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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4753/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4753/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. MARAVIGNA PIETRO IVAN Parte_1
Per l'avv. FOTI LONGO MONICA CP_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4753/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MARAVIGNA PIETRO IVAN ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dell'avv. FOTI LONGO MONICA ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA RE MARTINO N.54 ACI CASTELLO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 16 Con atto di citazione la Sig.ra adiva questo Tribunale Parte_1
assumendo che:
- negli anni il convenuto Rag. aveva curato le sue CP_1
pratiche fiscali;
- nel 2008 aveva predisposto e presentato la dichiarazione dei redditi per la Coop. Geochimica a r.l. per il 2007;
- nel 2012 l'attrice aveva ricevuto avviso di accertamento
TYS01D503168 con il quale le si contestava di aver indicato un valore dei beni strumentali pari a 0 mentre andava indicato il valore di €
15.677,00;
- a causa di tale errore l'Agenzia delle Entrate accertava, per il 2007, maggiori ricavi IVA, maggior valore della produzione IRAP e maggior reddito IRPEF;
- avverso tale avviso il Rag. proponeva gratuitamente ricorso CP_1
alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, assumendo la responsabilità dell'occorso;
- il ricorso era respinto e la condannata a pagare la complessiva Pt_1
somma di € 14.832,79 per imposte, sanzioni ed interessi;
- avverso la sentenza la proponeva appello a proprie spese e, nel Pt_1
contempo, chiedeva al di attivare la propria polizza assicurativa CP_1
per risarcirla;
pagina 3 di 16 - il consulente negava la propria responsabilità, continuando a sostenere la correttezza del proprio operato;
- la richiesta di attivare l'assicurazione era reiterata con PEC del
26/07/21 senza esito;
- l'attrice chiamava controparte in mediazione ma, anche in quella sede, il ribadiva che l'Avviso di accertamento non derivava CP_1
dall'omessa indicazione degli studi di settore.
In diritto riteneva il Rag. sottoposto alla responsabilità ex art. CP_1
2236 c.c., che egli avesse agito con colpa grave e che il danno cagionato ammontasse ad € 14.832,69, oltre ad € 10.000,00 per il danno cagionato alla per l'irregolarità fiscale, che avrebbe determinato il crollo Pt_1
dell'attività lavorativa nei confronti della P.A., principale contraente, e per la perdita di tranquillità dovuta all'impossibilità di adempiere ad una così ingente obbligazione tributaria.
Chiedeva:
Accertarsi e dichiararsi l'errore professionale del Rag. ; CP_1
Condannarsi il convenuto al pagamento delle somme sopra indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo. Vittoria di spese.
________________
Veniva designato per la causa il Dott. Per_1
______________
pagina 4 di 16 In data 15/07/22 si costituiva in giudizio il Rag. , il quale CP_1
contestava la rilevanza e fondatezza degli assunti, delle deduzioni, delle eccezioni e delle conclusioni di controparte, per le seguenti ragioni:
- per svariati anni il rag. , nella qualità di ragioniere CP_1
commercialista, aveva curato gli aspetti fiscali afferenti la ditta individuale Rigaglia che si occupa di disinfestazione - pulizia Pt_1
ambientale;
- per l'anno d'imposta 2007 il convenuto presentava, per conto dell'attrice, regolare dichiarazione dei redditi;
- con verbale di accesso del 05.11.2009, presso i locali della ditta attorea, funzionari dell'ufficio territoriale di Giarre rilevavano una presunta difformità nei dati dichiarati ai fini dello studio di settore e specificamente al rigo 29 dello studio il valore dei beni strumentali era stato dichiarato pari a 0,00 mentre secondo i verificatori doveva essere di euro 12.879,00 per l'anno 2006 e di euro 15.677,00 per l'anno 2007;
- sulla base di tale “presunta” difformità l'ufficio rideterminava i valori dello studio di settore ed accertava per il solo anno 2007 un reddito di impresa di euro 20.016,00 ai fini IRPEF oltre accessori e sanzioni;
- accertava anche ai fini IVA maggiori ricavi di Euro 28.464,00 ed ai fini
IRAP un valore della produzione di euro 20.067,00 oltre sanzioni ed accessori;
pagina 5 di 16 - contestava anche l'autonoma sanzione di Euro 258,00 per incompletezza degli atti presentati;
- a seguito di ciò l'attrice riceveva avviso di accertamento n.
