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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3872/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. ARCURI;
Parte_1
Ricorrente
E
“ Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. E. ZAGARESE;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2 affinché venisse accertato e dichiarato l'intercorso rapporto di lavoro inter partes e, per l'effetto, che venisse condannata la datrice di lavoro al pagamento della somma pari ad € 16.829,41 (o della diversa somma determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU), a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di
13esima mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore dello stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Esponeva in punto di fatto:
- di essere stato assunto da “ Controparte_1
in data 8.4.2017 con contratto di lavoro
[...] dipendente part-time 50% con mansione di addetto alle pulizie;
- di svolgere la propria attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto per tutti i giorni della settimana dalle 7:00 alle 17:00;
- di svolgere, oltre alle mansioni contrattualmente previste, anche quelle variamente impartite dalla sig.ra
[...]
, in particolare quelle di aiuto cuoco ed incaricato CP_1 alla spesa;
- di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti né della
13esima mensilità;
- di aver ricevuto un parziale pagamento afferente al TFR pari ad € 350,00;
- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 11.3.2019.
Ritualmente costituita in giudizio la CP_1 [...] deduceva l'assoluta infondatezza Controparte_1 delle avverse richieste. In particolare, con riferimento allo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di straordinario, allegava che la prestazione lavorativa di addetto alle pulizie veniva svolta dal ricorrente dal martedì alla domenica dalle 8:00 alle 12:00 con riposo settimanale previsto per il lunedì. Con riferimento allo straordinario deduceva che, nelle occasioni in cui il ricorrente svolgeva attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, veniva regolarmente retribuito tramite buoni da egli regolarmente firmati. Con riferimento all'indennità sostitutiva per ferie e permessi, deduceva che il ricorrente nel mese di gennaio 2019 si era assentato per oltre un mese per recarsi in Marocco per il disbrigo di affari personali e che, nonostante tale assenza, lo stesso continuava a percepire quanto di sua spettanza ma che, in considerazione di tale assenza (che si sarebbe protratta per un ulteriore mese), la datrice di lavoro si determinava nel licenziamento del ricorrente. Con riferimento alla 13esima mensilità deduceva l'intervenuta prescrizione di tale emolumento.
Con riferimento al TFR deduceva di essere pronta a corrispondere il saldo pari ad € 550,00 atteso il pagamento di un acconto pari ad € 350,00.
Concludeva, pertanto, per il rigetto in fatto ed in diritto della domanda giudiziale proposta.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi indicati dalle parti nonché disposta CTU grafologica al fine di verificare la corrispondenza fra le firme apposte su tali documenti e la firma del ricorrente.
Matura per la decisione, la causa, rinviata all'udienza del
9.5.2025 (celebrata mediante il deposito e lo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto parzialmente per le ragioni che seguono.
Si premette che è documentalmente accertata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Invero, dalla documentazione versata in atti (si v. buste paga) risulta che il ricorrente sia stato assunto dalla convenuta in data 8.4.2017 con mansioni di addetto alle pulizie inquadrato al livello VII del CCNL di settore (pubblici esercizi) part-time l 50%. Risulta documentato che il ricorrente sia stato licenziato in data 11.3.2019 dalla resistente. Il rapporto di lavoro inter partes, peraltro, non
è oggetto di contestazione fra le parti.
Nel merito parte ricorrente deduce di aver svolto, nel periodo per cui è causa, attività lavorativa a tempo pieno ivi chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive per il lavoro supplementare e/o straordinario svolto nonché del TFR oltre al conseguente versamento degli oneri assicurativi e previdenziali derivanti dall'accertamento dello svolgimento a tempo pieno dell'attività lavorativa.
Orbene, per ciò che concerne il lavoro supplementare e/o straordinario, occorre premettere come il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per tale attività ulteriore, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4076/2018; Cass.,
Sez. Lav., n. 2144/2005).
A tal proposito, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che, al mancato assolvimento di entrambi possa supplire una valutazione equitativa del giudice” (Cass. Sez. Lav., n.
16150/2018).
Pertanto, l'affermazione correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali secondo cui spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario (ma ciò vale anche per le ferie, festività non goduti) fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c. configurandosi - lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale - quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Alla stregua di tale impostazione, la Suprema Corte ha rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro.
Il medesimo principio di diritto si applica con riferimento all'indennità sostitutiva per ferie non godute il cui onere della prova incombe sul prestatore di lavoro il quale “ha
l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Questo perché l'effettuazione di lavoro straordinario rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'indennità. Non è rilevante che il datore di lavoro possa avere maggiore facilità nel provare che il lavoratore abbia effettivamente usufruito delle ferie” (Cass.
n. 9791/2020).
