Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente art. 1:
a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 , e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
b) alla concessione di sussidi nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 ;
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.
E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente art. 1:
a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 , e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
b) alla concessione di sussidi nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 ;
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.