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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9059/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9059/2022 promossa da:
ABIMIS FUNDAMENTIS GESTIONI PATRIMONIALI IN SIGLA ABIMIGEST S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN SIGLA ABIMIGEST S.R.L. (C.F. 03471370712), con il patrocinio dell'avv. BARRA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
MARCONI, 9 71044 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore avv. BARRA PATRIZIA
ATTORE/I OPPONENTE contro
FALLIMENTO TEFEN SRL (C.F. 06924321000), con il patrocinio dell'avv. MARCECA
SALVATORE e elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCECA SALVATORE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato AB Fundamentis Gestioni Patrimoniali s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il LL EN, proponendo opposizione avverso il d.i. n. 605/2022 RG n. 50645/2021 di pagamento della somma di euro 245.250,00 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, chiedendo: di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della EN srl ed in subordine quello di legittimazione passiva della AB srl e di porre nel nulla/revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo opposto previa declaratoria di insussistenza del credito preteso dalla opposta;
in via di ulteriore subordine, di accertare e dichiarare che i versamenti eseguiti dalla AB srl, come pagina 1 di 8 documentati in atti e non contestati, siano sufficienti all'estinzione dell'eventuale credito maturato;
in ogni caso di accertare e dichiarare che AB srl è creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 48.800,00 come in atti documentata ed in conseguenza e per l'effetto, di condannare l'opposta al pagamento della somma come sopra quantificata previa compensazione della stessa con gli eventuali crediti accertati in favore dell'opposta; con vittoria, in ogni caso, di spese e competenza di causa.
Costituendosi in giudizio il LL EN contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva: di dichiarare infondate tutte le ragioni della opposizione e conseguentemente rigettarle integralmente, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
e in via strettamente subordinata di condannare l'opponente al pagamento della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia in caso di mancata conferma del decreto opposto;
in ogni caso, di condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'ultimo comma di detta norma.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza del
29.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi per la consulenza prestata pattuiti con contratto (doc. 1 fasc. mon.) firmato dalle parti in data 22 settembre 2016 e la cui sottoscrizione (tanto dell'accordo quanto del relativo allegato) dell'allora legale rappresentante di
AB dott. AR non è stata oggetto di disconoscimento – non potendo a tal fine valere la generica dichiarazione di disconoscimento “del contratto” contenuta in citazione -. La dicitura “draft – confidential” in alto a destra della scrittura, probabilmente apposta in quanto si trattava di una proposta/bozza suscettibile di essere modificata da parte del destinatario, non è idonea a privare il contratto della sua forza vincolante atteso che le clausole del contratto sono state integralmente accettate - tali e quali erano – mediante la relativa sottoscrizione, in tal modo cristallizzando l'accordo immediatamente raggiunto dalle parti. EN, dunque, si impegnava in una attività di supporto ad
AB nel percorso di sviluppo di un nuovo centro di eccellenza per le patologie neurodegenerative a Molfetta obbligandosi alla creazione di un business plan (articolato in un modello preliminare, un modello di dettaglio e in un percorso di evoluzione del business); mentre AB si impegnava al pagamento, quale corrispettivo, dell'importo complessivo di euro 250.000,00 di cui il 15% da pagare alla firma del contratto, il 35% al 30.10.2016 ed il “50% all'11.11.2016 – termine del progetto”.
pagina 2 di 8 Non vi è prova in atti dell'eccepita cessione del credito e del conseguente asserito difetto di legittimazione attiva del fallimento EN: - manca in atti documentazione attestante la notifica al debitore ceduto, indispensabile affinché possa configurarsi un'operazione opponibile e rilevante ai fini dell'efficacia estintiva del pagamento;
- la stessa opponente allega sub doc. 2 il sollecito di pagamento proveniente dal commercialista della società nella quale si dà atto del ricorso di EN all'anticipazione bancaria delle fatture non saldate da AB (istituto radicalmente diverso dalla cessione di credito)
e si conferma anzi che l'obbligo restitutorio continuava a gravare su EN che aveva concordato con la banca un piano di rientro per sanare l'esposizione debitoria nei suoi confronti, anche relativamente alle somme di cui alle fatture per cui è causa che, ove fosse realmente intervenuta una cessione del credito in favore della banca, esulerebbero dalle somme a debito EN nei confronti dell'istituto di credito il quale, ove cessionario, avrebbe traslato e registrato una corrispondente posta attiva nei confronti dell'opponente e non della convenuta opposta;
trattandosi invece ed evidentemente nella fattispecie di una anticipazione su fatture “salvo buon fine” e non di una cessione del credito pro soluto.