Ciò premesso, gli esiti istruttori non consentono, con ragionevole certezza, di ritenere dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, del lavoro straordinario nella quantità indicata in ricorso: in particolare il teste TE
(di parte ricorrente) è stato ritenuto non pienamente attendibile alla luce del conflitto di interessi derivante dalla pendenza di altro giudizio da egli instaurato nei confronti della medesima società resistente;
l'ulteriore teste (di parte ricorrente) ha precisato di aver S_ lavorato per la datrice di lavoro presso il CP_1 ” negli anni per cui è causa Controparte_1
e di aver svolto la sua attività lavorativa ogni giorno dalle
12:00 alle 20:20/20:30 e che, quando si recava presso la sede di lavoro, “trovavo il ricorrente la mattina quando arrivato
a mezzogiorno, e oi il ricorrente andava via verso le 17,00-
17,30”. Ciò, all'evidenza, non consente di ritenere dimostrato lo svolgimento del lavoro straordinario nelle ore dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio sicché - in considerazione della mancata dimostrazione del lavoro supplementare e/o straordinario svolto dal ricorrente - alcuna retribuzione può essere riconosciuta al ricorrente a tale titolo nonché, per l'effetto, alcuna regolarizzazione contributiva derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa full-time può essere riconosciuta al ricorrente.
Parimenti, i testi escussi non hanno confermato la mancata fruizione, da parte del ricorrente, del periodo di ferie
(ovvero lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività lavorativa durante il periodo di ferie), sicché alcuna indennità sostitutiva può essere riconosciuta al ricorrente a tale titolo.
Per ciò che concerne la corresponsione della 13esima mensilità, si osserva come la Suprema Corte di Cassazione abbia precisato che la tredicesima (come tutti i crediti per mensilità accessorie, e in generale tutte le retribuzione corrisposte per periodi superiore al mese) si prescrivono, ai sensi dell'art. 2956 c.c., nel termine presuntivo di 3 anni: “la prescrizione presuntiva triennale disciplinata dalla disposizione da ultimo richiamata, può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive” (Cass., n.
4987/2019).
Applicando tale principio di diritto risulta che il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità
(asseritamente non corrisposta), si sia prescritto in data 10.3.2022 (stante la cessazione del rapporto di lavoro pacificamente avvenuta in data 11.3.2019) ovvero in data antecedente alla notifica del ricorso (altrettanto pacificamente avvenuta in data 22.7.2022).
Con riferimento al TFR, risulta pacifico che parte resistente ha corrisposto un anticipo sullo stesso pari ad € 350,00.
Orbene, sulla scorta dei conteggi effettuati da parte ricorrente (non oggetto di specifica e formale contestazione da parte della datrice di lavoro e dunque utili ai fini del decidere), risulta che il TFR maturato e non dovuto dal ricorrente è pari ad € 1.242,95, sicché in considerazione dell'anticipo già corrisposto, parte resistente dovrà essere condannata a corrispondere al ricorrente la rimanente somma pari ad € 892,95.
In ordine ai buoni (rectius: ricevute) posti a corredo della memoria difensiva, si osserva quanto segue.
Essi, per come dedotto da parte resistente, rappresentano la remunerazione di singole ore di straordinario effettivamente svolte dal ricorrente (si v. pag. 5 della memoria difensiva).
Dunque, sebbene il giudicante ritiene indimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente, del lavoro straordinario nelle ore e nelle modalità indicate in ricorso, nondimeno, tali buoni, ben possono costituire riconoscimento dell'esistenza del debito in capo alla datrice di lavoro derivante dalle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dal ricorrente.
Ciò posto, taluni titoli (espressamente contestati dal ricorrente quanto alle firme ivi apposte) sono stati oggetto di consulenza tecnica grafologica a firma della dott.ssa
, la quale ha accertato la discordanza qualitativa Per_1 delle firme apposte su di essi e, per l'effetto, “la non riconducibilità delle firme su documenti […] alla stessa mano che ha vergato le comparative” (ovvero il ricorrente).
Sicché, in considerazione delle suesposte considerazioni, ritiene il giudice che le somme indicate nei buoni datati
24.01.2018, 8.10.2018, 19.06.2018, 12.12.2018, 17.07.2018,
28.11.2018, 9.05.2018, 10.07.2018, 14.04.2018, 22.05.2018,
12.06.2018, 10.04.2018, 03.04.2018, 7.11.2018, 14.08.2018,
27.12.2018, 27.03.2018 rappresentino riconoscimento dell'esistenza del credito vantato dal ricorrente per singole ore di lavoro straordinario effettivamente prestato, sicché la datrice di lavoro dovrà essere condannata alla relativa corresponsione pari ad € 2.441,54 (data dalla somma degli importi indicati nelle singole ricevute (141,66x15 +
158,32x2) ).
In considerazione delle suesposte motivazioni, la resistente dev'essere condannata al pagamento della complessiva somma pari ad € 3.334,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, compensate per metà, vengono poste a carico di parte resistente e si dispone che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vengono poste a carico delle parti in via solidale.
PQM
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna bar pizzeria ristorante al CP_1 Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €
3.344,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 657,00 e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Liquida le spese del CTU come da separato decreto. Cosenza, 04/06/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino