Ordinanza collegiale 4 febbraio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23896 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23896/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06803/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6803 del 2018, proposto da
Jolly System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Del Popolo Cristaldi e Mirella Domenica Zito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal GSE s.p.a. in data 19 marzo 2018 prot. GSE/P20180023982 e comunicato nella medesima data a mezzo pec, con cui è stata rigettata la Richiesta di Verifica e Certificazione (RV) n. 0519619087917R034, presentata dalla Jolly System s.r.l. e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. TI PP AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 4 settembre 2017 Jolly System s.r.l. ha presentato al GSE una RV al fine di ottenere il riconoscimento di n. 208 certificati bianchi (TEE) in relazione a interventi afferenti alla scheda standard 7T, nello specifico consistenti nell’installazione di n. 24 impianti fotovoltaici.
2. Con nota datata 31 ottobre 2017 il GSE ha comunicato all’operatore economico il preavviso di rigetto della RV, evidenziando che dall’analisi della documentazione e delle osservazioni pervenute la RV non risultava conforme alle previsioni di cui al D.M. 11 gennaio 2017 e sottolineando, in particolare, la sussistenza di criticità in relazione agli impianti con i codici POD IT001E94305863, IT001E97461213 e IT001E975408825, e la mancata produzione di « adeguata documentazione per tutti gli impianti rendicontati (es. visure storiche) dalla quale risulti l’anno di costruzione e la reale destinazione d’uso degli edifici o delle porzioni di edifici interessate dagli interventi ».
3. Con nota del 16 novembre 2017 Jolly System s.r.l. ha inviato al Gestore documenti e deduzioni difensive, evidenziando la possibilità di un accoglimento parziale della RV alla luce del fatto che « anche senza gli interventi n. 1, 4 e 8 [la stessa] raggiungerebbe venti TEP dimensione minima comunque in data di avvio al 16 marzo 2017 ».
4. Con nota del 19 marzo 2018 il GSE ha definitivamente rigettato la RV presentata da Jolly System s.r.l. evidenziando:
- che « l’impianto con POD IT001E94305863 avendo avuto già accesso agli incentivi previsti ai sensi del decreto del D.M 5 luglio 2012 relativo al V conto energia non poteva essere ammesso, anche per una sola sezione dell’impianto stesso, al meccanismo dei certificati bianchi »;
- che dalla documentazione inviata dall’operatore economico era emerso che per « gli impianti individuati dai POD n. IT01E975400825 e IT001E929566521 … non risulta [va] verificata l’appartenenza alla categoria di intervento CIV-GEN [poiché] realizzati nell’ambito del settore industriale »;
- che « la visura storica relativa all’impianto individuato con POD n. IT001E913065719 reca [va] il riferimento a una categoria di intervento ancora “in corso di costruzione” [e] pertanto non consent [iva] di verificare l’appartenenza alla categoria di intervento CIV-GEN »;
- che « in merito all’impianto individuato dal POD n. IT001E97461212 dalla visura storica per immobile a far data dal 2016, si evince [va] la demolizione totale dell’edificio » e non era stata inviata documentazione che potesse consentire di « escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto di rendicontazione … risultino soggetti agli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 » e di « valutare la rispondenza alle condizioni di applicabilità previste dalla succitata scheda standard e l’appartenenza alla categoria di intervento CIV-GEN » (con l’ulteriore precisazione che « per tutti gli impianti fotovoltaici soggetti all’obbligo normativo di cui sopra non [era] stata allegata documentazione che consent [isse] di verificare la correttezza del calcolo effettuato per lo scorporo della quota parte di potenza installata soggetta la q.o., considerando – ai fini della rendicontazione dei risparmi effettuati con la scheda standard 7T – la sola quota eccedente di potenza installata »).
5. Con istanza trasmessa in data 11 aprile 2018 l’operatore economico ha quindi chiesto al GSE di riesaminare la propria decisione o comunque di « riaprire un dialogo in relazione alla richiesta in oggetto », riconoscendo di aver inserito nell’ambito della RV presentata cinque progetti non conformi e sottolineando la propria disponibilità a una « decurtazione » degli stessi dalla RV.
6. Con nota del 12 aprile 2018 il GSE ha riscontrato detta richiesta, ritenendo non sussistenti i presupposti per procedere a un riesame.
7. Con l’atto introduttivo del giudizio Jolly System s.r.l. ha quindi gravato il diniego del 19 marzo 2018 – lamentandone l’illegittimità per « violazione di legge, ed in particolare dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 per parziale coincidenza tra le motivazioni del provvedimento di diniego e quelle del preavviso di rigetto » (cfr. ricorso sub 1) e per « violazione di legge ed in particolare delle Condizioni di applicabilità della procedura riguardante la scheda tecnica 7T » (cfr. ricorso sub 2) e chiedendo a questo Tribunale di « annullare l’atto impugnato con conseguente approvazione della RV R034, in particolare per gli impianti meritevoli dei TEE si chiede l’approvazione parziale relativa agli interventi con i requisiti e non contestati la cui somma di TEP annui è pari a 147 » (cfr. ricorso , pag. 11).