E se le somme finanziate dalla banca nella forma di anticipo su fattura siano state o meno restituite da
EN è questione tra quest'ultima e l'istituto di credito che nulla rileva nel rapporto tra le odierne parti in causa, atteso che in mancanza di notifica, si ripete, giammai il debitore ceduto potrebbe essere obbligato a pagare due volte.
La circostanza, incontestata, che beneficiaria della prestazione del contratto per cui è causa del
22.09.16 era la Fondazione DI US che avrebbe dovuto ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (tra le quali, ad esempio, il parere igienico sanitario richiesto
(doc. n. 1 all. memoria 2 att.) è inidonea a dimostrare l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opponente che, in qualità di soggetto sottoscrittore del contratto resta l'unico titolare delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, ivi compresa quella di pagamento dei corrispettivi pattuiti, a nulla rilevando eventuali diverse intese tra AB e la fondazione inerenti l'onere economico in parola, cui EN non ha preso parte e che sono ad essa, quale soggetto terzo, inopponibili. Peraltro, la stessa AB non ha mai contestato la propria legittimazione passiva prima ed ha provveduto, com'è pacifico, al pagamento degli acconti di cui EN ha dato atto nel ricorso monitorio. Ne consegue che benché beneficiario della prestazione sia una ONLUS, poiché la titolarità dell'obbligazione è in capo ad una società di capitali, è altresì legittima la richiesta degli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs 231/02
Nel merito si osserva quanto segue.
La difesa dell'opponente secondo cui la EN non avrebbe mai fatto richiesta del pagamento delle fatture e la prima richiesta sarebbe quella del fallimento che ha poi promosso l'azione monitoria è
pagina 3 di 8 smentita dalla documentazione dalla stessa AB allegata al proprio atto introduttivo ed in particolare dal doc. 4 depositato come “mail EN – AR del 17.2.2017” che non è nient'altro che un sollecito di pagamento dello scaduto, scaduto esattamente corrispondente sia a quello indicato nella successiva comunicazione della situazione contabile di cui alla lettera del 2 marzo 2017 (doc.3 fasc. mon.) sia all'importo azionato in sede monitoria (detratti gli acconti ricevuti).
In relazione alla comunicazione con la quale EN chiede ad AB di confermare, a meri fini contabili, l'estratto conto della partita contabile AB-EN al 31.12.2016, parte opponente
“contesta la conformità all'originale”, “contesta altresì che allo stesso siano allegati i documenti prodotti sub 4 del fascicolo monitorio.” E contesta altresì “l'invocato valore confessorio e/o di ricognizione di debito del predetto documento.”. La difesa dell'opponente non specifica tuttavia in cosa consisterebbe la difformità all'originale e, comunque, ne riconosce indirettamente il contenuto rappresentando che AB avrebbe inteso semplicemente procedere ad una conferma della partita contabile, stante la corrispondenza alle previsioni contrattuali delle fatture elencate;
al contempo però negando che si tratterebbe di un riconoscimento di debito. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa attorea, benché la premessa del documento in parola indicasse: “La presente non è una richiesta di pagamento”, la sottoscrizione per accettazione della comunicazione – che non è oggetto di disconoscimento - non può che ritenersi una vera e propria ricognizione da parte di AB sia dell'an che del quantum delle obbligazioni di pagamento a proprio carico. Tanto più che l'importo a debito di
Euro 305.625,59 non era indicato soltanto nella scheda contabile di cui l'opponente contesta l'allegazione alla lettera con cui si formulava la richiesta di conferma contabile ma anche nel testo della stessa lettera. AB riconosceva, infatti, la correttezza delle poste indicate nel mastrino clienti,
l'esistenza di fatture ad essa intestate, la correttezza degli importi in esse dedotti, nonché la correttezza dell'importo rimasto a saldo, a fronte degli acconti versati;
peraltro la conferma dell'importo dovuto avveniva senza nulla rilevare circa l'errata o incompleta esecuzione della consulenza pattuita, benché il modulo contenesse uno spazio espressamente dedicato all'indicazione dei motivi dell'eventuale contestazione delle poste iscritte, quando la prestazione di EN era già stata integralmente eseguita come risulta dalla documentazione allegata dal fallimento e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, di cui infra.
Il LL EN, dunque, ben avrebbe potuto avvalersi della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. e limitarsi ad insistere nella richiesta di rigetto dell'opposizione, gravando sulla parte opponente tanto l'onere di provare l'esecuzione della consulenza relativa al credito eccepito in compensazione, quanto la mancata esecuzione/ricezione della prestazione di cui ha riconosciuto il compenso come dovuto.
pagina 4 di 8 Tuttavia, a fronte della contestazione della difesa opponente secondo cui EN non avrebbe mai consegnato alla AB srl il progetto che si era impegnata a redigere né avrebbe fornito alla stessa i servizi di consulenza ed assistenza nell'attuazione del piano che si era impegnata a fornire ed avrebbe realizzato (e neanche consegnato) esclusivamente una bozza denominata “Memorandum”, priva di data e di sottoscrizione che non rappresenterebbe né per contenuto né per forma, i documenti che la EN si era obbligata a stilare, parte convenuta opposta ha offerto ampia prova documentale e prova orale a riscontro dell'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.
