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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Gabba e
Anna Maria Bocci,
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Licciardello,
Appellato
OGGETTO: appello – trattenute in busta paga – art. 23 legge n. 218/1952
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2939/2022 del 13.9.2022, notificata il 22.9.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
[...] , condannava al pagamento, in favore del
[...] Parte_1
lavoratore, della somma di € 46.026,87, ritenendo che la trattenuta di pari importo operata nella busta paga di maggio 2008 dalla società fosse illegittima.
Il giudice osservava che il lavoratore aveva lamentato la non corretta quantificazione dell'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, dovutagli per effetto della sentenza n. 175/2008 della Corte d'Appello di Catania, in quanto aveva Parte_1
trattenuto dall'intero importo spettante la somma di € 40.026,87 per contributi a carico del dipendente. Riteneva, al riguardo, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” e che “Nel caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuta anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, «assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 12708/2020).
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto del Parte_1
20.10.2022. La resisteva al gravame. CP_1
2 La causa era posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante, pur consapevole dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, lamenta la violazione e l'errata applicazione dell'art. 23 della legge n. 218/1952, a mente del quale “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi […] tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al pagamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta
[…]”.
Premette che era stato licenziato per giusta causa il 15.7.1996; con CP_1
sentenza del 12.11.2004 il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l'impugnazione avverso detto licenziamento;
successivamente, con sentenza n. 175/2008 la Corte
d'Appello di Catania, in accoglimento del gravame proposto dal lavoratore, aveva dichiarato la nullità del recesso, ordinando la reintegrazione di nel posto CP_1
di lavoro, con condanna della (allora a Parte_1 Controparte_2
corrispondergli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino alla effettiva reintegra;
la sentenza della Corte territoriale era stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte;
il giudizio di rinvio si era concluso con la sentenza n. 882/2016, passata in giudicato, con la quale il contestato licenziamento veniva dichiarato illegittimo per insussistenza della giusta causa.
Sostiene che, invero, nel caso di specie, non si sia verificato alcun ritardo nel versamento dei contributi, giacché l'obbligazione contributiva è sorta solo a seguito della seconda sentenza della Corte d'Appello di Catania del 2016, avente
3 natura costituiva. Esclude che la predetta obbligazione fosse sorta con la prima sentenza della Corte, in quanto la stessa era stata cassata dalla Corte di legittimità.
Deduce, poi, che con sentenza n. 19665/2014 le Sezioni Unite della Suprema
Corte avevano chiarito che: “In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, l. 23 dicembre 2000 n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva”.
Afferma l'irrilevanza della “mancata interruzione del rapporto previdenziale” in caso di annullamento del licenziamento, in quanto circostanza inidonea ad escludere la tempestività del pagamento nei confronti dell' CP_3
Assume che l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado porterebbe alla paradossale conseguenza per cui i contributi versati dal datore di lavoro dovrebbero considerarsi tempestivi nei confronti dell'ente previdenziale e tardivi nei confronti del lavoratore.
Precisa, infine, che in ogni caso la previsione di cui all'art. 23 della legge n.
218/1952 potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui il datore di lavoro
4 avesse coscientemente e volontariamente omesso o ritardato il versamento dei contributi e non già in caso di assoluta incertezza circa la stessa debenza dei contributi, come nel caso de quo, tenuto conto dell'annosa vicenda processuale.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per l'omesso esame dell'eccezione relativa al diritto di rivalsa.
Assume che l'art. 23 del d.lgs. n. 218/1952 non esclude il diritto di rivalsa del datore di lavoro nei confronti del dipendente per il versamento della quota di contributi a carico di quest'ultimo.
3. Con il terzo motivo impugna la sentenza per aver ritenuto provato il quantum della pretesa, senza indicare la fonte del proprio convincimento.
4. L'appello è infondato.
Il tenore letterale della norma applicabile alla questione controversa, l'art. 23 della legge. n. 218/1952, è chiaro nell'attribuire, a carico del datore di lavoro che paghi i contributi previdenziali oltre il termine stabilito, l'obbligo di versare anche la quota a carico del lavoratore, non potendo egli procedere, in tale ipotesi di intempestività del pagamento, alla relativa trattenuta sulla retribuzione, prevista dall'art. 19 legge cit e dall'art. 2115 c.c.: la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore è di stretta interpretazione e non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ipotesi il caso di ritardato pagamento della retribuzione (Cass. 3782/2009) e anche il caso in cui l'originaria obbligazione retributiva sia trasformata in altra di natura risarcitoria (Cass.
