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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido DE Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Consigliere est. Dott.ssa Annalisa Giusti
Nel procedimento n. 649-2025 promosso da:
nata a [...] il [...], c.f. Parte 1
residente in [...] Fano (PU), C.F. 1
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bartoli e dall'Avv. Sara Pedini
Appellante
Contro
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
e residente in [...], C.F. 2
rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Cerboni Bajardi
Appellato
Nonché
C.F. nato a Fano il 05/05/2011, Controparte_2
residente a [...]
nato a [...] il [...], Togliatti, 14/A, e Controparte 3
residente a [...]
Togliatti, 14/A, con l'Avv. Chiara Fiscaletti, nella qualità di curatrice speciale e con la partecipazione del Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso la sentenza n.343 del 2025 emessa dal
Tribunale civile di Pesaro in data 4.6.2025, pubblicata il 5.6.2025 pronunciata nella causa civile n. 1907/2022 R.G.;
Conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria richiesta e/o eccezione, accogliere il presente appello, e in riforma della sentenza n. 343/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro in data
04.06.2025 e pubblicata in data 05.06.2025 pronunciata nella causa iscritta al n. 1907/2025 R.G., notificata in data 11.06.2025:
a) in via istruttoria:
rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre l'ascolto dei minori, ammettere le istanze di prova formulate da nel corso Parte 1
del primo grado di giudizio e trascritte nell'atto di appello, nonché le ulteriori istanze istruttorie formulate sui fatti sopravvenuti indicate nel presente atto;
b) nel merito:
riformare la sentenza impugnata e disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre Parte 1
-disporre che la frequentazione padre figli avvenga, quantomeno nell'immediato, mediante la previsione di incontri protetti trattamentali alla presenza di operatori professionali del SSN/Servizi Sociali competenti e secondo la calendarizzazione che verrà ritenuta opportuna;
revocare la nomina del curatore ex art. 473bis.7 c.p.c. poiché disposta nell'ambito di procedimento regolato dalla disciplina previgente alla c.d. Riforma Cartabia, nonché e in ogni caso in assenza dei presupposti di legge;
disporre l'immediata sostituzione delle figure professionali che da due anni stanno svolgendo infruttuosamente un percorso di psicoterapia sui minori Federico e dando disposizioni in merito Controparte_3
all'individuazione dei nuovi terapeuti o procedendo direttamente all'indicazione dei medesimi;
valuti la Corte adita l'opportunità di disporre sin d'ora l'intervento dei
S.S.territorialmente competenti affichè svolgano attività di vigilanza sul nucleo familiare composto dalla madre e dai due figli minori relazionando alla Corte;
disporre con urgenza l'ascolto diretto di entrambi i minori con le modalità ritenute necessarie in merito al loro rapporto con la figura paterna;
tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nell'auspicata ipotesi di riforma della sentenza gravata, riformare di conseguenza la medesima sentenza in punto di regolamentazione delle spese, in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello.
Per l'appellato:
"si chiede che l'appello presentato dalla sig.ra Pt 1 sia respinto, senza alcuna attività istruttoria perché del tutto inutile, con le seguenti pronunce:
-in via principale chiede che di ufficio, alla luce dei gravissimi comportamenti materni, la sentenza impugnata sia riformata con la previsione del regime di affidamento esclusivo a favore del sig.
CP_1 collocamento dei figli presso il medesimo nonchè aumento dei tempi di permanenza affinchè siano prevalenti presso il padre;
-in via subordinata chiede la conferma della impugnata sentenza. In ogni caso con condanna della appellante alle spese di entrambi i giudizi"
Per il curatore dei minori:
"confermare la sentenza impugnata nella parte relativa alla nomina e ai poteri del curatore, rigettando la richiesta di sostituzione dei terapeuti e ogni domanda contraria all'interesse dei minori, garantendo la continuità terapeutica ed il rispetto delle indicazioni dei professionisti incaricati;
-il tutto, con vittoria di spese."
Per il Procuratore Generale della Repubblica intervenuto:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pesaro, definendo il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto da Controparte 1 disponeva, per nei confronti di Parte 1 '
quanto nella presente sede di interesse: "l'affidamento condiviso di
DE e loro collocazione presso Controparte_3 con
l'abitazione della madre, cui assegna la casa ex famigliare sita in Fano, via P. Togliatti 14/A;
nomina l'Avv. Chiara Fiscaletti curatore dei minori, ex art, 473bis n. 7
cpc, con il potere di regolamentare ferma comunque la vigente
-
disciplina disposta con l'ordinanza del 15.10.2025 (15.10.2024 ndr stante l'evidenza dell'errore materiale) i tempi e le modalità di frequentazione tra padre e figli minori, anche per i periodi di vacanze e festività, con la possibilità anche di ampliare i tempi e le modalità di frequentazione con il padre, sentiti i genitori e secondo le valutazioni fornite dagli psicoterapeuti che seguono i minori, relazionando al G.T. ogni 6 mesi;
conferisce inoltre al curatore il potere, in caso di contrasto tra i due genitori, di decidere sulle scelte sanitarie urgenti che riguardano i minori, secondo le modalità spiegate in motivazione;
prescrive che i due minori proseguano il percorso alla genitorialità, quantomeno individuale, seguendo quanto alle modalità, quanto consigliato e prescritto dal professionista incaricato..."
La signora Pt 1 proponeva appello avverso detta sentenza chiedendo l'affido esclusivo a sé dei minori, nonché che la frequentazione padre figli avvenisse mediante la previsione di incontri protetti trattamentali alla presenza di operatori professionali del SSN/Servizi Sociali, instando, comunque, in via d'urgenza, affinché venisse sospeso il provvedimento impugnato nella parte inerente la regolamentazione della frequentazione padre-figli, nonché nella parte in cui attribuiva alla Curatrice nominata ex art. 473bis.7 c.p.c. il potere di regolamentare tempi e modalità di frequentazione padre/figli.
Si costituiva Controparte 1 che chiedeva il rigetto dell'appello perché
infondato e, tenuto conto dei comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla madre e finalizzati ad allontanare i minori dal padre, nel precisare le conclusioni, chiedeva disporsi, anche d'ufficio, l'affido esclusivo a lui dei due figli minori.
