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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5871/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. SIMONETTI DOMENICO
ricorrente e
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Parte_1
, di professione termoidraulico fin dal 1986, ha riferito di aver denunciato
[...]
all' in data 19.06.2023 l'insorgere di una “grave tendinopatia del sovraspinoso CP_1
per tendinosi di alto grado della spalla destra ad alto impatto funzionale e in attesa di ricostruzione chirurgica”.
L'Istituto, tuttavia, non ha riconosciuto l'origine professionale della patologia di cui sopra talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante ha adito nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo: “accertare e dichiarare che la malattia professionale contratta dal ricorrente ha determinato una inabilità permanente al lavoro nella misura del 7 % ovvero nella misura diversa di giustizia che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e conseguentemente: - in via principale, condannare l'
[...]
– in persona del L.R.p.t., alla Controparte_2
costituzione in favore del ricorrente della rendita per inabilità nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.; - in via subordinata, condannare l' Controparte_2
– in persona del L.R.p.t., alla corresponsione a favore del
[...]
ricorrente dell'indennizzo in linea capitale ex art. 13 D.Lgs n. 38/2000, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. - in ogni caso, condannare l' al rimborso CP_1
delle spese mediche sostenute e documentate.”
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Il Giudice, ritenuto di dover istruire la causa, ammetteva l'escussione di due testi per parte ricorrente;
all'udienza del 13.5.2015 il sig. dichiarava: “sono Testimone_1
amico e collega del ricorrente. Abbiamo entrambi una ditta di idraulica. Abbiamo collaborato insieme su dei lavori almeno una decina di volte. Quando l'ho visto lavorare ha fatto installazioni di condizionamento, idraulica, caldaie, bagni. Diciamo che caldaie, macchine esterne sono tutte cose pesanti. Le cose si fanno sempre in due non è possibile da solo. Io soffro per la spalla quindi posso dire che spalla e ginocchio sono soggetti a sollecitazioni”.
Anche la sig.ra riferiva: “Sono la moglie del ricorrente. Siamo Testimone_2
in regime di separazione dei beni. Non lavoro con lui. Qualche volta sono andata con lui sul posto di lavoro ma non mi ricordo dove. Stava lavorando alzava materiale tubi di rame, cassetta sua personale altro non ricordo. A casa non riusciva nemmeno a prendere la bottiglia e mettersi l'acqua da solo”.
All'esito della prova testimoniale il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa viene così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965
n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi CP_1
di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Ebbene, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico del distretto traumatizzato.
Ciò è ulteriormente avvalorato dalla consulenza resa dal Dott. a cui è Persona_1
stato attribuito il compito di accertare se la malattia sofferta dal lavoratore abbia avuto origine professionale e, se del caso, l'entità del danno biologico derivatone.
Ed invero il consulente, dopo attenta disamina della documentazione medica agli atti nonché sulla base della visita effettuata, ha ritenuto il periziando affetto dalla seguente tecnopatia: “lesione massiva della cuffia dei rotatori (sovra e sottospinoso) e della spalla destra trattata mediante intervento chirurgico artroscopico (riparazione e tenotomia del capolungo del bicipite omerale) in quadro di artropatia degenerativa acromion-claveare e scapolo-omerale, a discreta espressione clinico-disfunzionale”, valutabile con una menomazione dell'integrità psicofisica del 6%, percentuale che da diritto all'indennizzo in capitale.
Deve, pertanto, essere dichiarato che la malattia denunciata dal ricorrente in data
19.06.2023 ha avuto origine professionale e dalla stessa è derivato un biologico complessivo nella misura del 6 %; di conseguenza, a favore dell'istante deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere il corrispondente indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, oltre interessi dalla maturazione e fino al saldo. Allo stesso spetta, altresì, il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, previo vaglio da parte dei sanitari in merito alla loro CP_1
necessità ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico del lavoratore;
la relativa condanna al pagamento non potrà, pertanto, che essere generica.
