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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1225/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1225 del R.G. 2022, promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Calabrò;
- attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, e (C.F. , rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._1 dall'avv. Gabriele UL e dall'avv. RA AN;
- convenuti - nonché (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._2
PP NO;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo CP_5 C.F._3
Celeste;
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._4
EL SO e PP SO;
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Parte_2 C.F._5
UL e RA AN;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._6
PP SO.
- altri convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha evocato in giudizio Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale i convenuti in epigrafe, assumendo che gli stessi, nella qualità di membri dell'associazione avevano pubblicato e condiviso “sulla pagina facebook “ CP_2 [...]
” nonché sui profili facebook personali, articoli e commenti dal Parte_4 contenuto offensivo e manifestamente diffamatorio nei confronti della Controparte_1
.
[...]
In particolare, parte attrice ha lamentato che i convenuti si sarebbero espressi nei seguenti termini:
- “...è il business della sanità privata, altro che benefattori della domenica…”;
- “ogni anno la sanità privata sottrae fondi alle strutture pubbliche…”;
- “…Se sei amico degli amministratori dei puoi aprire una partita Iva e dopo venti giorni ti CP_1 affidano i lavori, #decorourbanozero#parentopoli10! Quali sono le differenze con il modo di operare delle vecchie amministrazioni? …”;
- “Mentre litigano per accaparrarsi i soldi pubblici per le loro cliniche l'ospedale di Cariati muore sommerso dai rifiuti”; - “Spero che non andrete mai in disaccordo con il gruppo perché sarebbe la vostra fine lavorativa e non solo (status del 27 marzo 2020 intitolato “MESSAGGIO A TUTTI I
DIPENDENTI DEL GRUPPO EC OSPEDALI RIUNITI”)”;
- “…è bello fare beneficenza con il culo degli altri”;
- “Notizie dalla lista iGreco: le denunce sono state fatte solo a del Consorzio Bruttio Persona_1 che nella Valle del Nicà ha i poteri dello Stato. Lo Stato rappresentato da i che nella Valle Per_1 del Nicà ha fallito ed ha concesso l'apertura della discarica abusiva per rifiuti speciali” …
“Domani facciamo le fotocopie delle nostre denunce e le diffonderemo per Cariati. Persona_1 facesse la copia della sua condanna”.
Ha lamentato, infine, che - in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook - Parte_2
“tacciava la società di aver ricevuto dall'Amministrazione comunale l'autorizzazione CP_1 all'apertura dell'ospedale “di famiglia” nel giorno stesso dello scioglimento del consiglio comunale” (v. pag. 2 e pag. 3 atto di citazione). Tanto premesso, ha invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) Accertare la condotta diffamatoria posta in essere dagli odierni convenuti ed il conseguente danno all'immagine cagionato nei confronti di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido, ovvero disgiuntamente e ciascuno per quanto di propria responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla nella somma che sarà Controparte_1 accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;
2)
Condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle per il procedimento di mediazione, di iscrizione a ruolo della causa e registrazione della sentenza. […] Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data
14.10.2022, si sono costituiti in giudizio e l'associazione i quali Controparte_3 CP_2 hanno contestato, in fatto ed in diritto, le avverse deduzioni e conclusioni di cui hanno invocato l'integrale rigetto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata telematicamente in data 14.10.2022 si è costituito in giudizio CP_4 il quale - preliminarmente - ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato
[...] esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione nonché l'inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione attiva (e di interesse ad agire); nel merito, ha contestato, in fatto ed in diritto, le avverse deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 23.1.2023 si è costituito in giudizio il quale, CP_5 preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con condanna al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta depositata il 4.10.2023 si è costituito in giudizio il quale ha Parte_2 anch'egli contestato le avverse deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 9.9.2024 si è costituito in giudizio , Parte_3 il quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda stante l'incompetenza territoriale dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione;
nel merito, ha contestato, in fatto ed in diritto, le avverse deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione sollevata dal convenuto CP_4
risultando detto assunto sconfessato dal verbale prodotto telematicamente da parte attrice
[...] con nota del 23.1.2023.
2. Infondata risulta, altresì, l'eccezione con cui il convenuto ha lamentato la nullità CP_5 dell'atto introduttivo del presente procedimento per asserita violazione dell'art. 164 c.p.c. “con particolare riferimento alle analitiche specificazioni previste dal n. 4 del summenzionato articolo, risultando omesso e, comunque, assolutamente incerto il petitum”, stante l'assorbente rilievo assunto dal fatto che i dati desumibili dall'atto di citazione erano certamente idonei a fornire a parte convenuta piena contezza dell'esatto "thema decidendum", così consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa, come peraltro plasticamente dimostrato dall'esame delle argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.
