Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Giorgino, Egidio Pignatelli, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Giorgino in Andria, piazza Marconi n.14;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Geom. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza n. 46 del 13 marzo 2024, avente ad oggetto la demolizione delle opere eseguite, ritenute non conformi, presso la struttura balneare -OMISSIS- sita in Bisceglie alla Via -OMISSIS-.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 novembre 2024:
del silenzio-rigetto di cui alla domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, presentata il 17 maggio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori l'avv. Nicola Giorgino, per la ricorrente e l'avv. Salvatore Basso, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Riferisce la società ricorrente di essere comproprietaria della struttura balneare denominata "-OMISSIS-”, ubicata e con accesso da via -OMISSIS-, in catasto al -OMISSIS-, particella 832, sub 1 (stabilimento balneare), e al -OMISSIS-, particelle 3108 e 3109 (piazzali e area ex parcheggio), sul promontorio roccioso denominato "-OMISSIS-".
Lo stabilimento fu realizzato nel 1966, modificato ed ampliato in oltre 50 anni, articolato in più corpi di fabbrica, sviluppantesi su quattro livelli sovrapposti, dal piano strada al piano battigia collegati tramite scale. Le opere consistono nel dettaglio:
- al piano terra, sul livello strada: bar-ristorante, servizi igienici, guardiania e sottostante locale impianti autoclave;
- al primo e al secondo livello, alle quote, rispettivamente di 3,25 e 6,50 metri, sottostanti rispetto al piano stradale: cabine-spogliatoio e servizi dello stabilimento, annessi ballatoi;
- al terzo livello, alla quota di 12,90 metri, sottostante al piano stradale: deposito destinato alla sistemazione delle attrezzature balneari.
La ricorrente presentava una C.I.L.A., acquisita al protocollo dell’ente comunale al n. 19944 del 6 maggio 2019, per un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella ridistribuzione funzionale di alcuni ambienti, nella realizzazione di opere di finitura e di rampe di accesso per disabili, il tutto asseverato dal tecnico progettista e direttore dei lavori, geom. R. P.
Per i lavori ricadenti nella fascia di rispetto demaniale, la Capitaneria di Porto - Compartimento Marittimo di Barletta rilasciava l’autorizzazione n. 5 del 23 luglio 2019 (rep. 066/2019).
Con nota prot. n. 43705 del 9 ottobre 2019, la ricorrente comunicava l'ultimazione dei lavori con allegata denuncia di variazione catastale n. BA187588 del 3 ottobre 2019.
Dopo questi interventi, la ricorrente presentava una SCIA, prot. n. 51744 del 25 novembre 2019, condizionata all'acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:
- realizzazione di un muro di contenimento e di delimitazione dell'area adibita a parcheggio,
- rampa annessa al muro per il superamento delle barriere architettoniche, comprensiva di sottostante riserva idrica e vano tecnico per l’impianto delle pompe antincendio;
- sistemazione delle aree esterne e realizzazione di una scala interrata di accesso alla battigia dall'area a parcheggio, intervento anch’esso asseverato dal tecnico geom.-OMISSIS-
Per i lavori ricadenti nella fascia di rispetto demaniale, la Capitaneria di Porto di Barletta rilasciava autorizzazione n. 8 del 6 ottobre 2021.
Per le residue opere, l’amministrazione comunale rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 13 del 26 maggio 2021, seguita dal parere tecnico favorevole all'intervento (nota prot. n. 34468 del 17 settembre 2021) con le seguenti prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e dal CLP (Comitato locale Paesaggio):
- preservazione degli equilibri idrogeologici e dell'assetto morfologico generale del versante, secondo quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lett. a) delle NTA del PPTR;
- rivestimento del muro con la medesima pietra (identica per caratteristiche materiche, cromatiche, nonché per pezzatura e finitura) dei muri di contenimento limitrofi esistenti, al fine di garantire la continuità percettiva del fronte mare;
- preservazione del piano del parcheggio in terra battuta con esclusione di qualsiasi pavimentazione;
- inammissibilità di opere e lavori (scavo, asporto di terra o roccia, profilatura, ecc.) comportanti modifiche anche minime dei versanti rocciosi presenti nell'area d'intervento (art. 53, comma 2, lett a) delle NTA del PPTR).