Quanto alla prova documentale, appare evidente che il “Business Plan” sub doc. 9, la “Presentazione della business opportunity per investitori” del 24.11.2016 sub doc. 10, lo “Sviluppo della Vision
Assistenza Domiciliare Integrata e Sanità Leggera” sub doc. 11 e il “Centro Eccellenza Puglia - Analisi
e sviluppo della Vision” sub doc. 12, l'iniziale “proposta di progetto” sub doc. 15 e già allegata al contratto in sede monitoria, non sono altro che gli elaborati redatti da EN nell'esecuzione dell'incarico ed è infondata l'eccezione di parte opponente secondo cui si tratterebbe di “documenti mai inviati né ricevuti dell'opponente, mere BOZZE prive di sottoscrizioni, di date certe mai consegnate alla presunta obbligata al pagamento”.
Benché in alcuni casi espressamente denominati “bozze”, si tratta di progetti strutturati e complessi la cui articolazione non sembra lasciare spazio ad ulteriori parti ancora incompiute e la predetta dicitura sembra piuttosto indicativa della disponibilità della EN – e che ogni buon consulente dovrebbe avere
- ad accogliere spunti o correzioni provenienti dalla committenza.
Anche le critiche contenutistiche del business plan, su cui parte opponente aveva articolato i capitoli di prova 5, 6 e 7 che non sono stati ammessi perché attengono a valutazioni tecniche del lavoro svolto da
EN, comunque già acquisite al processo con la produzione della perizia di parte, e mai formulate prima del presente giudizio, non sembrano cogliere nel segno.
L'idea imprenditoriale illustrata nel business plan era nella fase iniziale e almeno per i primi tre anni incentrata su un regime di ricovero di soli pazienti solventi, poiché l'accreditamento presso l'ente regione per la partecipazione agli oneri di degenza non era prevista prima del 2021 e si concentrava pertanto sul tema del rispetto delle linee guida ministeriali (GU 30 maggio 1998 n.124) dei percorsi riabilitativi offerti e ad approfondire la sostenibilità economica del progetto soprattutto nella prima fase tanto è vero che il Memorandum non fa alcun riferimento espresso al nuovo disegno di legge di giugno
2016 della regione Puglia in materia ma neppure alla legge regionale allora ancora vigente n. 8/04. E a ben vedere il taglio contenutistico prescelto è molto coerente con la finalità propria di tali documenti previsionali destinati non già a indicare prescrizioni operative anche di carattere amministrativo per l'avvio del business bensì prioritariamente ad illustrarne la redditività per invogliare investitori privati pagina 5 di 8 ad immettervi capitali. In quest'ottica, quelli che per la difesa dell'opponente sarebbero errori nella previsione dei ricavi, sono piuttosto l'ottimizzazione delle azioni promozionali di cui si illustrano i costi già a partire dal primo semestre di apertura (ove rispettata la data prefissata). Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Memorandum non trascura affatto il percorso evolutivo del business che viene descritto nell'apposito paragrafo 3 denominato “Progetto di sviluppo”, dalla realizzazione dell'idea iniziale, passando per l'accreditamento e sino all'evoluzione a Centro di
Eccellenza. Gli scenari worst case / best case, che secondo AB sarebbero indispensabili a delineare la possibile evoluzione del business sono comunque dettagliati nel successivo paragrafo 9.8
Simulazioni. Neppure manca l'analisi dei concorrenti che risulta invece estremamente dettagliata se si guarda alle analisi numeriche ed al prospetto di cui al par. 4.1.3. Mentre il fabbisogno finanziario risulta ampiamente illustrato nel paragrafo 9 denominato “Prospetto economico – finanziario” (da pagina 47 a pagina 64) che contiene ben più di un mero dato di sintesi.
Quanto all'eccezione dell'omessa ricezione degli elaborati, effettivamente la mail depositata sub doc.
