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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/08/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 128 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t della (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Perrone Elio e Valente Angelo
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_2
) e P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce P.IVA_3
-APPELLATI -
La causa è stata decisa all'udienza del 24.03.2022 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con ricorso depositato in data 05.4.2017 in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_4
ingiunzione n. 1/17 del 02.3.2017 con cui l' aveva ingiunto Controparte_3
il pagamento della somma di € 1.801.497,00 per le violazioni di cui agli artt. 3 co. 3 L. 73/02 (come modificato dall'art. 36bis co. 7 L. 248/06), 4bis co. 2 D.Lgs. 181/2000, 9bis cco 2 e 2bis D.L.
510/96 convertito nella L. 608/96 (come sostituito dall'art. 1 c. 1180 L. 296/2006), 39 cco. 1 e 2
D.L. 112/08 convertito nella L. 133/08, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: “II) difetto di legittimazione passiva di …III) Illegittimità dei verbali interlocutori 21.6 e 14.7.11 Parte_1
e conseguente annullamento del verbale unico di accertamento del 02.4.2012; …IV) Infondatezza dell'accertamento del 2.4.2012..”. Con decreto del 19.4.2017 il Tribunale di Lecce fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c, sospendendo temporaneamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa depositata in data 08.6.2017 si costituiva in giudizio l'Ufficio suindicato al fine di resistere all'opposizione. All'esito dell'udienza del 26.9.2017 il Tribunale, sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, respingeva le istanze di prova orale articolate e disponeva esperirsi consulenza tecnica di ufficio onde verificare la correttezza della quantificazione delle sanzioni irrogate, all'uopo conferendo incarico il 23.01.2018 al dott. Successivamente al deposito dell'elaborato Persona_1
ed alla formulazione di osservazioni, con ordinanza del 15.01.2020 ne ha decretato la parziale inutilizzabilità, disponendone il parziale rinnovo. Quindi all'esito dell'odierna udienza di discussione, celebrata nelle forme di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 18/2020, in difetto di eccezioni, ha deciso la causa come da sentenza letta assenti le parti.”
Con sentenza n. 1961/2020, pubblicata in data 19.09.2020, il Tribunale di Lecce ha accolto in parte l'opposizione, rideterminando la sanzione irrogata in euro 1.799.997,68, confermando nel resto l'ordinanza opposta;
inoltre, il Tribunale ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura del 20% e, per l'effetto, ha condannato , in solido Parte_1
con la , al pagamento in favore dell' Controparte_4 [...]
di della residua porzione, liquidata in euro 21.687,00 oltre Controparte_3 CP_3
spese generali, nonché IVA e CAP come per legge, e ha posto a carico di , Parte_1
sempre in solido con la , e dell' Controparte_4 [...]
[...
[...] , nella rispettiva misura dell'80% e del 20% le spese occorse Controparte_5
per la consulenza tecnica espletata.
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.02.2021, , in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della , ha interposto CP_1 Controparte_1 CP_4
appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla
Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della citata pronuncia, di dichiarare preclusa l'ingiunzione dell'Ispettorato per effetto della sentenza n. 1974/2019 dichiarativa dell'insussistenza degli illeciti oggetto dell'ingiunzione medesima;
gradatamente, in via istruttoria, di ammettere la prova testimoniale così come formulata in ricorso;
nel merito, di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere il ricorso in opposizione all'ingiunzione, dichiarando insussistenti gli illeciti contestati;
quantomeno, di accogliere l'eccezione di legittimazione passiva ed escludere qualsiasi responsabilità nei confronti di;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado, Parte_1
maggiorati degli accessori come per legge, con distrazione in favore dei deducenti antistatari.
Con memoria depositata in data 12.04.2021, si sono costituiti in giudizio il CP_2
e l' , chiedendo l'integrale rigetto dell'appello,
[...] Controparte_3
con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del 22.02.2022, il Collegio ha rinviato il processo per la discussione e la decisione con contestuale lettura del dispositivo all'udienza del 24 marzo 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, non rubricato, la difesa appellante deduce l'inutilizzabilità del verbale ispettivo 227/2012-18.01 del 02/04/2012, in virtù dell'intervenuta sentenza n. 1974/19 del Tribunale di Lecce, ormai passata in giudicato.