TYS01D503168 per IRPEF, IVA, IRAP anno 2007;
- avverso tale accertamento il convenuto, su mandato dell'attrice la quale provvedeva a versare le spese per il contributo unificato, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, adducendo che la rilevata difformità di valori afferenti il rigo 29, cosi come contestato dalla agenzia, non sussisteva;
- evidenziava che l'attività dell'attrice consisteva nella diserbazione, disinfestazione, pulizia ambientale svolta esclusivamente per conto di amministrazioni comunali e quindi enti pubblici con contratti di appalto;
- la consistenza dell'attività dipendeva dal numero e dalla quantità dei lavori appaltati, potendo variare da un anno all'altro;
- che nell'anno 2007 l'attrice aveva eseguito solo un lavoro per conto del comune di Castelmola, per un totale di euro 6.250,00: ciò significava che i beni strumentali, costituiti da piccola specifica attrezzatura varia acquistata di seconda mano o vetusta, erano stati impiegati in modo marginale o nullo per cui gli stessi non potevano essere presi a base di una qualsiasi ricostruzione di ricavi perché non concorrevano alla produzione del reddito, attesa la specificità della attività svolta;
pagina 6 di 16 - sicchè ribadiva in ricorso che “non esiste alcuna difformità di dati dichiarati” e continuava motivando che l'avviso di accertamento difettava e non erano applicabile alla ditta individuale Rigaglia gli studi di settore;
- il convenuto non aveva compiuto alcuna omissione operando diligentemente: il riportare “zero” al rigo 29 non era stato per atto omissivo ma perché riteneva l'inapplicabilità degli studi di settore all'impresa con specifiche caratteristiche e proprio nel caso de quo era stata chiarita la specificità dell'attività svolta solo per conto di enti pubblici. Significativo della specialità dell'attività era il fatto che per il precedente anno 2006 l'ufficio, pur avendo fatto lo stesso rilievo, non aveva proceduto ad alcun avviso di accertamento, nemmeno con l'autonoma sanzione di euro 258,00, ad ulteriore conferma del corretto operato del convenuto che non aveva omesso di indicare, ma aveva ritenuto non indicare alcun dato, essendo ininfluente il valore dei beni strumentali. Tutto questo era stato ulteriormente ribadito anche nell'impugnazione alla sentenza di primo grado n. 9188/2019 CTP di
Catania che aveva respinto il ricorso dell'attrice;
- a riprova l'attrice, pur ritenendo a suo dire ci fosse una responsabilità grave professionale del convenuto, tutt'oggi era dallo stesso rappresentata nel giudizio di secondo grado, condividendo dunque le argomentazioni addotte in appello e che avesse incoato giudizio di pagina 7 di 16 responsabilità quando ancora il processo davanti alla commissione regionale Tributaria era sub iudicie e, quindi, l'avviso non era divenuto esecutivo;
- la determinazione induttiva svolta dall'ufficio trovava la propria ragione non già nell'omessa compilazione, ma nel mancato inserimento del valore dei beni che, a giudizio del convenuto, non andavano inseriti.
Riteneva, in merito alla responsabilità del convenuto per quanto riguarda la natura del rapporto professionale che viene ad instaurarsi tra il commercialista ed il cliente, questo rientrava nel “contratto d'opera intellettuale”, disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. e, in quanto compatibili, dagli artt. 2222 ss. c.c., recanti le disposizioni generali del lavoro autonomo, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali. La responsabilità del professionista (rectius del commercialista) originava sostanzialmente dal contratto concluso con il cliente.