Si costituiva la curatrice dei minori che, nel rappresentare il forte disagio emotivo dei minori e soprattutto del maggiore tra i due e la forte conflittualità esistente tra i genitori, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale, parimenti, chiedeva il rigetto dell'appello.
Il Collegio sospendeva la sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante l'attribuzione al curatore della possibilità di ampliare i tempi e le modalità di frequentazione dei minori con il padre, stabilendo che tornasse ad avere applicazione quanto già disposto dal Tribunale con ordinanza del 15.10.2024 e, letti gli scritti difensivi delle parti, tratteneva la causa in decisione dopo aver concesso termine per note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha proceduto alla nomina di un curatore speciale per i minori ex art 473 bis. 7 comma 2 cpc, pur trattandosi di giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della cd riforma Cartabia e, in ogni caso, in assenza dei presupposti di legge.
Al riguardo, l'appellato eccepisce l'assenza di una domanda sul punto, dal momento che l'appellante avrebbe articolato il motivo di appello, senza rassegnare specifiche conclusioni in tal senso.
Deve osservarsi, al proposito, che il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella
-
domanda pretermessa nelle conclusioni.
Nel caso in esame, non vi sono dubbi per ritenere che detta domanda risulti proposta, atteso che, nella formulazione del motivo, sono chiaramente esposte le ragioni sottese alla asserita erroneità della nomina e, dunque, alla domanda di riforma della sentenza sul punto
("andrà riformata nelle parti in cui ha nominato in violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 149/2022, nonché in ogni caso in assenza dei presupposti di legge il curatore ex art. 473bis.7 c.p.c." cfr. pag. 10 atto di appello), non potendosi peraltro sottacere che nelle conclusioni da ultimo rassegnate, come sopra ritrascritte, detta domanda viene espressamente formulata, rendendo evidente la volontà della parte, con la conseguenza che la mancata originaria trascrizione della stessa nelle conclusioni rese costituisce evidente lapsus calami.
Esaminando allora nel merito detta doglianza, deve osservarsi come il curatore speciale sia stato nominato, con ordinanza del 22.11.2023, con epresso riferimento all'art 473 bis.8 cpc, per una maggiore tutela dei minori a fronte di una elevata conflittualità tra genitori.
Ebbene, seppure sia improprio il riferimento all'art 473 bis.8 cpc, trattandosi di giudizio introdotto anteriormente rispetto all'entrata in vigore della cd riforma Cartabia, deve osservarsi che il Tribunale, allorquando deve operare nell'interesse dei minori con la latitudine dei poteri di cui all'art. 155 c.c., ben può ricorrere, a fronte di comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei minori, alla nomina di un curatore speciale per gli stessi, provvedimento rientrante tra quelli previsti dall'art 333 cc e di propria competenza, atteso che, ai sensi dell'art 38 disp. att. c.c. sia nella formulazione previgente alla riforma operata dalla legge 206 - 2021 e dal D.Lgs. 149 - 2022, che in quella attuale, la preesistenza di un giudizio dinanzi al Tribunale ordinario sull'affidamento dei figli è considerata fatto idoneo a determinare la vis attractiva in favore del giudice ordinario.
In altri termini, l'art. 333 c.c., che sancisce che dinnanzi a condotte pregiudizievoli per il minore il giudice possa adottare i provvedimenti che ritiene maggiormente convenienti rispetto alla situazione sottoposta alla sua attenzione, in assenza di un'indicazione tassativa, attribuisce all'autorità giudiziaria una discrezionalità non indifferente con riferimento al potenziale contenuto dei provvedimenti che è possibile adottare al fine di plasmare l'intervento sulla base dell'esigenza concreta di tutelare il minore, con la conseguenza che giustificata appare la nomina del curatore speciale che, come previsto nel caso in esame, è stato nominato a tutela degli stessi e per far fronte alla forte conflittualità tra i genitori che ha portato anche al coinvolgimento dei minori stessi nel dissidio familiare.
Ad ogni buon conto, anche ai sensi dell'art 78 cpc ultimo comma, apparendo evidente dagli atti l'inadeguatezza dei genitori, derivante dalla forte e persistente conflittualità tra coniugi ed acuita dalla pendenza di procedimenti penali e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, a rappresentare gli interessi dei minori, corretta deve reputarsi la nomina del curatore speciale, figura idonea a garantire il best interest dei minori stessi.
Da ultimo, precisandosi che, in ogni caso, la nomina di un curatore speciale non vizia in alcun modo il provvedimento emesso, deve evidenziarsi che lo stesso può essere inquadrato nell'alveo del più ampio istituto degli "altri ausiliari dei giudice" di cui all'art. 68 c.p.c., potendo comunque riguardarsi il curatore del minore alla stregua di
"persona idonea al compimento di atti" che nei casi previsti dalla legge il giudice può nominare e, quindi, quale soggetto idoneo al compimento, di atti (ricomposizione del conflitto) che egli non è nelle condizioni oggettive di compiere.
Ne discende il rigetto del motivo di appello come sopra formulato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di affido esclusivo a sé dei due figli minori, con frequentazione paterna alla presenza dei servizi sociali.
descriveva l'ingravescente disagio dei Pt 1In particolare, la signora minori in particolare di DE - caratterizzato da disregolazione emotiva con pianto e rabbia, episodi di enuresi dopo essere stato con il padre, nonché il progressivo aumentare del rifiuto posto in essere anche da CP 3 ed episodi di encopresi dopo essere stato con il padre, ragioni che, a suo dire, avrebbero dovuto portare il tribunale ad accogliere la domanda di affido esclusivo, anche a fronte delle condotte verbalmente violente tenute dall'appellato in costanza di matrimonio anche alla presenza dei minori.
Di contro, e la relativa domanda va esaminata congiuntamente, il signor CP 1 nelle conclusioni da ultimo rassegnate, sottolineando che è stato assolto dal procedimento per il reato di maltrattamenti instaurato a seguito di qurela della ed evidenziando come Pt 1
quest'ultima abbia proseguito nel suo progetto distruttivo della figura paterna, dimostrando una incapacità a gestire soprattutto il figlio
DE, costringendolo, mediante comportamenti di manipolazione, ad aderire al pensiero materno, ha chiesto l'affido esclusivo a sé dei due minori.
