del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15.06.2011, allorquando versava euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
A seguito della ultimazione dei lavori di ristrutturazione nel maggio 2012, in conformità alle previsioni del contratto preliminare, la provvedeva al pagamento di euro 120.000,00 Parte_1 quale saldo del prezzo di vendita, venendo contestualmente immessa nel possesso dell'immobile.
In vista della stipula del contratto definitivo, si era altresì impegnata a svincolare Controparte_3
l'unità in questione dall'ipoteca iscritta in data 1.12.2006 per euro 5.140.000,00, previo frazionamento del correlato mutuo fondiario contratto con la . Controparte_4
Stante il perdurante mancato frazionamento del mutuo da parte della società promittente venditrice, agiva per chiedere, previo accertamento dell'inadempimento della società Parte_1 convenuta, l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., produttiva dei medesimi effetti traslativi del contratto definitivo non concluso, con condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto inadempimento.
- Si costituiva in giudizio dichiarata fallita in corso di causa e successivamente Controparte_3 costituitasi nella persona del Curatore fallimentare, contestando la fondatezza delle domande ex
pagina 5 di 12 adverso avanzate, eccependo altresì l'inadempimento della controparte per non aver versato l'importo dovuto a titolo di Iva, oltre a non aver corrisposto ex art. 7 del contratto preliminare la somma di euro
4.300,00 oltre Iva a titolo di rimborso delle spese di allacciamento utenze.
La causa veniva istruita dall'organo giudicante di primo grado sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, veniva trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea ex art. 2932 c.c., finalizzata al trasferimento giudiziale della proprietà dell'immobile oggetto del preliminare rimasto inattuato.
Dopo aver rilevato d'ufficio la mancanza delle dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale ed aver stimolato il contraddittorio delle parti sul punto, in quanto prescritte dalla legge a pena di nullità dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare, atteso che le parti non prendevano posizione espressa sui predetti rilievi, rilevava in via definitiva l'assenza delle predette menzioni di conformità.
Al riguardo, la società convenuta si era limitata a produrre relazione peritale di stima, redatta dal CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare riguardante anche l'unità in oggetto, ove era accertata la non conformità urbanistica e catastale dell'immobile.
Su tali basi, pertanto, considerato altresì il mancato frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero edificio e rilevata la pendenza della procedura esecutiva nella quale la Controparte_4 agisce per l'intero importo, l'organo giudicante di primo grado, in virtù del divieto ex art. 8 del D.lgs.
n. 122/2005, rigettava la domanda per duplice carenza delle condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c.
Del pari respingeva le altre domande attoree, in quanto tutte funzionali all'ottenimento del trasferimento giudiziale dell'immobile.
Quanto alla domanda risarcitoria, rilevava che l'art. 6 del contratto preliminare escludeva qualsivoglia risarcimento in caso di mancata conclusione del definitivo per causa non imputabile alla parte promittente venditrice, come viene ritenuto nel caso di specie, ove l'omessa fissazione della data del rogito era ritenuta da imputarsi anche a parte attrice, che aveva omesso di versare l'importo dovuto a titolo di Iva sul prezzo di vendita;
rilevava, inoltre, la mancanza di prova del danno lamentato da quest'ultima.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
pagina 6 di 12 Con il primo motivo di appello insisteva per l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. adducendo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la sussistenza delle condizioni dell'azione, attesa la non essenzialità e, in ogni caso, sanabilità delle difformità urbanistiche e catastali riscontrate dal CTU, non ostative pertanto al trasferimento giudiziale della proprietà immobiliare.
Del pari, quanto al mancato frazionamento del mutuo fondiario, ne adduceva la non ostatività ai fini dell'adozione della pronuncia ex art. 2932 c.c.
Con il secondo e il terzo motivo di appello lamentava l'omessa pronuncia in merito all'altrui inadempimento, deducendo che l'art. 8 del contratto preliminare escluderebbe la tutela risarcitoria solo nell'ipotesi di mancata consegna dell'immobile, circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, era pacificamente avvenuta nel maggio 2012, riproponendo pertanto la domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro del danno costituito, in primis, dai canoni di locazione che avrebbe riscosso in caso di tempestiva conclusione del contratto definitivo, stimati in euro 1.000,00 mensili e, inoltre, dalle spese sostenute per la registrazione del contratto preliminare per euro 688,40, oltre i relativi compensi per euro 500,00.
