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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 655/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 655 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Giuliana Barberi del CodiceFiscale_1
Foro di Reggio Calabria), e (C.F.: – Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avvocata Caterina Latella del Foro di Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, chiede la riforma della sentenza numero 1577/2024, emessa dal Pt_3
Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento numero 3593/2020 Reg. Gen.
1 2.1. L'appellante – più specificamente – censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prima cura I) ha mancato di pronunciare l'addebito della separazione al marito, II) ha determinato l'assegno di mantenimento proprio e quello per la figlia in un ammontare a suo avviso insufficiente in relazione alla situazione economica delle parti, III) ha respinto la domanda relativa alla distribuzione dei beni di famiglia, e IV) ha posto a carico della moglie le spese di lite.
3. L'appellato respinge diffusamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto dell'appello e perorando l'ineccepibilità della sentenza gravata.
4. All'esito della camera di consiglio del 2 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Il primo motivo d'impugnazione (relativo alla statuizione sull'addebito, sollecitato da Pt_1
ma negato dal Tribunale) va respinto: e ciò, indipendentemente dal valore attribuibile all'episodio (su cui pure si focalizza preminentemente lo sforzo argomentativo compiuto – sul punto – dall'appellante) della sostituzione della serratura d'un immobile in godimento della famiglia (e situato a Villa San Giovanni).
6. Sebbene – infatti – la cronologia degli accadimenti pure autorizzerebbe a ritenere l'avvenuta sostituzione della serratura alla stregua d'una reazione della moglie al litigio occorso poco prima col marito (giacché all'alterco sarebbe seguito il rimpiazzo del meccanismo di chiusura), la stessa afferma come il motivo del fraintendimento del Pt_1
2012 andasse individuato nell'omessa comunicazione – dal marito, alla moglie – dell'imminente rientro in Calabria del medesimo: a dimostrazione della circostanza per la quale i coniugi stessero già attraversando un frangente patologico del rapporto, attestato dall'ignoranza dei reciproci movimenti.
7. Si aggiunga – peraltro – come il teste , ascoltato all'udienza del 21 marzo 2023, Tes_1 abbia rammentato – in quell'occasione (del 2012) – d'aver prelevato (presso l'aeroporto di
Reggio Calabria) il suo amico , offrendogli un passaggio fino all'abitazione di Villa Parte_2
San Giovanni, e scoprendo – insieme al legittimo titolare del bene, e odierno appellato – di non potervi fare ingresso proprio a causa dell'avvenuta sostituzione della serratura: episodio immediatamente segnalato da alle Forze di sicurezza pubblica. Parte_2
8. La circostanza è indicativa dell'inverosimiglianza della tesi di (ad avviso della quale Pt_1
detta sostituzione sarebbe avvenuta allo scopo di rimediare a un malfunzionamento della serratura in questione), giacché – ove l'appellante fosse stata, in quel contesto, animata dal mero interesse al ripristino della funzionalità dell'apparato – ella avrebbe prontamente
2 avvisato il marito della sostituzione disposta, e lo avrebbe comunque messo in grado d'accedere all'immobile di Villa San Giovanni.
9. – storico collaboratore della coppia, ascoltato dal Tribunale lo stesso giorno – ha Per_1
precisato, poi, di ricordare l'uscita della donna dall'appartamento di Villa San Giovanni, poco prima di venire contattato da , dettosi impossibilitato a entrare nello stesso edificio Parte_2
(ove – però – l'appellante era riuscita a entrare e uscire subito prima): in quell'occasione,
constatava la sostituzione della serratura dell'immobile. Per_1
10. Le testimonianze – lungi dall'accreditare la tesi di – hanno (piuttosto) acclarato il Pt_1 deterioramento risalente del rapporto (e – d'altra parte – l'episodio della serratura, occorso nel 2012, anticipa di circa 8 anni l'iscrizione a ruolo della vertenza in primo grado), nel corso del quale uno dei coniugi – ignaro degli interventi sulla serratura d'un manufatto di propria appartenenza – sarebbe giunto ad allertare la Forza pubblica, e a sporgere denuncia alla
Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni il 19 agosto 2012: a riprova dell'estemporaneità della sostituzione, non concordata e intrapresa unilateralmente dalla moglie.
11. Ai fini dell'addebito auspicato da – poi – non può valorizzarsi nemmeno il dato Pt_1
dell'asserito tradimento del marito con partner dello stesso sesso.