Deve preliminarmente ribadirsi che l'affidamento del minore non condiviso costituisce eccezione alla norma ( articolo 337-ter del Cc ) che riconosce il diritto ed il valore assiologico della bigenitorialità
(Cassazione civile, sez. I, 09/09/2025, n. 24876) da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr.
Cass. n. 977 del 2017). Occorre, pertanto, valutare il materiale istruttorio in atti per verificare se, alla luce dei suddetti principi e soprattutto nel superiore interesse dei due figli minori, sussista un potenziale pregiudizio nel riconoscimento dell'affido condiviso da parte dei genitori, l'idoneità dei genitori ad assolvere ai compiti educativi e di cura o l'eventuale inidoneità di uno dei due ad assolvere al proprio ruolo di genitore.
Orbene, al riguardo, il consulente nominato, alla cui relazione la Corte intende fare riferimento, nell'apprezzamento del metodo utilizzato e reputando convincenti le conclusioni raggiunte, ha ritenuto che entrambi i genitori abbiano consone capacità genitoriali per quanto concerne i bisogni materiali, educativi e sociali e non manifestano carenze o inidoneità educative tali da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori, dovendosi, a tal proposito, evidenziare come la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso.
Purtuttavia il ctu ha evidenziato come i minori e, soprattutto DE, presentino importanti segni di disagio e sofferenza, appaiono scissi in un tutto positivo (la madre e la relazione con essa) e tutto negativo (il padre e la relazione con esso) che li espone a grave rischio di disorganizzazione, circostanza confermata anche dalle recenti relazioni degli psicoterapeuti che li hanno in cura, sottolineando che, però, le risultanze dei test somministrati mostrano evidenze che si discostano da polarizzazione positiva del mondo materno ed una negativa di quello paterno, evidenziando criticità nella rappresentazione interna di ciascun genitore.
A ciò va aggiunto, quanto a DE, ragazzo che presenza maggiori problematiche esteriorizzate con attacchi di rabbia e crisi di opposività, che il Dott. CP_4 che lo ha in cura, al pari di quanto perlatro emerso dalla ctu, ha riferito, nella relazione del settembre 2025 prodotta dal curatore dei minori, che lo stesso, anche oggi, appare vittima di un conflitto di lealtà verso la madre che lo porta a prendere le parti e a replicare le lamentele della stessa nei confronti del padre, conflitto di lealtà (" CP 5 ") che lo paralizza nella sua direzione e lo sbilancia fortemente nella direzione materna, osservando che "a volte in seduta arriva con un'aria compiaciuta e comincia a dare una specie di pagella al padre".
Tale comportamento rivela una dinamica relazionale distorta in cui il minore sembra aver interiorizzato la necessità di compiacere la figura materna attraverso l'adozione di atteggiamenti oppositivi verso il padre, anche perché la frequentazione è fortemente sbilanciata nella sua direzione e, quindi, fra i due genitori è quello da cui si sente più dipendente.
Il terapeuta evidenzia, però, come vi sia anche un altro DE, che lui chiama CP 6 ", che ha evidentemente, al contempo, "molto biosogno di una relazione con il padre, ma lo deve fare all'insaputa di CP 5 ", evidenziando, a tal proposito, che, alla fine della seduta, quando il padre, che ha l'onere di accompagnarlo, si reca a riprenderlo, il minore mostra eccitazione e pensa a giochi o scherzi per sorprenderlo, manifestando, in tal modo, il bisogno latente di giocare e condividere del tempo con il padre.
Giova evidenziare che detto dissidio interiore del minore era stato già stigmatizzato dal TU (con riferimento ad entrambi i figli della coppia), avendo l'ausiliario nominato evidenziato un forte disagio dei minori,
derivante dall'essere dei "bambini con il padre e dei bambini con la madre".
Il Dott. CP 4 ha, dunque, ritenuto che il comportamento oppositivo e aggressivo manifestato dal minore sia il modo più naturale per esprimere la sua intolleranza al clima di aggressività tra i genitori, che non litigano, dal momento che, finché è stato in vigore il divieto di avvicinamento del CP_1 alla Pt 1 non avevano occasione di '
rivolgersi la parola, ma lasciano in piedi una situazione in cui il figlio rappresenta il campo di battaglia da utilizzare per infliggere colpi all'avversario.
Lo stesso terapeuta, in maniera assolutamente condivisibile, stigmatizzando quella che è l'espressione utilizzata da DE durante l'ultimo colloquio ovverosia "cosa ho fatto per meritare questo?", indica che il minore avrebbe bisogno di un rapporto con entrambi i genitori accompagnato dallo sguardo benevolo dell'altro; in altri termini, avrebbe bisogno di giocare con il padre nella sicurezza della compiacenza della madre e di relazionarsi con la madre nella consapevolezza che ciò è gradito dal padre.
Considerazioni analoghe emergono dalla relazione operata dal dottor
CP 7 , psicoterapeuta che ha in cura il minore CP 3 che,
sicuramente appare più sereno rispetto al fratello maggiore anche se anch'egli risulta coinvolto in un marcato conflitto di lealtà che permane in forma significativa sebbene il minore abbia superato la fase più rigida che lo portava ad idealizzare la figura materna e a svalutare quella paterna.
Dalle predette relazioni, dunque, al pari di quanto emergeva dalla ctu, si evince chiaramente che l'affido condiviso sia il regime assolutamente da preferire per una crescita sana ed armoniosa dei due ragazzi, che,
a breve, si troveranno anche a vivere la delicata fase dell'adolescenza.
Infatti, nella specie, la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale, ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico genitore della responsabilità genitoriale. Si auscpica, poi che entrambi i genitori, al fine di addivenire ad un miglioramento significativo nella risoluzione del grave conflitto genitoriale in essere, seguano un percorso psicoterapeutico individuale e un altro, da seguire quantomeno in modo individuale, di sostegno alla genitorialità, per risolvere le proprie problematiche nell'esercizio della genitorialità e soprattutto al fine di comprendere l'importanza della figura dell'altro genitore nella vita e nella crescita dei figli, dovendosi evidenziare che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena (Cass. 13217/2021; Cass.
9691/2022).
Il collocamento prevalente dei minori resta, comunque, presso la madre, allo stato, figura di riferimento prevalente per i minori, non essendovi le condizioni per prevederne il collocamento dal padre, con il quale non si è, purtroppo, ancora creata una consuetudine di vita, dovendosi ritenere, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerata la condizione psicologica dei minori, già connotata da grande sofferenza, prevalente la necessità di non recidere il loro legame con la madre disponendo il collocamento presso il padre.
Trovandoci alla presenza di un nucleo famigliare complesso, connotato da un'elevata conflittualità tra i genitori che ha inciso fortemente sotto il profilo del benessere psicofisico dei figli che, coinvolti nelle questioni riguardanti gli adulti, hanno vissuto una situazione di pregiudizio che persiste, provocando importanti fragilità, ritiene il collegio necessario, giustificabile e legittimo conferire ai servizi sociali del comune di Fano, per anni due, mandato di vigilanza e di supporto ai genitori ed ai figli, senza limitazione di responsabilità genitoriale, finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione padre-figli e all'osservazione delle condizioni dei minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo, mirati alla riduzione del conflitto, con il compito di affiancamento rispetto ai genitori nell'esercizio delle loro funzione e di vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori, risultando tale regime conforme al 'best interest' dei minori e più tutelante.
La denunciata conflittualità, infatti, è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve, infatti, essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere la capacità di dialogo a vantaggio dei minori anche in ragione del disagio manifestato dagli stessi per la perdurante situazione familiare. Va rimarcato che sono rimasti costanti nel corso del procedimento un clima di preoccupante ed aspra conflittualità tra le parti, la assenza di rapporti, con pesanti accuse reciproche di inidoneità genitoriale che hanno comportato e comportano rilevanti rischi di pregiudizio evolutivo per i minori.
Va, inoltre, previsto che l'Ente, laddove i genitori non siano in grado di concordare le principali decisioni relative alla vita dei minori (in tema di educazione, attività extrascolastiche, salute, frequentazioni con i genitori), assumano le relative determinazioni, previa sola audizione dei primi.
Va, poi, disposto che l'Ente, assicuri la prosecuzione del percorso di supporto psicologico avviato da entrambi i minori con gli specialisti che già li hanno in cura (dr CP_4 e dott. CP 7 ) e che previa costante interlocuzione con gli psicoterapeuti dei minori, determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figli e la ripresa dei pernotti.
Il Servizio sociale provvederà, altresì, a garantire che i minori incontrino il padre due pomeriggi alla settimana - in caso di disaccordo il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola fino alle 21.30 quando il padre li riaccompagnerà al domicilio materno, nonché a fine settimana alternati con la madre il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30 nonchè, di concerto con i professionisti che hanno in cura i minori, dovrà regolamentare, in senso ampliativo, i periodi di permanenza degli stessi presso il papà, reintrodurre gradualmente İ pernotti nel fine settimana e
regolamentare i tempi di frequentazioni anche nel periodo di sospensione scolastica nell'esclusivo interesse dei minori, avendo come obiettivo l'introduzione di ampie e continuative frequentazioni.
Il Servizio Sociale dovrà inviare, infine, con cadenza trimestrale, una relazione al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. sull'andamento delle condizioni di affido dei minori e, in generale, sulle condizioni di vita e di salute psico-fisica degli stessi.
Andrà, dunque, revocata la nomina del curatore speciale come operata dal primo giudice, essendo demandati ai Servizi sociali le attività di monitoraggio.
Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado, ne impone una nuova reolamentazione: si ritiene, pertanto, che in considerazione della delicatezza della materia e della reciproca soccombenza sulla tematica dell'affido esclusivo, vi siano le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare in corso di causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 649/2025 così provvede:
rigetta l'appello
CP 3 con loro conferma l'affido condiviso dei minori DE e collocazione presso l'abitazione della madre;
conferisce ai servizi sociali competenti per territorio, per anni due, mandato di vigilanza e di supporto ai genitori ed ai figli, senza limitazione di responsabilità genitoriale, finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione padre-figli ed all'osservazione delle condizioni dei minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo, mirati alla riduzione del conflitto, con il compito di affiancamento rispetto ai genitori nell'esercizio delle loro funzione e di vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori, disponendo che vengano attuati i seguenti interventi:
a) che sia assicurata la prosecuzione del percorso di supporto psicologico avviato dai minori presso il dott. CP_4 ed il Dott.
CP 7
b) che laddove i genitori non siano in grado di concordare le principali decisioni relative alla vita dei minori (in tema di educazione, attività extrascolastiche, salute, frequentazioni con i genitori), i Servizi Sociali assumano le relative determinazioni, previa sola audizione dei primi.
c) che, previa costante interlocuzione con gli psicoterapeuti dei minori, il Servizio determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figli e la ripresa dei pernotti.
d) Che venga garantito che i minori incontrino il padre due pomeriggi alla settimana - in caso di disaccordo il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21.30 quando il padre li
-
riaccompagnerà al domicilio materno, nonché a fine settimana alternati con la madre il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30;
e) Che, di concerto con i professionisti che hanno in cura i minori, vengano regolamentati dai Servizi Sociali competenti per territorio, in senso ampliativo, i periodi di permanenza dei minori presso il papà, reintrodotti gradualmente i pernotti nel fine settimana e regolamentati i tempi di frequentazioni anche nel periodo di sospensione scolastica nell'esclusivo interesse dei minori, avendo come obiettivo l'introduzione di ampie e continuative frequentazioni.
f) che i Servizi Sociali verifichino se le disposizioni date con questa sentenza siano seguite e se migliori la situazione dei minori, segnalando al Giudice Tutelare, in caso negativo, la situazione di pregiudizio al fine di ogni opportuno provvedimento e, in ogni caso, relazionando trimestralmente sull'andamento del monitoraggio demandato.
