Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/04/2025, n. 7361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7361 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04170/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4170 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS- pronunciato dal Ministro dell’interno pro tempore in data 22 settembre 2020 e notificato all’odierno ricorrente in data 28 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, il ricorrente – di origine bangladese – ha impugnato il provvedimento di diniego in oggetto adottato – per la prospettata carenza dei requisiti reddituali e per l’interruzione della residenza legale decennale – a fronte dell’istanza per la concessione della cittadinanza inoltrata a mezzo del servizio telematico per il tramite della Prefettura di Pordenone in data 1 aprile 2016.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente, il ricorrente ha depositato memorie.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con riferimento al reddito per l’anno d’imposta 2019 parte ricorrente ha comprovato di avere – con riferimento al proprio nucleo familiare (v. certificazione dello stato di famiglia versata in atti) – redditi sufficienti a soddisfare i parametri richiesti ex circolare ministeriale (all. 17 e 20 del ricorso introduttivo).
Con riguardo alla contestata interruzione della residenza in Italia il ricorrente ha comprovato di essere residente dal 3 aprile 2018 a -OMISSIS- per provenienza dal Comune di -OMISSIS- in cui è stato residente fin dal 9 giugno 2010 così come emergente dalle relative certificazioni rilasciate, sicché l’assunto dell’amministrazione appare smentito per tabulas o, in ogni caso, frutto di un ritardo nel trasferimento anagrafico.
In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato è annullato, impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.