L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico si configurava come un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista era tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta, senza peraltro garantire sull'esito finale della prestazione. In altre parole, egli era adempiente, quindi esente da responsabilità, qualora avesse adottato un comportamento idoneo a realizzare l'interesse economico del cliente (come nel caso in specie). Pertanto, l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potevano essere fatti valere in pagina 8 di 16 presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità. La prestazione, nel caso dell'attrice, era stata resa con puntualià
e diligenza, senza omissioni. Il mandato era stato espletato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Era falso e pretestuoso dire che il convenuto aveva compiuto un'omissione grave, posto che l'omissione è un comportamento passivo, negativo ed inattivo del soggetto e che si evidenzia nella mancanza di azione o reazione, ovvero di un non facere contrario a ciò che la norma prescrive.
Nel caso in specie la mancata indicazione in dichiarazione del valore dei beni strumentali era stata determinata ritenendo l'inapplicabilità dello studio di settore visto che i beni strumentali non erano stati impiegati nell'anno in contestazione o comunque in modo marginale e per non più del 10 % del potenziale. Lo stesso era stato fatto anche per l'anno precedente, ossia 2006, ma alcun rilievo era stato mosso a dimostrazione della correttezza di quanto fatto.
Laddove si fosse applicato lo studio di settore si sarebbe arrivato all'assurdo che, pur in assenza di attività ma in possesso di beni strumentali, ci sarebbe stato comunque del reddito ma fittizio.
pagina 9 di 16 La non indicazione del valore dei beni si era resa necessaria – operando quindi
– diligentemente - nell'interessere del cliente perché fosse evitato l'accertamento di un reddito inesistente.
Il professionista era responsabile solo del modo in cui aveva svolto l'incarico e della sua preparazione professionale, ma non anche del risultato. Aveva rispettato la legge, nonché il codice deontologico della propria categoria professionale;
aveva verificato la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico; aveva svolto l'incarico con cura e perizia professionale.
Non gli si poteva imputare alcun comportamento “dannoso”.
Il richiamo all'art.2236 c.c. fatto in citazione prevede che il professionista sia tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Alcun dolo o colpa grave era riferibile al convenuto.
In ordine alla prova di una responsabilità e del danno era onere dell'attrice secondo l'art. 1176 c.c. fornire la prova sia dell'esistenza della responsabilità, sia della sua riconducibilità all' inadempimento del convenuto ancor più che non era intervenuta definitività dell'atto impositivo.
L'attore in ordine alla determinazione della richiesta di risarcimento doveva provare: l'inadeguata prestazione professionale;
l'esistenza del danno;
il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno.
Circa la richiesta di risarcimento pari ad euro 14.832,69 (debito erariale)
l'attrice aveva un debito erariale secondo un avviso di accertamento non ancora esecutivo di cui si era chiesto in appello l'annullamento. Questa
pagina 10 di 16 somma, se dovuta, non dipendeva da un errore del convenuto, ma per un convincimento dell'agenzia. In ordine ai patiti danni in termini di crollo dell'attività lavorativa, cosi come lamentati dall'attrice ed i danni morali subiti, era onere della stessa dimostrare che questi fossero riferibili al convenuto e vi fosse un nesso causale. Come affermato sia dall'attrice che dal convenuto, unica contraente dei servizi proposti dall'attrice era la pubblica amministrazione e l'attrice già nel 2007 (prima della comunicazione dell'avviso dell'accertamento avvenuto nel 2012) aveva di molto ridotto l'attività sino a raggiungere incassi a zero nell'anno 2012. La demenutio non era imputabile al convenuto, il quale gestiva solo l'aspetto fiscale.
Chiedeva:
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario.
______________________
Alla prima udienza il Dott. delegava alla trattazione la Dott.ssa Per_1
, secondo le disposizioni dell'Ufficio del processo. Pt_2
La Dott.ssa concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Pt_2
e, successivamente, per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
La causa, successivamente, era rimessa al Presidente che la assegnava al ruolo di questo giudice.
Fatte precisare le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione alla data odierna.
pagina 11 di 16 ___________________
La domanda è infondata e va respinta.
Sulla responsabilità - E' accertato che il Rag. curava la CP_1
contabilità della ditta della Sig.ra e che, nel 2007, ha omesso di Pt_1
inserire negli studi di settore il valore dei beni strumentali posseduti dall'impresa.