Revoca la nomina del curatore speciale.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido DE
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido DE Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Consigliere est. Dott.ssa Annalisa Giusti
Nel procedimento n. 649-2025 promosso da:
nata a [...] il [...], c.f. Parte 1
residente in [...] Fano (PU), C.F. 1
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bartoli e dall'Avv. Sara Pedini
Appellante
Contro
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
e residente in [...], C.F. 2
rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Cerboni Bajardi
Appellato
Nonché
C.F. nato a Fano il 05/05/2011, Controparte_2
residente a [...]
nato a [...] il [...], Togliatti, 14/A, e Controparte 3
residente a [...]
Togliatti, 14/A, con l'Avv. Chiara Fiscaletti, nella qualità di curatrice speciale e con la partecipazione del Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso la sentenza n.343 del 2025 emessa dal
Tribunale civile di Pesaro in data 4.6.2025, pubblicata il 5.6.2025 pronunciata nella causa civile n. 1907/2022 R.G.;
Conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria richiesta e/o eccezione, accogliere il presente appello, e in riforma della sentenza n. 343/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro in data
04.06.2025 e pubblicata in data 05.06.2025 pronunciata nella causa iscritta al n. 1907/2025 R.G., notificata in data 11.06.2025:
a) in via istruttoria:
rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre l'ascolto dei minori, ammettere le istanze di prova formulate da nel corso Parte 1
del primo grado di giudizio e trascritte nell'atto di appello, nonché le ulteriori istanze istruttorie formulate sui fatti sopravvenuti indicate nel presente atto;
b) nel merito:
riformare la sentenza impugnata e disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre Parte 1
-disporre che la frequentazione padre figli avvenga, quantomeno nell'immediato, mediante la previsione di incontri protetti trattamentali alla presenza di operatori professionali del SSN/Servizi Sociali competenti e secondo la calendarizzazione che verrà ritenuta opportuna;
revocare la nomina del curatore ex art. 473bis.7 c.p.c. poiché disposta nell'ambito di procedimento regolato dalla disciplina previgente alla c.d. Riforma Cartabia, nonché e in ogni caso in assenza dei presupposti di legge;
disporre l'immediata sostituzione delle figure professionali che da due anni stanno svolgendo infruttuosamente un percorso di psicoterapia sui minori Federico e dando disposizioni in merito Controparte_3
all'individuazione dei nuovi terapeuti o procedendo direttamente all'indicazione dei medesimi;
valuti la Corte adita l'opportunità di disporre sin d'ora l'intervento dei
S.S.territorialmente competenti affichè svolgano attività di vigilanza sul nucleo familiare composto dalla madre e dai due figli minori relazionando alla Corte;
disporre con urgenza l'ascolto diretto di entrambi i minori con le modalità ritenute necessarie in merito al loro rapporto con la figura paterna;
tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nell'auspicata ipotesi di riforma della sentenza gravata, riformare di conseguenza la medesima sentenza in punto di regolamentazione delle spese, in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello.
Per l'appellato:
"si chiede che l'appello presentato dalla sig.ra Pt 1 sia respinto, senza alcuna attività istruttoria perché del tutto inutile, con le seguenti pronunce:
-in via principale chiede che di ufficio, alla luce dei gravissimi comportamenti materni, la sentenza impugnata sia riformata con la previsione del regime di affidamento esclusivo a favore del sig.
CP_1 collocamento dei figli presso il medesimo nonchè aumento dei tempi di permanenza affinchè siano prevalenti presso il padre;
-in via subordinata chiede la conferma della impugnata sentenza. In ogni caso con condanna della appellante alle spese di entrambi i giudizi"
Per il curatore dei minori:
"confermare la sentenza impugnata nella parte relativa alla nomina e ai poteri del curatore, rigettando la richiesta di sostituzione dei terapeuti e ogni domanda contraria all'interesse dei minori, garantendo la continuità terapeutica ed il rispetto delle indicazioni dei professionisti incaricati;
-il tutto, con vittoria di spese."
Per il Procuratore Generale della Repubblica intervenuto:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pesaro, definendo il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto da Controparte 1 disponeva, per nei confronti di Parte 1 '
quanto nella presente sede di interesse: "l'affidamento condiviso di
DE e loro collocazione presso Controparte_3 con
l'abitazione della madre, cui assegna la casa ex famigliare sita in Fano, via P. Togliatti 14/A;
nomina l'Avv. Chiara Fiscaletti curatore dei minori, ex art, 473bis n. 7
cpc, con il potere di regolamentare ferma comunque la vigente
-
disciplina disposta con l'ordinanza del 15.10.2025 (15.10.2024 ndr stante l'evidenza dell'errore materiale) i tempi e le modalità di frequentazione tra padre e figli minori, anche per i periodi di vacanze e festività, con la possibilità anche di ampliare i tempi e le modalità di frequentazione con il padre, sentiti i genitori e secondo le valutazioni fornite dagli psicoterapeuti che seguono i minori, relazionando al G.T. ogni 6 mesi;
conferisce inoltre al curatore il potere, in caso di contrasto tra i due genitori, di decidere sulle scelte sanitarie urgenti che riguardano i minori, secondo le modalità spiegate in motivazione;
prescrive che i due minori proseguano il percorso alla genitorialità, quantomeno individuale, seguendo quanto alle modalità, quanto consigliato e prescritto dal professionista incaricato..."
La signora Pt 1 proponeva appello avverso detta sentenza chiedendo l'affido esclusivo a sé dei minori, nonché che la frequentazione padre figli avvenisse mediante la previsione di incontri protetti trattamentali alla presenza di operatori professionali del SSN/Servizi Sociali, instando, comunque, in via d'urgenza, affinché venisse sospeso il provvedimento impugnato nella parte inerente la regolamentazione della frequentazione padre-figli, nonché nella parte in cui attribuiva alla Curatrice nominata ex art. 473bis.7 c.p.c. il potere di regolamentare tempi e modalità di frequentazione padre/figli.
Si costituiva Controparte 1 che chiedeva il rigetto dell'appello perché
infondato e, tenuto conto dei comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla madre e finalizzati ad allontanare i minori dal padre, nel precisare le conclusioni, chiedeva disporsi, anche d'ufficio, l'affido esclusivo a lui dei due figli minori.