11.1. Va innanzitutto ribadito come l'orientamento sessuale della persona con cui il coniuge intrattenga una relazione extraconiugale sia irrilevante, dovendosi – semmai – valutare se il nuovo e concomitante legame inaugurato da alcuno dei coniugi abbia provocato – per l'altro
– l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e il venir meno dell'interessato agli obblighi coniugali.
11.2. Tale valutazione – d'altra parte – va compiuta apprezzando l'incidenza causale dell'altrui frequentazione rispetto alla dedotta impossibilità di persistere nel rapporto coniugale.
11.3. Occorre – sempre preliminarmente – rimarcare come, nella specie, non constino riscontri alle affermazioni compiute da circa l'uso – da parte del marito – di cosiddette Pt_1
"app per incontri", di talché non è possibile considerare l'effettività, durata e grado di coinvolgimento di in queste attività parallele al matrimonio (come ventilate da Parte_2
), rispetto alle quali non è reperibile in atti alcun riferimento documentale (pur Pt_1 menzionando l'avvenuta pubblicazione – da parte di – di propri annunci Pt_1 Parte_2 online, quale accompagnatore): quanto sopra, sebbene – costituendosi nel giudizio di primo grado – alluda ad "atteggiamenti spregiudicati", "scoperta brutale e amorale", e Pt_1
originaria consapevolezza dell'appellato di possedere un orientamento sessuale alternativo a quello apparente.
3 11.4. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, il motivo d'impugnazione relativo all'addebito non è accoglibile.
12. In ordine – ora – alla questione riguardante l'entità del mantenimento, le doglianze esposte da non conducono a una revisione delle determinazioni assunte dal Tribunale. Pt_1
12.1. Il giudice di prima cura ha attribuito alla moglie un mantenimento di 400 euro, e disposto in favore della figlia un assegno di 600 euro.
12.2. Come risultante dalle schermate riproducenti i prospetti-paga di (assistente di Pt_1
volo di Alitalia), ella percepisce circa 1.500 euro di stipendio mensile.
12.3. La moglie – inoltre – è persistentemente assegnataria della casa coniugale (di sua proprietà), presso cui vive con la figlia (destinataria del mantenimento, neo-maggiorenne e intenzionata – stando alla ricostruzione, ribadita in più passaggi, della madre – a trasferirsi a
Roma per motivi di studio).
12.4. Altrettanto documentato risulta il reddito annuo percepito dal marito, e pari a circa
20.000 euro (si confronti, al riguardo, la relativa dichiarazione dei redditi del 2019): metà delle sostanze annuali dell'appellato – dunque – risultano già impegnate per fronteggiare il mantenimento dell'appellante e della figlia, e a tale esborso va aggiunta l'esposizione mensile
(a carico di ) scaturente da un mutuo, il quale impegna il debitore nella misura di Parte_2
circa 300 euro (parimenti mensili).
13. Considerati, pertanto, a) l'esistenza – in capo alla moglie – d'un contratto di lavoro a tempo indeterminato (pur intervallato da storici periodi di cassa integrazione), b) l'attribuzione alla stessa del godimento della casa coniugale (quale collocataria della figlia, frattanto divenuta maggiorenne), c) il conferimento all'appellante d'un assegno di mantenimento pari a 400 euro
(associato ad altro assegno in favore della figlia, per un ammontare di 600 euro), d) le statuizioni del Tribunale in punto di regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi appaiono congrue quantitativamente, e appropriate alle circostanze concrete.
14. Nemmeno può – infine – valorizzarsi nel senso auspicato da la rivendicazione Pt_1
concernente l'utilizzo degli altri immobili di proprietà del marito, giacché la sorte dei manufatti
(appartenenti a uno solamente dei coniugi) segue il rispettivo titolo proprietario, laddove la tutela della separanda e della figlia risulta pienamente compiuta attraverso all'attribuzione a entrambe dell'assegno di mantenimento, così come a mezzo della destinazione a loro vantaggio dell'uso della casa coniugale.
15. Per tutto quanto esposto sopra, quindi, non sussistono margini d'accoglimento dell'appello.
4 16. Le spese del presente grado, seguono la soccombenza, e sono liquidate ai sensi del d.
m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, risultano commisurate all'effettiva complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo al parametro di valore indeterminabile e complessità bassa (quali quelle in materia di separazione):
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute da , Parte_1 Parte_2
e liquidate nella somma complessivamente pari a 4.996,00 euro: il tutto, oltre a IVA, C.P.A., spese generali forfettarie al 15 % ed eventuali spese documentate;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 655 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Giuliana Barberi del CodiceFiscale_1
Foro di Reggio Calabria), e (C.F.: – Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avvocata Caterina Latella del Foro di Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, chiede la riforma della sentenza numero 1577/2024, emessa dal Pt_3
Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento numero 3593/2020 Reg. Gen.