3. Risulta, invece, tardiva l'eccezione d'improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione sollevata dalla difesa del convenuto , stante Parte_3 la tardiva costituzione dello stesso (art. 38 c.p.c. e art. 166 e art. 167 c.p.c.).
4. Venendo, quindi, all'esame del merito, giova premettere che l'esercizio del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (anche critico), per giurisprudenza unanime e costante, assurge a causa di giustificazione del fatto lesivo dell'onore altrui a condizione che ricorrano congiuntamente: 1) la verità oggettiva dei fatti narrati anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni, o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; 2) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la pertinenza;
3) la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, ossia la continenza.
Con particolare riferimento al diritto di critica, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che "il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (Cass. n.
38215/2021).
Ed ancora, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico)” (v. Cass. n. 4955/2024).
Per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto “occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (v. Cass. n. 19204/2023).
In tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, “ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez. 3, 06/08/2007 n. 17172)”
(Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23.2.2024).
5. Tanto premesso, ritiene questo Giudicante che la domanda proposta dalla compagine societaria non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Controparte_1
Ed infatti, calando le testé richiamate coordinate giurisprudenziali alla fattispecie per cui è causa, va registrato che sia l'articolo pubblicato sulla rivista online Informazione&Comunicazione a firma dell'associazione (v. statuto e atto costitutivo allegato Controparte_6 al fascicolo di parte convenuta) che si occupa di problematiche sociali, culturali e politiche con particolare attenzione al territorio del basso NI SE - e di , Parte_1 [...]
e (v. doc n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice), sia i post CP_3 Controparte_7 pubblicati sulle pagine facebook dei convenuti (v. doc. da n. 3 a n. 18 allegati al fascicolo di parte attrice), costituiscono espressione del legittimo esercizio del diritto di critica.
D'altra parte, le notizie riportante e commentate dai convenuti hanno trovato spazio anche in altre testate giornalistiche, in un'interrogazione parlamentare (v. allegati fascicolo di parte convenuta e articolo allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Parte_2 Controparte_8 depositata da e dall e nel Decreto n. 234 del Controparte_3 Controparte_2
29.11.2018 Commissario ad Acta Regione Calabria (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. depositata da e dall' . Controparte_3 Controparte_2
Nel caso in esame, sussiste, inoltre, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica, stante la rilevanza pubblica della questione relativa ai tagli alla sanità pubblica a vantaggio di quella privata ed alla annessa chiusura di numerosi ospedali pubblici (nel caso di specie, l'ospedale di
Cariati).
Ricorre, infine, il presupposto della continenza verbale in quanto il linguaggio utilizzato dai convenuti, sia pur “colorito e pungente”, non è tale da configurare un'aggressione gratuita e meramente offensiva dell'onore e della reputazione della società attrice.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni, non è ascrivibile ai convenuti alcuna condotta contra legem (art. 2043 c.c.) perché scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica.
Pertanto, la domanda avanzata dalla società attrice nei confronti dei convenuti non può trovare accoglimento e va per ciò solo rigettata.
5.1 In ogni caso e per completezza, si osserva che il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale postula il raggiungimento della prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale (e non patrimoniale) del soggetto danneggiato e la sua specifica entità.
In particolare, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cassazione civile sez. I,
5.4.2024, n. 9068).
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Nel caso in esame, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tantomeno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito a causa delle condotte ascritte ai convenuti, motivo per cui - anche sotto tale profilo - la domanda attorea va rigettata.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, nello specifico, € 900,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 950,00 per la fase istruttoria;
€ 1.500,00 per la fase decisionale).
Per effetto dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la Controparte_4 parte soccombente non ammessa deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017;
Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1225/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dei convenuti. Controparte_1
2. Condanna parte attrice a rifondere - in favore dell'associazione - gli onorari di lite CP_2 del presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
3. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del Controparte_3 presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
4. Per effetto dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Controparte_4
Stato, condanna parte attrice a rifondere - in favore dello Stato - gli onorari di lite del presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
5. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del presente CP_5 giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del Controparte_9 presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
7. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del presente Parte_2 giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
8. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del Parte_3 presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 1225/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1225 del R.G. 2022, promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Calabrò;
- attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, e (C.F. , rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._1 dall'avv. Gabriele UL e dall'avv. RA AN;
- convenuti - nonché (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._2
PP NO;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo CP_5 C.F._3
Celeste;
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._4
EL SO e PP SO;
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Parte_2 C.F._5
UL e RA AN;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._6
PP SO.
