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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15855/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. DORICI DONATELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Callegari, n. 10
e
(c.f. ), con l'avv. DORICI DONATELLA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Callegari, n. 10
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 16.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale sita AS (BS), Via Solferino, n. 94 censita nel
N.C.E.U del Comune di AS (BS) al foglio 2, partita 1172 coi mappali 318/5 – 298/17
– 318/6 - di proprietà di entrambi i coniugi in pari quota del 50% (doc. 4) - alla signora con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i beni e gli effetti personali del Pt_1 signor;
Pt_2
3) il signor continuerà ad abitare la casa coniugale fino al reperimento di nuova Parte_2 abitazione, in ogni caso non oltre il 31.03.2026; 4) l'immobile adibito ad autorimessa e sito in Cevo (BS), Via Roma, snc distinto nel N.C.E.U. del Comune di Cevo (BS) alla partita , foglio 52, mappale 3320 sub. 505 (doc. 5) di P.IVA_1 proprietà di entrambi i coniugi in pari quota del 50% rimarrà in comproprietà tra gli stessi;
5) l'autovettura BMW targata FH788PV rimane di proprietà esclusiva del signor Parte_2
;
[...]
6) il signor si impegna a trasferire alla signora la propria quota Parte_2 Parte_1 del diritto di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in AS (BS), Via
Solferino, n. 94 censito nel N.C.E.U del Comune di AS (BS) al foglio 2, partita 1172 coi mappali 318/5 - 298/17 - 318/6 dietro versamento da parte della moglie della somma di
€ 130.000,00 con le modalità che verranno concordate tra le parti in sede di stipula del rogito notarile di compravendita.
7) I coniugi danno atto che il trasferimento immobiliare con siffatte modalità è motivato dalla valutazione, operata dalle parti, degli effettivi apporti economici e di impegno nella gestione dei carichi familiari conferiti dai coniugi durante il matrimonio. La casa coniugale rimarrà di conseguenza in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
8) Il Notaio verrà individuato dalla signora il relativo atto di trasferimento dovrà essere Pt_1 stipulato entro 30 giorni dal deposito del decreto di omologa da parte del Tribunale a definizione del presente procedimento;
la signora si farà carico di tutte le spese, Pt_1 imposte e tasse relative al predetto rogito notarile non esenti ai sensi del successivo punto
7.Ad ogni effetto di legge, si dà atto che l'accordo patrimoniale sopra detto relativo al trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
9) Quanto ai buoni postali cointestati su c/c n. 001061820849 e alla polizza di assicurazione vita postale n. 50015128553 intestata al signor , le parti concordano che le Parte_2 rispettive somme rimangano nella proprietà esclusiva del signor , che Parte_2 provvederà alle conseguenti modifiche formali;
quanto alla polizza Itas Vita spa n.
781942/0001 stipulata dalla signora in data 29.02.2024 e alla stessa esclusivamente Pt_1 intestata, le parti concordano che verrà modificata e intestata al signor entro Parte_2
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'omologa della presente separazione;
10) le parti danno atto che i suindicati accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione personale e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate;
pertanto, il trasferimento immobiliare di cui sopra è esente da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio in ragione delle agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987,
n.74; le parti, in ogni caso, chiedono di essere ammesse a tutti i benefici od esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio;
11) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte d'identità valide per l'estero e dei passaporti;
12) le parti dichiarano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto economico/patrimoniale e di non avere ulteriori beni in comunione da dividere oltre a quelli indicati nel presente atto ovvero in precedenza già divisi e, con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro che abbia causa nel loro rapporto coniugale, né a qualsiasi altro titolo, con rinuncia a qualsivoglia pretesa, nonché connessi diritto e/o azione, di carattere economico/patrimoniale;
13) le spese di causa sono interamente compensate con rinuncia alla solidarietà ex art.13 L.