In data 27 settembre 2023, personale dell'Ufficio tecnico comunale e della Capitaneria di porto di Barletta effettuavano un sopralluogo congiunto presso lo stabilimento gestito dalla ricorrente, accertando una serie di difformità dai titoli acquisiti nonché abusi edilizi realizzate sui tre livelli (piano strada, primo e secondo livello sottostanti il piano strada) e sull'annessa area di parcheggio.
Per questo, emetteva l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 251 dell’11 dicembre 2023.
Più in particolare, ha contestato la realizzazione di opere di scavo, di superfici e volumi mai assentiti oltre che la trasformazione del costone roccioso e dell'area demaniale in totale difformità dalle prescrizioni espressamente contenute nella citata autorizzazione paesaggistica.
Con nota prot. n. 5227 del 25 gennaio 2024 - integrata con nota prot. n. 5422 del successivo 26 - la società ricorrente, per le opere compiute in difformità dal titolo o in sua totale assenza, ha presentato istanza di accertamento in conformità, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001.
Con nota prot. n. 12888 del 26 febbraio 2024, l'amministrazione comunale ha rigettato l'istanza.
Il diniego non risulta essere stato impugnato.
In seguito, l’amministrazione comunale, con ordinanza dirigenziale n. 46 del 13 marzo 2024, notificata alla ricorrente il successivo 18, ha intimato la demolizione delle opere eseguite in assenza o difformità dal titolo abilitativo.
Con successiva nota prot. n. 30820 del 13 maggio 2024, -OMISSIS- nel riconoscere la natura abusiva di una parte degli interventi, comunicava l'avvio della loro demolizione.
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 17 maggio 2024 e depositato il successivo 14 giugno, -OMISSIS- ha impugnato, per il suo annullamento parziale, l’ordinanza dirigenziale n. 46 del 2024, riguardo alle opere abusive contestate che la ricorrente ritiene invece legittime perché conformi ai titoli autorizzatori rilasciati.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione ed erronea applicazione e interpretazione del regime giuridico del permesso di costruire; eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
Il punto 5 di cui all’ordinanza di demolizione, è riconducibile ad opere interne facenti parte del manufatto indicato come destinato a “servizi-attività commerciale” ed alle relative modifiche interne e di prospetto, effettuate durante i lavori per sopraggiunte esigenze di rifunzionalizzazione degli ambienti e dei servizi igienici, in adeguamento alla nuova organizzazione, per la quale si è reso necessario l’inserimento di un blocco bagni, tra cui uno per disabili;
2) il Punto 6, i cui interventi hanno riguardato in generale una serie di opere esterne tra cui la riconfigurazione di scale con l’inserimento di rampe per disabili finalizzate all’adeguamento in termini di barriere architettoniche, (scale, rampe, percorsi, pavimentazioni), è stato suddiviso nei tre ambiti d’intervento così come richiamato anche dall’ordinanza di demolizione:
6a. la prima consiste nella realizzazione delle murature in laterizio utilizzate per delimitare i percorsi esterni funzionali per gli avventori allo stabilimento balneare; trattasi di opere rientranti tra quelle dall’autorizzazione paesaggistica, meglio descritte ai punti A.10, A.12, A.13 dell’Allegato A del DPR n.31 del 13 febbraio 2017;
6b. la seconda consiste nel rifacimento di una scala in calce struzzo armato fortemente degradata e con un rapporto tra pedata e alzata non idoneo a svolgere l’attività commerciale in sicurezza; l’intervento ha richiesta una modifica sia plano altimetrica sia qualitativa, dovuta alla necessità di sostituire il manufatto degradato in calcestruzzo armato con uno in pietra naturale di tipo calcareo in massello di idonee dimensioni e con il corretto rapporto tra alzata e pedata sicura per l’uso e conforme alla normativa. Quest’opera di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, trattandosi di area di cantiere, così come altre opere riguardanti le pertinenze esterne dello stabilimento, sarà completata nel rispetto delle caratteristiche morfo tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale. La tipologia di manufatto è comunque riconducibile agli interventi conformi all’Allegato A, di cui art. 2, comma 1, d.P.R. del 13 febbraio 2017, il “Regolamento recante gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”.
