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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 108/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nata in [...] il [...], codice Parte_2
fiscale . C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. CARBONE CRISTINA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a TENDE (FRANCIA) in data 30/07/1994;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto a TENDE (FRANCIA) il 30/07/1994, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LI ON (CN) anno 1994, parte 2, serie C, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi potranno vivere separatamente e nel reciproco rispetto, dandosi atto che prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Camporosso, Strada degli Olandesi 250, al momento del deposito del ricorso introduttivo, è stata posta in vendita ed i coniugi provvederanno a ricercare, ognuno, una nuova residenza.
2 3. Il ricavato della vendita della casa coniugale verrà utilizzato per estinguere il mutuo gravante su detto immobile nonchè i due prestiti personali accesi presso la Banca Unicredit, la somma rimanente verrà suddivisa in parti uguali tra i coniugi.
4. L'affidamento del minore sarà condiviso;
quanto al regime di visita i coniugi Per_1
concordano che il minore trascorra settimane alternate con ciascun genitore.
Le ragioni del sopraindicato regime di affidamento vanno individuate nel fatto che il figlio ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e considerata l'età potrà condividere il proprio tempo libero in eguale misura con i genitori secondo le proprie esigenze.
I periodi di ferie scolastiche saranno equamente suddivisi in ragione delle esigenze di e di quelle lavorative dei genitori ivi comprese le vacanze di Natale e di Pasqua. Per_1
5. I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese necessarie per il mantenimento del figlio , nonché delle spese accessorie: • spese mediche che non richiedono il Per_1
preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari • spese mediche che richiedono il prevenivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari • spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico: e) mensa • spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria • spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo • spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6. I coniugi hanno dichiarato, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, di aver risolto ogni questione economica tra loro pendente e di non avere a che pretendere più nulla l'uno dall'altra.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di LI ON (CN), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
3 Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 17/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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