8. Dopo essersi costituito nel presente giudizio e aver insistito per il rigetto del gravame, con nota del 20 dicembre 2024 il GSE ha ritenuto di dare seguito all’istanza avanzata dalla ricorrente in data 11 aprile 2018 (ritornando sui propri passi rispetto alla comunicazione del 12 aprile 2018) e – dopo aver notato che con la predetta istanza la Jolly System s.r.l. aveva « richiesto la riammissione del progetto a fronte dell’esclusione degli interventi non conformi a quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012 e [aveva] fornito un file excel di rendicontazione aggiornato escludendo gli interventi realizzati sugli impianti individuati dai POD n. IT001E94305863, n. IT001E975408825, n. IT001E929566521, n. IT001E913065719, n. IT001E97461212 e IT001E97461210 » – ha chiesto alla società ricorrente di produrre « documentazione che consenta: o la verifica mediante, ad esempio, la relazione progettuale asseverata redatta da un tecnico abilitato, del coefficiente k1, funzione dell'angolo di inclinazione dei moduli rispetto all'orizzontale denominato beta, ai fini della corretta determinazione del risparmio specifico lordo (RSL); o di verificare, per tutti gli impianti fotovoltaici soggetti all’eventuale obbligo normativo di cui all’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011, la correttezza del calcolo effettuato per lo scorporo della quota parte di potenza installata soggetta alla q.o., considerando - ai fini della rendicontazione dei risparmi effettuati con la scheda standard 7T - la sola quota eccedente di potenza installata ».
9. Il 15 gennaio 2025 Jolly System s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta.
10. Con provvedimento del 31 gennaio 2025 il GSE – preso atto di quanto trasmesso dalla ricorrente – ha ritenuto di annullare il diniego gravato con l’atto introduttivo del giudizio e di definire positivamente « il procedimento relativo alla RV … fermo restando l’esclusione dalla rendicontazione dei risparmi degli interventi realizzati sugli impianti individuati dai POD n. IT001E94305863, n. IT001E975408825, n. IT001E929566521, n. IT001E913065719, n. IT001E97461212 e IT001E97461210 e riconoscendo pertanto un “numero totale di TEE di cui si richiede il rilascio nell'ambito della prima richiesta di verifica e certificazione” pari a 74 TEE/semestre ed un “numero totale di TEE che verranno assegnati automaticamente nei trimestri successivi” pari a 37 TEE/trimestre ».
11. Con memoria depositata in data 30 luglio 2025, Jolly System s.r.l. ha notato che il provvedimento adottato dal GSE in data 31 gennaio 2025 era idoneo a « soddisfa [re] la richiesta formulata in ricorso ed integra [re] la cessata materia del contendere, ex art. 34, c.p.a. » e ha insistito per la condanna alle spese del GSE evidenziando che se il Gestore avesse dato immediatamente seguito alla sua istanza dell’11 aprile 2018 – avanzando tempestivamente le richieste formulate solo il 20 dicembre 2024 – « l’odierno giudizio non avrebbe avuto ragion d’essere ».
12. Con memoria del 12 settembre 2025 il GSE pur concordando con la ricorrente sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sentenza di « cessazione della materia del contendere », ha insistito affinché l’odierna ricorrente fosse condannata al pagamento delle spese del giudizio evidenziando che il nuovo provvedimento era stato adottato solo sulla base di produzioni documentali successive all’adozione dell’originario diniego e che la stessa ricorrente in sede di riesame aveva ammesso di aver « erroneamente e con leggerezza inserit [o] nella RV » degli interventi non conformi.
13. All’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
14. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
15. Al riguardo va evidenziato:
- che, come si è notato supra , con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente aveva adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’atto impugnato e la riedizione del potere da parte del GSE, con conseguente « approvazione parziale [della RV] relativa agli interventi con i requisiti e non contestati la cui somma di TEP annui è pari a 147 » (cfr. ricorso , pag. 11);
- che con il provvedimento adottato in data 31 gennaio 2025 il GSE non solo ha annullato l’atto impugnato con il presente ricorso ma – dando seguito alla rinuncia della ricorrente agli interventi non conformi – ha accolto la RV nei termini per cui la ricorrente ha agito in giudizio, riconoscendole complessivi n. 148 TEP annui (cfr. deposito del GSE del 31 gennaio 2025);
- che in ragione della sopravvenuta adozione del predetto atto da parte del GSE la società ricorrente ha quindi ottenuto ciò per cui aveva agito in giudizio;
- che l’idoneità della decisione sopravvenuta del GSE a determinare la cessazione della materia del contendere è stata concordemente riconosciuta dalle parti.
16. Tanto appare sufficiente a consentire al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio atteso che – in disparte la valutazione sostanzialmente concorde effettuata dalle parti – per consolidata giurisprudenza la cessata materia del contendere può essere pronunciata allorché la parte ricorrente abbia ottenuto in via extragiudiziale il bene della vita atteso, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. al riguardo ex multis Consiglio di Stato, IV, 22 gennaio 2018, n. 383).
17. L’assoluta peculiarità della vicenda – pacificamente caratterizzata da errori e ripensamenti delle parti, dovuti anche alla complessità delle questioni in fatto e in diritto sottese al caso – appare integrare una delle ipotesi che sono idonee a giustificare eccezionalmente la compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo il dovere del GSE di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite, salvo il dovere del GSE di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
TI PP AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PP AN | CA VO |
IL SEGRETARIO