- altri convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha evocato in giudizio Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale i convenuti in epigrafe, assumendo che gli stessi, nella qualità di membri dell'associazione avevano pubblicato e condiviso “sulla pagina facebook “ CP_2 [...]
” nonché sui profili facebook personali, articoli e commenti dal Parte_4 contenuto offensivo e manifestamente diffamatorio nei confronti della Controparte_1
.
[...]
In particolare, parte attrice ha lamentato che i convenuti si sarebbero espressi nei seguenti termini:
- “...è il business della sanità privata, altro che benefattori della domenica…”;
- “ogni anno la sanità privata sottrae fondi alle strutture pubbliche…”;
- “…Se sei amico degli amministratori dei puoi aprire una partita Iva e dopo venti giorni ti CP_1 affidano i lavori, #decorourbanozero#parentopoli10! Quali sono le differenze con il modo di operare delle vecchie amministrazioni? …”;
- “Mentre litigano per accaparrarsi i soldi pubblici per le loro cliniche l'ospedale di Cariati muore sommerso dai rifiuti”; - “Spero che non andrete mai in disaccordo con il gruppo perché sarebbe la vostra fine lavorativa e non solo (status del 27 marzo 2020 intitolato “MESSAGGIO A TUTTI I
DIPENDENTI DEL GRUPPO EC OSPEDALI RIUNITI”)”;
- “…è bello fare beneficenza con il culo degli altri”;
- “Notizie dalla lista iGreco: le denunce sono state fatte solo a del Consorzio Bruttio Persona_1 che nella Valle del Nicà ha i poteri dello Stato. Lo Stato rappresentato da i che nella Valle Per_1 del Nicà ha fallito ed ha concesso l'apertura della discarica abusiva per rifiuti speciali” …
“Domani facciamo le fotocopie delle nostre denunce e le diffonderemo per Cariati. Persona_1 facesse la copia della sua condanna”.
Ha lamentato, infine, che - in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook - Parte_2
“tacciava la società di aver ricevuto dall'Amministrazione comunale l'autorizzazione CP_1 all'apertura dell'ospedale “di famiglia” nel giorno stesso dello scioglimento del consiglio comunale” (v. pag. 2 e pag. 3 atto di citazione). Tanto premesso, ha invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) Accertare la condotta diffamatoria posta in essere dagli odierni convenuti ed il conseguente danno all'immagine cagionato nei confronti di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido, ovvero disgiuntamente e ciascuno per quanto di propria responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla nella somma che sarà Controparte_1 accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;
2)
Condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle per il procedimento di mediazione, di iscrizione a ruolo della causa e registrazione della sentenza. […] Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data
14.10.2022, si sono costituiti in giudizio e l'associazione i quali Controparte_3 CP_2 hanno contestato, in fatto ed in diritto, le avverse deduzioni e conclusioni di cui hanno invocato l'integrale rigetto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata telematicamente in data 14.10.2022 si è costituito in giudizio CP_4 il quale - preliminarmente - ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato
[...] esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione nonché l'inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione attiva (e di interesse ad agire); nel merito, ha contestato, in fatto ed in diritto, le avverse deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 23.1.2023 si è costituito in giudizio il quale, CP_5 preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con condanna al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta depositata il 4.10.2023 si è costituito in giudizio il quale ha Parte_2 anch'egli contestato le avverse deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 9.9.2024 si è costituito in giudizio , Parte_3 il quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda stante l'incompetenza territoriale dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione;
nel merito, ha contestato, in fatto ed in diritto, le avverse deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione sollevata dal convenuto CP_4
risultando detto assunto sconfessato dal verbale prodotto telematicamente da parte attrice
[...] con nota del 23.1.2023.
2. Infondata risulta, altresì, l'eccezione con cui il convenuto ha lamentato la nullità CP_5 dell'atto introduttivo del presente procedimento per asserita violazione dell'art. 164 c.p.c. “con particolare riferimento alle analitiche specificazioni previste dal n. 4 del summenzionato articolo, risultando omesso e, comunque, assolutamente incerto il petitum”, stante l'assorbente rilievo assunto dal fatto che i dati desumibili dall'atto di citazione erano certamente idonei a fornire a parte convenuta piena contezza dell'esatto "thema decidendum", così consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa, come peraltro plasticamente dimostrato dall'esame delle argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.