L' è tenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, CP_1
così come al pagamento delle spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la malattia denunciata dal ricorrente in data 19.06.2023 ha avuto origine professionale e dalla stessa è derivato un danno biologico complessivo nella misura del 6 % e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere allo CP_1
stesso l'indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo nonché a rimborsare le spese mediche resesi all'uopo necessarie;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 19/11/2025
Il giudice
TA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5871/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. SIMONETTI DOMENICO
ricorrente e
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Parte_1
, di professione termoidraulico fin dal 1986, ha riferito di aver denunciato
[...]
all' in data 19.06.2023 l'insorgere di una “grave tendinopatia del sovraspinoso CP_1
per tendinosi di alto grado della spalla destra ad alto impatto funzionale e in attesa di ricostruzione chirurgica”.
L'Istituto, tuttavia, non ha riconosciuto l'origine professionale della patologia di cui sopra talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante ha adito nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo: “accertare e dichiarare che la malattia professionale contratta dal ricorrente ha determinato una inabilità permanente al lavoro nella misura del 7 % ovvero nella misura diversa di giustizia che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e conseguentemente: - in via principale, condannare l'
[...]
– in persona del L.R.p.t., alla Controparte_2
costituzione in favore del ricorrente della rendita per inabilità nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.; - in via subordinata, condannare l' Controparte_2
– in persona del L.R.p.t., alla corresponsione a favore del
[...]
ricorrente dell'indennizzo in linea capitale ex art. 13 D.Lgs n. 38/2000, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. - in ogni caso, condannare l' al rimborso CP_1
delle spese mediche sostenute e documentate.”
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Il Giudice, ritenuto di dover istruire la causa, ammetteva l'escussione di due testi per parte ricorrente;
all'udienza del 13.5.2015 il sig. dichiarava: “sono Testimone_1
amico e collega del ricorrente. Abbiamo entrambi una ditta di idraulica. Abbiamo collaborato insieme su dei lavori almeno una decina di volte. Quando l'ho visto lavorare ha fatto installazioni di condizionamento, idraulica, caldaie, bagni. Diciamo che caldaie, macchine esterne sono tutte cose pesanti. Le cose si fanno sempre in due non è possibile da solo. Io soffro per la spalla quindi posso dire che spalla e ginocchio sono soggetti a sollecitazioni”.
Anche la sig.ra riferiva: “Sono la moglie del ricorrente. Siamo Testimone_2
in regime di separazione dei beni. Non lavoro con lui. Qualche volta sono andata con lui sul posto di lavoro ma non mi ricordo dove. Stava lavorando alzava materiale tubi di rame, cassetta sua personale altro non ricordo. A casa non riusciva nemmeno a prendere la bottiglia e mettersi l'acqua da solo”.
All'esito della prova testimoniale il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa viene così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965
n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi CP_1
di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Ebbene, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico del distretto traumatizzato.
Ciò è ulteriormente avvalorato dalla consulenza resa dal Dott. a cui è Persona_1
stato attribuito il compito di accertare se la malattia sofferta dal lavoratore abbia avuto origine professionale e, se del caso, l'entità del danno biologico derivatone.
Ed invero il consulente, dopo attenta disamina della documentazione medica agli atti nonché sulla base della visita effettuata, ha ritenuto il periziando affetto dalla seguente tecnopatia: “lesione massiva della cuffia dei rotatori (sovra e sottospinoso) e della spalla destra trattata mediante intervento chirurgico artroscopico (riparazione e tenotomia del capolungo del bicipite omerale) in quadro di artropatia degenerativa acromion-claveare e scapolo-omerale, a discreta espressione clinico-disfunzionale”, valutabile con una menomazione dell'integrità psicofisica del 6%, percentuale che da diritto all'indennizzo in capitale.
Deve, pertanto, essere dichiarato che la malattia denunciata dal ricorrente in data
19.06.2023 ha avuto origine professionale e dalla stessa è derivato un biologico complessivo nella misura del 6 %; di conseguenza, a favore dell'istante deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere il corrispondente indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, oltre interessi dalla maturazione e fino al saldo. Allo stesso spetta, altresì, il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, previo vaglio da parte dei sanitari in merito alla loro CP_1
necessità ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico del lavoratore;
la relativa condanna al pagamento non potrà, pertanto, che essere generica.
L' è tenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, CP_1
così come al pagamento delle spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la malattia denunciata dal ricorrente in data 19.06.2023 ha avuto origine professionale e dalla stessa è derivato un danno biologico complessivo nella misura del 6 % e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere allo CP_1
stesso l'indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo nonché a rimborsare le spese mediche resesi all'uopo necessarie;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 19/11/2025
Il giudice
TA CO