14 fasc. conv. non sembra contenere allegati ma è pur vero che tutta la corrispondenza tra le parti depositata in atti dal convenuto opposto presuppone l'avvenuta condivisione dei documenti con l'opponente e con il suo amministratore unico, anche per la presentazione a potenziali investitori (per es. natolacostruzioni, gruppofinisterre doc. 19 e 20 fasc. conv.). Condivisione che è ampiamente confermata dai testi escussi, nessuno dei quali ha un interesse (neppure il residuale ed esiguo credito della teste Manzoni nei confronti del fallimento) che legittimerebbe la partecipazione al presente giudizio e della cui attendibilità – contrariamente a quanto prospettato dall'opponente – non si ha motivo di dubitare, atteso che lo scenario di eventuali responsabilità a loro carico per la collaborazione prestata a EN in relazione alla consulenza AB è francamente assai remoto, stante la qualità del lavoro svolto. Peraltro, l'opponente per vincere la presunzione di esatto adempimento conseguente al riconoscimento di debito agli atti, non ha prodotto nessuna comunicazione di sollecito all'adempimento ed alla trasmissione degli elaborati ma neppure alcuna altra risposta alle comunicazioni EN che erano destinate ad un indirizzo mail di cui AB non contesta l'appartenenza al dott. AR. Ed in ogni caso, l'argomento difensivo tradisce il proprio carattere strumentale e defatigatorio se si tiene conto dell'eccezione di compensazione formulata, che fondandosi sulla consulenza che la stessa
AB avrebbe prestato in favore di EN, offrendo la collaborazione del dott. AR implica che, ove effettivamente eseguita, quest'ultimo (e per lui la società opponente) non potesse essere all'oscuro dell'evoluzione del business plan e del suo approdo, avendo egli stesso partecipato alla sua stesura.
Le doglianze relative ad un prezzo “fuori quotazione” della consulenza sono assolutamente irrilevanti, trattandosi di importi non unilateralmente determinati dal prestatore d'opera/creditore ma oggetto di un pagina 6 di 8 accordo debitamente sottoscritto dal committente che ha valutato la convenienza dei corrispettivi pattuiti e al quale l'ordinamento consente di sciogliersi dal vincolo obbligatorio solo chiedendo la rescissione del contratto (qui non richiesta) ove ne sussistano i presupposti (nella fattispecie neppure allegati). Pur non avendo formalizzato una domanda in tal senso nelle conclusioni formulate,
AB argomenta nelle proprie difese che il contratto sarebbe annullabile per dolo di EN senza allegare quali sarebbero stati gli artifizi ed i raggiri grazie ai quali la EN avrebbe indotto AB alla conclusione del contratto.
Le doglianze di AB attengono non tanto ad un vizio genetico del contratto, quanto al fatto di essere vincolata al pagamento nonostante il Centro non sia stato realizzato e nonostante il mancato ottenimento dei finanziamenti;
esse disvelano, verosimilmente, le reali ragioni per cui l'opponente non ha provveduto al saldo del dovuto. Ragioni però attinenti ad eventi che, non essendo stati apposti in contratto quale condizione espressa dell'efficacia dell'obbligazione di pagamento, sono giuridicamente privi di rilevanza e non sono affatto idonei a sollevare l'opponente dalla responsabilità dell'inadempimento.
Di conseguenza, la pretesa creditoria di parte convenuta opposta è fondata.
Quanto al credito eccepito da AB in compensazione, in primo luogo si osserva che non rileva la prescrizione contro dedotta da parte opposta, atteso che a norma dell'art. 1242 c.c. la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti;
né rileva la mancata istanza di insinuazione del credito al passivo, ben potendo invece essere solo eccepito in compensazione in conformità all'art. 56 l.f., trovando la propria fonte in atti/fatti anteriori al fallimento ed in particolare nel contratto di consulenza di cui al doc. 5 fasc. AB sottoscritto in data
22 settembre 2016 e trattandosi di credito determinato nel suo ammontare, essendo il compenso espressamente pattuito nell'importo di euro 40.000 oltre oneri. Oggetto del contratto era la consulenza di AB in favore di EN proprio per lo sviluppo del business plan per l'Healthcare Centre in Puglia ed in particolare una parte dovuta per avere AB consentito la coeva stipula del contratto di consulenza per cui è causa e l'altra per un supporto operativo di un esperto in materia;
supporto che è stato in concreto prestato dal dott. AR che ha lavorato all'interno del team EN all'elaborazione dei progetti, come confermato anche dagli stessi testi citati dalla convenuta opposta.
Accertato il credito di AB, deve dunque operarsi la compensazione con il maggior credito del
LL EN, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e AB condannata al pagamento del minore importo di euro 196.450,00 oltre interessi di mora al tasso commerciale per le ragioni già indicate e dalla scadenza delle fatture, non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore per il loro decorso.