3. Risulta, invece, tardiva l'eccezione d'improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione sollevata dalla difesa del convenuto , stante Parte_3 la tardiva costituzione dello stesso (art. 38 c.p.c. e art. 166 e art. 167 c.p.c.).
4. Venendo, quindi, all'esame del merito, giova premettere che l'esercizio del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (anche critico), per giurisprudenza unanime e costante, assurge a causa di giustificazione del fatto lesivo dell'onore altrui a condizione che ricorrano congiuntamente: 1) la verità oggettiva dei fatti narrati anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni, o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; 2) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la pertinenza;
3) la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, ossia la continenza.
Con particolare riferimento al diritto di critica, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che "il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (Cass. n.
38215/2021).
Ed ancora, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico)” (v. Cass. n. 4955/2024).
Per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto “occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (v. Cass. n. 19204/2023).
In tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, “ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez. 3, 06/08/2007 n. 17172)”
(Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23.2.2024).
5. Tanto premesso, ritiene questo Giudicante che la domanda proposta dalla compagine societaria non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Controparte_1
Ed infatti, calando le testé richiamate coordinate giurisprudenziali alla fattispecie per cui è causa, va registrato che sia l'articolo pubblicato sulla rivista online Informazione&Comunicazione a firma dell'associazione (v. statuto e atto costitutivo allegato Controparte_6 al fascicolo di parte convenuta) che si occupa di problematiche sociali, culturali e politiche con particolare attenzione al territorio del basso NI SE - e di , Parte_1 [...]
e (v. doc n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice), sia i post CP_3 Controparte_7 pubblicati sulle pagine facebook dei convenuti (v. doc. da n. 3 a n. 18 allegati al fascicolo di parte attrice), costituiscono espressione del legittimo esercizio del diritto di critica.
D'altra parte, le notizie riportante e commentate dai convenuti hanno trovato spazio anche in altre testate giornalistiche, in un'interrogazione parlamentare (v. allegati fascicolo di parte convenuta e articolo allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Parte_2 Controparte_8 depositata da e dall e nel Decreto n. 234 del Controparte_3 Controparte_2
29.11.2018 Commissario ad Acta Regione Calabria (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. depositata da e dall' . Controparte_3 Controparte_2
Nel caso in esame, sussiste, inoltre, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica, stante la rilevanza pubblica della questione relativa ai tagli alla sanità pubblica a vantaggio di quella privata ed alla annessa chiusura di numerosi ospedali pubblici (nel caso di specie, l'ospedale di
Cariati).
Ricorre, infine, il presupposto della continenza verbale in quanto il linguaggio utilizzato dai convenuti, sia pur “colorito e pungente”, non è tale da configurare un'aggressione gratuita e meramente offensiva dell'onore e della reputazione della società attrice.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni, non è ascrivibile ai convenuti alcuna condotta contra legem (art. 2043 c.c.) perché scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica.
Pertanto, la domanda avanzata dalla società attrice nei confronti dei convenuti non può trovare accoglimento e va per ciò solo rigettata.
5.1 In ogni caso e per completezza, si osserva che il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale postula il raggiungimento della prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale (e non patrimoniale) del soggetto danneggiato e la sua specifica entità.
In particolare, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cassazione civile sez. I,
5.4.2024, n. 9068).
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Nel caso in esame, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tantomeno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito a causa delle condotte ascritte ai convenuti, motivo per cui - anche sotto tale profilo - la domanda attorea va rigettata.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, nello specifico, € 900,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 950,00 per la fase istruttoria;
€ 1.500,00 per la fase decisionale).
Per effetto dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la Controparte_4 parte soccombente non ammessa deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017;
Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1225/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dei convenuti. Controparte_1
2. Condanna parte attrice a rifondere - in favore dell'associazione - gli onorari di lite CP_2 del presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
3. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del Controparte_3 presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
4. Per effetto dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Controparte_4
Stato, condanna parte attrice a rifondere - in favore dello Stato - gli onorari di lite del presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
5. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del presente CP_5 giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del Controparte_9 presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
7. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del presente Parte_2 giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
8. Condanna parte attrice a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del Parte_3 presente giudizio che vengono liquidati in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.