Articolo 2 della Legge 22 marzo 1951, n. 290
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 maggio 1951
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente art. 1:
a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 , e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
b) alla concessione di sussidi nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 ;
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.
Entrata in vigore il 9 maggio 1951