pagina 7 di 8 La fondatezza dell'eccezione di compensazione esclude in radice la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c. invocata dalla opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accertati il credito del LL EN al pagamento di euro 254.250,00 ed il credito di AB
s.r.l. al pagamento di euro 48.800,00 ne dichiara la compensazione fino a concorrenza e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento della somma di euro
196.450,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 31.12.2016 al saldo effettivo;
condanna parte opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
14.103,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9059/2022 promossa da:
ABIMIS FUNDAMENTIS GESTIONI PATRIMONIALI IN SIGLA ABIMIGEST S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN SIGLA ABIMIGEST S.R.L. (C.F. 03471370712), con il patrocinio dell'avv. BARRA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
MARCONI, 9 71044 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore avv. BARRA PATRIZIA
ATTORE/I OPPONENTE contro
FALLIMENTO TEFEN SRL (C.F. 06924321000), con il patrocinio dell'avv. MARCECA
SALVATORE e elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCECA SALVATORE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato AB Fundamentis Gestioni Patrimoniali s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il LL EN, proponendo opposizione avverso il d.i. n. 605/2022 RG n. 50645/2021 di pagamento della somma di euro 245.250,00 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, chiedendo: di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della EN srl ed in subordine quello di legittimazione passiva della AB srl e di porre nel nulla/revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo opposto previa declaratoria di insussistenza del credito preteso dalla opposta;
in via di ulteriore subordine, di accertare e dichiarare che i versamenti eseguiti dalla AB srl, come pagina 1 di 8 documentati in atti e non contestati, siano sufficienti all'estinzione dell'eventuale credito maturato;
in ogni caso di accertare e dichiarare che AB srl è creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 48.800,00 come in atti documentata ed in conseguenza e per l'effetto, di condannare l'opposta al pagamento della somma come sopra quantificata previa compensazione della stessa con gli eventuali crediti accertati in favore dell'opposta; con vittoria, in ogni caso, di spese e competenza di causa.
Costituendosi in giudizio il LL EN contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva: di dichiarare infondate tutte le ragioni della opposizione e conseguentemente rigettarle integralmente, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
e in via strettamente subordinata di condannare l'opponente al pagamento della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia in caso di mancata conferma del decreto opposto;
in ogni caso, di condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'ultimo comma di detta norma.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza del
29.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi per la consulenza prestata pattuiti con contratto (doc. 1 fasc. mon.) firmato dalle parti in data 22 settembre 2016 e la cui sottoscrizione (tanto dell'accordo quanto del relativo allegato) dell'allora legale rappresentante di
AB dott. AR non è stata oggetto di disconoscimento – non potendo a tal fine valere la generica dichiarazione di disconoscimento “del contratto” contenuta in citazione -. La dicitura “draft – confidential” in alto a destra della scrittura, probabilmente apposta in quanto si trattava di una proposta/bozza suscettibile di essere modificata da parte del destinatario, non è idonea a privare il contratto della sua forza vincolante atteso che le clausole del contratto sono state integralmente accettate - tali e quali erano – mediante la relativa sottoscrizione, in tal modo cristallizzando l'accordo immediatamente raggiunto dalle parti. EN, dunque, si impegnava in una attività di supporto ad
AB nel percorso di sviluppo di un nuovo centro di eccellenza per le patologie neurodegenerative a Molfetta obbligandosi alla creazione di un business plan (articolato in un modello preliminare, un modello di dettaglio e in un percorso di evoluzione del business); mentre AB si impegnava al pagamento, quale corrispettivo, dell'importo complessivo di euro 250.000,00 di cui il 15% da pagare alla firma del contratto, il 35% al 30.10.2016 ed il “50% all'11.11.2016 – termine del progetto”.
pagina 2 di 8 Non vi è prova in atti dell'eccepita cessione del credito e del conseguente asserito difetto di legittimazione attiva del fallimento EN: - manca in atti documentazione attestante la notifica al debitore ceduto, indispensabile affinché possa configurarsi un'operazione opponibile e rilevante ai fini dell'efficacia estintiva del pagamento;
- la stessa opponente allega sub doc. 2 il sollecito di pagamento proveniente dal commercialista della società nella quale si dà atto del ricorso di EN all'anticipazione bancaria delle fatture non saldate da AB (istituto radicalmente diverso dalla cessione di credito)
e si conferma anzi che l'obbligo restitutorio continuava a gravare su EN che aveva concordato con la banca un piano di rientro per sanare l'esposizione debitoria nei suoi confronti, anche relativamente alle somme di cui alle fatture per cui è causa che, ove fosse realmente intervenuta una cessione del credito in favore della banca, esulerebbero dalle somme a debito EN nei confronti dell'istituto di credito il quale, ove cessionario, avrebbe traslato e registrato una corrispondente posta attiva nei confronti dell'opponente e non della convenuta opposta;
trattandosi invece ed evidentemente nella fattispecie di una anticipazione su fatture “salvo buon fine” e non di una cessione del credito pro soluto.