Secondo la ricostruzione del convenuto l'omissione non sarebbe stato frutto di errore bensì della propria interpretazione del dettato legislativo alla luce dell'attività dell'impresa della . Pt_1
Sulla questione si è svolto un giudizio davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale il cui esito è stato negativo. Tuttavia nessuna delle parti ha depositato la sentenza, senza le cui motivazioni non è dato conoscere le ragioni per le quali il ricorso è stato respinto e, quindi, se la responsabilità dell'imposizione tributaria fosse da attribuire a responsabilità del consulente o ad altro.
Il fatto che il consulente abbia seguito il ricorso gratuitamente non può essere ritenuto prova della responsabilità, perché può dimostrare che credeva fermamente nella correttezza del proprio operato e non necessariamente che se ne sentisse responsabile per aver commesso un'omissione.
Va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non
pagina 12 di 16 risultino il dolo o la colpa grave. Cassazione civile , sez. III , 16/12/2024,
n. 32789
In tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia delle entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Tribunale ,
Monza , sez. I , 06/09/2022 , n. 1783
In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, il contribuente è tenuto a controllare e vigilare l'operato del proprio consulente, nello specifico anche commercialista, poiché non può limitarsi a un mero affidamento, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Corte
Giustizia Trib. II grado, Firenze , sez. II , 03/10/2024 , n. 1154
Nessuna delle parti ha mai prospettato il dolo nella fattispecie e non sembra potersi affermare, sulla base degli elementi in giudizio, che il professionista si sia macchiato di colpa grave. La valutazione effettuata, che aveva un fondamento normativo, mirava a far emergere il reddito effettivo dell'azienda in luogo di quello presunto.
pagina 13 di 16 Sul danno - Devesi evidenziare, dallo specchietto depositato in atti da parte attrice, che parte della cartella è ascrivibile a tributi dovuti ed interessi di ritardato pagamento, mentre solo una quota, pure importante, è da attribuirsi a sanzioni che, in caso di accertamento della responsabilità del professionista, potevano essere allo stesso imputate.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha dichiarato di aver usufruito della definizione agevolata, motivo per cui il giudizio di appello si è estinto, ma non fornisce la distinta di quanto pagato né del titolo di pagamento, omettendo, quindi, di fornire la prova dell'entità del danno effettivamente subito, ovvero quello per le sanzioni irrogatele.Per principio generale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente affidi l'incarico di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario a causa dell'errore commesso dal tributarista. Ciò, tuttavia, fermo restando che il professionista deve essere posto a conoscenza della completa situazione, non potendosi onerare il professionista di un'attività di indagine eccessiva ed ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita. La richiesta di risarcimento, dunque, per il danno diretto, va disattesa per mancanza di prova. Tribunale, Milano , sez. I , 04/10/2023 , n. 7659
Nella specie, va premesso che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità della commercialista solo in relazione all'adozione del
pagina 14 di 16 regime dei minimi, ma hanno altresì ritenuto che non sia stata data la prova del danno subito. Pertanto, si è correttamente reputato, che nella specie, il danno di cui si chiede il risarcimento non può ritenersi sussistente in re ipsa , che tale danno che doveva essere allegato e provato e che l'IVA era comunque dovuta fin dall'inizio e cioè, all'evidenza, secondo il regime fiscale alla medesima correttamente applicabile.
Cassazione civile , sez. III , 21/02/2024, n. 4590.
Lo stesso può dirsi per la richiesta di risarcimento per il peggioramento della situazione economica societaria, dal momento che, già nel 2007, la società aveva fatturato poco più di € 6.000,00 mentre nel 2006 i ricavi superavano € 50.000,00, come dichiarato dal convenuto e non contestato da parte attrice.
Quanto al patema subito la difesa è generica. Non vi sono prove di tale sofferenza se non le generiche affermazioni difensive che, in mancanza di sostegno probatorio, non possono essere ritenute fondate.
