CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 7/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanna Cannata Presidente relatore
Dott. Laura Casale Consigliere
Dott. Lucia Franzese Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SUSA 32 TORINO presso lo studio dell'Avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello CP_2
Stato, presso i cui Uffici, siti in VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2
GENOVA, è legalmente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
e PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI
GENOVA
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- in riforma del provvedimento emesso da codesta Corte territoriale, in diversa composizione, n. 216/2023, pubblicata il 3.3.2023, nella causa iscritta al N.R.G. 757/2020 di accoglimento dell'appello del
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 15.10.2020 Parte_2
nel procedimento n. 3960/2019 R.G., con la quale veniva accolto il ricorso proposto da ex artt. 30, co. 6, d.lgs. 286/98 e 20 d.lgs. Parte_1
150/2011;
- in applicazione dell'ordinanza della Corte di CA, Sez. I Civile, n. registro generale 8835/2023, n. sezionale 3550/2024, n. di raccolta generale 26394/2024 pubblicata il 10.10.2024; respingere l'atto di appello della controparte, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale di Genova del 15.10.2020 e per
l'effetto, disporre il rilascio al signor da parte della Questura Pt_1
competente di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19
d.lgs. 286/98.” per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione provvedere a riformare integralmente nel merito l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c dal
Giudice di primo grado, rigettando la domanda del primo grado. Spese per legge.” pag. 2/9 MOTIVAZIONE
1.1. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 30 comma 6° d.lgs Parte_1
286/29 ed art. 20 d.lgs 151/11 contro il decreto 20 marzo 2019 del Questore della Provincia della Spezia che aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 d.lgs. 296/1998 in qualità di fratello del cittadino italiano . Parte_3
In particolare, la Questura rilevava che l'istanza presentata era analoga ad altra istanza respinta il 28 febbraio 2017, il cui rigetto non era mai stato impugnato;
che rispetto ad allora la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente non risultava essere variata;
che era valido il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia il 5 dicembre 2013 in ragione delle condanne penali riportate dal ricorrente per i reati di ubriachezza, rifiuto di dare le proprie generalità e violenza sessuale continuata nei confronti di minore, rispetto ai quali non era intervenuta la riabilitazione.
Il ricorrente lamentava anzitutto che la Questura non aveva compiuto alcun esame circa l'effettività della convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano;
riteneva che nel caso in esame si sarebbe dovuta applicare la disciplina dettata dall'art. 19 T.U.I. 286/98 in luogo di quella prevista dal d.lgs. 30/2007, in quanto il provvedimento impugnato del
20/03/2019 espressamente richiama, per relationem, quello del 28/02/2017, che faceva invece riferimento alla carta di soggiorno per familiare U.E. di cui al d.lgs. 30/07; che, con riferimento alla asserita pericolosità sociale del ricorrente, l'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/98 consente di derogare al divieto di espulsione (e, conseguentemente, all'obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari) solo ed esclusivamente nei casi pag. 3/9 di cui all'art. 13, co. 1 d.lgs. 286/98, che riguardano ipotesi di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo, anche internazionale e non dunque per i reati commessi dal ricorrente.
1.2. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso Parte_2
sostanzialmente per i motivi già evidenziati nel provvedimento impugnato e sottolineando la pericolosità sociale del richiedente in ragione dei reati commessi.
1.3. Il Tribunale di Genova con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 15 ottobre 2020 accoglieva il ricorso ed annullava il decreto in data 20 gennaio 2019 e per l'effetto dichiarava il diritto del ricorrente al rilascio di tale permesso di soggiorno.
Il Tribunale, dopo aver affermato l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/98, riteneva i precedenti penali del non rilevanti, anche perché relativi a fatti commessi nel 2006 e Pt_1
nel 2007, quindi molto risalenti nel tempo.
Rispetto alla convivenza con il familiare, il Tribunale evidenziava che il
Questore, una volta ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente, non aveva in alcun modo verificato la convivenza del richiedente con il fratello. Per contro riteneva provata la convivenza dalla documentazione prodotta in atti.
