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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/09/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1350/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
P.IVA: in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Avezzano (AQ) alla Via Pietro Mascagni n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida QUAGLIERI (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
ATTORE
CONTRO
c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata a difesa dall'Avv. Michele ROMA, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Assicurazione responsabilità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del
30.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto regolarmente notificato in data 19.10.2020 e tempestivamente iscritto a ruolo il
28.10.2020, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 premettendo di svolgere attività di produzione, trasformazione e Controparte_1 commercializzazione di materiali inerti e di aver stipulato con la convenuta, il giorno
11.1.2016, una polizza assicurativa per la responsabilità civile prodotti con obbligo di
1 indennizzo in relazione a sinistri per i quali fosse stata avanzata prima richiesta di risarcimento nel periodo di vigore della polizza stessa.
Ha, quindi, dedotto di aver fornito tra il 30.9.2015 e il 31.1.2016, all'impresa edile RI
TA diversi quantitativi di calcestruzzo, impiegati per la costruzione di un edificio della committente, RI IN, sito in San Benedetto dei Marsi (AQ), Via dei Fanti n. 8.
L'attore ha, poi, allegato come, ultimato ormai l'immobile in questione, avesse ricevuto nell'interesse della impresa edile RA AN una lettera di contestazione, datata
21.3.2016 e ricevuta il 30.3.2016, a firma dell'Avv. Emiliano De Amicis, con la quale veniva contestata la qualità del calcestruzzo fornito per la realizzazione della struttura di Via Dei
Fanti, ritenuta instabile e suscettibile di abbattimento.
Ricevuta detta comunicazione la formulava denuncia di Parte_1 sinistro alla convenuta, senza però che il danno fosse in alcun modo indennizzato.
Nelle more, quindi, l'attore e RA AN concludevano una transazione per evitare la lite, liquidando convenzionalmente in € 37.000,00 il danno, obbligandosi la
[...]
a soddisfo della controparte, ad eseguire nuova fornitura di calcestruzzo Parte_1 ed a provvedere a proprie spese alla demolizione del manufatto sopra indicato.
L'attore ha, quindi, domandato condannarsi la l pagamento della Controparte_1 somma di € 37.000,00 oltre interessi e refusione delle spese di lite.
B. Con comparsa depositata il 18.1.2021 si è costituita in giudizio la società Controparte_1 deducendo, in sostanza, come:
[...]
- la non avrebbe allegato e dimostrato che il sinistro Parte_1 verificatosi risulti tra le previsioni di polizza delineanti il rischio assicurato;
- l'attore non abbia diritto alla prestazione indennitaria assicurativa in quanto, al tempo della stipula della polizza, era già a conoscenza delle difformità del calcestruzzo, come accertate a vista dal direttore dei lavori, che ne ordinò la sospensione il 17.11.2015, del che egli ebbe a tacere dolosamente tale circostanza, con condotta sanzionata dall'art. 1892 c.c. Tale circostanza venne posta a fondamento del rifiuto dell'assicuratore, comunicato all'assicurato il 25.10.2016;
- ad ogni modo l'assicuratore non risulterebbe obbligato atteso che il sinistro lamentato risulta, esso stesso, procurato dolosamente dall'assicurato al danneggiato.
La società convenuta ha, quindi, concluso in conformità delle sopra esposte argomentazioni.
1. Deve, anzitutto, essere affermata la validità dell'atto di citazione, perché rispettoso dei requisiti di forma-contenuto di cui all'art. 163 c.p.c. con speciale riguardo a causa petendi e
2 petitum, tanto che lo stesso convenuto ha potuto svolgere una efficace e competa attività difensiva, evidenziandosi pure come l'eventuale impossibilità di ricomprendere il sinistro nell'ambito del rischio assicurato è questione di puro e pieno merito.
2. Dall'istruttoria meramente documentale risulta come in data 11.1.2016 tra le parti venne stipulata la polizza responsabilità civile n. 360749184, con decorrenza dallo stesso
11.1.2016, di durata annuale, con premio di € 800,00 anno (frazionato in due rate) e munita della clausola c.d. “claims made” con individuazione, quindi, dei sinistri assicurati non già in base all'epoca del loro verificarsi ma in base al tempo della prima richiesta risarcitoria del danneggiato (v. art. 5 condizioni generali – doc. 2 parte attrice).
3. Si evidenzia come il 5.5.2016 tra le parti venne sottoscritta la appendice di polizza n.
00001(v. all. 2 parte convenuta), in relazione alla quale l'attore, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n .1) c.p.c. ha preso posizione evidenziandone la irrilevanza. L'appendice di polizza è nella sostanza, un documento, rilasciato successivamente alla polizza per mezzo del quale le parti contraenti modificano uno o più degli elementi iniziali. Nel caso di specie l'esame di tale appendice di polizza consente agevolmente di verificare come le parti abbiano provveduto a modificare esclusivamente un aspetto della polizza stipulata: la modalità di versamento del premio (pagamento non più in due rate ma in unica soluzione) e non già la data di decorrenza della stessa copertura assicurativa.