n.247/2012.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 28/07/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio concordatario in CASTEGNATO (BS) in data 23.5.1992, dalla cui unione era nata la figlia il 14.6.1994, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1 divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 1992, parte II, serie A, n. 245;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
TA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15855/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. DORICI DONATELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Callegari, n. 10
e
(c.f. ), con l'avv. DORICI DONATELLA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Callegari, n. 10
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 16.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale sita AS (BS), Via Solferino, n. 94 censita nel
N.C.E.U del Comune di AS (BS) al foglio 2, partita 1172 coi mappali 318/5 – 298/17
– 318/6 - di proprietà di entrambi i coniugi in pari quota del 50% (doc. 4) - alla signora con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i beni e gli effetti personali del Pt_1 signor;
Pt_2
3) il signor continuerà ad abitare la casa coniugale fino al reperimento di nuova Parte_2 abitazione, in ogni caso non oltre il 31.03.2026; 4) l'immobile adibito ad autorimessa e sito in Cevo (BS), Via Roma, snc distinto nel N.C.E.U. del Comune di Cevo (BS) alla partita , foglio 52, mappale 3320 sub. 505 (doc. 5) di P.IVA_1 proprietà di entrambi i coniugi in pari quota del 50% rimarrà in comproprietà tra gli stessi;
5) l'autovettura BMW targata FH788PV rimane di proprietà esclusiva del signor Parte_2
;
[...]
6) il signor si impegna a trasferire alla signora la propria quota Parte_2 Parte_1 del diritto di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in AS (BS), Via
Solferino, n. 94 censito nel N.C.E.U del Comune di AS (BS) al foglio 2, partita 1172 coi mappali 318/5 - 298/17 - 318/6 dietro versamento da parte della moglie della somma di
€ 130.000,00 con le modalità che verranno concordate tra le parti in sede di stipula del rogito notarile di compravendita.
7) I coniugi danno atto che il trasferimento immobiliare con siffatte modalità è motivato dalla valutazione, operata dalle parti, degli effettivi apporti economici e di impegno nella gestione dei carichi familiari conferiti dai coniugi durante il matrimonio. La casa coniugale rimarrà di conseguenza in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
8) Il Notaio verrà individuato dalla signora il relativo atto di trasferimento dovrà essere Pt_1 stipulato entro 30 giorni dal deposito del decreto di omologa da parte del Tribunale a definizione del presente procedimento;
la signora si farà carico di tutte le spese, Pt_1 imposte e tasse relative al predetto rogito notarile non esenti ai sensi del successivo punto
7.Ad ogni effetto di legge, si dà atto che l'accordo patrimoniale sopra detto relativo al trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
9) Quanto ai buoni postali cointestati su c/c n. 001061820849 e alla polizza di assicurazione vita postale n. 50015128553 intestata al signor , le parti concordano che le Parte_2 rispettive somme rimangano nella proprietà esclusiva del signor , che Parte_2 provvederà alle conseguenti modifiche formali;
quanto alla polizza Itas Vita spa n.
781942/0001 stipulata dalla signora in data 29.02.2024 e alla stessa esclusivamente Pt_1 intestata, le parti concordano che verrà modificata e intestata al signor entro Parte_2
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'omologa della presente separazione;
10) le parti danno atto che i suindicati accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione personale e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate;
pertanto, il trasferimento immobiliare di cui sopra è esente da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio in ragione delle agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987,
n.74; le parti, in ogni caso, chiedono di essere ammesse a tutti i benefici od esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio;
11) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte d'identità valide per l'estero e dei passaporti;
12) le parti dichiarano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto economico/patrimoniale e di non avere ulteriori beni in comunione da dividere oltre a quelli indicati nel presente atto ovvero in precedenza già divisi e, con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro che abbia causa nel loro rapporto coniugale, né a qualsiasi altro titolo, con rinuncia a qualsivoglia pretesa, nonché connessi diritto e/o azione, di carattere economico/patrimoniale;
13) le spese di causa sono interamente compensate con rinuncia alla solidarietà ex art.13 L.
n.247/2012.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 28/07/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio concordatario in CASTEGNATO (BS) in data 23.5.1992, dalla cui unione era nata la figlia il 14.6.1994, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1 divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 1992, parte II, serie A, n. 245;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
TA TI