Considerato quanto emerso nel giudizio, ritiene questo giudice sussistere adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT Avv. Assunta Massaro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 15 di 16 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 11/02/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 16 di 16
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4753/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. MARAVIGNA PIETRO IVAN Parte_1
Per l'avv. FOTI LONGO MONICA CP_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4753/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MARAVIGNA PIETRO IVAN ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dell'avv. FOTI LONGO MONICA ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA RE MARTINO N.54 ACI CASTELLO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 16 Con atto di citazione la Sig.ra adiva questo Tribunale Parte_1
assumendo che:
- negli anni il convenuto Rag. aveva curato le sue CP_1
pratiche fiscali;
- nel 2008 aveva predisposto e presentato la dichiarazione dei redditi per la Coop. Geochimica a r.l. per il 2007;
- nel 2012 l'attrice aveva ricevuto avviso di accertamento
TYS01D503168 con il quale le si contestava di aver indicato un valore dei beni strumentali pari a 0 mentre andava indicato il valore di €
15.677,00;
- a causa di tale errore l'Agenzia delle Entrate accertava, per il 2007, maggiori ricavi IVA, maggior valore della produzione IRAP e maggior reddito IRPEF;
- avverso tale avviso il Rag. proponeva gratuitamente ricorso CP_1
alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, assumendo la responsabilità dell'occorso;
- il ricorso era respinto e la condannata a pagare la complessiva Pt_1
somma di € 14.832,79 per imposte, sanzioni ed interessi;
- avverso la sentenza la proponeva appello a proprie spese e, nel Pt_1
contempo, chiedeva al di attivare la propria polizza assicurativa CP_1
per risarcirla;
pagina 3 di 16 - il consulente negava la propria responsabilità, continuando a sostenere la correttezza del proprio operato;
- la richiesta di attivare l'assicurazione era reiterata con PEC del
26/07/21 senza esito;
- l'attrice chiamava controparte in mediazione ma, anche in quella sede, il ribadiva che l'Avviso di accertamento non derivava CP_1
dall'omessa indicazione degli studi di settore.
In diritto riteneva il Rag. sottoposto alla responsabilità ex art. CP_1
2236 c.c., che egli avesse agito con colpa grave e che il danno cagionato ammontasse ad € 14.832,69, oltre ad € 10.000,00 per il danno cagionato alla per l'irregolarità fiscale, che avrebbe determinato il crollo Pt_1
dell'attività lavorativa nei confronti della P.A., principale contraente, e per la perdita di tranquillità dovuta all'impossibilità di adempiere ad una così ingente obbligazione tributaria.
Chiedeva:
Accertarsi e dichiararsi l'errore professionale del Rag. ; CP_1
Condannarsi il convenuto al pagamento delle somme sopra indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo. Vittoria di spese.
________________
Veniva designato per la causa il Dott. Per_1
______________
pagina 4 di 16 In data 15/07/22 si costituiva in giudizio il Rag. , il quale CP_1
contestava la rilevanza e fondatezza degli assunti, delle deduzioni, delle eccezioni e delle conclusioni di controparte, per le seguenti ragioni:
- per svariati anni il rag. , nella qualità di ragioniere CP_1
commercialista, aveva curato gli aspetti fiscali afferenti la ditta individuale Rigaglia che si occupa di disinfestazione - pulizia Pt_1
ambientale;
- per l'anno d'imposta 2007 il convenuto presentava, per conto dell'attrice, regolare dichiarazione dei redditi;
- con verbale di accesso del 05.11.2009, presso i locali della ditta attorea, funzionari dell'ufficio territoriale di Giarre rilevavano una presunta difformità nei dati dichiarati ai fini dello studio di settore e specificamente al rigo 29 dello studio il valore dei beni strumentali era stato dichiarato pari a 0,00 mentre secondo i verificatori doveva essere di euro 12.879,00 per l'anno 2006 e di euro 15.677,00 per l'anno 2007;
- sulla base di tale “presunta” difformità l'ufficio rideterminava i valori dello studio di settore ed accertava per il solo anno 2007 un reddito di impresa di euro 20.016,00 ai fini IRPEF oltre accessori e sanzioni;
- accertava anche ai fini IVA maggiori ricavi di Euro 28.464,00 ed ai fini
IRAP un valore della produzione di euro 20.067,00 oltre sanzioni ed accessori;
pagina 5 di 16 - contestava anche l'autonoma sanzione di Euro 258,00 per incompletezza degli atti presentati;
- a seguito di ciò l'attrice riceveva avviso di accertamento n.