Si costituiva la curatrice dei minori che, nel rappresentare il forte disagio emotivo dei minori e soprattutto del maggiore tra i due e la forte conflittualità esistente tra i genitori, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale, parimenti, chiedeva il rigetto dell'appello.
Il Collegio sospendeva la sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante l'attribuzione al curatore della possibilità di ampliare i tempi e le modalità di frequentazione dei minori con il padre, stabilendo che tornasse ad avere applicazione quanto già disposto dal Tribunale con ordinanza del 15.10.2024 e, letti gli scritti difensivi delle parti, tratteneva la causa in decisione dopo aver concesso termine per note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha proceduto alla nomina di un curatore speciale per i minori ex art 473 bis. 7 comma 2 cpc, pur trattandosi di giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della cd riforma Cartabia e, in ogni caso, in assenza dei presupposti di legge.
Al riguardo, l'appellato eccepisce l'assenza di una domanda sul punto, dal momento che l'appellante avrebbe articolato il motivo di appello, senza rassegnare specifiche conclusioni in tal senso.
Deve osservarsi, al proposito, che il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella
-
domanda pretermessa nelle conclusioni.
Nel caso in esame, non vi sono dubbi per ritenere che detta domanda risulti proposta, atteso che, nella formulazione del motivo, sono chiaramente esposte le ragioni sottese alla asserita erroneità della nomina e, dunque, alla domanda di riforma della sentenza sul punto
("andrà riformata nelle parti in cui ha nominato in violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 149/2022, nonché in ogni caso in assenza dei presupposti di legge il curatore ex art. 473bis.7 c.p.c." cfr. pag. 10 atto di appello), non potendosi peraltro sottacere che nelle conclusioni da ultimo rassegnate, come sopra ritrascritte, detta domanda viene espressamente formulata, rendendo evidente la volontà della parte, con la conseguenza che la mancata originaria trascrizione della stessa nelle conclusioni rese costituisce evidente lapsus calami.
Esaminando allora nel merito detta doglianza, deve osservarsi come il curatore speciale sia stato nominato, con ordinanza del 22.11.2023, con epresso riferimento all'art 473 bis.8 cpc, per una maggiore tutela dei minori a fronte di una elevata conflittualità tra genitori.
Ebbene, seppure sia improprio il riferimento all'art 473 bis.8 cpc, trattandosi di giudizio introdotto anteriormente rispetto all'entrata in vigore della cd riforma Cartabia, deve osservarsi che il Tribunale, allorquando deve operare nell'interesse dei minori con la latitudine dei poteri di cui all'art. 155 c.c., ben può ricorrere, a fronte di comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei minori, alla nomina di un curatore speciale per gli stessi, provvedimento rientrante tra quelli previsti dall'art 333 cc e di propria competenza, atteso che, ai sensi dell'art 38 disp. att. c.c. sia nella formulazione previgente alla riforma operata dalla legge 206 - 2021 e dal D.Lgs. 149 - 2022, che in quella attuale, la preesistenza di un giudizio dinanzi al Tribunale ordinario sull'affidamento dei figli è considerata fatto idoneo a determinare la vis attractiva in favore del giudice ordinario.
In altri termini, l'art. 333 c.c., che sancisce che dinnanzi a condotte pregiudizievoli per il minore il giudice possa adottare i provvedimenti che ritiene maggiormente convenienti rispetto alla situazione sottoposta alla sua attenzione, in assenza di un'indicazione tassativa, attribuisce all'autorità giudiziaria una discrezionalità non indifferente con riferimento al potenziale contenuto dei provvedimenti che è possibile adottare al fine di plasmare l'intervento sulla base dell'esigenza concreta di tutelare il minore, con la conseguenza che giustificata appare la nomina del curatore speciale che, come previsto nel caso in esame, è stato nominato a tutela degli stessi e per far fronte alla forte conflittualità tra i genitori che ha portato anche al coinvolgimento dei minori stessi nel dissidio familiare.
Ad ogni buon conto, anche ai sensi dell'art 78 cpc ultimo comma, apparendo evidente dagli atti l'inadeguatezza dei genitori, derivante dalla forte e persistente conflittualità tra coniugi ed acuita dalla pendenza di procedimenti penali e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, a rappresentare gli interessi dei minori, corretta deve reputarsi la nomina del curatore speciale, figura idonea a garantire il best interest dei minori stessi.
Da ultimo, precisandosi che, in ogni caso, la nomina di un curatore speciale non vizia in alcun modo il provvedimento emesso, deve evidenziarsi che lo stesso può essere inquadrato nell'alveo del più ampio istituto degli "altri ausiliari dei giudice" di cui all'art. 68 c.p.c., potendo comunque riguardarsi il curatore del minore alla stregua di
"persona idonea al compimento di atti" che nei casi previsti dalla legge il giudice può nominare e, quindi, quale soggetto idoneo al compimento, di atti (ricomposizione del conflitto) che egli non è nelle condizioni oggettive di compiere.
Ne discende il rigetto del motivo di appello come sopra formulato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di affido esclusivo a sé dei due figli minori, con frequentazione paterna alla presenza dei servizi sociali.
descriveva l'ingravescente disagio dei Pt 1In particolare, la signora minori in particolare di DE - caratterizzato da disregolazione emotiva con pianto e rabbia, episodi di enuresi dopo essere stato con il padre, nonché il progressivo aumentare del rifiuto posto in essere anche da CP 3 ed episodi di encopresi dopo essere stato con il padre, ragioni che, a suo dire, avrebbero dovuto portare il tribunale ad accogliere la domanda di affido esclusivo, anche a fronte delle condotte verbalmente violente tenute dall'appellato in costanza di matrimonio anche alla presenza dei minori.
Di contro, e la relativa domanda va esaminata congiuntamente, il signor CP 1 nelle conclusioni da ultimo rassegnate, sottolineando che è stato assolto dal procedimento per il reato di maltrattamenti instaurato a seguito di qurela della ed evidenziando come Pt 1
quest'ultima abbia proseguito nel suo progetto distruttivo della figura paterna, dimostrando una incapacità a gestire soprattutto il figlio
DE, costringendolo, mediante comportamenti di manipolazione, ad aderire al pensiero materno, ha chiesto l'affido esclusivo a sé dei due minori.