La pronuncia in questione – versata in atti dall'appellante – avrebbe, infatti, la stessa causa petendi e lo stesso petitum (fondato sul presupposto della sussistenza delle irregolarità contestate) del presente ricorso;
si tratterebbe, pertanto, dello stesso rapporto giuridico rispetto a quello dedotto nel presente procedimento. Inoltre, deduce la difesa appellante,
3 nella sentenza in questione si legge che “le conclusioni contenute nel verbale di accertamento INPS
n. 000289078 del 28/09/2012 si fondano sugli esiti dell'accertamento DTL e della Guardia di
Finanza del 2.04.2012”, sicché, le ragioni dedotte nel presente giudizio, fondate sul verbale di accertamento DTL posto a base dell'ingiunzione ivi opposta, si presenterebbero come l'antecedente logico-giuridico rispetto a quelle dedotte nel giudizio conclusosi con la citata sentenza 1974/2019. In virtù di tale circostanza, sarebbe precluso il tentativo, perseguito nel presente giudizio, di conseguire un risultato incompatibile con le ragioni di fatto e di diritto accertate e definite in quello nel quale è stata affermata l'insussistenza delle infrazioni presupposte alle sanzioni applicate dalla DTL, fondate sullo stesso presupposto di quelle applicate dall'INPS e dall' e dichiarate illegittime;
ciò, soprattutto in CP_6
considerazione del fatto che, in tale sede, la DTL era colegittimata all'esercizio dell'azione promossa da INPS e . CP_6
1.1. Il motivo è destituito di fondamento.
1.1.1. Si evidenzia, in primis, che la sentenza n. 1974/19 è stata resa a seguito di una causa svoltasi tra la appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
l'I.N.P.S., e l' e, dunque, tra parti diverse da quelle costituitesi nel presente CP_6
giudizio, e ha, difatti, ad oggetto, la contestazione di pretese creditorie vantate dai predetti
Enti.
Ebbene, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, “tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo […] presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente l'altro rapporto” (così cass.sent.n.23045/18 e sent. SS.UU. 6523/08).
Chiarisce a tal proposito il giudice di legittimità che le due diverse pretese si fondano su crediti distinti ed autonomi (il diritto alla riscossione di contributi e l'applicazione di
4 sanzioni) con una “mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto”, che determina al più una “connessione oggettiva” che, però, non è “sufficiente, in mancanza di una disciplina espressa in senso contrario, a determinare l'estensione del giudicato dall'uno all'altro soggetto, stante
l'autonomia dei crediti e pena la violazione, altrimenti, dell'art. 2909 cod. civ.” (nello stesso senso di recente cass.sent.n.11539/2020).
In virtù di tali considerazioni, è da escludersi una eventuale efficacia riflessa di tale pronuncia nel presente giudizio: ciò, a maggior ragione, ove si consideri, come sottolineato anche dalla difesa erariale, che l'esito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice del Lavoro è stato determinato dal mancato assolvimento dell'onere della prova da parte delle
Amministrazioni convenute, ragion per cui, posto che parte in causa nel presente giudizio
è una diversa Amministrazione, quest'ultima ha diritto a difendersi appropriatamente in questa sede, senza veder pregiudicato, appunto, il proprio diritto alla difesa dalla condotta processuale di altra amministrazione in un diverso ed autonomo giudizio.
Il motivo in esame è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Insussistenza dei fatti costitutivi delle infrazioni contestate” e articolato in diversi sotto-motivi, l'odierno appellante impugna la statuizione con cui il giudice a quo, decidendo in merito “all'unica contestazione inerente alla sussistenza dell'illecito contestato sub. 4”, ha affermato che la delibera dell'assemblea dei soci della cooperativa appellante, relativa al lavoro gratuito statutariamente deliberato, non è prova idonea ad escludere la commissione dell'illecito o a offuscare “l'univoca portata accusatoria delle rivelazioni effettuate dalle lavoratrici agli ispettori”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe rigettato l'opposizione sulla sola base di tali affermazioni senza motivare opportunamente sul punto, erroneamente disattendendo quanto statuito dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “sono liberamente apprezzate dal Giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto - pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento - le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto delle sue deduzioni” (Cass. 17049/2008) e “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale … è attendibile fino a prova contraria”.
