TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3885 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TECCHIO CARLO GIOVANNI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note conformi sottoscritte depositate in data 2.5.2025:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Pietro in Gù (Padova) in data 31/08/2013.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n. 12498/2021 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 28/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con collocamento sostanzialmente paritario dei figli minori (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 29.8.2014) presso entrambi i genitori secondo il calendario organizzato a settimane alterne indicato e con residenza presso la madre;
pagina 3 di 4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'iscrizione dei figli minori in quello di entrambi;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in San Pietro in Gù (PD) il 31/08/2013 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Pietro in Gù (PD) al n. 6, parte II, serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3885 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TECCHIO CARLO GIOVANNI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note conformi sottoscritte depositate in data 2.5.2025:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Pietro in Gù (Padova) in data 31/08/2013.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n. 12498/2021 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 28/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con collocamento sostanzialmente paritario dei figli minori (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 29.8.2014) presso entrambi i genitori secondo il calendario organizzato a settimane alterne indicato e con residenza presso la madre;
pagina 3 di 4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'iscrizione dei figli minori in quello di entrambi;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in San Pietro in Gù (PD) il 31/08/2013 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Pietro in Gù (PD) al n. 6, parte II, serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 4 di 4