6c. l’ultima consiste nella realizzazione di una rampa e della relativa scala, che unendo quest’ultimo al collegamento orizzontale di piano (quota zero), fanno parte dello stesso sistema finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche; anche questi sarebbero esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica in quanto rientranti nell’Allegato A di cui art.2 comma 1) del d.P.R. del 13 febbraio 2017 e nello specifico nel punto A.4, trattandosi di interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche quali la realizzazione di rampe esterne;
3) riguardo al punto 7, la ricorrente evidenzia che gli interventi previsti non comportano alcun mutamento della destinazione d’uso delle cabine-spogliatoio; al contrario è diminuito il numero, da 25 ad 8; né, tantomeno, vi sono ampliamenti delle stesse tali da incidere sul carico urbanistico.
Nel dettaglio, le modifiche all'impianto architettonico delle cabine al primo livello (quota 3,25 sottostante rispetto al piano stradale) vengono incontro a richieste della clientela essendo emersa l’esigenza di disporre di cabine-spogliatoio dotate di maggiori servizi. Ciò in linea con la Legge regione Puglia dell’11 febbraio 1999 n. 11, come modificata dalla Legge regionale Puglia n. 26 del 5 luglio 2019, la quale, da un lato, all’art. 49 bis (classificazione), classifica gli stabilimenti balneari – in modo analogo al sistema classificatorio utilizzato per gli alberghi - secondo una scala da “uno a cinque stelle”, in relazione ai servizi offerti anche con riferimento al confort (inteso come arredo e accessori) delle cabine-spogliatoio, dall’altro, all’art. 50 (requisiti tecnici), dispone che le cabine-spogliatoio devono avere una “…superficie minima di mq 2,50…” (senza tuttavia fissare una superficie massima).
Su questo aspetto, gli “ulteriori accessori” e “complementi” rispetto alla dotazione minima (sedile, appendiabiti, cestino porta rifiuti), come da norme UNI 11911:2023 degli stabilimenti balneari del 21 settembre 2023 approvate dalla Commissione Centrale Tecnica dell’UNI del 15 settembre 2023 - applicabili al caso in esame, riguardano non solo le strutture balneari situate sul demanio marittimo ma anche le strutture dove sia resa la balneazione.
2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
Il Comune di Bisceglie, prima di ingiungere la demolizione, avrebbe dovuto valutare le caratteristiche del manufatto in merito non solo allo sviluppo ordinato del territorio, in alcun modo deturpato, ma anche degli altri vincoli esistenti nella zona, il che avrebbe indotto l’autorità emanante, nel caso d’incertezze, a richiedere adeguato parere agli organi competenti.
3.- L’amministrazione comunale di Bisceglie si è costituita in giudizio con atto depositato il 28 giugno 2024. Ha eccepito la tardività del ricorso per il quale ha chiesto comunque il suo rigetto nel merito.
4.- Con ordinanza n. 258 del 3 luglio 2024, la sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie sulla base della seguente motivazione: “Considerato che l’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente, ritenuto abusivo dal Comune, è stato oggetto della SCIA del 25.11.2019 (che non risulta annullata in autotutela), nonché dell’autorizzazione paesaggistica n. 13/2021;
Considerato, altresì, che il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 18.03.2024 mentre la notifica del ricorso reca la data del 17.05.2024, di guisa che l’eccezione di tardività del gravame – sollevata dal Comune resistente - appare infondata;
Ritenuto che sussistono i presupposti della richiesta misura cautelare, in quanto l’asserito mancato rispetto delle condizioni poste dall’autorizzazione paesaggistica dev’essere qui verificato in via istruttoria e sussiste, nelle more, la necessità di conservare rem adhuc integram, fino alla decisione di merito del ricorso;
Ritenuto, altresì, di dover disporre, in via istruttoria, che ciascuna delle parti depositi nel fascicolo digitale di causa, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, una perizia tecnica giurata in ordine alla conformità urbanistica dell’intervento di manutenzione straordinaria assentito con SCIA e di quello in concreto realizzato in asserita difformità, con particolare riguardo alla questione del rispetto delle condizioni poste dall’autorizzazione paesaggistica;”
5.- Entrambe le parti in causa hanno assolto all’onere istruttorio.