E se le somme finanziate dalla banca nella forma di anticipo su fattura siano state o meno restituite da
EN è questione tra quest'ultima e l'istituto di credito che nulla rileva nel rapporto tra le odierne parti in causa, atteso che in mancanza di notifica, si ripete, giammai il debitore ceduto potrebbe essere obbligato a pagare due volte.
La circostanza, incontestata, che beneficiaria della prestazione del contratto per cui è causa del
22.09.16 era la Fondazione DI US che avrebbe dovuto ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (tra le quali, ad esempio, il parere igienico sanitario richiesto
(doc. n. 1 all. memoria 2 att.) è inidonea a dimostrare l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opponente che, in qualità di soggetto sottoscrittore del contratto resta l'unico titolare delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, ivi compresa quella di pagamento dei corrispettivi pattuiti, a nulla rilevando eventuali diverse intese tra AB e la fondazione inerenti l'onere economico in parola, cui EN non ha preso parte e che sono ad essa, quale soggetto terzo, inopponibili. Peraltro, la stessa AB non ha mai contestato la propria legittimazione passiva prima ed ha provveduto, com'è pacifico, al pagamento degli acconti di cui EN ha dato atto nel ricorso monitorio. Ne consegue che benché beneficiario della prestazione sia una ONLUS, poiché la titolarità dell'obbligazione è in capo ad una società di capitali, è altresì legittima la richiesta degli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs 231/02
Nel merito si osserva quanto segue.
La difesa dell'opponente secondo cui la EN non avrebbe mai fatto richiesta del pagamento delle fatture e la prima richiesta sarebbe quella del fallimento che ha poi promosso l'azione monitoria è
pagina 3 di 8 smentita dalla documentazione dalla stessa AB allegata al proprio atto introduttivo ed in particolare dal doc. 4 depositato come “mail EN – AR del 17.2.2017” che non è nient'altro che un sollecito di pagamento dello scaduto, scaduto esattamente corrispondente sia a quello indicato nella successiva comunicazione della situazione contabile di cui alla lettera del 2 marzo 2017 (doc.3 fasc. mon.) sia all'importo azionato in sede monitoria (detratti gli acconti ricevuti).
In relazione alla comunicazione con la quale EN chiede ad AB di confermare, a meri fini contabili, l'estratto conto della partita contabile AB-EN al 31.12.2016, parte opponente
“contesta la conformità all'originale”, “contesta altresì che allo stesso siano allegati i documenti prodotti sub 4 del fascicolo monitorio.” E contesta altresì “l'invocato valore confessorio e/o di ricognizione di debito del predetto documento.”. La difesa dell'opponente non specifica tuttavia in cosa consisterebbe la difformità all'originale e, comunque, ne riconosce indirettamente il contenuto rappresentando che AB avrebbe inteso semplicemente procedere ad una conferma della partita contabile, stante la corrispondenza alle previsioni contrattuali delle fatture elencate;
al contempo però negando che si tratterebbe di un riconoscimento di debito. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa attorea, benché la premessa del documento in parola indicasse: “La presente non è una richiesta di pagamento”, la sottoscrizione per accettazione della comunicazione – che non è oggetto di disconoscimento - non può che ritenersi una vera e propria ricognizione da parte di AB sia dell'an che del quantum delle obbligazioni di pagamento a proprio carico. Tanto più che l'importo a debito di
Euro 305.625,59 non era indicato soltanto nella scheda contabile di cui l'opponente contesta l'allegazione alla lettera con cui si formulava la richiesta di conferma contabile ma anche nel testo della stessa lettera. AB riconosceva, infatti, la correttezza delle poste indicate nel mastrino clienti,
l'esistenza di fatture ad essa intestate, la correttezza degli importi in esse dedotti, nonché la correttezza dell'importo rimasto a saldo, a fronte degli acconti versati;
peraltro la conferma dell'importo dovuto avveniva senza nulla rilevare circa l'errata o incompleta esecuzione della consulenza pattuita, benché il modulo contenesse uno spazio espressamente dedicato all'indicazione dei motivi dell'eventuale contestazione delle poste iscritte, quando la prestazione di EN era già stata integralmente eseguita come risulta dalla documentazione allegata dal fallimento e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, di cui infra.
Il LL EN, dunque, ben avrebbe potuto avvalersi della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. e limitarsi ad insistere nella richiesta di rigetto dell'opposizione, gravando sulla parte opponente tanto l'onere di provare l'esecuzione della consulenza relativa al credito eccepito in compensazione, quanto la mancata esecuzione/ricezione della prestazione di cui ha riconosciuto il compenso come dovuto.
pagina 4 di 8 Tuttavia, a fronte della contestazione della difesa opponente secondo cui EN non avrebbe mai consegnato alla AB srl il progetto che si era impegnata a redigere né avrebbe fornito alla stessa i servizi di consulenza ed assistenza nell'attuazione del piano che si era impegnata a fornire ed avrebbe realizzato (e neanche consegnato) esclusivamente una bozza denominata “Memorandum”, priva di data e di sottoscrizione che non rappresenterebbe né per contenuto né per forma, i documenti che la EN si era obbligata a stilare, parte convenuta opposta ha offerto ampia prova documentale e prova orale a riscontro dell'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.