Con il quarto e il quinto motivo di appello denunziava l'omessa pronuncia e motivazione sulla domanda subordinata volta ad ottenere una pronuncia di condanna della società promittente venditrice al trasferimento della proprietà immobiliare in questione.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avverso Controparte_1 dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
All'udienza dell'11.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa la concisa ricostruzione fattuale della vicenda, necessaria per la disamina dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
Nel 2011 si impegnava a vendere a un'unità Controparte_3 Parte_1 immobiliare da destinarsi ad uso abitativo in esito ai lavori di ristrutturazione svolti dalla stessa promittente venditrice, sita in Milano in Via Ornato n. 82 – contraddistinta con il n. RH, oltre cantina pagina 7 di 12 pertinenziale n. 28, identificata al catasto del Comune di Milano al Foglio 46, Particella 169,
Subalterno n. 9 – a fronte del pagamento di un prezzo di euro 140.000,00 oltre Iva.
Alla data della stipula, in base a quanto previsto dall'art. 8 del predetto contratto preliminare, la promissaria acquirente provvedeva a versare euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Il contratto preliminare in oggetto prevedeva l'anticipazione di taluni effetti propri del contratto definitivo, disponendo che la promissaria acquirente, a lavori di ristrutturazione ultimati, previo saldo integrale del prezzo pattuito, venisse immessa nel possesso dell'immobile, consegna prevista entro il mese di dicembre 2012.
È dato acquisito al giudizio che conformemente alle sopra indicate previsioni Parte_1 contrattuali, dopo aver saldato la fattura n. 22 del 29.05.2012 di euro 120.000,00 Iva inclusa, quietanzata da veniva immessa nel possesso dell'unità immobiliare in questione. Controparte_3
All'art. 5 del contratto preliminare si dava atto che la promittente venditrice aveva stipulato, in data
21.11.2006, un mutuo fondiario con la con conseguente iscrizione Controparte_4 ipotecaria per euro 5.140.000,00 sull'intero edificio, garanzia che si impegnava a Controparte_3 svincolare entro la data del rogito.
In data 23.06.2016 la provvedeva alla registrazione del contratto preliminare in questione, Pt_1 stante la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita.
Come sopra rilevato, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di
Milano (RGN 601/2021) riguardante, tra gli altri, anche l'immobile in questione, il CTU nella relazione di stima concernente il Lotto 13 dava atto, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che l'unità immobiliare risultava occupata da riscontrando altresì che Parte_1
<<…l'immobile, per alcune unità oggetto di relazione NON è conforme dal punto di vista urbanistico/edilizio…>>, unità tra le quali quella oggetto di causa.
Del pari veniva riscontrata la non conformità catastale, evidenziando la necessità di <<… rifacimento delle schede catastali (mediante pratica docfa) a seguito di autorizzazione edilizia o ripristino dello stato autorizzato>>.
***
Tanto premesso in termini fattuali il primo, quarto e quinto motivo di appello, che per la connessione dei rispettivi oggetti meritano un esame congiunto, sono infondati per le ragioni che vengono di seguito esposte.
pagina 8 di 12 Come noto, l'art. 29 della legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prevede un'ipotesi di nullità di carattere formale e testuale per gli atti negoziali produttivi di effetti reali aventi ad oggetto unità immobiliari urbane qualora manchi la dichiarazione di “conformità oggettiva”, ossia la dichiarazione, resa dal proprietario, della conformità dello stato di fatto ai dati e alle planimetrie catastali.
Sotto tale profilo e con specifico riferimento all'ipotesi del contratto preliminare, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare la dichiarazione di conformità catastale dell'immobile oggetto di trasferimento è condizione dell'azione e, pertanto, la relativa assenza al momento della decisione preclude l'accoglimento della domanda, dovendosi omologare i requisiti richiesti per la produzione dell'effetto traslativo per via negoziale a quelli richiesti per la sua produzione per via giudiziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II, del 15/10/2025, n.
27531; Cass. Civ. Sez. 2, del 27/03/2025, n. 8117; Cass. Civ. Sez. II, del 29/09/2020, n. 20526).
Al riguardo, si rileva che negli atti di causa è tuttora assente la prescritta menzione di conformità, atteso che l'unico documento prodotto dalle parti, come innanzi rilevato, è la relazione di stima redatta dal
CTU nell'ambito della procedura esecutiva la quale, tuttavia, attesta la non conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie catastali.
Quanto all'iscrizione ipotecaria vale richiamare il dettato dell'art. 8 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 che, con una dichiarata finalità protettiva nei confronti dell'acquirente di un'immobile, fa divieto di procedere alla stipula dell'atto negoziale di compravendita qualora non si sia previamente proceduto al frazionamento dell'ipoteca gravante sull'immobile.