2.1. Avverso la decisione del Tribunale di Genova, il Parte_2
proponeva appello ritenendo che il Giudice avesse operato una erronea Contr interpretazione dell'art. 19, comma 2 lettera c) , in ogni caso, avesse errato tanto nell'attribuire l'onere della prova della convivenza in capo pag. 4/9 all'Amministrazione, quanto nella valutazione delle prove offerte dal ricorrente.
2.2. L'appellato ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto Parte_1
dell'appello ritenendo correttamente decisa in fatto ed in diritto l'ordinanza reclamata.
2.3. Con sentenza n. 216 pubblicata in data 3/03/2023, la Corte d'Appello in primo luogo escludeva ogni rilievo ai reati commessi dal richiedente, trattandosi di reati che, seppur molto gravi, non ledono «l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato», come invece richiesto dall'art. 19, comma 2, lett.
c) del d.lgs. n. 286/1998, rilevando inoltre che non risultava che il richiedente avesse compiuto altri reati dopo il 2007.
Accoglieva tuttavia l'appello del in ragione della mancanza di Parte_2
prova certa relativa alla convivenza del richiedente con il fratello cittadino italiano, in quanto reputava che gli accertamenti svolti non avevano fornito un risultato univoco, perché in contraddizione fra loro. In particolare, rilevava che la richiesta di informazione alla Questura aveva dato esito negativo avendo accertato che da aprile 2019 il richiedente risultava espulso e che non vi era certezza che fosse tornato nel T.N. nonostante l'espulsione. Per contro, la Corte riteneva che l'accertamento svolto dalla
Polizia Municipale della Spezia in data 12.05.2022, attestante la convivenza del richiedente con il fratello, “non può che lasciare perplessi in quanto non vengono indicati gli agenti che hanno effettuato il controllo, non viene indicato il giorno del controllo e si indica una località Via
Napoli 150 in cui il fratello non risiede”.
Infine, affermava che “dovrebbe essere a provare la sua Parte_1
convivenza con il fratello in Italia, e che non sarebbe stato molto difficile
pag. 5/9 produrre, per fare un esempio, delle fotografie dentro e davanti all'appartamento del fratello insieme allo stesso mostrando un giornale di questi mesi per dare una data certa”.
3.1. Avverso la sentenza n. 216/2023 ha proposto ricorso in CA
, articolando tre motivi elativi alla prova della convivenza Parte_1
con cittadino italiano ex art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98.
La Corte di CA, accogliendo il primo e secondo motivo di ricorso e ritenendo assorbito il terzo, evidenziava che “Ricorre […] sia il vizio di omesso esame di fatto decisivo sia quello di totale illogicità della motivazione, essendosi travisati, da un lato, la data dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale di La Spezia, su precisa richiesta istruttoria della stessa Corte territoriale, né essendosi considerato che la informativa era firmata, era più prossima (provenendo da La Spezia e non da Genova), era un atto pubblico (prodotto l'Avvocatura), e, dall'altro lato, il contenuto del certificato di residenza del « » (fratello Parte_3
del ricorrente), iscritto dal 12/3/2018 al Comune di La Spezia, all'indirizzo di «Via Napoli n. 150», che corrisponde all'indirizzo del richiedente
, dal 2018”. Pt_1
4.1. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., regolarmente notificato,
ha riassunto la causa chiedendo il riconoscimento del Parte_1
permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello , cittadino italiano e in Parte_3
ossequio a quanto statuito dall'ordinanza della Corte di CA.
4.2. Con comparsa di costituzione e risposta, il Ministero insiste per il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19
pag. 6/9 T.U.I. 286/98 affermando la mancanza di prova certa in merito alla convivenza del con il famigliare. Pt_1
4.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.1. Il ricorso in riassunzione è fondato deve essere accolto.