TYS01D503168 per IRPEF, IVA, IRAP anno 2007;
- avverso tale accertamento il convenuto, su mandato dell'attrice la quale provvedeva a versare le spese per il contributo unificato, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, adducendo che la rilevata difformità di valori afferenti il rigo 29, cosi come contestato dalla agenzia, non sussisteva;
- evidenziava che l'attività dell'attrice consisteva nella diserbazione, disinfestazione, pulizia ambientale svolta esclusivamente per conto di amministrazioni comunali e quindi enti pubblici con contratti di appalto;
- la consistenza dell'attività dipendeva dal numero e dalla quantità dei lavori appaltati, potendo variare da un anno all'altro;
- che nell'anno 2007 l'attrice aveva eseguito solo un lavoro per conto del comune di Castelmola, per un totale di euro 6.250,00: ciò significava che i beni strumentali, costituiti da piccola specifica attrezzatura varia acquistata di seconda mano o vetusta, erano stati impiegati in modo marginale o nullo per cui gli stessi non potevano essere presi a base di una qualsiasi ricostruzione di ricavi perché non concorrevano alla produzione del reddito, attesa la specificità della attività svolta;
pagina 6 di 16 - sicchè ribadiva in ricorso che “non esiste alcuna difformità di dati dichiarati” e continuava motivando che l'avviso di accertamento difettava e non erano applicabile alla ditta individuale Rigaglia gli studi di settore;
- il convenuto non aveva compiuto alcuna omissione operando diligentemente: il riportare “zero” al rigo 29 non era stato per atto omissivo ma perché riteneva l'inapplicabilità degli studi di settore all'impresa con specifiche caratteristiche e proprio nel caso de quo era stata chiarita la specificità dell'attività svolta solo per conto di enti pubblici. Significativo della specialità dell'attività era il fatto che per il precedente anno 2006 l'ufficio, pur avendo fatto lo stesso rilievo, non aveva proceduto ad alcun avviso di accertamento, nemmeno con l'autonoma sanzione di euro 258,00, ad ulteriore conferma del corretto operato del convenuto che non aveva omesso di indicare, ma aveva ritenuto non indicare alcun dato, essendo ininfluente il valore dei beni strumentali. Tutto questo era stato ulteriormente ribadito anche nell'impugnazione alla sentenza di primo grado n. 9188/2019 CTP di
Catania che aveva respinto il ricorso dell'attrice;
- a riprova l'attrice, pur ritenendo a suo dire ci fosse una responsabilità grave professionale del convenuto, tutt'oggi era dallo stesso rappresentata nel giudizio di secondo grado, condividendo dunque le argomentazioni addotte in appello e che avesse incoato giudizio di pagina 7 di 16 responsabilità quando ancora il processo davanti alla commissione regionale Tributaria era sub iudicie e, quindi, l'avviso non era divenuto esecutivo;
- la determinazione induttiva svolta dall'ufficio trovava la propria ragione non già nell'omessa compilazione, ma nel mancato inserimento del valore dei beni che, a giudizio del convenuto, non andavano inseriti.
Riteneva, in merito alla responsabilità del convenuto per quanto riguarda la natura del rapporto professionale che viene ad instaurarsi tra il commercialista ed il cliente, questo rientrava nel “contratto d'opera intellettuale”, disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. e, in quanto compatibili, dagli artt. 2222 ss. c.c., recanti le disposizioni generali del lavoro autonomo, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali. La responsabilità del professionista (rectius del commercialista) originava sostanzialmente dal contratto concluso con il cliente.