Deve preliminarmente ribadirsi che l'affidamento del minore non condiviso costituisce eccezione alla norma ( articolo 337-ter del Cc ) che riconosce il diritto ed il valore assiologico della bigenitorialità
(Cassazione civile, sez. I, 09/09/2025, n. 24876) da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr.
Cass. n. 977 del 2017). Occorre, pertanto, valutare il materiale istruttorio in atti per verificare se, alla luce dei suddetti principi e soprattutto nel superiore interesse dei due figli minori, sussista un potenziale pregiudizio nel riconoscimento dell'affido condiviso da parte dei genitori, l'idoneità dei genitori ad assolvere ai compiti educativi e di cura o l'eventuale inidoneità di uno dei due ad assolvere al proprio ruolo di genitore.
Orbene, al riguardo, il consulente nominato, alla cui relazione la Corte intende fare riferimento, nell'apprezzamento del metodo utilizzato e reputando convincenti le conclusioni raggiunte, ha ritenuto che entrambi i genitori abbiano consone capacità genitoriali per quanto concerne i bisogni materiali, educativi e sociali e non manifestano carenze o inidoneità educative tali da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori, dovendosi, a tal proposito, evidenziare come la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso.
Purtuttavia il ctu ha evidenziato come i minori e, soprattutto DE, presentino importanti segni di disagio e sofferenza, appaiono scissi in un tutto positivo (la madre e la relazione con essa) e tutto negativo (il padre e la relazione con esso) che li espone a grave rischio di disorganizzazione, circostanza confermata anche dalle recenti relazioni degli psicoterapeuti che li hanno in cura, sottolineando che, però, le risultanze dei test somministrati mostrano evidenze che si discostano da polarizzazione positiva del mondo materno ed una negativa di quello paterno, evidenziando criticità nella rappresentazione interna di ciascun genitore.
A ciò va aggiunto, quanto a DE, ragazzo che presenza maggiori problematiche esteriorizzate con attacchi di rabbia e crisi di opposività, che il Dott. CP_4 che lo ha in cura, al pari di quanto perlatro emerso dalla ctu, ha riferito, nella relazione del settembre 2025 prodotta dal curatore dei minori, che lo stesso, anche oggi, appare vittima di un conflitto di lealtà verso la madre che lo porta a prendere le parti e a replicare le lamentele della stessa nei confronti del padre, conflitto di lealtà (" CP 5 ") che lo paralizza nella sua direzione e lo sbilancia fortemente nella direzione materna, osservando che "a volte in seduta arriva con un'aria compiaciuta e comincia a dare una specie di pagella al padre".
Tale comportamento rivela una dinamica relazionale distorta in cui il minore sembra aver interiorizzato la necessità di compiacere la figura materna attraverso l'adozione di atteggiamenti oppositivi verso il padre, anche perché la frequentazione è fortemente sbilanciata nella sua direzione e, quindi, fra i due genitori è quello da cui si sente più dipendente.
Il terapeuta evidenzia, però, come vi sia anche un altro DE, che lui chiama CP 6 ", che ha evidentemente, al contempo, "molto biosogno di una relazione con il padre, ma lo deve fare all'insaputa di CP 5 ", evidenziando, a tal proposito, che, alla fine della seduta, quando il padre, che ha l'onere di accompagnarlo, si reca a riprenderlo, il minore mostra eccitazione e pensa a giochi o scherzi per sorprenderlo, manifestando, in tal modo, il bisogno latente di giocare e condividere del tempo con il padre.
Giova evidenziare che detto dissidio interiore del minore era stato già stigmatizzato dal TU (con riferimento ad entrambi i figli della coppia), avendo l'ausiliario nominato evidenziato un forte disagio dei minori,
derivante dall'essere dei "bambini con il padre e dei bambini con la madre".
Il Dott. CP 4 ha, dunque, ritenuto che il comportamento oppositivo e aggressivo manifestato dal minore sia il modo più naturale per esprimere la sua intolleranza al clima di aggressività tra i genitori, che non litigano, dal momento che, finché è stato in vigore il divieto di avvicinamento del CP_1 alla Pt 1 non avevano occasione di '
rivolgersi la parola, ma lasciano in piedi una situazione in cui il figlio rappresenta il campo di battaglia da utilizzare per infliggere colpi all'avversario.
Lo stesso terapeuta, in maniera assolutamente condivisibile, stigmatizzando quella che è l'espressione utilizzata da DE durante l'ultimo colloquio ovverosia "cosa ho fatto per meritare questo?", indica che il minore avrebbe bisogno di un rapporto con entrambi i genitori accompagnato dallo sguardo benevolo dell'altro; in altri termini, avrebbe bisogno di giocare con il padre nella sicurezza della compiacenza della madre e di relazionarsi con la madre nella consapevolezza che ciò è gradito dal padre.
Considerazioni analoghe emergono dalla relazione operata dal dottor
CP 7 , psicoterapeuta che ha in cura il minore CP 3 che,
sicuramente appare più sereno rispetto al fratello maggiore anche se anch'egli risulta coinvolto in un marcato conflitto di lealtà che permane in forma significativa sebbene il minore abbia superato la fase più rigida che lo portava ad idealizzare la figura materna e a svalutare quella paterna.
Dalle predette relazioni, dunque, al pari di quanto emergeva dalla ctu, si evince chiaramente che l'affido condiviso sia il regime assolutamente da preferire per una crescita sana ed armoniosa dei due ragazzi, che,
a breve, si troveranno anche a vivere la delicata fase dell'adolescenza.
Infatti, nella specie, la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale, ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico genitore della responsabilità genitoriale. Si auscpica, poi che entrambi i genitori, al fine di addivenire ad un miglioramento significativo nella risoluzione del grave conflitto genitoriale in essere, seguano un percorso psicoterapeutico individuale e un altro, da seguire quantomeno in modo individuale, di sostegno alla genitorialità, per risolvere le proprie problematiche nell'esercizio della genitorialità e soprattutto al fine di comprendere l'importanza della figura dell'altro genitore nella vita e nella crescita dei figli, dovendosi evidenziare che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena (Cass. 13217/2021; Cass.