Nel frattempo, con nota dell’8 novembre 2024, alla quale era allegato il decreto della Procura della Repubblica di Trani del 24 ottobre 2024 (cfr. produzione Comune Bisceglie del 18 dicembre 2024), la ricorrente ha confermato di avere già provveduto alla demolizione di quanto contestato al punto 9 e che avrebbe proceduto alla demolizione degli abusi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’impugnata ordinanza di demolizione.
6.- La ricorrente ha quindi proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 14 ottobre 2024 e depositato il successivo 17, col quale ha impugnato il silenzio-rigetto sulla nuova richiesta di accertamento di conformità presentata il 16 maggio 2024 per i restanti abusi contestati che non sono stati rimossi.
Ha riproposto, per invalidità derivata, le censure formulate col ricorso introduttivo.
La causa, originariamente fissata nel ruolo dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, per la discussione nel merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
Le parti hanno prodotto memorie e repliche per ribadire le rispettive posizioni e contrastare quelle avverse.
La difesa del comune, in sede di discussione dell’udienza pubblica del 24 giugno 2025, ha eccepito la tardività del deposito documentale di parte ricorrente in data 24 gennaio 2025, dovendo cristallizzarsi i termini a difesa, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., con riferimento al 28 gennaio 2025, data di fissazione della prima udienza di discussione, soggetta a rinvio meramente tecnico per assenza del relatore.
La difesa del ricorrente ha quindi chiesto al Collegio di valutare gli estremi per l’acquisizione ai fini istruttori del merito della nota prot. n. 12888 del 19 febbraio 2024, già menzionata agli atti del giudizio.
Conclusasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
7.1.- In via preliminare, possono superarsi le diverse eccezioni – e relative repliche - in ordine al tardivo deposito di documenti da parte ricorrente, atteso che, ad avviso del Collegio, il materiale e la copiosa documentazione acquisita agli atti della causa appare di per sé del tutto esaustiva, anche per gli aspetti istruttori, per potere decidere la causa.
7.2.- Sempre in via preliminare non è fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. L’amministrazione rileva che, mentre l’ordinanza di demolizione gli è stata notificata il 18 marzo 2024, il ricorso è stato notificato il 20 maggio 2024, pertanto oltre il termine ultimo coincidente con il 17 maggio 2024.
L’eccezione è infondata perché, in senso contrario agli assunti dell’amministrazione comunale, il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato, sull’indirizzo PEC del comune di Bisceglie, in data 17 maggio 2024, sicché lo stesso risulta tempestivo
7.3.- .- Ancora in via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità parziale per acquiescenza del ricorso introduttivo con riferimento ai punti 1, 2, 3, 4 e 9 dell’ordinanza di demolizione n. 46/2024, avendo la stessa ricorrente riconosciuto la sussistenza degli abusi contestati e provveduto o comunque impegnandosi a provvedere alla totale rimozione degli stessi.
8.- Per gli altri aspetti, il ricorso è nel merito infondato, palesandosi la rilevante violazione delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e regionali e in quelle espressamente contenute nell'autorizzazione paesaggistica n. 13/2021.
8.1.- Per il profilo istruttorio, l’ordinanza di demolizione impugnata contiene tutti gli elementi in fatto, facendo riferimento ai sopralluoghi effettuati e riportando puntualmente e nel dettaglio le opere edilizie compiute in difformità dal titolo edilizio o in totale sua assenza.
Per il profilo della motivazione, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, l’ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive - morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica - e l'individuazione delle violazioni accertate, tutti elementi che si riscontrano nel provvedimento impugnato (cfr. ex multis, cons. Stato, sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301).
8.2.- Ciò chiarito in via generale, nello specifico, le opere per le quali parte ricorrente continua a sostenere la loro legittimità e per le quali chiede l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, sono le seguenti.
1) Punto 5 dell’ordinanza:
- diversa distribuzione degli spazi interni e modifiche prospettiche del manufatto destinato a “servizi attività commerciale”, finalizzata alla rifunzionalizzazione degli ambienti e dei servizi igienici con adeguamento e/o installazione di impianti.