Quanto alla prova documentale, appare evidente che il “Business Plan” sub doc. 9, la “Presentazione della business opportunity per investitori” del 24.11.2016 sub doc. 10, lo “Sviluppo della Vision
Assistenza Domiciliare Integrata e Sanità Leggera” sub doc. 11 e il “Centro Eccellenza Puglia - Analisi
e sviluppo della Vision” sub doc. 12, l'iniziale “proposta di progetto” sub doc. 15 e già allegata al contratto in sede monitoria, non sono altro che gli elaborati redatti da EN nell'esecuzione dell'incarico ed è infondata l'eccezione di parte opponente secondo cui si tratterebbe di “documenti mai inviati né ricevuti dell'opponente, mere BOZZE prive di sottoscrizioni, di date certe mai consegnate alla presunta obbligata al pagamento”.
Benché in alcuni casi espressamente denominati “bozze”, si tratta di progetti strutturati e complessi la cui articolazione non sembra lasciare spazio ad ulteriori parti ancora incompiute e la predetta dicitura sembra piuttosto indicativa della disponibilità della EN – e che ogni buon consulente dovrebbe avere
- ad accogliere spunti o correzioni provenienti dalla committenza.
Anche le critiche contenutistiche del business plan, su cui parte opponente aveva articolato i capitoli di prova 5, 6 e 7 che non sono stati ammessi perché attengono a valutazioni tecniche del lavoro svolto da
EN, comunque già acquisite al processo con la produzione della perizia di parte, e mai formulate prima del presente giudizio, non sembrano cogliere nel segno.
L'idea imprenditoriale illustrata nel business plan era nella fase iniziale e almeno per i primi tre anni incentrata su un regime di ricovero di soli pazienti solventi, poiché l'accreditamento presso l'ente regione per la partecipazione agli oneri di degenza non era prevista prima del 2021 e si concentrava pertanto sul tema del rispetto delle linee guida ministeriali (GU 30 maggio 1998 n.124) dei percorsi riabilitativi offerti e ad approfondire la sostenibilità economica del progetto soprattutto nella prima fase tanto è vero che il Memorandum non fa alcun riferimento espresso al nuovo disegno di legge di giugno
2016 della regione Puglia in materia ma neppure alla legge regionale allora ancora vigente n. 8/04. E a ben vedere il taglio contenutistico prescelto è molto coerente con la finalità propria di tali documenti previsionali destinati non già a indicare prescrizioni operative anche di carattere amministrativo per l'avvio del business bensì prioritariamente ad illustrarne la redditività per invogliare investitori privati pagina 5 di 8 ad immettervi capitali. In quest'ottica, quelli che per la difesa dell'opponente sarebbero errori nella previsione dei ricavi, sono piuttosto l'ottimizzazione delle azioni promozionali di cui si illustrano i costi già a partire dal primo semestre di apertura (ove rispettata la data prefissata). Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Memorandum non trascura affatto il percorso evolutivo del business che viene descritto nell'apposito paragrafo 3 denominato “Progetto di sviluppo”, dalla realizzazione dell'idea iniziale, passando per l'accreditamento e sino all'evoluzione a Centro di
Eccellenza. Gli scenari worst case / best case, che secondo AB sarebbero indispensabili a delineare la possibile evoluzione del business sono comunque dettagliati nel successivo paragrafo 9.8
Simulazioni. Neppure manca l'analisi dei concorrenti che risulta invece estremamente dettagliata se si guarda alle analisi numeriche ed al prospetto di cui al par. 4.1.3. Mentre il fabbisogno finanziario risulta ampiamente illustrato nel paragrafo 9 denominato “Prospetto economico – finanziario” (da pagina 47 a pagina 64) che contiene ben più di un mero dato di sintesi.
Quanto all'eccezione dell'omessa ricezione degli elaborati, effettivamente la mail depositata sub doc.