Occorre innanzitutto premettere che è pacifico che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato esclusivamente dall'accertamento del requisito della convivenza fra il signor ed il di lui fratello Parte_1
italiano, essendo già stata riconosciuta con la sentenza n. 216/2023 della
Corte d'Appello di Genova l'assenza di un profilo di pericolosità attribuibile al richiedente, il cui relativo capo non è stato oggetto di impugnazione e rispetto al quale, dunque, si è formato il giudicato.
Tanto premesso, si osserva che dall'esame dei documenti acquisiti nei vari gradi di giudizio risulta che il signor , ad eccezione del Parte_1
periodo di tempo in cui venne espulso dal territorio nazionale (espulsione eseguita il 4/4/2019), salvo poi rientrarvi a seguito dell'ordinanza del
Tribunale di Genova di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ha convissuto col fratello presso Pt_3
l'indirizzo di questi in La Spezia, via Napoli, 150.
Invero, la nota del Corpo di Polizia locale della Spezia, emessa su richiesta della Questura della Spezia, riferisce che il Comando ha effettivamente accertato che conviveva con il fratello cittadino italiano Parte_1
presso l'indirizzo della via Napoli n. 150. Parte_3
La sentenza n. 216/2023, attribuendo rilevanza alla nota del 12.05.2022 della Questura di Genova, ha affermato la contraddittorietà degli atti pag. 7/9 acquisiti in giudizio – e dunque la mancanza di prova certa - dal momento che quest'ultima riferiva che da accertamenti in banca dati SDI l'ultimo domicilio conosciuto del fratello risultava La Spezia, via L. Aragone n. 63.
Tuttavia, dal certificato storico di residenza del 10/11/2022 la residenza del fratello risulta essere in via Napoli 150 dal 12/03/2018, quindi ancor Pt_3
prima della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno.
Detta circostanza è desumibile sia dal certificato di residenza del predetto
(che presuppone uno o più controlli per verificarne la veridicità della richiesta di iscrizione anagrafica da parte dell'autorità di pubblica sicurezza
- cfr. doc. 4 atto di riassunzione e, in particolare l'allegato 14 del ricorso per cassazione) e dai documenti prodotti dall'odierno ricorrente (cfr. tessera nominativa di abbonamento ATC card di La Spezia, tessera sanitaria e dichiarazioni dei vicini) agli atti ma, altresì, dagli stessi accertamenti della stessa P.A. che invitata da codesta Corte a porre in essere aggiornamenti “sui precedenti penali e gli eventuali carichi pendenti di e circa l'effettiva permanenza della convivenza Parte_1
dell'appellato con il fratello ” produceva, fra l'altro, esito Parte_3
dell'accertamento su carta intestata del Corpo di Polizia locale della Spezia del seguente letterale tenore “In relazione a quanto richiesto con nota del
12.5.2022 (ns. prot. 57655), si significa che personale di questo Comando ha accertato l'effettiva convivenza del Sig. con il fratello Parte_1
cittadino italiano (nato in [...] il [...]) presso Parte_3
l'indirizzo della via Napoli n. 150” (cfr. doc. 4 atto di riassunzione e, in particolare l'allegato 10 del ricorso per cassazione).
pag. 8/9 L'ordinanza del Tribunale di Genova deve essere quindi confermata.