Il primo giudice avrebbe, inoltre, errato nel ritenere, peraltro senza motivare sul punto, che le dichiarazioni rese dai lavoratori escussi dagli Ispettori fossero univoche, e avrebbe
5 omesso di tener conto del comportamento processuale del datore di lavoro, il quale avrebbe in più modi allegato e dimostrato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
Da ultimo, parte appellante deduce l'erroneità della statuizione con cui il giudice a quo avrebbe recepito del tutto acriticamente gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ignorando le confutazioni e le controdeduzioni di parte opponente (id est, ritenendola
“esente da osservazioni e censure”, cfr. pag. 21 atto di appello) e attribuendo all'elaborato il merito di aver “ricostruito la mole di violazioni accertate in relazione ai singoli lavoratori applicando autonomi criteri di calcolo”, nonostante il c.t.u. abbia applicato criteri irregolarmente indicati dalla DTL. Avrebbe errato, inoltre, il primo giudice, nell'escludere qualsivoglia rilevanza
“all'avvenuta regolarizzazione di alcune violazioni” dichiarandole avvenute in “epoca successiva all'accesso ispettivo”.
2.1. Ai fini di una corretta disamina di tale motivo, è opportuno analizzare singolarmente le singole censure formulate dall'appellante.
2.1.2. Si ritiene in primo luogo di condividere quanto affermato dal Tribunale in merito all'inidoneità della delibera dell'Assemblea dei soci della del 26.02.2006 a dar CP_4
prova dell'insussistenza dell'illecito contestato al . Correttamente, invero, il primo Pt_1
giudice ha ritenuto dirimente, in tal senso, l'assenza nel testo di tale delibera di qualsivoglia indicazione in merito ai periodi in cui i lavoratori avrebbero deciso di fornire gratuitamente la loro prestazione lavorativa in occasione dell'avvio e della fine degli appalti: la mancata specificazione del dato temporale non consente, invero, di escludere le violazioni di cui all'art. 39 c. 1 e 2 D.L. 112/08.
Né può condividersi quanto affermato dall'appellante, secondo cui il giudice avrebbe del tutto acriticamente ritenuto l'univocità delle dichiarazioni rese a caldo dalle lavoratrici della cooperativa, ergendole a fonte esclusiva del proprio convincimento, nonostante tali dichiarazioni fossero tutt'altro che univoche e lo stesso avesse fornito sufficiente Pt_1
materiale da smentirne la portata probatoria.
Come si evince a chiare lettere dagli atti di causa, numerose sono le dichiarazioni rese dalle lavoratrici (in particolare, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
6 Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13
della ”, con cui queste ultime hanno Tes_14 Testimone_15 CP_4
rappresentato di non essere realmente socie della cooperativa (“La mia adesione quale socio della cooperativa era del tutto fittizia, in quanto non ho mai partecipato alla vita sociale della stessa, a qualsivoglia assemblea, riunione, nomina, e quant'altro”), mentre altrettante lavoratrici hanno affermato di non aver mai nemmeno saputo di essere socie della stessa ovvero di non aver mai corrisposto denaro a titolo di quota associativa o di aver partecipato agli utili.
Parte appellante pretende di arginare la rilevanza accusatoria di tali dichiarazioni – e di tutte le dichiarazioni indicate nella comparsa di costituzione dell'Amministrazione opposta
- sul presupposto che “su 63 rivelazioni”, solo 9 farebbero esplicito riferimento al lavoro in nero, mentre “le altre cinquantaquattro non si riferiscono al lavoro in nero”. Pare superfluo evidenziare che in presenza di ben 63 dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti (e dunque, secondo consolidati canoni di valutazione delle risultanze istruttorie, più attendibili, in quanto scevre da condizionamenti) e attestanti l'irregolarità del rapporto di lavoro ovvero l'assenza di qualsivoglia rapporto associativo con la cooperativa, difficilmente si può mettere in dubbio la univoca concludenza probatoria delle stesse, che, peraltro, ha reso del tutto superflua l'escussione testimoniale di coloro che le hanno rese o di altri soggetti che non hanno mai dichiarato il contrario, non apprezzandosi nel caso di specie contraddizioni nelle dichiarazioni tali di rivelarne l'inattendibilità.