1 2.1. L'appellante – più specificamente – censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prima cura I) ha mancato di pronunciare l'addebito della separazione al marito, II) ha determinato l'assegno di mantenimento proprio e quello per la figlia in un ammontare a suo avviso insufficiente in relazione alla situazione economica delle parti, III) ha respinto la domanda relativa alla distribuzione dei beni di famiglia, e IV) ha posto a carico della moglie le spese di lite.
3. L'appellato respinge diffusamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto dell'appello e perorando l'ineccepibilità della sentenza gravata.
4. All'esito della camera di consiglio del 2 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Il primo motivo d'impugnazione (relativo alla statuizione sull'addebito, sollecitato da Pt_1
ma negato dal Tribunale) va respinto: e ciò, indipendentemente dal valore attribuibile all'episodio (su cui pure si focalizza preminentemente lo sforzo argomentativo compiuto – sul punto – dall'appellante) della sostituzione della serratura d'un immobile in godimento della famiglia (e situato a Villa San Giovanni).
6. Sebbene – infatti – la cronologia degli accadimenti pure autorizzerebbe a ritenere l'avvenuta sostituzione della serratura alla stregua d'una reazione della moglie al litigio occorso poco prima col marito (giacché all'alterco sarebbe seguito il rimpiazzo del meccanismo di chiusura), la stessa afferma come il motivo del fraintendimento del Pt_1
2012 andasse individuato nell'omessa comunicazione – dal marito, alla moglie – dell'imminente rientro in Calabria del medesimo: a dimostrazione della circostanza per la quale i coniugi stessero già attraversando un frangente patologico del rapporto, attestato dall'ignoranza dei reciproci movimenti.
7. Si aggiunga – peraltro – come il teste , ascoltato all'udienza del 21 marzo 2023, Tes_1 abbia rammentato – in quell'occasione (del 2012) – d'aver prelevato (presso l'aeroporto di
Reggio Calabria) il suo amico , offrendogli un passaggio fino all'abitazione di Villa Parte_2
San Giovanni, e scoprendo – insieme al legittimo titolare del bene, e odierno appellato – di non potervi fare ingresso proprio a causa dell'avvenuta sostituzione della serratura: episodio immediatamente segnalato da alle Forze di sicurezza pubblica. Parte_2
8. La circostanza è indicativa dell'inverosimiglianza della tesi di (ad avviso della quale Pt_1
detta sostituzione sarebbe avvenuta allo scopo di rimediare a un malfunzionamento della serratura in questione), giacché – ove l'appellante fosse stata, in quel contesto, animata dal mero interesse al ripristino della funzionalità dell'apparato – ella avrebbe prontamente
2 avvisato il marito della sostituzione disposta, e lo avrebbe comunque messo in grado d'accedere all'immobile di Villa San Giovanni.
9. – storico collaboratore della coppia, ascoltato dal Tribunale lo stesso giorno – ha Per_1
precisato, poi, di ricordare l'uscita della donna dall'appartamento di Villa San Giovanni, poco prima di venire contattato da , dettosi impossibilitato a entrare nello stesso edificio Parte_2
(ove – però – l'appellante era riuscita a entrare e uscire subito prima): in quell'occasione,
constatava la sostituzione della serratura dell'immobile. Per_1
10. Le testimonianze – lungi dall'accreditare la tesi di – hanno (piuttosto) acclarato il Pt_1 deterioramento risalente del rapporto (e – d'altra parte – l'episodio della serratura, occorso nel 2012, anticipa di circa 8 anni l'iscrizione a ruolo della vertenza in primo grado), nel corso del quale uno dei coniugi – ignaro degli interventi sulla serratura d'un manufatto di propria appartenenza – sarebbe giunto ad allertare la Forza pubblica, e a sporgere denuncia alla
Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni il 19 agosto 2012: a riprova dell'estemporaneità della sostituzione, non concordata e intrapresa unilateralmente dalla moglie.
11. Ai fini dell'addebito auspicato da – poi – non può valorizzarsi nemmeno il dato Pt_1
dell'asserito tradimento del marito con partner dello stesso sesso.