26078/2007).
La Corte di Cassazione (vd., tra le tante, Cass. 23426/2016) ha ricondotto la ratio della disposizione legislativa alla previsione di una pena privata a carico del datore di lavoro tenuto a pagare la quota di contributi stabilita a carico del lavoratore, allo scopo di rafforzare l'obbligo contributivo, per cui “in caso di
5 intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei redditi
e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi…il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”
(Cass. 18897/2019; 25956/2017).
Tale diritto del lavoratore di ricevere le retribuzioni al lordo della quota contributiva originariamente posta a proprio carico e trasferita sul datore di lavoro in applicazione dell'art. 23 cit. è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione anche nello specifico caso di mensilità riconosciute a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento dichiarato inefficace (Cass. 13525/2023), ma va ribadito anche per il caso di omissione contributiva datoriale nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegrazione (vd. al riguardo Cass. 23071/2021), posto che ai fini della tempestività del versamento non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015): la natura costitutiva della pronuncia di illegittimità del licenziamento non fa venir meno la retroattività dei suoi effetti con riferimento all'obbligo di ricostituzione della posizione previdenziale del lavoratore, previsto per legge (art. 18 legge
300/1970) quale conseguenza dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno della legittimità della ritenuta operata sulle somme corrisposte a seguito della pronuncia di annullamento del licenziamento non riguarda l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro
- quale effetto dell'ordine di reintegrazione che deve avvenire in modo da ricostituire la posizione del lavoratore esente dagli effetti pregiudizievoli conseguiti alla illegittimità del recesso datoriale -, esteso alla quota originariamente a carico del lavoratore in applicazione dell'art. 23 legge 218/1952 dovendo tenersi conto della data di insorgenza dell'obbligazione contributiva e non del momento di accertamento dell'inadempimento (quale conseguenza del
6 licenziamento illegittimo); la pronuncia invocata dall'appellante riguarda invece l'insorgenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni civili previste in favore dell'ente previdenziale per il caso di inadempimento dell'obbligazione contributiva.
La fattispecie disciplinata dall'art. 23 attiene a una pena privata nel rapporto interno tra datore di lavoro e lavoratore, applicabile nel caso di inadempimento dell'obbligazione contributiva conseguito a un licenziamento illegittimo, annullato con effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro ex tunc e obbligo a carico del datore di lavoro di ricostruire la posizione contributiva del lavoratore
“ora per allora”; nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore l'obbligo di versamento dei contributi discende dalla ricostituzione del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva per effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento e ne consegue la sanzione dell'art. 23 per effetto dell'intempestivo adempimento dell'obbligo contributivo.
Deve pertanto darsi applicazione alla pronuncia della Cassazione (sent.
12708/2020) secondo cui “relativamente alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di recente, questa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito
(conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che «La disposizione di cui all'art.
19 della I. n. 218 del 1952>>, innanzi citata, «è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>>
(cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), «altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con
7 l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante»” (Cass. n. 25956/2017, cit.).
5. Ne consegue anche il rigetto del secondo motivo, venendo vanificati i principi su esposti ove si riconoscesse il diritto del datore di lavoro di rivalersi sul lavoratore.
6. Infondato infine il terzo motivo di appello, posto che il Tribunale ha condannato al pagamento in favore del lavoratore Parte_1
odierno appellato della somma di € 46.026,87 quale ritenuta illegittimamente operata a titolo di quota contributiva a carico del dipendente: che tale fosse l'importo della trattenuta e il titolo per il quale essa era operata si evince dal cedolino di maggio 2008, prodotto agli atti di causa, né mai nel primo grado di giudizio l'odierna appellante ha messo in discussione che detto importo corrispondesse effettivamente alle ritenute dei contributi a carico del lavoratore, limitandosi ad eccepire genericamente il difetto di prova scritta del quantum senza tuttavia prendere posizione alcuna sul documento (cedolino maggio 2008) espressamente richiamato nel ricorso di primo grado a fondamento della pretesa creditoria.
7. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali
(15%), CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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