L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico si configurava come un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista era tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta, senza peraltro garantire sull'esito finale della prestazione. In altre parole, egli era adempiente, quindi esente da responsabilità, qualora avesse adottato un comportamento idoneo a realizzare l'interesse economico del cliente (come nel caso in specie). Pertanto, l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potevano essere fatti valere in pagina 8 di 16 presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità. La prestazione, nel caso dell'attrice, era stata resa con puntualià
e diligenza, senza omissioni. Il mandato era stato espletato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Era falso e pretestuoso dire che il convenuto aveva compiuto un'omissione grave, posto che l'omissione è un comportamento passivo, negativo ed inattivo del soggetto e che si evidenzia nella mancanza di azione o reazione, ovvero di un non facere contrario a ciò che la norma prescrive.
Nel caso in specie la mancata indicazione in dichiarazione del valore dei beni strumentali era stata determinata ritenendo l'inapplicabilità dello studio di settore visto che i beni strumentali non erano stati impiegati nell'anno in contestazione o comunque in modo marginale e per non più del 10 % del potenziale. Lo stesso era stato fatto anche per l'anno precedente, ossia 2006, ma alcun rilievo era stato mosso a dimostrazione della correttezza di quanto fatto.
Laddove si fosse applicato lo studio di settore si sarebbe arrivato all'assurdo che, pur in assenza di attività ma in possesso di beni strumentali, ci sarebbe stato comunque del reddito ma fittizio.
pagina 9 di 16 La non indicazione del valore dei beni si era resa necessaria – operando quindi
– diligentemente - nell'interessere del cliente perché fosse evitato l'accertamento di un reddito inesistente.
Il professionista era responsabile solo del modo in cui aveva svolto l'incarico e della sua preparazione professionale, ma non anche del risultato. Aveva rispettato la legge, nonché il codice deontologico della propria categoria professionale;
aveva verificato la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico; aveva svolto l'incarico con cura e perizia professionale.
Non gli si poteva imputare alcun comportamento “dannoso”.
Il richiamo all'art.2236 c.c. fatto in citazione prevede che il professionista sia tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Alcun dolo o colpa grave era riferibile al convenuto.
In ordine alla prova di una responsabilità e del danno era onere dell'attrice secondo l'art. 1176 c.c. fornire la prova sia dell'esistenza della responsabilità, sia della sua riconducibilità all' inadempimento del convenuto ancor più che non era intervenuta definitività dell'atto impositivo.
L'attore in ordine alla determinazione della richiesta di risarcimento doveva provare: l'inadeguata prestazione professionale;
l'esistenza del danno;
il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno.
Circa la richiesta di risarcimento pari ad euro 14.832,69 (debito erariale)
l'attrice aveva un debito erariale secondo un avviso di accertamento non ancora esecutivo di cui si era chiesto in appello l'annullamento. Questa
pagina 10 di 16 somma, se dovuta, non dipendeva da un errore del convenuto, ma per un convincimento dell'agenzia. In ordine ai patiti danni in termini di crollo dell'attività lavorativa, cosi come lamentati dall'attrice ed i danni morali subiti, era onere della stessa dimostrare che questi fossero riferibili al convenuto e vi fosse un nesso causale. Come affermato sia dall'attrice che dal convenuto, unica contraente dei servizi proposti dall'attrice era la pubblica amministrazione e l'attrice già nel 2007 (prima della comunicazione dell'avviso dell'accertamento avvenuto nel 2012) aveva di molto ridotto l'attività sino a raggiungere incassi a zero nell'anno 2012. La demenutio non era imputabile al convenuto, il quale gestiva solo l'aspetto fiscale.
Chiedeva:
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario.
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Alla prima udienza il Dott. delegava alla trattazione la Dott.ssa Per_1
, secondo le disposizioni dell'Ufficio del processo. Pt_2
La Dott.ssa concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Pt_2
e, successivamente, per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
La causa, successivamente, era rimessa al Presidente che la assegnava al ruolo di questo giudice.
Fatte precisare le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione alla data odierna.
pagina 11 di 16 ___________________
La domanda è infondata e va respinta.
Sulla responsabilità - E' accertato che il Rag. curava la CP_1
contabilità della ditta della Sig.ra e che, nel 2007, ha omesso di Pt_1
inserire negli studi di settore il valore dei beni strumentali posseduti dall'impresa.