2) Punto 6 dell’ordinanza:
- realizzazione di opere di sistemazione degli spazi esterni consistenti in:
a) murature in laterizio in corso di realizzazione di sp. 30 cm ed altezza pari a 2,75 m. per uno sviluppo lineare di 16,70 m. (11,70 +2,25 +2,75) tra la tettoia di cui al punto 1, ed il manufatto di cui al punto 3.
b) modifica della conformazione planimetrica della scala di accesso di collegamento tra il piazzale di piano terra e l’area individuata con la p.lla 3108, consistente nella demolizione della scala esistente e realizzazione di nuova scala a sviluppo lineare (con pedate in parte curvilinea) della larghezza pari a circa 3,70 metri.
c) realizzazione di ulteriore scala e rampa di accesso dal piazzale p.lla 3108 al piano terra zona servizi igienici.
3) Punto 7 dell’ordinanza:
- al Primo livello, in quota 3,25 metri sottostante rispetto al piano stradale: ampliamento e cambio di destinazione d’uso delle originarie “25 cabine spogliatoio (di dimensioni ciascuna di circa 2,00x1,50) con annesso ballatoio scoperto e zona servizi igienici” in “n. 8 ambienti di superficie variabile netta da 15 a 20 mq” composti ciascuno da camera multifunzionale con finiture ed impianti a carattere residenziale dotata di bagno e terrazzino esclusivo. Il tutto eseguito mediante un insieme sistematico di opere con demolizione e realizzazione di murature, interventi di adeguamento funzionale-impiantistico, modifiche del prospetto mare ed opere di finitura interne ed esterne, nonché incremento volumetrico di circa 419 cc e di superfici per complessivi 131,00 ma mediante la chiusura volumetrica del vano scala originariamente aperto ed recupero di spazi all’interno del costone roccioso, ottenuti tramite opere di scavo e conseguenti opere di contenimento con strutture in c.a. o trasformazione di intercapedini tombate.
4) Punto 8 dell’ordinanza:
- ampliamento del vano impianto autoclave (legittimato per una superficie di circa 51 mq con concessione del 28 febbraio 1977 e successiva concessione in sanatoria n. 451 dell’11 novembre 1998, per un’ulteriore superficie di circa 77 ma mediante il recupero di spazi all’interno del costone roccioso, ottenuti tramite un insieme sistematico di opere di scavo e conseguenti opere di contenimento con strutture in c.a. e posa di solai latero-cementizi di recente installazione). Al momento del sopralluogo gli ambienti si presentavano allo “stato rustico” privi delle rifiniture e dei componenti impiantistici.
5) Punto 10 dell’ordinanza:
- nell’area ex parcheggio esterno, realizzazione di una scala di accesso dell’area ex parcheggio alla battigia mediante opere di scavo sul piano parcheggio ed opere di contenimento in cls del costone roccioso, della larghezza di circa 1,60 m a sviluppo lineare per circa m. 7,20 il tutto rivestito in pietra.
6) Punto 11 dell’ordinanza:
- pavimentazione in legno adibita a solarium dell’area ex parcheggio con superficie di circa 350 mq in difformità a quanto prescritto nell’autorizzazione paesaggistica n. 13/2021.
8.3.- Le opere sopra elencate, accertate coi sopralluoghi effettuati il 27 settembre 2023 e il 9 novembre 2023, appaiono difformi dai titoli edilizi acquisiti.
In particolare:
- per tutte le opere, vi è assenza del titolo abilitativo o difformità dallo stesso, ai sensi del D.P.R. 380/2001;
- per le opere di cui ai punti 7 ed 8 dell’ordinanza di demolizione, vi è assenza degli adempimenti previsti dal Capo IV del D.P.R. 380/2001 per le costruzioni in zone sismiche;
- le opere descritte ai punti 6, 7 ed 8 dell’ordinanza di demolizione, vi è contrasto con il vigente P.R.G., col Piano particolareggiato della zona Residenziale-Turistico “-OMISSIS-”, col Regolamento Edilizio Comunale;
- per i lavori o opere ricadenti nella fascia di rispetto demaniale, vi è assenza o difformità di autorizzazione dell’autorità preposta al demanio, ai sensi degli artt. 33 e 55 del Codice della Navigazione;
8.3.- Giova al riguardo ricondursi alla perizia giurata del Dirigente della competente ripartizione degli uffici del comune di Bisceglie, depositata in ottemperanza all’incombente istruttorio dalla Sezione disposto con l’ordinanza n. 258 del 3 luglio 2024 (nota prot. n. 82765 del 30 dicembre 2024).