Come a più riprese chiarito, infatti, dalla Suprema Corte, “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cassazione civile sez. lav.,
14/05/2014, n.10427). Ebbene, nessuna delle allegazioni formulate da parte opponente e confusamente richiamate nell'atto di gravame sembra idonea a scalfire la portata delle dichiarazioni testé citate, di talché non si può che disattendere sia la richiesta di prova
7 avanzata con il ricorso in appello sia, più in generale, le doglianze con esso formulate dall'appellante.
Altrettanto infondata appare la censura afferente alla quantificazione della sanzione fatta dal c.t.u e all'asserito acritico recepimento del contenuto dell'elaborato da parte del primo giudice.
A tal proposito, occorre sottolineare, in primis, che tale elaborato è stato redatto, come sottolineato dal primo giudice, sulla base di autonomi criteri di calcolo, così come si evince dalla lettura dello stesso, e non sulla base dei criteri che l'Amministrazione opposta avrebbe asseritamente fornito al perito del Giudice, salvo che non si voglia confondere i chiarimenti resi dalla DTL al c.t.u. (su richiesta di quest'ultimo, v. pec del 6 giugno 2018 indirizzata alla Dott.ssa all. 4 prima c.t.u.) con dei criteri di calcolo Tes_16
“irregolarmente” forniti dall'appellata.
Altrettanto errata è l'affermazione di controparte secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di considerare le controdeduzioni di parte opponente, posto che, come si legge chiaramente a pagina 67 della consulenza in esame, nessuna nota o osservazione delle parti
è mai pervenuta al c.t.u., sebbene la consulenza sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti (come si evince dalla documentazione allegata alla c.t.u. del 13 giugno 2020). Nessun errore procedurale o di valutazione può essere, pertanto, attribuito al primo giudice, che ha recepito l'elaborato in questione a seguito di un attento esame dello stesso, garantendo al contempo il diritto di difesa delle parti.
In altre parole, nessuna delle doglianze formulate dall'appellante con il secondo motivo riveste un'effettiva portata demolitoria della sentenza impugnata, ragion per cui esso deve essere integralmente rigettato.
3. Con il terzo e ultimo motivo, rubricato “Sull'eccezione di legittimazione di , Parte_1
parte appellante impugna la parte della sentenza con cui il giudice ha rigettato l'eccezione di legittimazione passiva di , ritenendo non provata l'effettiva delega ad una Parte_1
delle socie della cooperativa, poiché dal complessivo quadro probatorio risultava che fosse comunque il a gestire personalmente il personale. Pt_1
3.1. Il motivo è infondato.
8 Parte appellante incentra gran parte della propria prospettazione sull'erroneo o non condivisibile utilizzo da parte del giudice di una serie di aggettivi volti a qualificare la rilevanza probatoria, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, della documentazione presente in atti, atta a smentire un'effettiva delega di poteri decisionali e di gestione del personale.
E tuttavia, niente di quanto significato dall'appellante nel presente motivo è sufficiente a confutare quanto statuito dal primo giudice in ordine all'assenza di prova in merito all'estraneità di rapporti diretti col personale da parte di . Parte_1
Giova precisare, in primis, che, come opportunamente ricordato dal Tribunale, “nelle violazioni, in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, da intendere come presunzione iuris tantum, a cui si connette l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa per qualunque soggetto che, in base alla legge, possa ritenersi responsabile, anche per mera omissione di controllo (ex multis, Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1897, 19 aprile
2011, n. 2422, 21 giugno 2011, n. 3719 e 30 giugno 2011, n. 3895; Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1203).