In linea con la suddetta previsione normativa il contratto preliminare in questione impone alla società promittente venditrice, prima della stipula del contratto definitivo, il frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero edificio per un importo di euro 5.140.000,00.
In ordine all'ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare, atteso che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. svolge una funzione di sostituzione dell'atto negoziale dovuto, ne consegue che con la stessa non si possono produrre effetti diversi rispetto a quelli che si sarebbero avuti per via negoziale;
del pari, è da escludersi che attraverso la sentenza costitutiva si possano eludere delle norme che governano l'autonomia contrattuale (Cass. Civ. Sez. II, 25/06/2020, n. 12654).
Su tali basi, pertanto, deve escludersi che possa disporsi con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento giudiziale di una proprietà immobiliare qualora, come nel caso di specie, sussista un divieto legale in pagina 9 di 12 tal senso e, sotto tale aspetto, deve rilevarsi che la predetta condizione ostativa, sulla scorta delle allegazioni delle parti, non risulta essere venuta meno.
A ciò si aggiunga che la riscontrata pendenza di una procedura immobiliare, riguardante anche l'unità in questione, concretizza il pericolo di evizione che la innanzi richiamata previsione normativa, in un'ottica di protezione, mira a scongiurare.
Considerata pertanto la perdurata carenza della condizione dell'azione rappresentata dalla menzione di conformità catastale e considerato altresì il divieto di stipula di cui all'art. 8 D.lgs. 122/2005 a fronte del mancato frazionamento del mutuo fondiario, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure,
è esclusa la possibilità di adottare la sentenza ex art. 2932 c.c.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Per le medesime ragioni sopra esposte, non è possibile l'adozione in via subordinata di una sentenza che condanni la società appellata alla conclusone del contratto definitivo per conseguire il trasferimento in via negoziale della proprietà immobiliare in questione, attesa la sopra rilevata impossibilità giuridica di dare attuazione al comando giudiziale in ragione, anzitutto, del divieto di cui all'art. 8 D.lgs.
122/2005.
Consegue il rigetto del quarto e quinto motivo di appello
***
In ordine al secondo e al terzo motivo di appello, con i quali la sig.ra n riforma della sentenza Pt_1 appellata chiede il ristoro del danno asseritamente patito in conseguenza della violazione degli obblighi assunti da con il contratto preliminare in questione, deve rilevarsi quanto segue. Controparte_3
Come noto, anche in caso di responsabilità contrattuale spetta a colui che si assume danneggiato l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio lamentato e la sua riconducibilità al fatto, atteso che l'art. 1218 c.c. pone solo una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modificando alcuna regola in tema di prova del danno che dall'inadempimento sia conseguito (cfr. Cass. Civ. sez. I,
10/10/2007, n. 21140).
L'appellante chiede, in primis, il rimborso delle spese sostenute per la trascrizione del contratto preliminare e il relativo compenso, danno quantificato, complessivamente, in euro 1.188,40.
Al riguardo, deve rilevarsi che procedeva alla suddetta registrazione solo in Parte_1 data 23.06.2016, dunque ben cinque anni dopo la stipula, allorquando era ben consapevole pagina 10 di 12 dell'insussistenza delle condizioni di legge per addivenire alla conclusione dell'atto negoziale di compravendita.
Del pari, il preteso diritto al rimborso non trova fondamento nel contratto preliminare, che si limita all'art. 15 a porre a carico della stessa promissaria acquirente le spese di trascrizione dell'atto di compravendita, in conformità al dettato dell'art. 1475 c.c.
Quanto al richiesto ristoro del danno a titolo di lucro cessante, costituito dai canoni di locazione che la avrebbe riscosso a seguito della concessione del godimento dell'immobile a terzi, deve Pt_1 rilevarsi che l'appellante non ha dato prova alcuna che il bene in questione avrebbe avuto una destinazione redditizia qualora il relativo diritto di proprietà fosse stato tempestivamente trasferito, ipotesi quest'ultima peraltro smentita dagli oggettivi elementi fattuali emersi in corso di causa, essendo dato pacifico che la abbia goduto dell'immobile in questione dal 14.05.2012, come attestato Pt_1 dal relativo verbale di consegna.
Sulla base delle ragioni sopra esposte, pertanto, si esclude che l'appellante abbia dato prova di aver patito un danno, qualificabile in termini di lucro cessante, passibile di ristoro.
Consegue pertanto il rigetto del secondo e terzo motivo di appello.
***
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione
[...] dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater
[...] dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1 contro avverso la sentenza n. 157/2025, pubblicata in
[...] Controparte_1 data 8.01.2025, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, che liquida in
[...] complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa HE Monte
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