Col sopralluogo svolto il 10 ottobre 2023, l’amministrazione comunale ha accertato che la scala interrata di accesso alla battigia dall'area ex parcheggio e la pavimentazione in legno su quest’ultima, modificata nel suo utilizzo venendo nella sostanza adibita a solarium, sono opere prive di titolo edilizio perché, per come sono state in concreto realizzate, non erano affatto contemplate nella SCIA n. 51744 del 25 novembre 2019.
Quest’ultima, peraltro, trattandosi di titolo condizionato, ha iniziato a produrre i suoi effetti solo dopo l’acquisizione degli atti di assenso propedeutici, ossia l’autorizzazione paesaggistica n. 13 del 2021 ed il titolo demaniale n. 8 del 2021; in ogni caso, va considerato che l’effetto della SCIA è riconducibile solo all’avvenuta comunicazione di inizio lavori, di cui alla nota prot. n. 1313 del 13 gennaio 2022.
Con la SCIA ancora sotto condizione, sono stati realizzati il “muro di contenimento”, la “rampa per disabili” per il superamento delle barriere architettoniche, la “riserva idrica” ed il “vano tecnico” per l'alloggiamento delle pompe antincendio nonché la “sistemazione delle aree esterne”.
Il comune, pertanto, non ha esercitato il potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, in primo luogo perché le opere accertate in sede del sopralluogo non erano comunque contemplate dalla menzionata SCIA n. 51744 del 2019 (conformata al titolo paesaggistico e demaniale), ma anche perché questa, essendo condizionata, non era ancora operativa.
Ed invero, la scala, sebbene prevista negli elaborati grafici allegati alla menzionata SCIA, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 13 del 2021, è difforme dalle prescrizioni indicate dalla Commissione Locale Paesaggio e avvallate dalla stessa Soprintendenza. L’autorizzazione indica infatti espressamente: "che non venga realizzata alcuna opera e lavorazione che richiedano una modificazione (scavo, asporto di terra o roccia, profilatura, ecc.) anche minima dei versanti rocciosi presenti nell'area d'intervento (art. 53 co.2 lett. a), NTA PPTR)".
Peraltro, la Capitaneria di Porto di Barletta ha accertato l’assenza del titolo demaniale, ai
sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, in quanto la scala interrata ricade su area demaniale marittima e non su area privata di proprietà della società ricorrente, in senso contrario a quanto da quest’ultima dichiarato e rappresentato in sede di ritiro dell'autorizzazione n. 8 del 6 ottobre 2021, ex art. 55 del Codice della Navigazione.
8.4.- Riguardo al parcheggio, la Soprintendenza aveva espressamente condizionato il rilascio del parere favorevole all’assenza di qualsiasi forma di pavimentazione del piano ("il piano del parcheggio non dovrà essere pavimentato, ma restare in terra battuta"), condizione per l’appunto riportata nella menzionata autorizzazione paesaggistica n. 13/2021.
La documentazione fotografica e cartografica allegata agli atti della causa dimostra al contrario come gli interventi in oggetto abbiano determinato aumenti non assentiti di superficie e di volume anche su area demaniale, in modo difforme dai limiti indicati nell'autorizzazione paesaggistica.
Con riferimento, inoltre, alle opere indicate ai numeri sub nn. 7 e 8 dell’ordinanza di demolizione, parte ricorrente ha ricavato abusivamente spazi all'interno del costone roccioso, tramite un insieme sistematico di opere particolarmente invasive: scavo, conseguente contenimento con strutture in cemento armato, posa di solai latero-cementizi, trasformazione di intercapedini tombate.
Trattasi di opere, comportanti rilevanti "modifiche del prospetto fonte mare", in alcun punto indicate nei titoli autorizzatori.
8.5.- Riguardo agli interventi interessanti i manufatti adibiti a cabine-spogliatoio, questi hanno prodotto una loro sostanziale trasformazione tramite ampliamento e cambio di destinazione d'uso, essendo stati realizzati ambienti chiusi aventi una superficie variabile netta da 15 a 20 mq a fronte di una superfice originaria pari a 3 mq – pertanto con significativo incremento anche volumetrico - composti ciascuno da camera multifunzionale con finiture e impianti a carattere residenziale dotati di bagno e terrazzino esclusivo.