3. Le spese del giudizio di appello, del giudizio di CA e del presente giudizio in riassunzione seguono la soccombenza e sono poste a carico del come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. Parte_2
147/2022, scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato, secondo i valori minimi in ragione dell'oggetto e della natura della causa di non particolare complessità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Decidendo nella causa in riassunzione su ricorso proposto da
Parte_1
- Conferma l'ordinanza del Tribunale di Genova ex art. 702 ter c.p.c. del 15 ottobre 2020;
- condanna il a rifondere a Parte_2
le spese legali del giudizio di appello Parte_1
liquidate in € 4.966,00 per compensi oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A.;
- delle spese del giudizio di CA liquidate in € 2.757,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
- delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.966,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
Genova, 10/09/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 7/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanna Cannata Presidente relatore
Dott. Laura Casale Consigliere
Dott. Lucia Franzese Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SUSA 32 TORINO presso lo studio dell'Avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello CP_2
Stato, presso i cui Uffici, siti in VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2
GENOVA, è legalmente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
e PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI
GENOVA
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- in riforma del provvedimento emesso da codesta Corte territoriale, in diversa composizione, n. 216/2023, pubblicata il 3.3.2023, nella causa iscritta al N.R.G. 757/2020 di accoglimento dell'appello del
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 15.10.2020 Parte_2
nel procedimento n. 3960/2019 R.G., con la quale veniva accolto il ricorso proposto da ex artt. 30, co. 6, d.lgs. 286/98 e 20 d.lgs. Parte_1
150/2011;
- in applicazione dell'ordinanza della Corte di CA, Sez. I Civile, n. registro generale 8835/2023, n. sezionale 3550/2024, n. di raccolta generale 26394/2024 pubblicata il 10.10.2024; respingere l'atto di appello della controparte, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale di Genova del 15.10.2020 e per
l'effetto, disporre il rilascio al signor da parte della Questura Pt_1
competente di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19
d.lgs. 286/98.” per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione provvedere a riformare integralmente nel merito l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c dal
Giudice di primo grado, rigettando la domanda del primo grado. Spese per legge.” pag. 2/9 MOTIVAZIONE
1.1. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 30 comma 6° d.lgs Parte_1
286/29 ed art. 20 d.lgs 151/11 contro il decreto 20 marzo 2019 del Questore della Provincia della Spezia che aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 d.lgs. 296/1998 in qualità di fratello del cittadino italiano . Parte_3
In particolare, la Questura rilevava che l'istanza presentata era analoga ad altra istanza respinta il 28 febbraio 2017, il cui rigetto non era mai stato impugnato;
che rispetto ad allora la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente non risultava essere variata;
che era valido il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia il 5 dicembre 2013 in ragione delle condanne penali riportate dal ricorrente per i reati di ubriachezza, rifiuto di dare le proprie generalità e violenza sessuale continuata nei confronti di minore, rispetto ai quali non era intervenuta la riabilitazione.
Il ricorrente lamentava anzitutto che la Questura non aveva compiuto alcun esame circa l'effettività della convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano;
riteneva che nel caso in esame si sarebbe dovuta applicare la disciplina dettata dall'art. 19 T.U.I. 286/98 in luogo di quella prevista dal d.lgs. 30/2007, in quanto il provvedimento impugnato del
20/03/2019 espressamente richiama, per relationem, quello del 28/02/2017, che faceva invece riferimento alla carta di soggiorno per familiare U.E. di cui al d.lgs. 30/07; che, con riferimento alla asserita pericolosità sociale del ricorrente, l'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/98 consente di derogare al divieto di espulsione (e, conseguentemente, all'obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari) solo ed esclusivamente nei casi pag. 3/9 di cui all'art. 13, co. 1 d.lgs. 286/98, che riguardano ipotesi di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo, anche internazionale e non dunque per i reati commessi dal ricorrente.
1.2. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso Parte_2
sostanzialmente per i motivi già evidenziati nel provvedimento impugnato e sottolineando la pericolosità sociale del richiedente in ragione dei reati commessi.
1.3. Il Tribunale di Genova con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 15 ottobre 2020 accoglieva il ricorso ed annullava il decreto in data 20 gennaio 2019 e per l'effetto dichiarava il diritto del ricorrente al rilascio di tale permesso di soggiorno.
Il Tribunale, dopo aver affermato l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/98, riteneva i precedenti penali del non rilevanti, anche perché relativi a fatti commessi nel 2006 e Pt_1
nel 2007, quindi molto risalenti nel tempo.
Rispetto alla convivenza con il familiare, il Tribunale evidenziava che il
Questore, una volta ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente, non aveva in alcun modo verificato la convivenza del richiedente con il fratello. Per contro riteneva provata la convivenza dalla documentazione prodotta in atti.