9691/2022).
Il collocamento prevalente dei minori resta, comunque, presso la madre, allo stato, figura di riferimento prevalente per i minori, non essendovi le condizioni per prevederne il collocamento dal padre, con il quale non si è, purtroppo, ancora creata una consuetudine di vita, dovendosi ritenere, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerata la condizione psicologica dei minori, già connotata da grande sofferenza, prevalente la necessità di non recidere il loro legame con la madre disponendo il collocamento presso il padre.
Trovandoci alla presenza di un nucleo famigliare complesso, connotato da un'elevata conflittualità tra i genitori che ha inciso fortemente sotto il profilo del benessere psicofisico dei figli che, coinvolti nelle questioni riguardanti gli adulti, hanno vissuto una situazione di pregiudizio che persiste, provocando importanti fragilità, ritiene il collegio necessario, giustificabile e legittimo conferire ai servizi sociali del comune di Fano, per anni due, mandato di vigilanza e di supporto ai genitori ed ai figli, senza limitazione di responsabilità genitoriale, finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione padre-figli e all'osservazione delle condizioni dei minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo, mirati alla riduzione del conflitto, con il compito di affiancamento rispetto ai genitori nell'esercizio delle loro funzione e di vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori, risultando tale regime conforme al 'best interest' dei minori e più tutelante.
La denunciata conflittualità, infatti, è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve, infatti, essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere la capacità di dialogo a vantaggio dei minori anche in ragione del disagio manifestato dagli stessi per la perdurante situazione familiare. Va rimarcato che sono rimasti costanti nel corso del procedimento un clima di preoccupante ed aspra conflittualità tra le parti, la assenza di rapporti, con pesanti accuse reciproche di inidoneità genitoriale che hanno comportato e comportano rilevanti rischi di pregiudizio evolutivo per i minori.
Va, inoltre, previsto che l'Ente, laddove i genitori non siano in grado di concordare le principali decisioni relative alla vita dei minori (in tema di educazione, attività extrascolastiche, salute, frequentazioni con i genitori), assumano le relative determinazioni, previa sola audizione dei primi.
Va, poi, disposto che l'Ente, assicuri la prosecuzione del percorso di supporto psicologico avviato da entrambi i minori con gli specialisti che già li hanno in cura (dr CP_4 e dott. CP 7 ) e che previa costante interlocuzione con gli psicoterapeuti dei minori, determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figli e la ripresa dei pernotti.
Il Servizio sociale provvederà, altresì, a garantire che i minori incontrino il padre due pomeriggi alla settimana - in caso di disaccordo il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola fino alle 21.30 quando il padre li riaccompagnerà al domicilio materno, nonché a fine settimana alternati con la madre il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30 nonchè, di concerto con i professionisti che hanno in cura i minori, dovrà regolamentare, in senso ampliativo, i periodi di permanenza degli stessi presso il papà, reintrodurre gradualmente İ pernotti nel fine settimana e
regolamentare i tempi di frequentazioni anche nel periodo di sospensione scolastica nell'esclusivo interesse dei minori, avendo come obiettivo l'introduzione di ampie e continuative frequentazioni.
Il Servizio Sociale dovrà inviare, infine, con cadenza trimestrale, una relazione al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. sull'andamento delle condizioni di affido dei minori e, in generale, sulle condizioni di vita e di salute psico-fisica degli stessi.
Andrà, dunque, revocata la nomina del curatore speciale come operata dal primo giudice, essendo demandati ai Servizi sociali le attività di monitoraggio.
Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado, ne impone una nuova reolamentazione: si ritiene, pertanto, che in considerazione della delicatezza della materia e della reciproca soccombenza sulla tematica dell'affido esclusivo, vi siano le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare in corso di causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 649/2025 così provvede:
rigetta l'appello
CP 3 con loro conferma l'affido condiviso dei minori DE e collocazione presso l'abitazione della madre;
conferisce ai servizi sociali competenti per territorio, per anni due, mandato di vigilanza e di supporto ai genitori ed ai figli, senza limitazione di responsabilità genitoriale, finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione padre-figli ed all'osservazione delle condizioni dei minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo, mirati alla riduzione del conflitto, con il compito di affiancamento rispetto ai genitori nell'esercizio delle loro funzione e di vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori, disponendo che vengano attuati i seguenti interventi:
a) che sia assicurata la prosecuzione del percorso di supporto psicologico avviato dai minori presso il dott. CP_4 ed il Dott.
CP 7
b) che laddove i genitori non siano in grado di concordare le principali decisioni relative alla vita dei minori (in tema di educazione, attività extrascolastiche, salute, frequentazioni con i genitori), i Servizi Sociali assumano le relative determinazioni, previa sola audizione dei primi.
c) che, previa costante interlocuzione con gli psicoterapeuti dei minori, il Servizio determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figli e la ripresa dei pernotti.
d) Che venga garantito che i minori incontrino il padre due pomeriggi alla settimana - in caso di disaccordo il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21.30 quando il padre li
-
riaccompagnerà al domicilio materno, nonché a fine settimana alternati con la madre il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30;
e) Che, di concerto con i professionisti che hanno in cura i minori, vengano regolamentati dai Servizi Sociali competenti per territorio, in senso ampliativo, i periodi di permanenza dei minori presso il papà, reintrodotti gradualmente i pernotti nel fine settimana e regolamentati i tempi di frequentazioni anche nel periodo di sospensione scolastica nell'esclusivo interesse dei minori, avendo come obiettivo l'introduzione di ampie e continuative frequentazioni.
f) che i Servizi Sociali verifichino se le disposizioni date con questa sentenza siano seguite e se migliori la situazione dei minori, segnalando al Giudice Tutelare, in caso negativo, la situazione di pregiudizio al fine di ogni opportuno provvedimento e, in ogni caso, relazionando trimestralmente sull'andamento del monitoraggio demandato.
Revoca la nomina del curatore speciale.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido DE