È chiaro che siffatti interventi abbiano comportato una notevole incidenza sul preesistente assetto edilizio e urbanistico del territorio; gli stessi pertanto sono da qualificarsi a tutti gli effetti in termini di “nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.p.r. 380/2001, per i quali sarebbe stato necessario premunirsi di permesso di costruire come prescritto dall’art. 10, comma 1, lett. a) d.p.r. 380/2001, a tacere della violazione delle normative a tutela dei vincoli esistenti sull’area.
Con riferimento all’asserita conformità urbanistica delle cabine balneari, si osserva che l'art. 40, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n 14 - nel demandare ad apposito regolamento la disciplina degli standards, dei requisiti tecnici, delle dotazioni e delle installazioni minime, anche igienico-sanitarie di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, con obbligo per i concessionari delle strutture esistenti di adeguarsi – persegue evidentemente lo scopo di adeguare le cabine di superficie inferiore ad uno standard dimensionale congruo rispetto alle relative esigenze funzionali, ma di certo non autorizza un loro ampliamento che conduca ad un manufatto con funzionalità diverse da quelle di spogliatoio.
8.6.- Altrettanto evidenti sono le difformità, rispetto al titolo edilizio conseguito, compiute nell'area dell'ex parcheggio sulla quale la società ricorrente ha realizzato una scala di accesso dalla predetta area alla battigia mediante opere di scavo e di contenimento in calcestruzzo del costone roccioso, della larghezza di circa 1,60 m. a sviluppo lineare per circa m. 7,20, il tutto rivestita in pietra.
9.- Può dunque passarsi all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
9.1.- Il ricorso è in primo luogo inammissibile.
Il silenzio-rigetto formatosi sulla nuova istanza di accertamento di conformità - presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, in data 17 maggio 2024 - è un fatto che, per il profilo giuridico-normativo, si pone quale atto meramente confermativo del provvedimento, di cui alla nota prot. n. 12888 del 26 febbraio 2024, col quale l’amministrazione comunale aveva già rigettato in via espressa la prima istanza di accertamento di conformità, presentata dalla ricorrente il 25 gennaio 2024 (prot. n. 5227). Quel provvedimento non è stato mai impugnato ed è divenuto definitivo. Ne consegue che anche il silenzio-rigetto sulla nuova istanza, proprio perché di contenuto meramente confermativo del precedente diniego espresso, non è in grado di rimettere in termine la società ricorrente per impugnarlo in sede giurisdizionale.
9.2.- In ogni caso, il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Anche a volere considerare che la nuova richiesta di accertamento di conformità sia stata presentata sulla base di presupposti diversi dal quella originaria, è comunque evidente che, in ogni caso, per ottenere la sanatoria postuma, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, occorre il requisito della “doppia conformità”, elemento che non sussisteva prima e non sussiste nemmeno all’attualità, dovendo riscontrarsi, per le ragioni innanzi ampiamente esposte, che le opere compiute – diverse da quelle che la ricorrente ha convenuto essere abusive e, per le quali, vi è acquiescenza – sono non conformi ai vigenti strumenti urbanistici comunali e regionali, anche in relazione ai vincoli presenti sull’area.
Peraltro, in presenza di evidenti violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 13 del 2021, non risulta che la ricorrente abbia presentato specifica istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, prescritta come doverosa dall’art. 167, comma 5, d. lgs. 42/2004.
Sul punto, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, in ipotesi di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi dev’essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale lo stesso è soggetto a sanzione demolitoria (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 aprile 2024 n. 3930)
Anche nel caso in cui le opere siano autorizzabili mediante SCIA, se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, sono comunque considerate eseguite in totale difformità dal titolo laddove non sia stata richiesta ed ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024 n. 3365). Ciò vale anche per le opere di natura pertinenziale e precaria, attesa la diversità che una costruzione può produrre sul bene paesaggio rispetto ai profili strettamente legati all’edilizia ed all’urbanistica (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2024, n. 3864).
10.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) dichiara in parte improcedibile ed in parte rigetta il ricorso introduttivo, nei termini di cui in motivazione;
2) rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
3) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del comune di Bisceglie, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00, (quattromila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN LI |
IL SEGRETARIO