2.1. Avverso la decisione del Tribunale di Genova, il Parte_2
proponeva appello ritenendo che il Giudice avesse operato una erronea Contr interpretazione dell'art. 19, comma 2 lettera c) , in ogni caso, avesse errato tanto nell'attribuire l'onere della prova della convivenza in capo pag. 4/9 all'Amministrazione, quanto nella valutazione delle prove offerte dal ricorrente.
2.2. L'appellato ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto Parte_1
dell'appello ritenendo correttamente decisa in fatto ed in diritto l'ordinanza reclamata.
2.3. Con sentenza n. 216 pubblicata in data 3/03/2023, la Corte d'Appello in primo luogo escludeva ogni rilievo ai reati commessi dal richiedente, trattandosi di reati che, seppur molto gravi, non ledono «l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato», come invece richiesto dall'art. 19, comma 2, lett.
c) del d.lgs. n. 286/1998, rilevando inoltre che non risultava che il richiedente avesse compiuto altri reati dopo il 2007.
Accoglieva tuttavia l'appello del in ragione della mancanza di Parte_2
prova certa relativa alla convivenza del richiedente con il fratello cittadino italiano, in quanto reputava che gli accertamenti svolti non avevano fornito un risultato univoco, perché in contraddizione fra loro. In particolare, rilevava che la richiesta di informazione alla Questura aveva dato esito negativo avendo accertato che da aprile 2019 il richiedente risultava espulso e che non vi era certezza che fosse tornato nel T.N. nonostante l'espulsione. Per contro, la Corte riteneva che l'accertamento svolto dalla
Polizia Municipale della Spezia in data 12.05.2022, attestante la convivenza del richiedente con il fratello, “non può che lasciare perplessi in quanto non vengono indicati gli agenti che hanno effettuato il controllo, non viene indicato il giorno del controllo e si indica una località Via
Napoli 150 in cui il fratello non risiede”.
Infine, affermava che “dovrebbe essere a provare la sua Parte_1
convivenza con il fratello in Italia, e che non sarebbe stato molto difficile
pag. 5/9 produrre, per fare un esempio, delle fotografie dentro e davanti all'appartamento del fratello insieme allo stesso mostrando un giornale di questi mesi per dare una data certa”.
3.1. Avverso la sentenza n. 216/2023 ha proposto ricorso in CA
, articolando tre motivi elativi alla prova della convivenza Parte_1
con cittadino italiano ex art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98.
La Corte di CA, accogliendo il primo e secondo motivo di ricorso e ritenendo assorbito il terzo, evidenziava che “Ricorre […] sia il vizio di omesso esame di fatto decisivo sia quello di totale illogicità della motivazione, essendosi travisati, da un lato, la data dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale di La Spezia, su precisa richiesta istruttoria della stessa Corte territoriale, né essendosi considerato che la informativa era firmata, era più prossima (provenendo da La Spezia e non da Genova), era un atto pubblico (prodotto l'Avvocatura), e, dall'altro lato, il contenuto del certificato di residenza del « » (fratello Parte_3
del ricorrente), iscritto dal 12/3/2018 al Comune di La Spezia, all'indirizzo di «Via Napoli n. 150», che corrisponde all'indirizzo del richiedente
, dal 2018”. Pt_1
4.1. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., regolarmente notificato,
ha riassunto la causa chiedendo il riconoscimento del Parte_1
permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello , cittadino italiano e in Parte_3
ossequio a quanto statuito dall'ordinanza della Corte di CA.
4.2. Con comparsa di costituzione e risposta, il Ministero insiste per il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19
pag. 6/9 T.U.I. 286/98 affermando la mancanza di prova certa in merito alla convivenza del con il famigliare. Pt_1
4.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.1. Il ricorso in riassunzione è fondato deve essere accolto.