4. In via dirimente, deve rilevarsi come non risulti provato il presupposto a fondamento della domanda attorea: cioè che il materiale fornito all'appaltatore e da questi impiegato fosse viziato e, comunque, inidoneo all'uso.
La transazione intervenuta inter alios si appalesa, a tali effetti, inidonea a produrre conseguenze pregiudizievoli in danno dell'assicuratore, terzo rispetto alla stessa, né
l'eventuale confessione operata dall'assicurato, rilevante nei rapporti tra questi ed il danneggiato, produce effetti per lo stesso assicuratore.
Peraltro, la produzione documentale operata dal convenuto in sede memoria ex art. 183, co.
6, n. 3) c.p.c. risulta essere tardiva, dunque inammissibile, poiché non intesa a dare prova contraria dei fatti a carico dell'attore bensì a dimostrare il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c., eccezione il cui onere di prova grava sul convenuto.
Si osserva, inoltre, come il convenuto non potesse neppure dirsi onerato di procedere a specifica contestazione sul punto atteso che il criterio di cui all'art. 115 c.p.c., quale regola di giudizio, può fisiologicamente operare solamente rispetto ai fatti noti alla parte, perché ad essa riferibili o perché caduti sotto la propria percezione e non già, come nel caso di specie,
a quelli ignoti (Cass. 22.5.2023, Ord. 12064).
3 5. Assorbita ogni altra questione, quindi, la domanda dell'attore deve essere rigettata.
6. Quanto al regime delle spese di lite, non si evidenziano ragioni per distaccarsi dall'ordinario criterio di soccombenza.
Alla liquidazione, stante il rigetto, deve procedersi in dispositivo secondo il criterio del c.d.
“disputatum” (Cass. Sez. 6, 30.11.2022, Ord. n. 35195). Appare congruo applicare i parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, al valore medio per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e di trattazione, per la quale deve farsi riferimento al valore minimo attesa la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta dall'attore;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 6.713,00 oltre spese generali (15%), rivalsa Controparte_1
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Avezzano, 19 settembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
P.IVA: in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Avezzano (AQ) alla Via Pietro Mascagni n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida QUAGLIERI (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
ATTORE
CONTRO
c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata a difesa dall'Avv. Michele ROMA, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Assicurazione responsabilità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del
30.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto regolarmente notificato in data 19.10.2020 e tempestivamente iscritto a ruolo il
28.10.2020, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 premettendo di svolgere attività di produzione, trasformazione e Controparte_1 commercializzazione di materiali inerti e di aver stipulato con la convenuta, il giorno
11.1.2016, una polizza assicurativa per la responsabilità civile prodotti con obbligo di
1 indennizzo in relazione a sinistri per i quali fosse stata avanzata prima richiesta di risarcimento nel periodo di vigore della polizza stessa.
Ha, quindi, dedotto di aver fornito tra il 30.9.2015 e il 31.1.2016, all'impresa edile RI
TA diversi quantitativi di calcestruzzo, impiegati per la costruzione di un edificio della committente, RI IN, sito in San Benedetto dei Marsi (AQ), Via dei Fanti n. 8.
L'attore ha, poi, allegato come, ultimato ormai l'immobile in questione, avesse ricevuto nell'interesse della impresa edile RA AN una lettera di contestazione, datata
21.3.2016 e ricevuta il 30.3.2016, a firma dell'Avv. Emiliano De Amicis, con la quale veniva contestata la qualità del calcestruzzo fornito per la realizzazione della struttura di Via Dei
Fanti, ritenuta instabile e suscettibile di abbattimento.
Ricevuta detta comunicazione la formulava denuncia di Parte_1 sinistro alla convenuta, senza però che il danno fosse in alcun modo indennizzato.
Nelle more, quindi, l'attore e RA AN concludevano una transazione per evitare la lite, liquidando convenzionalmente in € 37.000,00 il danno, obbligandosi la
[...]
a soddisfo della controparte, ad eseguire nuova fornitura di calcestruzzo Parte_1 ed a provvedere a proprie spese alla demolizione del manufatto sopra indicato.
L'attore ha, quindi, domandato condannarsi la l pagamento della Controparte_1 somma di € 37.000,00 oltre interessi e refusione delle spese di lite.
B. Con comparsa depositata il 18.1.2021 si è costituita in giudizio la società Controparte_1 deducendo, in sostanza, come:
[...]