In altre parole, come già chiarito dal primo giudice, quand'anche l'opponente avesse dato prova di una reale delega in favore di altri soggetti delle funzioni di gestione del personale, egli risponderebbe comunque, in virtù della carica ricoperta, delle omissioni contestate a titolo di concorso “quoad functione” (Cassazione civile, sez. I, 29/03/2016, n. 6037), non avendo minimamente tentato di impedirle.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, non vi è prova del rilascio di una effettiva delega in favore di alcuno dei dipendenti. Invero, la lettera datata 21.01.2005 (allegato 5 fascicolo di primo grado di parte opponente), oltre a non avere data certa, e a risultare estremamente ampia e generica, soprattutto in considerazione delle dimensioni della cooperativa, non risulta (non essendo presente in atti alcuna prova al riguardo) ricevuta e accettata per iscritto da sicché risulta carente di uno dei requisiti essenziali richiesti Parte_2
dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008.
In aggiunta a quanto detto, si rileva che basterebbero le dichiarazioni rese “a caldo” da gran parte delle lavoratrici della cooperativa a fugare ogni dubbio circa la sussistenza della
9 responsabilità dell'opponente. Numerose dipendenti, infatti, - nello specifico, Tes_1
, , ,
[...] Persona_2 Testimone_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, ,
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
[...] Persona_10 Persona_11 Testimone_3 Tes_4
,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Persona_12 Persona_13
– hanno rappresentato risolutamente che il rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
cooperativa, dalla fase precedente all'assunzione, alla gestione delle mansioni, alla retribuzione, veniva gestita direttamente da . ha rappresentato, Parte_1 Persona_3
peraltro, che, anche quando i singoli rapporti venivano formalmente gestiti da altri soggetti, questi ultimi si limitavano a riferire alle dipendenti le disposizioni predisposte dal
(“era la responsabile dell'unità di Veglie che, su sue disposizioni [del , mi faceva pressione Pt_1 Pt_1
a che svolgessi un orario superiore a quello retribuito”).
Come chiarito in precedenza, l'univocità di tali dichiarazioni è già di per sé sufficiente a disattendere l'eccezione in esame.
Ad ogni modo, le ulteriori contestazioni di parte appellante in merito alla non riconducibilità – per assenza di indicazioni specifiche - al della “contabilità parallela” Pt_1
(“…n. 25 cartelline con intestazione “PERSONALE DI…” seguito dal nome del ove aveva CP_7
sede operativa la mensa a cui si riferivano i prospetti nominativi dei lavoratori in esse custodito”) rinvenuta nel locale adibito ad ufficio amministrativo della , sito in Controparte_4
Galatone alla via Mameli n. 5, non appaiono idonee a scalfire il contenuto della pronuncia impugnata nella parte in cui riconosce la responsabilità dell'odierno appellante, posto che tale documentazione, come il locale in cui essa era custodita, era nella disponibilità del presidente della il quale difficilmente poteva non essere a conoscenza CP_4
dell'esistenza della stessa.
Da ultimo, non pare si possa mettere in discussione quanto affermato dal Tribunale, secondo cui la regolarizzazione della violazione o di alcune delle violazioni contestate all'opponente non può comportare l'estinzione dell'illecito qualora essa sia avvenuta in data successiva all'ispezione. È, difatti, evidente che la regolarizzazione in commento non
è quella successiva all'accesso ispettivo bensì quella che da ciò prescinda e che intervenga successivamente all'effettivo inizio della prestazione lavorativa.
10 In virtù di tutte le suesposte argomentazioni, il motivo di gravame deve essere disatteso in quanto infondato in tutte le sue articolazioni.
4. Il rigetto di tutti i surrichiamati motivi comporta l'integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della Coop. C.S.S. “Risveglio” nei confronti del
[...]
di Controparte_8 CP_3
avverso la sentenza n° 1961/2020 emessa dal Tribunale di Lecce il 15.9.2020; condanna in proprio e la Coop. C.S.S. “ , in solido fra loro, Parte_1 CP_4
alla rifusione in favore del Controparte_8
di Taranto, delle spese processuali del
[...]
presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.700,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti in solido di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 24.3.2022
Il Consigliere Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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