Occorre innanzitutto premettere che è pacifico che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato esclusivamente dall'accertamento del requisito della convivenza fra il signor ed il di lui fratello Parte_1
italiano, essendo già stata riconosciuta con la sentenza n. 216/2023 della
Corte d'Appello di Genova l'assenza di un profilo di pericolosità attribuibile al richiedente, il cui relativo capo non è stato oggetto di impugnazione e rispetto al quale, dunque, si è formato il giudicato.
Tanto premesso, si osserva che dall'esame dei documenti acquisiti nei vari gradi di giudizio risulta che il signor , ad eccezione del Parte_1
periodo di tempo in cui venne espulso dal territorio nazionale (espulsione eseguita il 4/4/2019), salvo poi rientrarvi a seguito dell'ordinanza del
Tribunale di Genova di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ha convissuto col fratello presso Pt_3
l'indirizzo di questi in La Spezia, via Napoli, 150.
Invero, la nota del Corpo di Polizia locale della Spezia, emessa su richiesta della Questura della Spezia, riferisce che il Comando ha effettivamente accertato che conviveva con il fratello cittadino italiano Parte_1
presso l'indirizzo della via Napoli n. 150. Parte_3
La sentenza n. 216/2023, attribuendo rilevanza alla nota del 12.05.2022 della Questura di Genova, ha affermato la contraddittorietà degli atti pag. 7/9 acquisiti in giudizio – e dunque la mancanza di prova certa - dal momento che quest'ultima riferiva che da accertamenti in banca dati SDI l'ultimo domicilio conosciuto del fratello risultava La Spezia, via L. Aragone n. 63.
Tuttavia, dal certificato storico di residenza del 10/11/2022 la residenza del fratello risulta essere in via Napoli 150 dal 12/03/2018, quindi ancor Pt_3
prima della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno.
Detta circostanza è desumibile sia dal certificato di residenza del predetto
(che presuppone uno o più controlli per verificarne la veridicità della richiesta di iscrizione anagrafica da parte dell'autorità di pubblica sicurezza
- cfr. doc. 4 atto di riassunzione e, in particolare l'allegato 14 del ricorso per cassazione) e dai documenti prodotti dall'odierno ricorrente (cfr. tessera nominativa di abbonamento ATC card di La Spezia, tessera sanitaria e dichiarazioni dei vicini) agli atti ma, altresì, dagli stessi accertamenti della stessa P.A. che invitata da codesta Corte a porre in essere aggiornamenti “sui precedenti penali e gli eventuali carichi pendenti di e circa l'effettiva permanenza della convivenza Parte_1
dell'appellato con il fratello ” produceva, fra l'altro, esito Parte_3
dell'accertamento su carta intestata del Corpo di Polizia locale della Spezia del seguente letterale tenore “In relazione a quanto richiesto con nota del
12.5.2022 (ns. prot. 57655), si significa che personale di questo Comando ha accertato l'effettiva convivenza del Sig. con il fratello Parte_1
cittadino italiano (nato in [...] il [...]) presso Parte_3
l'indirizzo della via Napoli n. 150” (cfr. doc. 4 atto di riassunzione e, in particolare l'allegato 10 del ricorso per cassazione).
pag. 8/9 L'ordinanza del Tribunale di Genova deve essere quindi confermata.
3. Le spese del giudizio di appello, del giudizio di CA e del presente giudizio in riassunzione seguono la soccombenza e sono poste a carico del come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. Parte_2
147/2022, scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato, secondo i valori minimi in ragione dell'oggetto e della natura della causa di non particolare complessità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Decidendo nella causa in riassunzione su ricorso proposto da
Parte_1
- Conferma l'ordinanza del Tribunale di Genova ex art. 702 ter c.p.c. del 15 ottobre 2020;
- condanna il a rifondere a Parte_2
le spese legali del giudizio di appello Parte_1
liquidate in € 4.966,00 per compensi oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A.;
- delle spese del giudizio di CA liquidate in € 2.757,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
- delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.966,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
Genova, 10/09/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata
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