- la non avrebbe allegato e dimostrato che il sinistro Parte_1 verificatosi risulti tra le previsioni di polizza delineanti il rischio assicurato;
- l'attore non abbia diritto alla prestazione indennitaria assicurativa in quanto, al tempo della stipula della polizza, era già a conoscenza delle difformità del calcestruzzo, come accertate a vista dal direttore dei lavori, che ne ordinò la sospensione il 17.11.2015, del che egli ebbe a tacere dolosamente tale circostanza, con condotta sanzionata dall'art. 1892 c.c. Tale circostanza venne posta a fondamento del rifiuto dell'assicuratore, comunicato all'assicurato il 25.10.2016;
- ad ogni modo l'assicuratore non risulterebbe obbligato atteso che il sinistro lamentato risulta, esso stesso, procurato dolosamente dall'assicurato al danneggiato.
La società convenuta ha, quindi, concluso in conformità delle sopra esposte argomentazioni.
1. Deve, anzitutto, essere affermata la validità dell'atto di citazione, perché rispettoso dei requisiti di forma-contenuto di cui all'art. 163 c.p.c. con speciale riguardo a causa petendi e
2 petitum, tanto che lo stesso convenuto ha potuto svolgere una efficace e competa attività difensiva, evidenziandosi pure come l'eventuale impossibilità di ricomprendere il sinistro nell'ambito del rischio assicurato è questione di puro e pieno merito.
2. Dall'istruttoria meramente documentale risulta come in data 11.1.2016 tra le parti venne stipulata la polizza responsabilità civile n. 360749184, con decorrenza dallo stesso
11.1.2016, di durata annuale, con premio di € 800,00 anno (frazionato in due rate) e munita della clausola c.d. “claims made” con individuazione, quindi, dei sinistri assicurati non già in base all'epoca del loro verificarsi ma in base al tempo della prima richiesta risarcitoria del danneggiato (v. art. 5 condizioni generali – doc. 2 parte attrice).
3. Si evidenzia come il 5.5.2016 tra le parti venne sottoscritta la appendice di polizza n.
00001(v. all. 2 parte convenuta), in relazione alla quale l'attore, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n .1) c.p.c. ha preso posizione evidenziandone la irrilevanza. L'appendice di polizza è nella sostanza, un documento, rilasciato successivamente alla polizza per mezzo del quale le parti contraenti modificano uno o più degli elementi iniziali. Nel caso di specie l'esame di tale appendice di polizza consente agevolmente di verificare come le parti abbiano provveduto a modificare esclusivamente un aspetto della polizza stipulata: la modalità di versamento del premio (pagamento non più in due rate ma in unica soluzione) e non già la data di decorrenza della stessa copertura assicurativa.
4. In via dirimente, deve rilevarsi come non risulti provato il presupposto a fondamento della domanda attorea: cioè che il materiale fornito all'appaltatore e da questi impiegato fosse viziato e, comunque, inidoneo all'uso.
La transazione intervenuta inter alios si appalesa, a tali effetti, inidonea a produrre conseguenze pregiudizievoli in danno dell'assicuratore, terzo rispetto alla stessa, né
l'eventuale confessione operata dall'assicurato, rilevante nei rapporti tra questi ed il danneggiato, produce effetti per lo stesso assicuratore.
Peraltro, la produzione documentale operata dal convenuto in sede memoria ex art. 183, co.
6, n. 3) c.p.c. risulta essere tardiva, dunque inammissibile, poiché non intesa a dare prova contraria dei fatti a carico dell'attore bensì a dimostrare il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c., eccezione il cui onere di prova grava sul convenuto.
Si osserva, inoltre, come il convenuto non potesse neppure dirsi onerato di procedere a specifica contestazione sul punto atteso che il criterio di cui all'art. 115 c.p.c., quale regola di giudizio, può fisiologicamente operare solamente rispetto ai fatti noti alla parte, perché ad essa riferibili o perché caduti sotto la propria percezione e non già, come nel caso di specie,
a quelli ignoti (Cass. 22.5.2023, Ord. 12064).
3 5. Assorbita ogni altra questione, quindi, la domanda dell'attore deve essere rigettata.
6. Quanto al regime delle spese di lite, non si evidenziano ragioni per distaccarsi dall'ordinario criterio di soccombenza.
Alla liquidazione, stante il rigetto, deve procedersi in dispositivo secondo il criterio del c.d.
“disputatum” (Cass. Sez. 6, 30.11.2022, Ord. n. 35195). Appare congruo applicare i parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, al valore medio per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e di trattazione, per la quale deve farsi riferimento al valore minimo attesa la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta dall'attore;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 6.713,00 oltre spese generali (15%), rivalsa Controparte_1
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Avezzano, 19 settembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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