14 fasc. conv. non sembra contenere allegati ma è pur vero che tutta la corrispondenza tra le parti depositata in atti dal convenuto opposto presuppone l'avvenuta condivisione dei documenti con l'opponente e con il suo amministratore unico, anche per la presentazione a potenziali investitori (per es. natolacostruzioni, gruppofinisterre doc. 19 e 20 fasc. conv.). Condivisione che è ampiamente confermata dai testi escussi, nessuno dei quali ha un interesse (neppure il residuale ed esiguo credito della teste Manzoni nei confronti del fallimento) che legittimerebbe la partecipazione al presente giudizio e della cui attendibilità – contrariamente a quanto prospettato dall'opponente – non si ha motivo di dubitare, atteso che lo scenario di eventuali responsabilità a loro carico per la collaborazione prestata a EN in relazione alla consulenza AB è francamente assai remoto, stante la qualità del lavoro svolto. Peraltro, l'opponente per vincere la presunzione di esatto adempimento conseguente al riconoscimento di debito agli atti, non ha prodotto nessuna comunicazione di sollecito all'adempimento ed alla trasmissione degli elaborati ma neppure alcuna altra risposta alle comunicazioni EN che erano destinate ad un indirizzo mail di cui AB non contesta l'appartenenza al dott. AR. Ed in ogni caso, l'argomento difensivo tradisce il proprio carattere strumentale e defatigatorio se si tiene conto dell'eccezione di compensazione formulata, che fondandosi sulla consulenza che la stessa
AB avrebbe prestato in favore di EN, offrendo la collaborazione del dott. AR implica che, ove effettivamente eseguita, quest'ultimo (e per lui la società opponente) non potesse essere all'oscuro dell'evoluzione del business plan e del suo approdo, avendo egli stesso partecipato alla sua stesura.
Le doglianze relative ad un prezzo “fuori quotazione” della consulenza sono assolutamente irrilevanti, trattandosi di importi non unilateralmente determinati dal prestatore d'opera/creditore ma oggetto di un pagina 6 di 8 accordo debitamente sottoscritto dal committente che ha valutato la convenienza dei corrispettivi pattuiti e al quale l'ordinamento consente di sciogliersi dal vincolo obbligatorio solo chiedendo la rescissione del contratto (qui non richiesta) ove ne sussistano i presupposti (nella fattispecie neppure allegati). Pur non avendo formalizzato una domanda in tal senso nelle conclusioni formulate,
AB argomenta nelle proprie difese che il contratto sarebbe annullabile per dolo di EN senza allegare quali sarebbero stati gli artifizi ed i raggiri grazie ai quali la EN avrebbe indotto AB alla conclusione del contratto.
Le doglianze di AB attengono non tanto ad un vizio genetico del contratto, quanto al fatto di essere vincolata al pagamento nonostante il Centro non sia stato realizzato e nonostante il mancato ottenimento dei finanziamenti;
esse disvelano, verosimilmente, le reali ragioni per cui l'opponente non ha provveduto al saldo del dovuto. Ragioni però attinenti ad eventi che, non essendo stati apposti in contratto quale condizione espressa dell'efficacia dell'obbligazione di pagamento, sono giuridicamente privi di rilevanza e non sono affatto idonei a sollevare l'opponente dalla responsabilità dell'inadempimento.
Di conseguenza, la pretesa creditoria di parte convenuta opposta è fondata.
Quanto al credito eccepito da AB in compensazione, in primo luogo si osserva che non rileva la prescrizione contro dedotta da parte opposta, atteso che a norma dell'art. 1242 c.c. la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti;
né rileva la mancata istanza di insinuazione del credito al passivo, ben potendo invece essere solo eccepito in compensazione in conformità all'art. 56 l.f., trovando la propria fonte in atti/fatti anteriori al fallimento ed in particolare nel contratto di consulenza di cui al doc. 5 fasc. AB sottoscritto in data
22 settembre 2016 e trattandosi di credito determinato nel suo ammontare, essendo il compenso espressamente pattuito nell'importo di euro 40.000 oltre oneri. Oggetto del contratto era la consulenza di AB in favore di EN proprio per lo sviluppo del business plan per l'Healthcare Centre in Puglia ed in particolare una parte dovuta per avere AB consentito la coeva stipula del contratto di consulenza per cui è causa e l'altra per un supporto operativo di un esperto in materia;
supporto che è stato in concreto prestato dal dott. AR che ha lavorato all'interno del team EN all'elaborazione dei progetti, come confermato anche dagli stessi testi citati dalla convenuta opposta.
Accertato il credito di AB, deve dunque operarsi la compensazione con il maggior credito del
LL EN, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e AB condannata al pagamento del minore importo di euro 196.450,00 oltre interessi di mora al tasso commerciale per le ragioni già indicate e dalla scadenza delle fatture, non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore per il loro decorso.
pagina 7 di 8 La fondatezza dell'eccezione di compensazione esclude in radice la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c. invocata dalla opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accertati il credito del LL EN al pagamento di euro 254.250,00 ed il credito di AB
s.r.l. al pagamento di euro 48.800,00 ne dichiara la compensazione fino a concorrenza e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento della somma di euro
196.450,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 31.12.2016 al saldo effettivo;
condanna parte opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
14.103,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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