Secondo la ricostruzione del convenuto l'omissione non sarebbe stato frutto di errore bensì della propria interpretazione del dettato legislativo alla luce dell'attività dell'impresa della . Pt_1
Sulla questione si è svolto un giudizio davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale il cui esito è stato negativo. Tuttavia nessuna delle parti ha depositato la sentenza, senza le cui motivazioni non è dato conoscere le ragioni per le quali il ricorso è stato respinto e, quindi, se la responsabilità dell'imposizione tributaria fosse da attribuire a responsabilità del consulente o ad altro.
Il fatto che il consulente abbia seguito il ricorso gratuitamente non può essere ritenuto prova della responsabilità, perché può dimostrare che credeva fermamente nella correttezza del proprio operato e non necessariamente che se ne sentisse responsabile per aver commesso un'omissione.
Va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non
pagina 12 di 16 risultino il dolo o la colpa grave. Cassazione civile , sez. III , 16/12/2024,
n. 32789
In tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia delle entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Tribunale ,
Monza , sez. I , 06/09/2022 , n. 1783
In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, il contribuente è tenuto a controllare e vigilare l'operato del proprio consulente, nello specifico anche commercialista, poiché non può limitarsi a un mero affidamento, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Corte
Giustizia Trib. II grado, Firenze , sez. II , 03/10/2024 , n. 1154
Nessuna delle parti ha mai prospettato il dolo nella fattispecie e non sembra potersi affermare, sulla base degli elementi in giudizio, che il professionista si sia macchiato di colpa grave. La valutazione effettuata, che aveva un fondamento normativo, mirava a far emergere il reddito effettivo dell'azienda in luogo di quello presunto.
pagina 13 di 16 Sul danno - Devesi evidenziare, dallo specchietto depositato in atti da parte attrice, che parte della cartella è ascrivibile a tributi dovuti ed interessi di ritardato pagamento, mentre solo una quota, pure importante, è da attribuirsi a sanzioni che, in caso di accertamento della responsabilità del professionista, potevano essere allo stesso imputate.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha dichiarato di aver usufruito della definizione agevolata, motivo per cui il giudizio di appello si è estinto, ma non fornisce la distinta di quanto pagato né del titolo di pagamento, omettendo, quindi, di fornire la prova dell'entità del danno effettivamente subito, ovvero quello per le sanzioni irrogatele.Per principio generale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente affidi l'incarico di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario a causa dell'errore commesso dal tributarista. Ciò, tuttavia, fermo restando che il professionista deve essere posto a conoscenza della completa situazione, non potendosi onerare il professionista di un'attività di indagine eccessiva ed ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita. La richiesta di risarcimento, dunque, per il danno diretto, va disattesa per mancanza di prova. Tribunale, Milano , sez. I , 04/10/2023 , n. 7659
Nella specie, va premesso che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità della commercialista solo in relazione all'adozione del
pagina 14 di 16 regime dei minimi, ma hanno altresì ritenuto che non sia stata data la prova del danno subito. Pertanto, si è correttamente reputato, che nella specie, il danno di cui si chiede il risarcimento non può ritenersi sussistente in re ipsa , che tale danno che doveva essere allegato e provato e che l'IVA era comunque dovuta fin dall'inizio e cioè, all'evidenza, secondo il regime fiscale alla medesima correttamente applicabile.
Cassazione civile , sez. III , 21/02/2024, n. 4590.
Lo stesso può dirsi per la richiesta di risarcimento per il peggioramento della situazione economica societaria, dal momento che, già nel 2007, la società aveva fatturato poco più di € 6.000,00 mentre nel 2006 i ricavi superavano € 50.000,00, come dichiarato dal convenuto e non contestato da parte attrice.
Quanto al patema subito la difesa è generica. Non vi sono prove di tale sofferenza se non le generiche affermazioni difensive che, in mancanza di sostegno probatorio, non possono essere ritenute fondate.
Considerato quanto emerso nel giudizio, ritiene questo giudice sussistere adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT Avv. Assunta Massaro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 15 di 16 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 11/02/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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