11.1. Va innanzitutto ribadito come l'orientamento sessuale della persona con cui il coniuge intrattenga una relazione extraconiugale sia irrilevante, dovendosi – semmai – valutare se il nuovo e concomitante legame inaugurato da alcuno dei coniugi abbia provocato – per l'altro
– l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e il venir meno dell'interessato agli obblighi coniugali.
11.2. Tale valutazione – d'altra parte – va compiuta apprezzando l'incidenza causale dell'altrui frequentazione rispetto alla dedotta impossibilità di persistere nel rapporto coniugale.
11.3. Occorre – sempre preliminarmente – rimarcare come, nella specie, non constino riscontri alle affermazioni compiute da circa l'uso – da parte del marito – di cosiddette Pt_1
"app per incontri", di talché non è possibile considerare l'effettività, durata e grado di coinvolgimento di in queste attività parallele al matrimonio (come ventilate da Parte_2
), rispetto alle quali non è reperibile in atti alcun riferimento documentale (pur Pt_1 menzionando l'avvenuta pubblicazione – da parte di – di propri annunci Pt_1 Parte_2 online, quale accompagnatore): quanto sopra, sebbene – costituendosi nel giudizio di primo grado – alluda ad "atteggiamenti spregiudicati", "scoperta brutale e amorale", e Pt_1
originaria consapevolezza dell'appellato di possedere un orientamento sessuale alternativo a quello apparente.
3 11.4. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, il motivo d'impugnazione relativo all'addebito non è accoglibile.
12. In ordine – ora – alla questione riguardante l'entità del mantenimento, le doglianze esposte da non conducono a una revisione delle determinazioni assunte dal Tribunale. Pt_1
12.1. Il giudice di prima cura ha attribuito alla moglie un mantenimento di 400 euro, e disposto in favore della figlia un assegno di 600 euro.
12.2. Come risultante dalle schermate riproducenti i prospetti-paga di (assistente di Pt_1
volo di Alitalia), ella percepisce circa 1.500 euro di stipendio mensile.
12.3. La moglie – inoltre – è persistentemente assegnataria della casa coniugale (di sua proprietà), presso cui vive con la figlia (destinataria del mantenimento, neo-maggiorenne e intenzionata – stando alla ricostruzione, ribadita in più passaggi, della madre – a trasferirsi a
Roma per motivi di studio).
12.4. Altrettanto documentato risulta il reddito annuo percepito dal marito, e pari a circa
20.000 euro (si confronti, al riguardo, la relativa dichiarazione dei redditi del 2019): metà delle sostanze annuali dell'appellato – dunque – risultano già impegnate per fronteggiare il mantenimento dell'appellante e della figlia, e a tale esborso va aggiunta l'esposizione mensile
(a carico di ) scaturente da un mutuo, il quale impegna il debitore nella misura di Parte_2
circa 300 euro (parimenti mensili).
13. Considerati, pertanto, a) l'esistenza – in capo alla moglie – d'un contratto di lavoro a tempo indeterminato (pur intervallato da storici periodi di cassa integrazione), b) l'attribuzione alla stessa del godimento della casa coniugale (quale collocataria della figlia, frattanto divenuta maggiorenne), c) il conferimento all'appellante d'un assegno di mantenimento pari a 400 euro
(associato ad altro assegno in favore della figlia, per un ammontare di 600 euro), d) le statuizioni del Tribunale in punto di regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi appaiono congrue quantitativamente, e appropriate alle circostanze concrete.
14. Nemmeno può – infine – valorizzarsi nel senso auspicato da la rivendicazione Pt_1
concernente l'utilizzo degli altri immobili di proprietà del marito, giacché la sorte dei manufatti
(appartenenti a uno solamente dei coniugi) segue il rispettivo titolo proprietario, laddove la tutela della separanda e della figlia risulta pienamente compiuta attraverso all'attribuzione a entrambe dell'assegno di mantenimento, così come a mezzo della destinazione a loro vantaggio dell'uso della casa coniugale.
15. Per tutto quanto esposto sopra, quindi, non sussistono margini d'accoglimento dell'appello.
4 16. Le spese del presente grado, seguono la soccombenza, e sono liquidate ai sensi del d.
m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, risultano commisurate all'effettiva complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo al parametro di valore indeterminabile e complessità bassa (quali quelle in materia di separazione):
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute da , Parte_1 Parte_2
e liquidate nella somma complessivamente pari a 4.996,00 euro: il tutto, oltre a IVA, C.P.A., spese generali forfettarie al 15 % ed eventuali spese documentate;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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